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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GRIMALDI MATTEO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona - Via Fabio Filzi N. 40 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520240002004102000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520240002004102000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520240002004102000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento notificata in data 21.3.2024, l'Agenzia delle RA Riscossione ha chiesto a Ricorrente_1 di pagare la somma di € 67.202,09 per IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi, in ordine alla dichiarazione presentata relativamente al periodo d'imposta 2020 e in esito al controllo eseguito a norma dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973.
Con ricorso notificato all'Agenzia delle RA Direzione Provinciale e all'Agenzia delle RA Riscossione, Ricorrente_1 ha evidenziato:
- che in data 25.2.2022 aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020, indicando il reddito di € 11.435,00, con una imposta IRPEF di € 1.210,00;
- che la liquidazione operata con l'impugnata cartella di pagamento era relativa ad una dichiarazione integrativa non riferibile al contribuente che ne disconosceva provenienza e contenuto;
- che egli svolgeva semplicemente l'attività di vendita al dettaglio ambulante di dolciumi e bevande in occasioni di feste rionali e fiere, mentre la disconosciuta dichiarazione integrativa riportava dati contabili e reddituali del tutto astrusi (in particolare ricavi di € 859.014,00, con costi per materie prime di € 558.710,00 e addirittura spese per lavoro dipendente e autonomo di € 125.014,00, sebbene il ricorrente non avesse dipendenti, né collaboratori);
- che l'assurdità di tali importi era ancor più evidente, tenuto conto che nel 2020 l'attività di mercati e fiere era stata interrotta per circa sette mesi a causa del Covid;
- che aveva tentato inutilmente di contattare la ragioniera Nominativo_1 (da lui del tutto sconosciuta e per giunta operante a Vercelli) che risultava indicata in quella dichiarazione integrativa quale incaricata alla presentazione telematica di essa;
- che egli non aveva avuto alcun interesse a presentare quella dichiarazione integrativa, “gonfiata” negli importi al punto tale da rendersi debitore del pagamento di migliaia di euro di imposte;
- che in data 16.5.2024 aveva sporto denuncia-querela presso i Carabinieri di Vailate in ordine ai reati di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000, 494 e 476 c.p.;
- che l'istanza di sgravio presentata in data 9.6.2024 era stata respinta dall'Agenzia delle RA di Crema;
- che la pretesa impositiva doveva essere annullata, avendo comunque il contribuente presentato, in data
21.4.2024, dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, volta a ripristinare i valori indicati nella dichiarazione iniziale.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella, previa sospensione della sua esecuzione, con rifusione delle spese di lite. Con controdeduzioni depositate in data 3.7.2024 si è costituita l'Agenzia delle RA di Cremona, la quale, dopo aver premesso che in data 9.6.2022 era stata pure presentata dal Ricorrente_1 dichiarazione integrativa tramite il “Società_1 s.r.l.”, con gli stessi importi indicati nella dichiarazione presentata tramite la Nominativo_1, ha osservato:
- che non poteva disconoscersi la valenza della dichiarazione integrativa presentata dalla Nominativo_1 il 9.6.2022, dal momento che non vi era stato alcun motivo che avesse potuto indurre l'intermediaria a presentare una dichiarazione in nome e per conto della ricorrente, ma a sua insaputa;
- che la denuncia presentata non aveva, allo stato, alcuna rilevanza, trattandosi di mera dichiarazione priva di riscontro probatorio, salvo che il giudice penale avesse successivamente condiviso l'assunto della ricorrente, la quale avrebbe poi potuto attivarsi per ottenere il risarcimento;
- che la presentazione in data 21.4.2024 della nuova dichiarazione integrativa (avvenuta in sede di impugnazione del recupero effettuato dall'ufficio tributario) aveva comportato l'onere (non adempiuto), a carico del ricorrente, di provare l'errore dichiarativo commesso e l'infondatezza della pretesa fiscale.
Per queste ragioni, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'impugnato atto, con rifusione delle spese del giudizio.
Con ordinanza in data 8.7.2024 la Corte ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata cartella di pagamento.
Con controdeduzioni depositate in data 10.7.2024 si è costituita l'Agenzia delle RA Riscossione che ha chiesto che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, con rifusione delle spese del giudizio.
In data 10.4.2025 il ricorrente ha depositato memoria con la quale, dopo aver rilevato l'infondatezza dell'eccezione formulata dal concessionario (osservando come quest'ultimo, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato legittimato passivo nel giudizio afferente ad un atto da lui emesso, anche laddove la questione avesse riguardato il merito della pretesa erariale), ha replicato alle argomentazioni svolte dall'ente impositore, facendo notare:
- che la tesi della resistente volta a negare la possibilità di disattendere la valenza della dichiarazione oggetto di rettifica si fondava sull'errata considerazione che l'intermediario Nominativo_1 fosse stato incaricato dal ricorrente a presentare quella dichiarazione integrativa;
- che, a fronte del formale disconoscimento da parte del ricorrente, di tale dichiarazione, l'ufficio tributario non aveva fornito alcuna prova del conferimento in capo alla ragioniera Nominativo_1 dell'incarico, da parte del Ricorrente_1, di presentare la suddetta dichiarazione, la quale, peraltro, non riportava alcuna firma;
- che il ricorrente aveva dimostrato di aver tentato vanamente di contattare l'intermediario sia tramite raccomandata, sia mediante l'Ordine dei Commercialisti di Vercelli;
- che la falsità della dichiarazione integrativa era stata dimostrata, oltre che dall'inattendibile esorbitanza del volume d'affari indicato rispetto alla propria attività, anche dal fatto che in quel periodo il Ricorrente_1 neppure aveva svolto attività d'impresa, essendo stato assunto come lavoratore dipendente presso la Società_2 s.r.l. (attività significativamente non riportata in quella dichiarazione, ad ulteriore attestazione del fatto che l'intermediario neppure conosceva la reale occupazione del contribuente nel 2020); - che, inoltre, dalle dichiarazioni fiscali prodotte nei cinque anni precedenti e da quelle successive alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020, i redditi del contribuente avevano oscillato tra i 13.000 e i 14.000 euro, sicché anche sotto questo profilo, quanto contenuto in quella dichiarazione integrativa (riportante un reddito dieci volte superiore al consueto e ricavi quaranta volte superiori) rappresentava un'assoluta ed inconciliabile anomalia.
In forza di queste considerazioni e rimarcando come l'Agenzia delle RA, in base al principio della vicinanza della prova, avrebbe potuto più agevolmente svolgere l'approfondimento probatorio per accertare gli eventuali ricavi e costi del ricorrente e la regolare operatività dell'intermediario Nominativo_1, ha insistito nel porre in risalto l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione finanziaria.
All'esito dell'udienza del 16.6.2025, nel corso della quale le parti hanno rinnovato le loro rispettive richieste, la Corte ha disposto rinvio per acquisire chiarimenti dalle parti e, al contempo, informazioni sia da Nominativo_1
, sia dal “Società_1 s.r.l.”, volte a stabilire se essi siano stati incaricati dal ricorrente a presentare dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020.
La segreteria di questa Corte ha provveduto a comunicare a tali soggetti copia dell'ordinanza.
Mentre l'invio della raccomandata a Nominativo_1 non ha avuto esito positivo l'invio raccomandata al
“Società_1 s.r.l.” di Roma ha avuto esito positivo, dal momento che tale soggetto ha risposto con p.e.c. del 24.11.2025 con la quale ha dichiarato di non aver mai ricevuto l'incarico da parte del Ricorrente_1 di redigere dichiarazioni integrative.
Nel frattempo, con memoria depositata il 28.10.2025 l'Agenzia delle RA ha prodotto copia della dichiarazione integrativa che avrebbe presentato l'intermediario “Società_1 s.r.l.” e con memoria depositata il 29.12.2025 il ricorrente ha prodotto attestazione della pendenza del procedimento penale a carico di Nominativo_1 conseguente alla querela che egli aveva sporto, ribadendo la richiesta di annullamento dell'impugnata carella di pagamento.
All'odierna udienza, il difensore del ricorrente e la rappresentante dell'Agenzia delle RA hanno insistito nelle loro rispettive argomentazioni e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria che la domanda proposta dal ricorrente, volta a far annullare l'impugnata cartella di pagamento, debba essere accolta, in quanto fondata.
Anzitutto, sono da considerare documentalmente provate queste obiettive circostanze:
- in data 25.2.2022 Ricorrente_1 dichiarava per l'anno d'imposta 2020 un reddito complessivo di € 11.425,00, di cui € 5.517,37 quale reddito da lavoro dipendente presso la “Società_2 s.r. l.” di Nominativo_2;
- in data 9.6.2022 pervenivano all'Agenzia delle RA, a nome di Ricorrente_1, due dichiarazioni integrative per l'anno d'imposta 2020, una tramite l'intermediaria Nominativo_1, l'altra tramite l'intermediario “Società_1 s.r.l.”, riportanti entrambe ricavi per il reddito di impresa di € 149.722,00.
L'Agenzia delle RA ha emesso l'impugnata cartella di pagamento di € 67.196,21 in base alla dichiarazione integrativa redatta ed inviata dall'intermediaria Nominativo_1. Tanto premesso, si osserva come l'amministrazione finanziaria abbia provveduto alla liquidazione dell'imposta IRPEF e della relative addizionali utilizzando esclusivamente la procedura automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la quale all'ultimo comma prevede: “i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta”.
La norma presuppone, pur sempre, che la dichiarazione inserita nella procedura automatizzata provenga effettivamente dal contribuente.
E' noto che l'accesso a tale dichiarazione può avvenire esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico
d'Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Conseguentemente, deve ritenersi che, in linea generale, soltanto il contribuente, con le proprie identità digitali, può accedere al sistema, modificare le precompilate dichiarazioni e inviarle all'Agenzia delle RA.
L'eventualità che altra persona si inserisca nel sistema all'insaputa del contribuente presuppone la sottrazione dei dati anagrafici di quest'ultimo e, soprattutto, dei suoi personali codici di accesso, di cui è certamente arduo riuscire a captarne la conoscenza senza il consenso del titolare.
Nel caso in esame, tuttavia, numerosi elementi, in parte allegati dal contribuente con il presente ricorso e in parte acquisiti da questa Corte, inducono a dubitare in ordine al fatto che la dichiarazione integrativa esaminata dall'Agenzia delle RA provenga davvero da Ricorrente_1.
Trattasi di elementi che concernono da un lato la manifesta incongruità contenutistica della dichiarazione integrativa e dall'altro la carenza probatoria dell'incarico che il Ricorrente_1 avrebbe conferito a Nominativo_1
per la sua redazione.
Quanto al contenuto della dichiarazione, è agevole rilevare la palese inverosimiglianza dei dati contabili ivi riportati rispetto a quelli attribuibili al Ricorrente_1, tenuto conto che in essa si leggono ricavi per ben
€ 859.014,00, costi per l'acquisto di materie prime per € 558.710,00, spese per lavoro dipendente per
€ 125.014,00 e reddito di impresa per € 149.722,00.
Dati contabili che contrastano, anzitutto, con la qualità, rivestita dal contribuente, di piccolo imprenditore, il quale svolgeva e svolge l'attività di “commercio ambulante dolciumi e giocattoli”, nonché “commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande” (si veda la visura camerale prodotta dal ricorrente).
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha pure prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni precedenti rispetto a quella relativa al 2020, ove i dati contabili riportati erano, costantemente, di entità notevolmente inferiore e modesta.
In particolare:
- per l'anno 2015 erano stati indicati ricavi per € 19.987,00, acquisti di materie prime per € 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 12.840,00;
- per l'anno 2016 erano stati indicati ricavi per € 17.777,00, acquisti di materie prime per € 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 13.263,00;
- per l'anno 2017 erano stati indicati ricavi per € 18.444,00, acquisti di materie prime per € 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 13.234,00;
- per l'anno 2018 erano stati indicati ricavi per € 17.130,00, acquisti di materie prime per € 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 13.289,00;
- per l'anno 2019 erano stati indicati ricavi per € 21.100,00, acquisti di materie prime di materie prime per
€ 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 13.977,00.
Il raffronto di tali dati contabili, permanentemente modesti ( e mai oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle RA), con quelli macroscopici della dichiarazione integrativa utilizzata dall'amministrazione finanziaria per il solo anno d'imposta 2020 non depone per la sicura ed indiscutibile autenticità della paternità che si vorrebbe attribuire a detta dichiarazione integrativa.
Si pensi che con quella dichiarazione integrativa i ricavi, che nei 5 anni precedenti oscillavano tra € 17.000,00 ed € 21.000,00 circa, vengono fatti balzare ad € 859.014,00!
Come ha correttamente sottolineato il ricorrente, se davvero fosse riconducibile al Ricorrente_1 quella dichiarazione integrativa, non si comprenderebbe davvero, sotto il profilo della prova logica, quale interesse avrebbe perseguito il contribuente a dichiarare improvvisamente nel 2020 dati contabili così sbalorditivamente imponenti e confliggenti con quelli sempre da lui dichiarati, laddove si consideri che anzi, in conseguenza di ciò, egli si sarebbe esposto (come di fatto è avvenuto) a pagare tributi di consistente ammontare.
A questo proposito, non è condivisibile l'opposta e reciproca obiezione formulata dall'Agenzia delle RA secondo la quale l'intermediaria non avrebbe avuto alcun motivo per “presentare una dichiarazione (peraltro a debito) in nome e per conto dell'odierna ricorrente, a sua insaputa” (controdeduzioni, pag. 4).
Per criticare il ragionamento controfattuale proposto dal ricorrente, l'Agenzia delle RA, anziché opporre un altro ragionamento controfattuale, avrebbe dovuto principalmente spiegare la ragione per la quale il
Ricorrente_1 avrebbe avuto un vantaggio a correggere la propria originaria dichiarazione per “gonfiare” i propri ricavi e il proprio reddito, rendendosi così debitore di ben € 67.196,21.
A maggior ragione i dati contabili indicati nella dichiarazione integrativa si appalesano del tutto sproporzionati e privi di alcuna coerenza se si pone attenzione al fatto che l'anno d'imposta in questione (2020) era quello interessato dalla pandemia conseguente alla diffusione del coronavirus, con conseguente forte limitazione del periodo in cui il commercio ambulante avrebbe potuto operare.
Né appare seriamente immaginabile che il contribuente abbia potuto conseguire ricavi per € 859.014,00 svolgendo l'attività di ambulante nell'anno del lockdown ove il medesimo era, oltre tutto, alle dipendenze della “Società_2 s.r.l.” di Nominativo_2.
Peraltro, l'incontestata posizione fiscale del Ricorrente_1, secondo la quale egli era dipendente in quell'anno della “Società_2 s.r.l.” di Nominativo_2, finisce per vulnerare ulteriormente di attendibilità la paternità che l'amministrazione intenderebbe assegnare a quella dichiarazione integrativa.
E' una dichiarazione integrativa che, in realtà, riportando inspiegabilmente “spese per lavoro dipendente” di ben € 125.014,00, mostra d'ignorare non soltanto il dato appena sopra evidenziato, ma anche il fatto che il Ricorrente_1 in quell'anno non aveva dipendenti.
Quanto poi alla carenza probatoria che occorre registrare in ordine all'incarico che il Ricorrente_1 avrebbe conferito a Nominativo_1 per la redazione della predetta dichiarazione integrativa, si osserva che tale intermediaria, benché contattata sia dal ricorrente, sia da questo ufficio (in particolare: la raccomandata spedita in Indirizzo_1 Vercelli ha avuto esito “destinatario sconosciuto” e quella spedita in Indirizzo_2 ha avuto esito “al mittente per compiuta giacenza”), è risultata sostanzialmente irreperibile.
Il ricorrente, dal canto suo, ha pure dimostrato di aver querelato la Nominativo_1 per aver illecitamente presentato una dichiarazione integrativa sostituendosi alla persona del contribuente ed utilizzando i suoi dati personali.
A fronte di tali plurime risultanze, l'Agenzia delle RA nulla ha saputo contrapporre per indurre a ritenere che, nondimeno, la fantomatica Nominativo_1 di Vercelli avrebbe ricevuto l'incarico dal contribuente di redigere e inviare per suo conto all'Agenzia delle RA la predetta dichiarazione integrativa.
Anzi, a rendere ancor più inattendibile l'ipotesi che quella dichiarazione integrativa sia stata presentata su richiesta del Ricorrente_1, vi è poi l'ulteriore circostanza che la stessa risulta addirittura inviata, con quegli stessi dati, lo stesso giorno, da un altro intermediario, il “Società_1 s.r.l.” di Roma, che, contattato da questo ufficio, ha escluso che Ricorrente_1 gli abbia mai conferito alcun mandato. Circostanza, questa, che consolida il giudizio di scarsa affidabilità che assume l'omologa dichiarazione integrativa, valorizzata dall'Agenzia delle RA, riportante quegli stessi anomali dati contabili.
In particolare, nella missiva tramite pec del 24.11.2025 l'avv. O Sorece, per conto dell'amministratore unico del “Società_1 s.r.l.” di Roma, rispondeva alla richiesta di questa Corte evidenziando “che il predetto Contribuente non ha mai conferito al CAF Società_1 Srl alcun mandato per la presentazione di una dichiarazione integrativa e che, pertanto, il CAF in parola non ha provveduto ad inoltrare alcuna dichiarazione integrativa dei redditi per l'anno d'imposta 2020”.
Ciò dimostra che le dichiarazioni inserite in procedure automatizzate non possano ricevere una patente di assoluta ed incontestabile autenticità laddove si riscontrino, come nel caso in esame, plurimi e concordi indizi che depongono in senso contrario.
In questo particolare contesto, il contribuente che, in base a tali convergenti indizi, palesemente distonici rispetto alla propria posizione (e, in parte, identità) fiscale, ha fornito validi apporti documentali per prospettare l'abusivo accesso al proprio sistema informatico da parte di terzi, non era certo tenuto a fornire la prova negativa di non aver incaricato Nominativo_1, né il “Società_1 s.r.l.”, di redigere e inviare la dichiarazione integrativa.
Oltre a “sfidare” la Nominativo_1 a provare di aver egli firmato una delega in suo favore per operare in quel senso e poi a querelarla, il ricorrente null'altro avrebbe potuto compiere.
Di fatto il giudizio ha restituito quanto meno il dubbio che i dati contabili utilizzati dall'Agenzia delle RA appartengano realmente a Ricorrente_1 , atteso che le dichiarazioni integrative che li riportavano sono risultate orfane della prova dell'incarico conferito dal contribuente agli intermediari per comunicarli all'Agenzia delle RA (l'una, non essendo stato possibile acquisire dalla Macariello, resasi irreperibile, la conferma che ella avrebbe agito su incarico del Ricorrente_1; l'altra, atteso che la Società_1 s. r.l. ha esplicitamente escluso detto incarico).
Consegue l'applicazione della regola di giudizio, rigorosamente ribadita all'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992, che in caso di incertezza o contraddittorietà della prova della fondatezza dell'atto impositivo, impone l'annullamento di esso.
Nondimeno, stante il fatto che soltanto in questa sede giudiziaria è emersa l'illegittimità della pretesa dell'ufficio tributario, appare equo dichiarare la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 36 D.lgs. n. 546/1992;
in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, annulla l'impugnato atto. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il Presidentedr. Massimo Vacchiano
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GRIMALDI MATTEO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 152/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. RA Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona - Via Fabio Filzi N. 40 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520240002004102000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520240002004102000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520240002004102000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con cartella di pagamento notificata in data 21.3.2024, l'Agenzia delle RA Riscossione ha chiesto a Ricorrente_1 di pagare la somma di € 67.202,09 per IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi, in ordine alla dichiarazione presentata relativamente al periodo d'imposta 2020 e in esito al controllo eseguito a norma dell'art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973.
Con ricorso notificato all'Agenzia delle RA Direzione Provinciale e all'Agenzia delle RA Riscossione, Ricorrente_1 ha evidenziato:
- che in data 25.2.2022 aveva presentato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2020, indicando il reddito di € 11.435,00, con una imposta IRPEF di € 1.210,00;
- che la liquidazione operata con l'impugnata cartella di pagamento era relativa ad una dichiarazione integrativa non riferibile al contribuente che ne disconosceva provenienza e contenuto;
- che egli svolgeva semplicemente l'attività di vendita al dettaglio ambulante di dolciumi e bevande in occasioni di feste rionali e fiere, mentre la disconosciuta dichiarazione integrativa riportava dati contabili e reddituali del tutto astrusi (in particolare ricavi di € 859.014,00, con costi per materie prime di € 558.710,00 e addirittura spese per lavoro dipendente e autonomo di € 125.014,00, sebbene il ricorrente non avesse dipendenti, né collaboratori);
- che l'assurdità di tali importi era ancor più evidente, tenuto conto che nel 2020 l'attività di mercati e fiere era stata interrotta per circa sette mesi a causa del Covid;
- che aveva tentato inutilmente di contattare la ragioniera Nominativo_1 (da lui del tutto sconosciuta e per giunta operante a Vercelli) che risultava indicata in quella dichiarazione integrativa quale incaricata alla presentazione telematica di essa;
- che egli non aveva avuto alcun interesse a presentare quella dichiarazione integrativa, “gonfiata” negli importi al punto tale da rendersi debitore del pagamento di migliaia di euro di imposte;
- che in data 16.5.2024 aveva sporto denuncia-querela presso i Carabinieri di Vailate in ordine ai reati di cui agli artt. 76 D.P.R. n. 445/2000, 494 e 476 c.p.;
- che l'istanza di sgravio presentata in data 9.6.2024 era stata respinta dall'Agenzia delle RA di Crema;
- che la pretesa impositiva doveva essere annullata, avendo comunque il contribuente presentato, in data
21.4.2024, dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998, volta a ripristinare i valori indicati nella dichiarazione iniziale.
Per questi motivi
, il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnata cartella, previa sospensione della sua esecuzione, con rifusione delle spese di lite. Con controdeduzioni depositate in data 3.7.2024 si è costituita l'Agenzia delle RA di Cremona, la quale, dopo aver premesso che in data 9.6.2022 era stata pure presentata dal Ricorrente_1 dichiarazione integrativa tramite il “Società_1 s.r.l.”, con gli stessi importi indicati nella dichiarazione presentata tramite la Nominativo_1, ha osservato:
- che non poteva disconoscersi la valenza della dichiarazione integrativa presentata dalla Nominativo_1 il 9.6.2022, dal momento che non vi era stato alcun motivo che avesse potuto indurre l'intermediaria a presentare una dichiarazione in nome e per conto della ricorrente, ma a sua insaputa;
- che la denuncia presentata non aveva, allo stato, alcuna rilevanza, trattandosi di mera dichiarazione priva di riscontro probatorio, salvo che il giudice penale avesse successivamente condiviso l'assunto della ricorrente, la quale avrebbe poi potuto attivarsi per ottenere il risarcimento;
- che la presentazione in data 21.4.2024 della nuova dichiarazione integrativa (avvenuta in sede di impugnazione del recupero effettuato dall'ufficio tributario) aveva comportato l'onere (non adempiuto), a carico del ricorrente, di provare l'errore dichiarativo commesso e l'infondatezza della pretesa fiscale.
Per queste ragioni, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'impugnato atto, con rifusione delle spese del giudizio.
Con ordinanza in data 8.7.2024 la Corte ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'impugnata cartella di pagamento.
Con controdeduzioni depositate in data 10.7.2024 si è costituita l'Agenzia delle RA Riscossione che ha chiesto che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, con rifusione delle spese del giudizio.
In data 10.4.2025 il ricorrente ha depositato memoria con la quale, dopo aver rilevato l'infondatezza dell'eccezione formulata dal concessionario (osservando come quest'ultimo, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe stato legittimato passivo nel giudizio afferente ad un atto da lui emesso, anche laddove la questione avesse riguardato il merito della pretesa erariale), ha replicato alle argomentazioni svolte dall'ente impositore, facendo notare:
- che la tesi della resistente volta a negare la possibilità di disattendere la valenza della dichiarazione oggetto di rettifica si fondava sull'errata considerazione che l'intermediario Nominativo_1 fosse stato incaricato dal ricorrente a presentare quella dichiarazione integrativa;
- che, a fronte del formale disconoscimento da parte del ricorrente, di tale dichiarazione, l'ufficio tributario non aveva fornito alcuna prova del conferimento in capo alla ragioniera Nominativo_1 dell'incarico, da parte del Ricorrente_1, di presentare la suddetta dichiarazione, la quale, peraltro, non riportava alcuna firma;
- che il ricorrente aveva dimostrato di aver tentato vanamente di contattare l'intermediario sia tramite raccomandata, sia mediante l'Ordine dei Commercialisti di Vercelli;
- che la falsità della dichiarazione integrativa era stata dimostrata, oltre che dall'inattendibile esorbitanza del volume d'affari indicato rispetto alla propria attività, anche dal fatto che in quel periodo il Ricorrente_1 neppure aveva svolto attività d'impresa, essendo stato assunto come lavoratore dipendente presso la Società_2 s.r.l. (attività significativamente non riportata in quella dichiarazione, ad ulteriore attestazione del fatto che l'intermediario neppure conosceva la reale occupazione del contribuente nel 2020); - che, inoltre, dalle dichiarazioni fiscali prodotte nei cinque anni precedenti e da quelle successive alla presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020, i redditi del contribuente avevano oscillato tra i 13.000 e i 14.000 euro, sicché anche sotto questo profilo, quanto contenuto in quella dichiarazione integrativa (riportante un reddito dieci volte superiore al consueto e ricavi quaranta volte superiori) rappresentava un'assoluta ed inconciliabile anomalia.
In forza di queste considerazioni e rimarcando come l'Agenzia delle RA, in base al principio della vicinanza della prova, avrebbe potuto più agevolmente svolgere l'approfondimento probatorio per accertare gli eventuali ricavi e costi del ricorrente e la regolare operatività dell'intermediario Nominativo_1, ha insistito nel porre in risalto l'infondatezza della pretesa dell'amministrazione finanziaria.
All'esito dell'udienza del 16.6.2025, nel corso della quale le parti hanno rinnovato le loro rispettive richieste, la Corte ha disposto rinvio per acquisire chiarimenti dalle parti e, al contempo, informazioni sia da Nominativo_1
, sia dal “Società_1 s.r.l.”, volte a stabilire se essi siano stati incaricati dal ricorrente a presentare dichiarazione integrativa per l'anno d'imposta 2020.
La segreteria di questa Corte ha provveduto a comunicare a tali soggetti copia dell'ordinanza.
Mentre l'invio della raccomandata a Nominativo_1 non ha avuto esito positivo l'invio raccomandata al
“Società_1 s.r.l.” di Roma ha avuto esito positivo, dal momento che tale soggetto ha risposto con p.e.c. del 24.11.2025 con la quale ha dichiarato di non aver mai ricevuto l'incarico da parte del Ricorrente_1 di redigere dichiarazioni integrative.
Nel frattempo, con memoria depositata il 28.10.2025 l'Agenzia delle RA ha prodotto copia della dichiarazione integrativa che avrebbe presentato l'intermediario “Società_1 s.r.l.” e con memoria depositata il 29.12.2025 il ricorrente ha prodotto attestazione della pendenza del procedimento penale a carico di Nominativo_1 conseguente alla querela che egli aveva sporto, ribadendo la richiesta di annullamento dell'impugnata carella di pagamento.
All'odierna udienza, il difensore del ricorrente e la rappresentante dell'Agenzia delle RA hanno insistito nelle loro rispettive argomentazioni e richieste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria che la domanda proposta dal ricorrente, volta a far annullare l'impugnata cartella di pagamento, debba essere accolta, in quanto fondata.
Anzitutto, sono da considerare documentalmente provate queste obiettive circostanze:
- in data 25.2.2022 Ricorrente_1 dichiarava per l'anno d'imposta 2020 un reddito complessivo di € 11.425,00, di cui € 5.517,37 quale reddito da lavoro dipendente presso la “Società_2 s.r. l.” di Nominativo_2;
- in data 9.6.2022 pervenivano all'Agenzia delle RA, a nome di Ricorrente_1, due dichiarazioni integrative per l'anno d'imposta 2020, una tramite l'intermediaria Nominativo_1, l'altra tramite l'intermediario “Società_1 s.r.l.”, riportanti entrambe ricavi per il reddito di impresa di € 149.722,00.
L'Agenzia delle RA ha emesso l'impugnata cartella di pagamento di € 67.196,21 in base alla dichiarazione integrativa redatta ed inviata dall'intermediaria Nominativo_1. Tanto premesso, si osserva come l'amministrazione finanziaria abbia provveduto alla liquidazione dell'imposta IRPEF e della relative addizionali utilizzando esclusivamente la procedura automatizzata ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la quale all'ultimo comma prevede: “i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta”.
La norma presuppone, pur sempre, che la dichiarazione inserita nella procedura automatizzata provenga effettivamente dal contribuente.
E' noto che l'accesso a tale dichiarazione può avvenire esclusivamente mediante SPID (Sistema Pubblico
d'Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Conseguentemente, deve ritenersi che, in linea generale, soltanto il contribuente, con le proprie identità digitali, può accedere al sistema, modificare le precompilate dichiarazioni e inviarle all'Agenzia delle RA.
L'eventualità che altra persona si inserisca nel sistema all'insaputa del contribuente presuppone la sottrazione dei dati anagrafici di quest'ultimo e, soprattutto, dei suoi personali codici di accesso, di cui è certamente arduo riuscire a captarne la conoscenza senza il consenso del titolare.
Nel caso in esame, tuttavia, numerosi elementi, in parte allegati dal contribuente con il presente ricorso e in parte acquisiti da questa Corte, inducono a dubitare in ordine al fatto che la dichiarazione integrativa esaminata dall'Agenzia delle RA provenga davvero da Ricorrente_1.
Trattasi di elementi che concernono da un lato la manifesta incongruità contenutistica della dichiarazione integrativa e dall'altro la carenza probatoria dell'incarico che il Ricorrente_1 avrebbe conferito a Nominativo_1
per la sua redazione.
Quanto al contenuto della dichiarazione, è agevole rilevare la palese inverosimiglianza dei dati contabili ivi riportati rispetto a quelli attribuibili al Ricorrente_1, tenuto conto che in essa si leggono ricavi per ben
€ 859.014,00, costi per l'acquisto di materie prime per € 558.710,00, spese per lavoro dipendente per
€ 125.014,00 e reddito di impresa per € 149.722,00.
Dati contabili che contrastano, anzitutto, con la qualità, rivestita dal contribuente, di piccolo imprenditore, il quale svolgeva e svolge l'attività di “commercio ambulante dolciumi e giocattoli”, nonché “commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande” (si veda la visura camerale prodotta dal ricorrente).
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha pure prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni precedenti rispetto a quella relativa al 2020, ove i dati contabili riportati erano, costantemente, di entità notevolmente inferiore e modesta.
In particolare:
- per l'anno 2015 erano stati indicati ricavi per € 19.987,00, acquisti di materie prime per € 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 12.840,00;
- per l'anno 2016 erano stati indicati ricavi per € 17.777,00, acquisti di materie prime per € 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 13.263,00;
- per l'anno 2017 erano stati indicati ricavi per € 18.444,00, acquisti di materie prime per € 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 13.234,00;
- per l'anno 2018 erano stati indicati ricavi per € 17.130,00, acquisti di materie prime per € 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 13.289,00;
- per l'anno 2019 erano stati indicati ricavi per € 21.100,00, acquisti di materie prime di materie prime per
€ 0,00, spese per lavoro dipendente per € 0,00 e reddito d'impresa per € 13.977,00.
Il raffronto di tali dati contabili, permanentemente modesti ( e mai oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle RA), con quelli macroscopici della dichiarazione integrativa utilizzata dall'amministrazione finanziaria per il solo anno d'imposta 2020 non depone per la sicura ed indiscutibile autenticità della paternità che si vorrebbe attribuire a detta dichiarazione integrativa.
Si pensi che con quella dichiarazione integrativa i ricavi, che nei 5 anni precedenti oscillavano tra € 17.000,00 ed € 21.000,00 circa, vengono fatti balzare ad € 859.014,00!
Come ha correttamente sottolineato il ricorrente, se davvero fosse riconducibile al Ricorrente_1 quella dichiarazione integrativa, non si comprenderebbe davvero, sotto il profilo della prova logica, quale interesse avrebbe perseguito il contribuente a dichiarare improvvisamente nel 2020 dati contabili così sbalorditivamente imponenti e confliggenti con quelli sempre da lui dichiarati, laddove si consideri che anzi, in conseguenza di ciò, egli si sarebbe esposto (come di fatto è avvenuto) a pagare tributi di consistente ammontare.
A questo proposito, non è condivisibile l'opposta e reciproca obiezione formulata dall'Agenzia delle RA secondo la quale l'intermediaria non avrebbe avuto alcun motivo per “presentare una dichiarazione (peraltro a debito) in nome e per conto dell'odierna ricorrente, a sua insaputa” (controdeduzioni, pag. 4).
Per criticare il ragionamento controfattuale proposto dal ricorrente, l'Agenzia delle RA, anziché opporre un altro ragionamento controfattuale, avrebbe dovuto principalmente spiegare la ragione per la quale il
Ricorrente_1 avrebbe avuto un vantaggio a correggere la propria originaria dichiarazione per “gonfiare” i propri ricavi e il proprio reddito, rendendosi così debitore di ben € 67.196,21.
A maggior ragione i dati contabili indicati nella dichiarazione integrativa si appalesano del tutto sproporzionati e privi di alcuna coerenza se si pone attenzione al fatto che l'anno d'imposta in questione (2020) era quello interessato dalla pandemia conseguente alla diffusione del coronavirus, con conseguente forte limitazione del periodo in cui il commercio ambulante avrebbe potuto operare.
Né appare seriamente immaginabile che il contribuente abbia potuto conseguire ricavi per € 859.014,00 svolgendo l'attività di ambulante nell'anno del lockdown ove il medesimo era, oltre tutto, alle dipendenze della “Società_2 s.r.l.” di Nominativo_2.
Peraltro, l'incontestata posizione fiscale del Ricorrente_1, secondo la quale egli era dipendente in quell'anno della “Società_2 s.r.l.” di Nominativo_2, finisce per vulnerare ulteriormente di attendibilità la paternità che l'amministrazione intenderebbe assegnare a quella dichiarazione integrativa.
E' una dichiarazione integrativa che, in realtà, riportando inspiegabilmente “spese per lavoro dipendente” di ben € 125.014,00, mostra d'ignorare non soltanto il dato appena sopra evidenziato, ma anche il fatto che il Ricorrente_1 in quell'anno non aveva dipendenti.
Quanto poi alla carenza probatoria che occorre registrare in ordine all'incarico che il Ricorrente_1 avrebbe conferito a Nominativo_1 per la redazione della predetta dichiarazione integrativa, si osserva che tale intermediaria, benché contattata sia dal ricorrente, sia da questo ufficio (in particolare: la raccomandata spedita in Indirizzo_1 Vercelli ha avuto esito “destinatario sconosciuto” e quella spedita in Indirizzo_2 ha avuto esito “al mittente per compiuta giacenza”), è risultata sostanzialmente irreperibile.
Il ricorrente, dal canto suo, ha pure dimostrato di aver querelato la Nominativo_1 per aver illecitamente presentato una dichiarazione integrativa sostituendosi alla persona del contribuente ed utilizzando i suoi dati personali.
A fronte di tali plurime risultanze, l'Agenzia delle RA nulla ha saputo contrapporre per indurre a ritenere che, nondimeno, la fantomatica Nominativo_1 di Vercelli avrebbe ricevuto l'incarico dal contribuente di redigere e inviare per suo conto all'Agenzia delle RA la predetta dichiarazione integrativa.
Anzi, a rendere ancor più inattendibile l'ipotesi che quella dichiarazione integrativa sia stata presentata su richiesta del Ricorrente_1, vi è poi l'ulteriore circostanza che la stessa risulta addirittura inviata, con quegli stessi dati, lo stesso giorno, da un altro intermediario, il “Società_1 s.r.l.” di Roma, che, contattato da questo ufficio, ha escluso che Ricorrente_1 gli abbia mai conferito alcun mandato. Circostanza, questa, che consolida il giudizio di scarsa affidabilità che assume l'omologa dichiarazione integrativa, valorizzata dall'Agenzia delle RA, riportante quegli stessi anomali dati contabili.
In particolare, nella missiva tramite pec del 24.11.2025 l'avv. O Sorece, per conto dell'amministratore unico del “Società_1 s.r.l.” di Roma, rispondeva alla richiesta di questa Corte evidenziando “che il predetto Contribuente non ha mai conferito al CAF Società_1 Srl alcun mandato per la presentazione di una dichiarazione integrativa e che, pertanto, il CAF in parola non ha provveduto ad inoltrare alcuna dichiarazione integrativa dei redditi per l'anno d'imposta 2020”.
Ciò dimostra che le dichiarazioni inserite in procedure automatizzate non possano ricevere una patente di assoluta ed incontestabile autenticità laddove si riscontrino, come nel caso in esame, plurimi e concordi indizi che depongono in senso contrario.
In questo particolare contesto, il contribuente che, in base a tali convergenti indizi, palesemente distonici rispetto alla propria posizione (e, in parte, identità) fiscale, ha fornito validi apporti documentali per prospettare l'abusivo accesso al proprio sistema informatico da parte di terzi, non era certo tenuto a fornire la prova negativa di non aver incaricato Nominativo_1, né il “Società_1 s.r.l.”, di redigere e inviare la dichiarazione integrativa.
Oltre a “sfidare” la Nominativo_1 a provare di aver egli firmato una delega in suo favore per operare in quel senso e poi a querelarla, il ricorrente null'altro avrebbe potuto compiere.
Di fatto il giudizio ha restituito quanto meno il dubbio che i dati contabili utilizzati dall'Agenzia delle RA appartengano realmente a Ricorrente_1 , atteso che le dichiarazioni integrative che li riportavano sono risultate orfane della prova dell'incarico conferito dal contribuente agli intermediari per comunicarli all'Agenzia delle RA (l'una, non essendo stato possibile acquisire dalla Macariello, resasi irreperibile, la conferma che ella avrebbe agito su incarico del Ricorrente_1; l'altra, atteso che la Società_1 s. r.l. ha esplicitamente escluso detto incarico).
Consegue l'applicazione della regola di giudizio, rigorosamente ribadita all'art. 7, comma 5-bis, D.lgs. n. 546/1992, che in caso di incertezza o contraddittorietà della prova della fondatezza dell'atto impositivo, impone l'annullamento di esso.
Nondimeno, stante il fatto che soltanto in questa sede giudiziaria è emersa l'illegittimità della pretesa dell'ufficio tributario, appare equo dichiarare la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
visto l'art. 36 D.lgs. n. 546/1992;
in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, annulla l'impugnato atto. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Il Presidentedr. Massimo Vacchiano