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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12609/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesca Bertalotto Parte_1
-ricorrente- contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto tra
e nel Comune di Pinerolo (TO) il 2 settembre 1990, trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile di tale Comune al N.106, Parte 2, Serie A dell'Anno 1990;
2) Disporre che la moglie perda il cognome “ ” che aveva aggiunto al proprio a seguito del CP_1
matrimonio;
pagina 1 di 5 3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pinerolo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Per_ 4) Disporre che, avendo la IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, espresso il proprio desiderio di restare a vivere con la madre, il padre contribuirà al mantenimento della stessa
Per_ IA , versando alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di
€.200,00 – o veriore somma che il Giudice riterrà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e straordinarie tutte, così come indicate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino in data 15/03/2016.
Per_ 6) Disporre che l'assegno unico o misure equipollenti inerenti la IA , qualora spettanti, verranno percepiti integralmente dalla madre ed il si impegna a sottoscrivere qualsivoglia CP_1
modulistica tal fine necessitante
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
PINEROLO, il 02/09/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n.
106 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 01/05/1991, maggiorenne ed economicamente Per_2
Per_ autosufficiente ed in data 31/08/2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27.12.2022.
Con ricorso depositato il 11/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza in data 12/05/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva. Parte ricorrente veniva sentita.
pagina 2 di 5 Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Quanto alla perdita del cognome del marito, nulla può disporre il Tribunale, trattandosi di effetto di legge ex art. 5 comma 2 l. div.
Mantenimento della IA maggiorenne non economicamente indipendente
Per_ Sul mantenimento per la IA , il Collegio ritiene di accogliere la domanda formulata dalla ricorrente. Dalle dichiarazioni della SI.ra , allo stato non smentite stante la decisione del Pt_1
Per_ convenuto di non costituirsi in giudizio, sta frequentando un corso da onicotecnica, non ha mai svolto attività lavorativa e vive con la madre. Non si conoscono le condizioni reddituali del SI.
, tuttavia, pur presumendo che le stesse siano modeste, considerata la natura insopprimibile del CP_1
dovere di mantenimento della IA, il collegio ritiene di porre a carico della parte convenuta un
Per_ contributo in favore di di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da richiesta della ricorrente.
Quanto all'assegno unico, questo dovrà essere percepito dalla ricorrente in quanto genitore convivente con la IA.
Spese di lite
Tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione del presente giudizio e della soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di mantenimento per la IA maggiorenne non pagina 3 di 5 economicamente autosufficiente, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla ricorrente nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del
15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai SInori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della IA, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016.
DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il SI. al pagamento in favore dello Stato di CP_1
1/2 delle spese di lite sostenute da liquidate, per l'intero, in complessivi E. 2.905 Parte_1
per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Torino, il 2.7.2025
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 12609/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Francesca Bertalotto Parte_1
-ricorrente- contro
CP_1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario contratto tra
e nel Comune di Pinerolo (TO) il 2 settembre 1990, trascritto nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile di tale Comune al N.106, Parte 2, Serie A dell'Anno 1990;
2) Disporre che la moglie perda il cognome “ ” che aveva aggiunto al proprio a seguito del CP_1
matrimonio;
pagina 1 di 5 3) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pinerolo di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Per_ 4) Disporre che, avendo la IA , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, espresso il proprio desiderio di restare a vivere con la madre, il padre contribuirà al mantenimento della stessa
Per_ IA , versando alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, la somma di
€.200,00 – o veriore somma che il Giudice riterrà di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche e straordinarie tutte, così come indicate nel protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino in data 15/03/2016.
Per_ 6) Disporre che l'assegno unico o misure equipollenti inerenti la IA , qualora spettanti, verranno percepiti integralmente dalla madre ed il si impegna a sottoscrivere qualsivoglia CP_1
modulistica tal fine necessitante
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I SInori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
PINEROLO, il 02/09/1990.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n.
106 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Dal matrimonio sono nate due figlie: il 01/05/1991, maggiorenne ed economicamente Per_2
Per_ autosufficiente ed in data 31/08/2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
27.12.2022.
Con ricorso depositato il 11/07/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
All'udienza in data 12/05/2025 avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva. Parte ricorrente veniva sentita.
pagina 2 di 5 Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitata alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
Quanto alla perdita del cognome del marito, nulla può disporre il Tribunale, trattandosi di effetto di legge ex art. 5 comma 2 l. div.
Mantenimento della IA maggiorenne non economicamente indipendente
Per_ Sul mantenimento per la IA , il Collegio ritiene di accogliere la domanda formulata dalla ricorrente. Dalle dichiarazioni della SI.ra , allo stato non smentite stante la decisione del Pt_1
Per_ convenuto di non costituirsi in giudizio, sta frequentando un corso da onicotecnica, non ha mai svolto attività lavorativa e vive con la madre. Non si conoscono le condizioni reddituali del SI.
, tuttavia, pur presumendo che le stesse siano modeste, considerata la natura insopprimibile del CP_1
dovere di mantenimento della IA, il collegio ritiene di porre a carico della parte convenuta un
Per_ contributo in favore di di euro 200 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da richiesta della ricorrente.
Quanto all'assegno unico, questo dovrà essere percepito dalla ricorrente in quanto genitore convivente con la IA.
Spese di lite
Tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente per l'instaurazione del presente giudizio e della soccombenza del convenuto in ordine alla domanda di mantenimento per la IA maggiorenne non pagina 3 di 5 economicamente autosufficiente, considerata altresì la natura necessaria della pronuncia sullo status, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute dalla ricorrente nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 2905,00 (di cui € 850,50 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1452,50 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del
15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai SInori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile sono indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese, la CP_1 Parte_1
somma di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento della IA, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016.
DISPONE che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
DICHIARA TENUTO e CONDANNA il SI. al pagamento in favore dello Stato di CP_1
1/2 delle spese di lite sostenute da liquidate, per l'intero, in complessivi E. 2.905 Parte_1
per compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Torino, il 2.7.2025
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
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