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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4068/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Roberta NESTO, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Roberta NESTO, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 20 ottobre 2018; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cavallino-Treporti al n.7, Serie A, Parte 2
• ordinare al Comune di Cavallino - Treporti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
accogliere le seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove meglio crede la propria residenza;
pag. 1 di 8 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione cui ciascuno provvederà separatamente;
3) la figlia minore viene collocata prevalentemente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
4) i SIg.ri ed si impegnano ad improntare i propri futuri rapporti al rispetto reciproco ed alla più Pt_1 Pt_2 ampia collaborazione ed interazione in vista del soddisfacimento delle esigenze della figlia onde garantire alla medesima serenità, tranquillità ed un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ciascuno si impegna altresì nei rapporti con la figlia a non sminuire la figura genitoriale non presente ed a non strumentalizzare e/o condizionare la minore al fine di alimentare eventuali dissidi con l'altro genitore. I genitori si impegnano a condividere l'inserimento nella vita di di eventuali propri partner nel rispetto della sensibilità della minore e non prima Per_1 di un adeguato periodo di frequentazione del partner da parte del genitore (indicativamente 12 mesi) A tale scopo, prima di presentare a il proprio partner, ciascun genitore informerà l'altro della volontà di farlo al fine di Per_1 individuare d'intesa la modalità più adatta per dare questa comunicazione alla figlia;
5) il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: Persona_1 nel periodo estivo: (inteso dall'apertura della stagione del campeggio dove lavora, all'incirca a fine aprile, e sino alla sua chiusura, intorno a fine settembre/inizio ottobre) martedì dalle 16.00 sino alla mattina successiva, quando la accompagnerà al nido ovvero presso altro luogo di custodia;
mercoledì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena); venerdì dalle 21.00 sino alle 13.30 di sabato, quando non ha con sé la domenica;
Per_1
a settimane alterne, la domenica dalle 9.00 fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà al nido ovvero presso altro luogo di custodia;
nel periodo invernale (inteso dalla chiusura della stagione del campeggio sino alla sua riapertura)
- a weekend alternati, dal venerdì alle 21.00 sino alla domenica alle 21.00 (dopo cena)
- nella settimana che si conclude con il weekend paterno, martedì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena)
- nella settimana che si conclude con il weekend materno, martedì e mercoledì dalle 16.00 sino alla mattina successiva e venerdì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena)
- I genitori suddivideranno equamente le vacanze scolastiche natalizie, ossia il periodo compreso tra l'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con il padre dal Per_1 termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 15.00 e con la madre dal 30 dicembre sino al rientro a scuola;
negli anni pari la turnazione si invertirà. Il giorno di Natale verrà suddiviso: pranzo con uno e cena con l'altro genitore.
- I genitori suddivideranno equamente le vacanze scolastiche pasquali, ossia il periodo compreso dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con la madre dal termine Per_1 delle lezioni scolastiche fino alla domenica di Pasqua alle ore 15.00 e con il padre dalla domenica sino al rientro a scuola;
negli anni pari la turnazione si invertirà. pag. 2 di 8 Non potendo, per motivi di lavoro, trascorrere una vacanza con la figlia durante l'estate, ciascun genitore acconsente che l'altro tenga con sé per una settimana di vacanza tra ottobre e marzo, nel periodo che individuerà e Per_1 comunicherà all'altro entro il 31 luglio di ogni anno. Ciò a condizione che non si arrechi pregiudizio al rendimento scolastico della minore a partire dall'avvio della scuola primaria. La suddetta regolamentazione dei tempi da trascorrere con la figlia potrà essere modificata su accordo dei genitori, avendo come priorità la serenità della minore, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa.
Salvo diverso accordo con la madre, nelle giornate di competenza paterna, sarà compito del padre prelevare la figlia presso la scuola ovvero l'abitazione materna ovvero presso altro luogo concordato e riaccompagnarla a casa;
5) la casa familiare, sita in Cavallino-Treporti (ve), via Pordelio n.266/A, di proprietà esclusiva del SI Pt_2 verrà liberata dalla SI.ra , la quale provvederà così a comunicare la nuova residenza al SI. Le Pt_1 Pt_2 utenze (luce, gas, acqua, internet e rifiuti) le spese di manutenzione ordinaria relative all'abitazione familiare, ad esclusione della manutenzione del verde, resteranno a carico della signora fino a che non avrà trasferito la Pt_1 propria residenza, poi passeranno in capo al SI. le spese di manutenzione straordinaria e del verde Parte_2 resteranno a carico del SI. Il SI conferma sin d'ora l'assenso al trasferimento anche della residenza Pt_2 Pt_2 della minore nella nuova abitazione della madre.
6) Il SI. continuerà a versare alla SI.ra , come stabilito nell'accordo di separazione, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €850,00, somma che sarà versata Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese, come stabilito nell'accordo di separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'Assegno Unico Universale rimane assegnato integralmente alla sig.ra . Le detrazioni per la Pt_1 figlia a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50%;
7) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive/ricreative) relative alla figlia verranno ripartite nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Come indicato negli accordi di separazione, le parti si danno reciprocamente atto che non necessitano di preventivo accordo tra loro per le seguenti spese:
a) spese mediche specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica, di sostegno su prescrizione (es: logopedia, supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a
€10,00 e non superiore a €150,00; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino soggiorno dello studente fuori casa;
c) attività sportive e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria) che importino un costo non superiore ad €150,00 al mese per ciascuna attività; pag. 3 di 8 d) centri estivi, soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni che importino un costo non superiore ad €60 al mese per ciascuna attività.
I genitori concordano di partecipare nella misura del 50% ciascuno all'acquisto dei regali per le fese di compleanno degli amici della figlia.
Le altre spese straordinarie necessitano di preventivo accordo tra i genitori, i quali in via esemplificativa e non esaustiva:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimiliate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi di istruzione e/o diporto;
g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore - via email o altro mezzo di comunicazione - che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura/ricevuta/scontrino o da preventivo, dovrà essere versata al genitore che la anticipa entro 15 giorni dalla richiesta corredata da documentazione o entro il diverso termine eventualmente indicato dall'erogatore della presentazione”
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
pag. 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Cavallino-Treporti
(VE), in data 20/10/2018, dal quale è nata la figlia a Venezia il 2/9/2021, per il venir meno Per_1 dell'affetto coniugale e l'impossibilità di proseguire la convivenza, si erano consensualmente separati, sottoscrivendo in data 11/6/2024 un accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, conv. con modificazioni in L. 162/2014, giusta autorizzazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia del 24/6/2024.
Tanto premesso, le parti hanno proposto congiuntamente domanda di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo concordemente regolato le condizioni inerenti alla pronuncia e presentato conclusioni congiunte del cui accoglimento hanno istato con le note scritte sostitutive dell'udienza fissata il 5/11/2025 ex art. 473 bis.51 c.p.c. innanzi al Giudice delegato.
All'esito del deposito di dette note scritte la decisione è stata rimessa al Collegio ed il Pubblico
Ministero intervenuto ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti va accolta, sussistendo infatti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale, essendo inoltre ampiamente trascorsi i sei mesi da quando i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con comprovato definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale e l'impossibilità di ricostituirne l'unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, garantendone adeguatamente le necessità a livello economico e garantendo l'esigenza di sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, tenuto conto anche del loro quadro reddituale.
Essa va pertanto accolta, prendendo atto degli accordi intervenuti e ratificandone le condizioni.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) in
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 data 20/10/2018, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 7 anno 2018 del
Comune di Cavallino-Treporti (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti di seguito integralmente riprodotte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove meglio crede la propria residenza;
pag. 5 di 8 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione cui ciascuno provvederà separatamente.
3) la figlia minore viene collocata prevalentemente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
4) i SIg.ri ed si impegnano ad improntare i propri futuri rapporti al rispetto reciproco ed alla più Pt_1 Pt_2 ampia collaborazione ed interazione in vista del soddisfacimento delle esigenze della figlia onde garantire alla medesima serenità, tranquillità ed un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ciascuno si impegna altresì nei rapporti con la figlia a non sminuire la figura genitoriale non presente ed a non strumentalizzare e/o condizionare la minore al fine di alimentare eventuali dissidi con l'altro genitore. I genitori si impegnano a condividere l'inserimento nella vita di di eventuali propri partner nel rispetto della sensibilità della minore e non prima Per_1 di un adeguato periodo di frequentazione del partner da parte del genitore (indicativamente 12 mesi) A tale scopo, prima di presentare a il proprio partner, ciascun genitore informerà l'altro della volontà di farlo al fine di Per_1 individuare d'intesa la modalità più adatta per dare questa comunicazione alla figlia.
5) il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: Persona_1 nel periodo estivo: (inteso dall'apertura della stagione del campeggio dove lavora, all'incirca a fine aprile, e sino alla sua chiusura, intorno a fine settembre/inizio ottobre) martedì dalle 16.00 sino alla mattina successiva, quando la accompagnerà al nido ovvero presso altro luogo di custodia;
mercoledì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena); venerdì dalle 21.00 sino alle 13.30 di sabato, quando non ha con sé la domenica;
Per_1
a settimane alterne, la domenica dalle 9.00 fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà al nido ovvero presso altro luogo di custodia;
nel periodo invernale (inteso dalla chiusura della stagione del campeggio sino alla sua riapertura)
- a weekend alternati, dal venerdì alle 21.00 sino alla domenica alle 21.00 (dopo cena)
- nella settimana che si conclude con il weekend paterno, martedì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena)
- nella settimana che si conclude con il weekend materno, martedì e mercoledì dalle 16.00 sino alla mattina successiva e venerdì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena)
- I genitori suddivideranno equamente le vacanze scolastiche natalizie, ossia il periodo compreso tra l'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con il padre dal Per_1 termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 15.00 e con la madre dal 30 dicembre sino al rientro a scuola;
negli anni pari la turnazione si invertirà. Il giorno di Natale verrà suddiviso: pranzo con uno e cena con l'altro genitore.
- I genitori suddivideranno equamente le vacanze scolastiche pasquali, ossia il periodo compreso dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con la madre dal termine Per_1 delle lezioni scolastiche fino alla domenica di Pasqua alle ore 15.00 e con il padre dalla domenica sino al rientro a scuola;
negli anni pari la turnazione si invertirà. pag. 6 di 8 Non potendo, per motivi di lavoro, trascorrere una vacanza con la figlia durante l'estate, ciascun genitore acconsente che l'altro tenga con sé per una settimana di vacanza tra ottobre e marzo, nel periodo che individuerà e Per_1 comunicherà all'altro entro il 31 luglio di ogni anno. Ciò a condizione che non si arrechi pregiudizio al rendimento scolastico della minore a partire dall'avvio della scuola primaria. La suddetta regolamentazione dei tempi da trascorrere con la figlia potrà essere modificata su accordo dei genitori, avendo come priorità la serenità della minore, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa.
Salvo diverso accordo con la madre, nelle giornate di competenza paterna, sarà compito del padre prelevare la figlia presso la scuola ovvero l'abitazione materna ovvero presso altro luogo concordato e riaccompagnarla a casa;
5) la casa familiare, sita in Cavallino-Treporti (ve), via Pordelio n.266/A, di proprietà esclusiva del SI Pt_2 verrà liberata dalla SI.ra , la quale provvederà così a comunicare la nuova residenza al SI. Le Pt_1 Pt_2 utenze (luce, gas, acqua, internet e rifiuti) le spese di manutenzione ordinaria relative all'abitazione familiare, ad esclusione della manutenzione del verde, resteranno a carico della signora fino a che non avrà trasferito la Pt_1 propria residenza, poi passeranno in capo al SI. le spese di manutenzione straordinaria e del verde Parte_2 resteranno a carico del SI. Il SI conferma sin d'ora l'assenso al trasferimento anche della residenza Pt_2 Pt_2 della minore nella nuova abitazione della madre.
6) Il SI. continuerà a versare alla SI.ra , come stabilito nell'accordo di separazione, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €850,00, somma che sarà versata Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese, come stabilito nell'accordo di separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'Assegno Unico Universale rimane assegnato integralmente alla sig.ra . Le detrazioni per la Pt_1 figlia a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50%;
7) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive/ricreative) relative alla figlia verranno ripartite nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Come indicato negli accordi di separazione, le parti si danno reciprocamente atto che non necessitano di preventivo accordo tra loro per le seguenti spese:
a) spese mediche specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica, di sostegno su prescrizione (es: logopedia, supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a
€10,00 e non superiore a €150,00; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino soggiorno dello studente fuori casa;
c) attività sportive e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria) che importino un costo non superiore ad €150,00 al mese per ciascuna attività; pag. 7 di 8 d) centri estivi, soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni che importino un costo non superiore ad €60 al mese per ciascuna attività.
I genitori concordano di partecipare nella misura del 50% ciascuno all'acquisto dei regali per le fese di compleanno degli amici della figlia.
Le altre spese straordinarie necessitano di preventivo accordo tra i genitori, i quali in via esemplificativa e non esaustiva:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimiliate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi di istruzione e/o diporto;
g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore – via email o altro mezzo di comunicazione - che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura/ricevuta/scontrino o da preventivo, dovrà essere versata al genitore che la anticipa entro 15 giorni dalla richiesta corredata da documentazione o entro il diverso termine eventualmente indicato dall'erogatore della presentazione”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Roberta NESTO, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Roberta NESTO, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 20 ottobre 2018; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Cavallino-Treporti al n.7, Serie A, Parte 2
• ordinare al Comune di Cavallino - Treporti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
accogliere le seguenti condizioni
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove meglio crede la propria residenza;
pag. 1 di 8 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione cui ciascuno provvederà separatamente;
3) la figlia minore viene collocata prevalentemente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
4) i SIg.ri ed si impegnano ad improntare i propri futuri rapporti al rispetto reciproco ed alla più Pt_1 Pt_2 ampia collaborazione ed interazione in vista del soddisfacimento delle esigenze della figlia onde garantire alla medesima serenità, tranquillità ed un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ciascuno si impegna altresì nei rapporti con la figlia a non sminuire la figura genitoriale non presente ed a non strumentalizzare e/o condizionare la minore al fine di alimentare eventuali dissidi con l'altro genitore. I genitori si impegnano a condividere l'inserimento nella vita di di eventuali propri partner nel rispetto della sensibilità della minore e non prima Per_1 di un adeguato periodo di frequentazione del partner da parte del genitore (indicativamente 12 mesi) A tale scopo, prima di presentare a il proprio partner, ciascun genitore informerà l'altro della volontà di farlo al fine di Per_1 individuare d'intesa la modalità più adatta per dare questa comunicazione alla figlia;
5) il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: Persona_1 nel periodo estivo: (inteso dall'apertura della stagione del campeggio dove lavora, all'incirca a fine aprile, e sino alla sua chiusura, intorno a fine settembre/inizio ottobre) martedì dalle 16.00 sino alla mattina successiva, quando la accompagnerà al nido ovvero presso altro luogo di custodia;
mercoledì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena); venerdì dalle 21.00 sino alle 13.30 di sabato, quando non ha con sé la domenica;
Per_1
a settimane alterne, la domenica dalle 9.00 fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà al nido ovvero presso altro luogo di custodia;
nel periodo invernale (inteso dalla chiusura della stagione del campeggio sino alla sua riapertura)
- a weekend alternati, dal venerdì alle 21.00 sino alla domenica alle 21.00 (dopo cena)
- nella settimana che si conclude con il weekend paterno, martedì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena)
- nella settimana che si conclude con il weekend materno, martedì e mercoledì dalle 16.00 sino alla mattina successiva e venerdì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena)
- I genitori suddivideranno equamente le vacanze scolastiche natalizie, ossia il periodo compreso tra l'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con il padre dal Per_1 termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 15.00 e con la madre dal 30 dicembre sino al rientro a scuola;
negli anni pari la turnazione si invertirà. Il giorno di Natale verrà suddiviso: pranzo con uno e cena con l'altro genitore.
- I genitori suddivideranno equamente le vacanze scolastiche pasquali, ossia il periodo compreso dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con la madre dal termine Per_1 delle lezioni scolastiche fino alla domenica di Pasqua alle ore 15.00 e con il padre dalla domenica sino al rientro a scuola;
negli anni pari la turnazione si invertirà. pag. 2 di 8 Non potendo, per motivi di lavoro, trascorrere una vacanza con la figlia durante l'estate, ciascun genitore acconsente che l'altro tenga con sé per una settimana di vacanza tra ottobre e marzo, nel periodo che individuerà e Per_1 comunicherà all'altro entro il 31 luglio di ogni anno. Ciò a condizione che non si arrechi pregiudizio al rendimento scolastico della minore a partire dall'avvio della scuola primaria. La suddetta regolamentazione dei tempi da trascorrere con la figlia potrà essere modificata su accordo dei genitori, avendo come priorità la serenità della minore, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa.
Salvo diverso accordo con la madre, nelle giornate di competenza paterna, sarà compito del padre prelevare la figlia presso la scuola ovvero l'abitazione materna ovvero presso altro luogo concordato e riaccompagnarla a casa;
5) la casa familiare, sita in Cavallino-Treporti (ve), via Pordelio n.266/A, di proprietà esclusiva del SI Pt_2 verrà liberata dalla SI.ra , la quale provvederà così a comunicare la nuova residenza al SI. Le Pt_1 Pt_2 utenze (luce, gas, acqua, internet e rifiuti) le spese di manutenzione ordinaria relative all'abitazione familiare, ad esclusione della manutenzione del verde, resteranno a carico della signora fino a che non avrà trasferito la Pt_1 propria residenza, poi passeranno in capo al SI. le spese di manutenzione straordinaria e del verde Parte_2 resteranno a carico del SI. Il SI conferma sin d'ora l'assenso al trasferimento anche della residenza Pt_2 Pt_2 della minore nella nuova abitazione della madre.
6) Il SI. continuerà a versare alla SI.ra , come stabilito nell'accordo di separazione, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €850,00, somma che sarà versata Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese, come stabilito nell'accordo di separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'Assegno Unico Universale rimane assegnato integralmente alla sig.ra . Le detrazioni per la Pt_1 figlia a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50%;
7) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive/ricreative) relative alla figlia verranno ripartite nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Come indicato negli accordi di separazione, le parti si danno reciprocamente atto che non necessitano di preventivo accordo tra loro per le seguenti spese:
a) spese mediche specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica, di sostegno su prescrizione (es: logopedia, supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a
€10,00 e non superiore a €150,00; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino soggiorno dello studente fuori casa;
c) attività sportive e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria) che importino un costo non superiore ad €150,00 al mese per ciascuna attività; pag. 3 di 8 d) centri estivi, soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni che importino un costo non superiore ad €60 al mese per ciascuna attività.
I genitori concordano di partecipare nella misura del 50% ciascuno all'acquisto dei regali per le fese di compleanno degli amici della figlia.
Le altre spese straordinarie necessitano di preventivo accordo tra i genitori, i quali in via esemplificativa e non esaustiva:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimiliate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi di istruzione e/o diporto;
g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore - via email o altro mezzo di comunicazione - che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura/ricevuta/scontrino o da preventivo, dovrà essere versata al genitore che la anticipa entro 15 giorni dalla richiesta corredata da documentazione o entro il diverso termine eventualmente indicato dall'erogatore della presentazione”
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
pag. 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno esposto che, dopo aver contratto matrimonio concordatario a Cavallino-Treporti
(VE), in data 20/10/2018, dal quale è nata la figlia a Venezia il 2/9/2021, per il venir meno Per_1 dell'affetto coniugale e l'impossibilità di proseguire la convivenza, si erano consensualmente separati, sottoscrivendo in data 11/6/2024 un accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014, conv. con modificazioni in L. 162/2014, giusta autorizzazione del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Venezia del 24/6/2024.
Tanto premesso, le parti hanno proposto congiuntamente domanda di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo concordemente regolato le condizioni inerenti alla pronuncia e presentato conclusioni congiunte del cui accoglimento hanno istato con le note scritte sostitutive dell'udienza fissata il 5/11/2025 ex art. 473 bis.51 c.p.c. innanzi al Giudice delegato.
All'esito del deposito di dette note scritte la decisione è stata rimessa al Collegio ed il Pubblico
Ministero intervenuto ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti va accolta, sussistendo infatti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente, fino alla data odierna, a decorrere dall'omologa della separazione consensuale, essendo inoltre ampiamente trascorsi i sei mesi da quando i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con comprovato definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale e l'impossibilità di ricostituirne l'unione.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, garantendone adeguatamente le necessità a livello economico e garantendo l'esigenza di sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, tenuto conto anche del loro quadro reddituale.
Essa va pertanto accolta, prendendo atto degli accordi intervenuti e ratificandone le condizioni.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ) in
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 data 20/10/2018, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte II serie A n. 7 anno 2018 del
Comune di Cavallino-Treporti (VE);
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e RATIFICA le condizioni congiuntamente presentate dai ricorrenti di seguito integralmente riprodotte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove meglio crede la propria residenza;
pag. 5 di 8 2) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le questioni di ordinaria amministrazione cui ciascuno provvederà separatamente.
3) la figlia minore viene collocata prevalentemente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
4) i SIg.ri ed si impegnano ad improntare i propri futuri rapporti al rispetto reciproco ed alla più Pt_1 Pt_2 ampia collaborazione ed interazione in vista del soddisfacimento delle esigenze della figlia onde garantire alla medesima serenità, tranquillità ed un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Ciascuno si impegna altresì nei rapporti con la figlia a non sminuire la figura genitoriale non presente ed a non strumentalizzare e/o condizionare la minore al fine di alimentare eventuali dissidi con l'altro genitore. I genitori si impegnano a condividere l'inserimento nella vita di di eventuali propri partner nel rispetto della sensibilità della minore e non prima Per_1 di un adeguato periodo di frequentazione del partner da parte del genitore (indicativamente 12 mesi) A tale scopo, prima di presentare a il proprio partner, ciascun genitore informerà l'altro della volontà di farlo al fine di Per_1 individuare d'intesa la modalità più adatta per dare questa comunicazione alla figlia.
5) il padre terrà con sé la figlia secondo il seguente calendario: Persona_1 nel periodo estivo: (inteso dall'apertura della stagione del campeggio dove lavora, all'incirca a fine aprile, e sino alla sua chiusura, intorno a fine settembre/inizio ottobre) martedì dalle 16.00 sino alla mattina successiva, quando la accompagnerà al nido ovvero presso altro luogo di custodia;
mercoledì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena); venerdì dalle 21.00 sino alle 13.30 di sabato, quando non ha con sé la domenica;
Per_1
a settimane alterne, la domenica dalle 9.00 fino alla mattina successiva, quando la accompagnerà al nido ovvero presso altro luogo di custodia;
nel periodo invernale (inteso dalla chiusura della stagione del campeggio sino alla sua riapertura)
- a weekend alternati, dal venerdì alle 21.00 sino alla domenica alle 21.00 (dopo cena)
- nella settimana che si conclude con il weekend paterno, martedì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena)
- nella settimana che si conclude con il weekend materno, martedì e mercoledì dalle 16.00 sino alla mattina successiva e venerdì dalle 16.00 alle 21.00 (dopo cena)
- I genitori suddivideranno equamente le vacanze scolastiche natalizie, ossia il periodo compreso tra l'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con il padre dal Per_1 termine delle lezioni scolastiche fino al 30 dicembre alle ore 15.00 e con la madre dal 30 dicembre sino al rientro a scuola;
negli anni pari la turnazione si invertirà. Il giorno di Natale verrà suddiviso: pranzo con uno e cena con l'altro genitore.
- I genitori suddivideranno equamente le vacanze scolastiche pasquali, ossia il periodo compreso dall'ultimo giorno di scuola sino alla ripresa delle lezioni. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con la madre dal termine Per_1 delle lezioni scolastiche fino alla domenica di Pasqua alle ore 15.00 e con il padre dalla domenica sino al rientro a scuola;
negli anni pari la turnazione si invertirà. pag. 6 di 8 Non potendo, per motivi di lavoro, trascorrere una vacanza con la figlia durante l'estate, ciascun genitore acconsente che l'altro tenga con sé per una settimana di vacanza tra ottobre e marzo, nel periodo che individuerà e Per_1 comunicherà all'altro entro il 31 luglio di ogni anno. Ciò a condizione che non si arrechi pregiudizio al rendimento scolastico della minore a partire dall'avvio della scuola primaria. La suddetta regolamentazione dei tempi da trascorrere con la figlia potrà essere modificata su accordo dei genitori, avendo come priorità la serenità della minore, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa.
Salvo diverso accordo con la madre, nelle giornate di competenza paterna, sarà compito del padre prelevare la figlia presso la scuola ovvero l'abitazione materna ovvero presso altro luogo concordato e riaccompagnarla a casa;
5) la casa familiare, sita in Cavallino-Treporti (ve), via Pordelio n.266/A, di proprietà esclusiva del SI Pt_2 verrà liberata dalla SI.ra , la quale provvederà così a comunicare la nuova residenza al SI. Le Pt_1 Pt_2 utenze (luce, gas, acqua, internet e rifiuti) le spese di manutenzione ordinaria relative all'abitazione familiare, ad esclusione della manutenzione del verde, resteranno a carico della signora fino a che non avrà trasferito la Pt_1 propria residenza, poi passeranno in capo al SI. le spese di manutenzione straordinaria e del verde Parte_2 resteranno a carico del SI. Il SI conferma sin d'ora l'assenso al trasferimento anche della residenza Pt_2 Pt_2 della minore nella nuova abitazione della madre.
6) Il SI. continuerà a versare alla SI.ra , come stabilito nell'accordo di separazione, Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di €850,00, somma che sarà versata Persona_1 entro il giorno 5 di ogni mese, come stabilito nell'accordo di separazione, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. L'Assegno Unico Universale rimane assegnato integralmente alla sig.ra . Le detrazioni per la Pt_1 figlia a carico spetteranno ai genitori nella misura del 50%;
7) le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive/ricreative) relative alla figlia verranno ripartite nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre.
Come indicato negli accordi di separazione, le parti si danno reciprocamente atto che non necessitano di preventivo accordo tra loro per le seguenti spese:
a) spese mediche specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica, di sostegno su prescrizione (es: logopedia, supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a
€10,00 e non superiore a €150,00; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino soggiorno dello studente fuori casa;
c) attività sportive e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria) che importino un costo non superiore ad €150,00 al mese per ciascuna attività; pag. 7 di 8 d) centri estivi, soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni che importino un costo non superiore ad €60 al mese per ciascuna attività.
I genitori concordano di partecipare nella misura del 50% ciascuno all'acquisto dei regali per le fese di compleanno degli amici della figlia.
Le altre spese straordinarie necessitano di preventivo accordo tra i genitori, i quali in via esemplificativa e non esaustiva:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimiliate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi di istruzione e/o diporto;
g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore – via email o altro mezzo di comunicazione - che dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal giudice anche ai fini della sussistenza di una ipotesi di consenso tacito.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da fattura/ricevuta/scontrino o da preventivo, dovrà essere versata al genitore che la anticipa entro 15 giorni dalla richiesta corredata da documentazione o entro il diverso termine eventualmente indicato dall'erogatore della presentazione”;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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