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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
ZZ SE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5089/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc - Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007504486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007504486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7085/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 4.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a n. 2 cartelle di pagamento portanti tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 2.366,76.
Parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato, “per intervenuto pronunciamento dell'autorità giudiziaria, giusta sentenza n. 2466/2021 del 20.04.2018, depositata in cancelleria e pubblicata in data
10.06.2021 – e sentenza n. 3967/2022 del 20.05.2022, depositata in Cancelleria e pubblicata in data
19.10.2022, emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Reggio Calabria” che hanno annullato le suddette cartelle. Allegava la suddetta documentazione e chiedeva condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc., oltre che alle spese di giudizio
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente. Deduceva quanto segue:”…. poiché si è provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva di tali cartelle ed alcuna attività di riscossione farà seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, si chiede che l'On.le Corte adita voglia accertare e dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”
Con successiva memoria, depositata in data 22.11.2025, parte ricorrente insisteva nella condanna di parte resistente per lite temeraria, evidenziando che l'azione di riscossione era stata proseguita da parte di Agenzia
Entrate Riscossione, che aveva notificato alla ricorrente il 17.9.2025 preavviso di fermo amministrativo fondato su una delle cartelle in questione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L' Agenzia Entrate Riscossione, pur riconoscendo la fondatezza del ricorso, non ha provato di avere posto nel nulla il provvedimento impugnato, provvedimento che dunque deve essere annullato in questa sede.
Pertanto non può essere accolta la richiesta di parte resistente tendente ad ottenere declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Non sussistono le condizioni previste dell'art. 96 c.p.c. per accedere alla richiesta di risarcimento per lite temeraria, reiteratamente formulata da parte ricorrente, in quanto Agenzia Entrate Riscossione non ha agito in giudizio contro la ricorrente né, quale convenuta, ha resistito in malafede o per colpa grave, anzi ha riconosciuto espressamente le ragioni della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 350,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
ZZ SE, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5089/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa Snc - Loc. Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007504486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007504486000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7085/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 4.8.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa a n. 2 cartelle di pagamento portanti tasse automobilistiche, per un valore di causa di €. 2.366,76.
Parte ricorrente deduceva la illegittimità dell'atto impugnato, “per intervenuto pronunciamento dell'autorità giudiziaria, giusta sentenza n. 2466/2021 del 20.04.2018, depositata in cancelleria e pubblicata in data
10.06.2021 – e sentenza n. 3967/2022 del 20.05.2022, depositata in Cancelleria e pubblicata in data
19.10.2022, emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Reggio Calabria” che hanno annullato le suddette cartelle. Allegava la suddetta documentazione e chiedeva condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 cpc., oltre che alle spese di giudizio
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, riconoscendo la fondatezza delle ragioni del ricorrente. Deduceva quanto segue:”…. poiché si è provveduto a sospendere l'efficacia esecutiva di tali cartelle ed alcuna attività di riscossione farà seguito alla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, si chiede che l'On.le Corte adita voglia accertare e dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”
Con successiva memoria, depositata in data 22.11.2025, parte ricorrente insisteva nella condanna di parte resistente per lite temeraria, evidenziando che l'azione di riscossione era stata proseguita da parte di Agenzia
Entrate Riscossione, che aveva notificato alla ricorrente il 17.9.2025 preavviso di fermo amministrativo fondato su una delle cartelle in questione.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L' Agenzia Entrate Riscossione, pur riconoscendo la fondatezza del ricorso, non ha provato di avere posto nel nulla il provvedimento impugnato, provvedimento che dunque deve essere annullato in questa sede.
Pertanto non può essere accolta la richiesta di parte resistente tendente ad ottenere declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e l'atto impugnato deve essere annullato.
Non sussistono le condizioni previste dell'art. 96 c.p.c. per accedere alla richiesta di risarcimento per lite temeraria, reiteratamente formulata da parte ricorrente, in quanto Agenzia Entrate Riscossione non ha agito in giudizio contro la ricorrente né, quale convenuta, ha resistito in malafede o per colpa grave, anzi ha riconosciuto espressamente le ragioni della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna Agenzia Entrate Riscossione alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 350,00 più accessori come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.