Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 20
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza della paternità della dichiarazione integrativa

    La Corte ha ritenuto provata la manifesta incongruità dei dati contabili della dichiarazione integrativa rispetto alla reale attività del contribuente e alla sua storia fiscale. Inoltre, è emersa la carenza probatoria circa l'incarico conferito all'intermediario per la redazione della dichiarazione, e l'ulteriore dichiarazione integrativa presentata da un altro intermediario con gli stessi dati è stata anch'essa disconosciuta da quest'ultimo. Di fronte a questi elementi, l'amministrazione finanziaria non ha fornito prova sufficiente della paternità della dichiarazione da parte del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona
    Numero : 20
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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