Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 95
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento delle cartelle di pagamento per pronunce giudiziarie precedenti

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, ma non ha fornito prova dell'annullamento del provvedimento impugnato. Pertanto, l'atto impugnato viene annullato.

  • Rigettato
    Lite temeraria

    Non sussistono le condizioni per la lite temeraria poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha agito in giudizio contro il ricorrente né ha resistito in malafede o per colpa grave, avendo anzi riconosciuto le ragioni del ricorrente.

  • Rigettato
    Cessata materia del contendere

    La richiesta è respinta poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha fornito prova dell'annullamento del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 95
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo