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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 958/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO ES, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3913/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Patrica - V 03010 Patrica FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 317 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 21/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone, che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento TARI n. 317emesso dal Comune di Patrica.
I motivi di appello sono:
1. Prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
2. Errata determinazione delle superfici assoggettate a TARI, con dedotta doppia imposizione.
3. Esenzione per produzione di rifiuti speciali nelle aree di distributore di carburanti (pensiline e aree di manovra).
4. Difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado.
5. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
6. In subordine, applicazione della sola parte fissa della TARI.
7. Giudicato esterno (sentenza CTR Lazio 61/40/02) che avrebbe escluso la tassabilità di talune aree.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all' Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatatrio
Il Comune di Patrica ha resistito con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, deducendo: correttezza della ricostruzione delle superfici (in particolare Fg n. fg., part. n. part., sub n. sub. – cat. tipo cat., piano num. piano, mq 186 – mai dichiarata), inapplicabilità dell'esenzione per rifiuti speciali per mancato assolvimento dell'onere dichiarativo e documentale, tassabilità della proiezione al suolo delle pensiline dei distributori, nonché inidoneità del preteso giudicato esterno per diversità di annualità e quadro normativo con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Viene depositata giurisprudenza favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla dedotta prescrizione/decadenza della pretesa tributaria
L'appellante deduce che l'avviso sia stato notificato oltre i termini. Dalla lettura dell'atto impugnato e degli allegati di causa risulta che l'avviso n. 317 concerne l'annualità 2017 ed è stato emesso e notificato nel rispetto dei termini legali di accertamento previsti dalla L. 147/2013 (art. 1, commi 639 ss.) in combinato disposto con la disciplina dei tributi locali;
non sono stati offerti elementi specifici idonei a dimostrare la maturata prescrizione o la decadenza. L'eccezione, meramente assertiva, è pertanto respinta.
2) Sulla errata determinazione delle superfici e sulla dedotta doppia imposizione
L'avviso impugnato individua con precisione le unità interessate:
Fg n. fg., part. n. part. (abitazione, mq 139),
Fg n. fg. part. n. part. e part. n. part. (distributori di carburante),
Fg n. fg., part. n. part., sub n. sub. – tipo cat., n. s., mq 186 (mai dichiarata).
La contribuente richiama, confondendole, superfici afferenti alla particella Fg n. fg. part. n. part., sub n.sub. (oggetto di pregressa locazione alla locatario 1), diversa da quella accertata (sub n. sub.). La documentazione a ruolo e gli estratti prodotti dal Comune comprovano l'assenza di doppia imposizione: le superfici già dichiarate e tassate sono distinte da quelle oggetto di recupero (in particolare il tipo cat., n. s., mq 186 mai dichiarato).
3) Sull'esenzione per rifiuti speciali nelle aree del distributore (pensiline/aree di manovra)
È principio generale che la TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 642, L. 147/2013). La non imponibilità di superfici dove si formano rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio richiede uno specifico onere dichiarativo e documentale: dichiarazione delle superfici escluse, individuazione delle tipologie e codici CER, nonché prova dello smaltimento presso soggetti abilitati, con comunicazione periodica secondo il Regolamento IUC del Comune (art. 9) e con tassabilità “di regola” dei locali e dell'area di proiezione al suolo della pensilina (art. 10, comma 6).
Nel caso concreto, l'appellante non ha provato di aver presentato alcuna denuncia originaria/variazione né di aver delimitato le aree escluse o documentato lo smaltimento (formulari, contratti, fatture) nei termini regolamentari. La produzione di generici contratti/relazioni, peraltro riferiti ad annualità o unità diverse, non assolve l'onere richiesto. La giurisprudenza di legittimità, in continuità, pone l'onere della prova delle condizioni di esenzione/riduzione in capo al contribuente (Cass. 31188/2023; Cass. 29939/2023; nonché
Cass. 9731/2015, 17622/2016, 26725/2016, 22130/2017, 12979/2019).
Ne consegue la tassabilità delle superfici per come accertate (in particolare la proiezione al suolo delle pensiline dei distributori).
4) Sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado
L'avviso n. 317 descrive puntualmente: annualità, basi imponibili, identificativi catastali, causali (omessa dichiarazione/omesso versamento), richiamando il Regolamento comunale e i presupposti di legge. La sentenza di primo grado ha poi distinto le unità dichiarate da quelle accertate (in specie Fg n. fg., part. n. fg., sub n. sub.) e ha dato conto dell'inadempimento degli oneri per l'esenzione. La motivazione risulta sufficiente e coerente, in linea con l'art. 7, L. 212/2000 e con i parametri del processo tributario.
5) Sulla pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale
La parte non dimostra quale specifico obbligo di previo contraddittorio, ulteriore rispetto alla normativa applicabile, sia stato violato né quale concreto pregiudizio difensivo ne sia derivato. In tema di TARI, la legittimità dell'atto non è condizionata, di regola, all'esperimento di un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio distinto dalla partecipazione prevista dalle dichiarazioni e comunicazioni che il contribuente stesso deve rendere. 6) Sulla richiesta subordinata di applicazione della sola parte fissa
L'appellante sostiene che, smaltendo rifiuti speciali in proprio, la TARI dovrebbe applicarsi solo nella componente fissa. La premessa è indimostrata (mancano prova e tempestiva comunicazione dei quantitativi smaltiti e dei relativi formulari/contratti); inoltre, la tassabilità della pensilina e dei locali dei distributori è espressamente prevista dal Regolamento IUC (art. 10, comma 6). In difetto di prova dei presupposti, non ricorre alcun titolo per la riduzione.
7) Sul giudicato esterno (CTR Lazio n. 61/40/02)
La pronuncia richiamata concerne annualità 1996–1998, quadro normativo e regolamentare non sovrapponibili a quello attuale (L. 147/2013 e Regolamento IUC vigente) e riferimenti fattuali diversi (anche quanto a unità catastali). In tema di imposte periodiche, l'efficacia espansiva del giudicato non si estende agli elementi variabili né alle diverse annualità (cfr. tra le altre Cass. 36875/2022).
Tutti i motivi di appello sono infondati. Deve quindi confermarsi la sentenza di primo grado e la legittimità dell'avviso di accertamento TARI n. 317 per l'annualità 2017.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO ES, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3913/2024 depositato il 05/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Patrica - V 03010 Patrica FR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 12/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 317 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 620/2026 depositato il 05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 21/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Frosinone, che aveva rigettato il ricorso contro l'avviso di accertamento TARI n. 317emesso dal Comune di Patrica.
I motivi di appello sono:
1. Prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
2. Errata determinazione delle superfici assoggettate a TARI, con dedotta doppia imposizione.
3. Esenzione per produzione di rifiuti speciali nelle aree di distributore di carburanti (pensiline e aree di manovra).
4. Difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado.
5. Violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
6. In subordine, applicazione della sola parte fissa della TARI.
7. Giudicato esterno (sentenza CTR Lazio 61/40/02) che avrebbe escluso la tassabilità di talune aree.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi da distrarre all' Avv. Difensore_1 che si dichiara antistatatrio
Il Comune di Patrica ha resistito con controdeduzioni chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, deducendo: correttezza della ricostruzione delle superfici (in particolare Fg n. fg., part. n. part., sub n. sub. – cat. tipo cat., piano num. piano, mq 186 – mai dichiarata), inapplicabilità dell'esenzione per rifiuti speciali per mancato assolvimento dell'onere dichiarativo e documentale, tassabilità della proiezione al suolo delle pensiline dei distributori, nonché inidoneità del preteso giudicato esterno per diversità di annualità e quadro normativo con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Viene depositata giurisprudenza favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla dedotta prescrizione/decadenza della pretesa tributaria
L'appellante deduce che l'avviso sia stato notificato oltre i termini. Dalla lettura dell'atto impugnato e degli allegati di causa risulta che l'avviso n. 317 concerne l'annualità 2017 ed è stato emesso e notificato nel rispetto dei termini legali di accertamento previsti dalla L. 147/2013 (art. 1, commi 639 ss.) in combinato disposto con la disciplina dei tributi locali;
non sono stati offerti elementi specifici idonei a dimostrare la maturata prescrizione o la decadenza. L'eccezione, meramente assertiva, è pertanto respinta.
2) Sulla errata determinazione delle superfici e sulla dedotta doppia imposizione
L'avviso impugnato individua con precisione le unità interessate:
Fg n. fg., part. n. part. (abitazione, mq 139),
Fg n. fg. part. n. part. e part. n. part. (distributori di carburante),
Fg n. fg., part. n. part., sub n. sub. – tipo cat., n. s., mq 186 (mai dichiarata).
La contribuente richiama, confondendole, superfici afferenti alla particella Fg n. fg. part. n. part., sub n.sub. (oggetto di pregressa locazione alla locatario 1), diversa da quella accertata (sub n. sub.). La documentazione a ruolo e gli estratti prodotti dal Comune comprovano l'assenza di doppia imposizione: le superfici già dichiarate e tassate sono distinte da quelle oggetto di recupero (in particolare il tipo cat., n. s., mq 186 mai dichiarato).
3) Sull'esenzione per rifiuti speciali nelle aree del distributore (pensiline/aree di manovra)
È principio generale che la TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 642, L. 147/2013). La non imponibilità di superfici dove si formano rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio richiede uno specifico onere dichiarativo e documentale: dichiarazione delle superfici escluse, individuazione delle tipologie e codici CER, nonché prova dello smaltimento presso soggetti abilitati, con comunicazione periodica secondo il Regolamento IUC del Comune (art. 9) e con tassabilità “di regola” dei locali e dell'area di proiezione al suolo della pensilina (art. 10, comma 6).
Nel caso concreto, l'appellante non ha provato di aver presentato alcuna denuncia originaria/variazione né di aver delimitato le aree escluse o documentato lo smaltimento (formulari, contratti, fatture) nei termini regolamentari. La produzione di generici contratti/relazioni, peraltro riferiti ad annualità o unità diverse, non assolve l'onere richiesto. La giurisprudenza di legittimità, in continuità, pone l'onere della prova delle condizioni di esenzione/riduzione in capo al contribuente (Cass. 31188/2023; Cass. 29939/2023; nonché
Cass. 9731/2015, 17622/2016, 26725/2016, 22130/2017, 12979/2019).
Ne consegue la tassabilità delle superfici per come accertate (in particolare la proiezione al suolo delle pensiline dei distributori).
4) Sul dedotto difetto di motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado
L'avviso n. 317 descrive puntualmente: annualità, basi imponibili, identificativi catastali, causali (omessa dichiarazione/omesso versamento), richiamando il Regolamento comunale e i presupposti di legge. La sentenza di primo grado ha poi distinto le unità dichiarate da quelle accertate (in specie Fg n. fg., part. n. fg., sub n. sub.) e ha dato conto dell'inadempimento degli oneri per l'esenzione. La motivazione risulta sufficiente e coerente, in linea con l'art. 7, L. 212/2000 e con i parametri del processo tributario.
5) Sulla pretesa violazione del contraddittorio endoprocedimentale
La parte non dimostra quale specifico obbligo di previo contraddittorio, ulteriore rispetto alla normativa applicabile, sia stato violato né quale concreto pregiudizio difensivo ne sia derivato. In tema di TARI, la legittimità dell'atto non è condizionata, di regola, all'esperimento di un contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio distinto dalla partecipazione prevista dalle dichiarazioni e comunicazioni che il contribuente stesso deve rendere. 6) Sulla richiesta subordinata di applicazione della sola parte fissa
L'appellante sostiene che, smaltendo rifiuti speciali in proprio, la TARI dovrebbe applicarsi solo nella componente fissa. La premessa è indimostrata (mancano prova e tempestiva comunicazione dei quantitativi smaltiti e dei relativi formulari/contratti); inoltre, la tassabilità della pensilina e dei locali dei distributori è espressamente prevista dal Regolamento IUC (art. 10, comma 6). In difetto di prova dei presupposti, non ricorre alcun titolo per la riduzione.
7) Sul giudicato esterno (CTR Lazio n. 61/40/02)
La pronuncia richiamata concerne annualità 1996–1998, quadro normativo e regolamentare non sovrapponibili a quello attuale (L. 147/2013 e Regolamento IUC vigente) e riferimenti fattuali diversi (anche quanto a unità catastali). In tema di imposte periodiche, l'efficacia espansiva del giudicato non si estende agli elementi variabili né alle diverse annualità (cfr. tra le altre Cass. 36875/2022).
Tutti i motivi di appello sono infondati. Deve quindi confermarsi la sentenza di primo grado e la legittimità dell'avviso di accertamento TARI n. 317 per l'annualità 2017.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 150,00 oltre oneri accessori se dovuti.