TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/11/2025, n. 4732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4732 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 4135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4135/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
20.11.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata il [...] a [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Garofano
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Caponigro
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione sullo status.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 05.06.2025, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con nel comune di Pompei (Na) in data 22.08.2009 e che dalla loro Controparte_1
Per_ unione erano nati (29.04.2012) e (08.10.2023), chiedeva dichiarare la Persona_1 separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso, proponendo altresì domanda di addebito. r.g. 4135/2025
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, opponendosi alla avversaria ricostruzione dei fatti, ed articolando diverse condizioni alle quali disporre la decisione.
All'esito della comparizione delle parti disposta per il 07.10.2025, il Giudice delegato rinviava per l'audizione dei minori all'udienza del 21.10.2025.
Con ordinanza del 22.10.2025 il Giudice delegato dal Collegio autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse delle minori.
All'udienza del 20 novembre 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, si domandava emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso. Il procedimento era, conseguentemente, rimesso al collegio per la decisione sullo status.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, dovendo rimettersi sul ruolo la causa come da separata ordinanza, sussistendo la necessità di proseguire il giudizio per l'esame delle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
(Sa), C.F.: e , nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
(Na), C.F.: che hanno contratto matrimonio concordatario in Pompei (Na) C.F._2 in data 22.08.2009, trascritto nel predetto Comune al n. 158 parte 2 serie A - anno 2009;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come separata ordinanza. r.g. 4135/2025
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
-Prima Sezione Civile-
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4135/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del
20.11.2025, avente per oggetto: Separazione Giudiziale
TRA
, nata il [...] a [...], C.F.: , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Garofano
RICORRENTE
E
, nato il [...] a [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Caponigro
RESISTENTE
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 20.11.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione sullo status.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 05.06.2025, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con nel comune di Pompei (Na) in data 22.08.2009 e che dalla loro Controparte_1
Per_ unione erano nati (29.04.2012) e (08.10.2023), chiedeva dichiarare la Persona_1 separazione dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso, proponendo altresì domanda di addebito. r.g. 4135/2025
Instaurato regolarmente il contraddittorio, anche parte resistente, , si costituiva in Controparte_1 giudizio, opponendosi alla avversaria ricostruzione dei fatti, ed articolando diverse condizioni alle quali disporre la decisione.
All'esito della comparizione delle parti disposta per il 07.10.2025, il Giudice delegato rinviava per l'audizione dei minori all'udienza del 21.10.2025.
Con ordinanza del 22.10.2025 il Giudice delegato dal Collegio autorizzava i coniugi a vivere separatamente ed adottava i provvedimenti provvisori nell'interesse delle minori.
All'udienza del 20 novembre 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, si domandava emettersi sentenza non definitiva di separazione personale, chiedendo la prosecuzione della causa per l'ulteriore corso. Il procedimento era, conseguentemente, rimesso al collegio per la decisione sullo status.
2. La domanda è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni della ricorrente e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., sentenza non definitiva relativa alla separazione, dovendo rimettersi sul ruolo la causa come da separata ordinanza, sussistendo la necessità di proseguire il giudizio per l'esame delle ulteriori domande.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
(Sa), C.F.: e , nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
(Na), C.F.: che hanno contratto matrimonio concordatario in Pompei (Na) C.F._2 in data 22.08.2009, trascritto nel predetto Comune al n. 158 parte 2 serie A - anno 2009;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (Na) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) spese al definitivo;
d) rimette la causa sul ruolo come separata ordinanza. r.g. 4135/2025
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 24 novembre 2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi