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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2327/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DR ON, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12589/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100310 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
1 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha evocato in giudizio l'Agenzia delle entrate – D.P. I di Roma, esponendo che:
- Il 7.11.2023 le era stato notificato invito ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/1973 al quale aveva risposto producendo, fra l'altro, copia dell'estratto del proprio conto corrente per l'anno 2017 e ne era originato un verbale;
- Il 18.3.2024 l'Ufficio le aveva notificato l'invito ad attivare l'accertamento con adesione entro il 22.3.2024 ai sensi del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, con indicazione di importi accertabili quale redditi da capitale per euro 84.000,00;
- la ricorrente aveva replicato insistendo per la concordanza fra i bonifici menzionati quali anticipi in un rogito stipulato il 15.2.2024 per la vendita di un immobile alla “Società_1 Srl” e quelli risultanti dagli estratti conto della ricorrente;
ne seguiva uno scambio documentale;
- il 6.5.2024 era pervenuto l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa n. TK3018100310/2024 in cui l'Ufficio, in base ad una serie di elementi, disconosceva che le somme percepite dalla ricorrente fossero finalizzate alla cessione immobiliare di cui al rogito. La ricorrente censurava l'atto:
- per decadenza dal potere accertativo ex art. 43 DPR n. 600/1973;
- per tardività della notifica, essendo l'atto pervenuto il 6.5.2024;
- per inesistenza della pretesa, trattandosi, quelle somme, di acconti prezzo sulla compravendita di un immobile promesso in vendita già nel 2016 e non di utili distribuiti ai soci come ritenuto dall'Agenzia anche sulla scorta del fatto che la ricorrente era socia maggioritaria della “Società_1 Srl”. Si è costituito l'Ufficio che chiede la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso con la condanna alle spese in quanto ritiene di non essere decaduta per l'anno 2017, perché ha utilizzato la proroga degli 85 giorni di cui all'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 e a seguire i 120 giorni di cui all'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997, tenuto conto che l'avviso impugnato è stato inoltrato il 29.4.2024. Nel merito, ha elencato gli elementi a sostegno della pretesa: il rogito in questione è stato stipulato dopo l'invito a comparire, il precedente preliminare non era stato registrato né viene menzionato nell'atto, il notaio del rogito non ha correttamente elencato i bonifici asseritamente versati in conto prezzo, la Ricorrente_1 possiede il 95% delle quote della società acquirente.
La ricorrente ha depositato memorie difensive e di replica.
La causa è stata discussa in pubblica udienza alla presenza di entrambe le parti e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi rilevare la decadenza dalla potestà accertativa da parte dell'Agenzia per l'anno in esame 2017 in quanto l'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che gli avvisi di accertamento "devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".
L'avviso impugnato rettifica la dichiarazione presentata dalla contribuente nel 2018 per l'anno 2017, e avrebbe, quindi, dovuto essere notificato entro il 31.12.2023, invece l'Ufficio l'ha notificato con atto inoltrato il 29.4.2024 e pervenuto alla ricorrente il 6.5.2024.
L'Agenzia ritiene legittimo il proprio operato in quanto afferma che il termine ordinario del 31/12/2023 è stato sospeso per 85 giorni dall'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 e poi prorogato di 120 giorni dall'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218 del 1997.
Sulla proroga degli 85 giorni agli anni non interessati direttamente dal Covid 19, è stata recentemente investita la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis del c.p.c., che ha risolto la questione favorevolmente agli Enti impositori con decreto del Primo Presidente n. 3/2025 pubblicato il 23-1-2025, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, in virtù dell'ordinanza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 960 del 15 gennaio 2025.
Infine, con la pronuncia n. 960/2025, la Cassazione ha ulteriormente stabilito che “Occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”.
Applicando, però, detto principio nel caso in esame, non si sarebbe verificata alcuna decadenza dell'Agenzia dal potere accertativo solo se l'avviso fosse stato notificato entro il 26 marzo 2024.
Si osserva, infatti, che l'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori", impedendo nel periodo iniziale della pandemia, nel quale sia gli enti che i contribuenti erano ovviamente concentrati su altre problematiche, di poter espletare l'ordinaria attività di accertamento tributario. Il periodo di sospensione di 85 giorni, per effetto del comma 4 del medesimo articolo, ha comportato un allungamento del termine decadenziale per un periodo coincidente con il medesimo periodo di sospensione.
Il comma 4 ha, infatti previsto che "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159". Il citato articolo 12,
3 norma speciale emanata per affrontare i casi emergenziali mediante proroghe dei termini di decadenza e prescrizione, richiamata dall'art. 67, prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni impartite dallo Statuto del contribuente che diversamente non permettono l'estensione di tali termini. Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe potuto essere svolta nel periodo di sospensione, si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi di 85 giorni (periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione) per l'attività accertativa.
Il ricorso all'ulteriore differimento di cui all'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218 del 1997, che prevede una proroga ordinaria automatica di 120 gg per la notificazione dell'atto impositivo:" Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario", nella specie non giova alla tesi dell'Ufficio.
È evidente che la verifica della sussistenza di meno di 90 giorni dal termine ordinario di decadenza deve essere interpretata come un conteggio "a ritroso" di 90 giorni dal 31/12 di ciascun anno, presupponendo, quindi, che l'invito (primo atto dell'attività di controllo) sia notificato entro il 31/12.
I presupposti di operatività della proroga sono la notifica di un invito a comparire di cui all'articolo 5 per la definizione dell'accertamento e la circostanza che tra la data di comparizione indicata nell'invito e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, prescindendo dalla circostanza in base alla quale vi sia o meno un obbligo per l'ufficio di avviare l'iter dell'adesione.
Pertanto, se il contribuente riceve un invito la cui data di comparizione è fissata dopo il 3 ottobre dell'anno N, con riferimento ad un periodo di imposta il cui termine di decadenza per l'accertamento è previsto per il 31 dicembre del medesimo anno N (pari a meno di 90 giorni), e l'accertamento con adesione non si dovesse perfezionare, l'ufficio può notificare l'avviso di accertamento anche oltre il termine "ordinario" di decadenza, beneficiando della proroga di 120 giorni che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno N+1 (e dunque entro il 29 o 30 aprile dell'anno N+1, a seconda che l'anno sia, rispettivamente, bisestile o meno).
Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha inteso sommare alla sospensione COVID di 85 gg la proroga automatica di 120 gg di cui all'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997.
Ma questa Corte osserva che l'invito è stato inviato dopo il 31 dicembre e precisamente il 18/3/2024 e il termine ordinario di decadenza è sempre stato e tutt'ora rimane quello fissato dagli artt. 43 D.P.R. n. 600 del 1973, 57 D.P.R. n. 633 del 1972, 25 D.Lgs. n. 446 del 1997 ovvero il 31/12.
Solo se l'invito a comparire fosse stato inviato entro il 31/12 sarebbe stato possibile usufruire della proroga di 120 giorni e notificare l'avviso entro fine aprile e, comunque, ad essi non è possibile aggiungere l'ulteriore proroga di 85 giorni.
4 La stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 25/E del 20/08/2020 (riguardante il D.L. n. 34 del 2020) a pag. 67, in ordine alla conciliabilità dei termini dell'articolo 157 D.L. n. 34 del 2020 con le tempistiche dettate dall'articolo 5, comma 3- bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in tema di invito al contraddittorio, testualmente afferma:" Il comma 3-bis all'articolo 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, invece, prevede una proroga" automatica" di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell'invito di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e quella di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario.
Qualora si verifichi il suddetto presupposto in relazione a periodi di imposta il cui termine di decadenza è previsto per il 31 dicembre 2020 (ad esempio, periodo d'imposta 2015, in caso di dichiarazione presentata, e periodo d'imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa), per effetto dell'operatività della proroga prevista dal comma 3-bis dell'articolo 5 il termine di decadenza risulterà successivo al 31 dicembre 2020 e, di conseguenza, non risulta applicabile quanto statuito dall'articolo 157, comma 1, D.L. n. 34 del 2020. In tale ipotesi l'ufficio, in caso di mancata adesione, dovrà quindi notificare l'avviso di accertamento entro il 30 aprile 2021, ricorrendo i presupposti della proroga di 120 giorni decorrenti dal primo gennaio 2021".
Detta circolare, inoltre, "raccomanda comunque di pianificare per tempo la notifica degli inviti, in modo da evitare l'attivazione dei contraddittori al sopraggiungere dei termini di decadenza accertativa" ed è stata emanata dopo i decreti legge emergenziali n. 18 del 17.3.2020 e n. 34 del 19.5.2020.
Quindi, nel caso di specie, l'anno N è il 2023 e l'anno N+1 è il 2024.
L'invito a comparire avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023 per poter prorogare al 29.4.2024 la notifica degli avvisi di accertamento.
Invece, l'invito a comparire è stato notificato il 18.3.2024, e l'avviso di accertamento inoltrato in data 29.4.2024, come da relata in atti: la data del 29.4.2024 avrebbe costituito un inoltro tempestivo solo se il precedente invito fosse stato notificato entro il 31.12.2023.
Conclusivamente la Corte non può che accogliere l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva per l'anno in esame e annullare l'avviso impugnato.
Le spese del giudizio possono compensarsi per l'oggettiva compresenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in merito al corretto calcolo dei termini per l'accertamento, solo in parte composti in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 26.1.2026
Il Relatore Il Presidente
MA IA TI TO AZ
5
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DR ON, Presidente COSENTINO MARIA GIULIA, Relatore D'AGOSTINO GALILEO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12589/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018100310 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
1 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha evocato in giudizio l'Agenzia delle entrate – D.P. I di Roma, esponendo che:
- Il 7.11.2023 le era stato notificato invito ai sensi dell'art. 32 del DPR n. 600/1973 al quale aveva risposto producendo, fra l'altro, copia dell'estratto del proprio conto corrente per l'anno 2017 e ne era originato un verbale;
- Il 18.3.2024 l'Ufficio le aveva notificato l'invito ad attivare l'accertamento con adesione entro il 22.3.2024 ai sensi del primo comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997, con indicazione di importi accertabili quale redditi da capitale per euro 84.000,00;
- la ricorrente aveva replicato insistendo per la concordanza fra i bonifici menzionati quali anticipi in un rogito stipulato il 15.2.2024 per la vendita di un immobile alla “Società_1 Srl” e quelli risultanti dagli estratti conto della ricorrente;
ne seguiva uno scambio documentale;
- il 6.5.2024 era pervenuto l'avviso di accertamento oggetto di impugnativa n. TK3018100310/2024 in cui l'Ufficio, in base ad una serie di elementi, disconosceva che le somme percepite dalla ricorrente fossero finalizzate alla cessione immobiliare di cui al rogito. La ricorrente censurava l'atto:
- per decadenza dal potere accertativo ex art. 43 DPR n. 600/1973;
- per tardività della notifica, essendo l'atto pervenuto il 6.5.2024;
- per inesistenza della pretesa, trattandosi, quelle somme, di acconti prezzo sulla compravendita di un immobile promesso in vendita già nel 2016 e non di utili distribuiti ai soci come ritenuto dall'Agenzia anche sulla scorta del fatto che la ricorrente era socia maggioritaria della “Società_1 Srl”. Si è costituito l'Ufficio che chiede la conferma del proprio operato e il rigetto del ricorso con la condanna alle spese in quanto ritiene di non essere decaduta per l'anno 2017, perché ha utilizzato la proroga degli 85 giorni di cui all'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015 e a seguire i 120 giorni di cui all'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997, tenuto conto che l'avviso impugnato è stato inoltrato il 29.4.2024. Nel merito, ha elencato gli elementi a sostegno della pretesa: il rogito in questione è stato stipulato dopo l'invito a comparire, il precedente preliminare non era stato registrato né viene menzionato nell'atto, il notaio del rogito non ha correttamente elencato i bonifici asseritamente versati in conto prezzo, la Ricorrente_1 possiede il 95% delle quote della società acquirente.
La ricorrente ha depositato memorie difensive e di replica.
La causa è stata discussa in pubblica udienza alla presenza di entrambe le parti e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi rilevare la decadenza dalla potestà accertativa da parte dell'Agenzia per l'anno in esame 2017 in quanto l'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che gli avvisi di accertamento "devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".
L'avviso impugnato rettifica la dichiarazione presentata dalla contribuente nel 2018 per l'anno 2017, e avrebbe, quindi, dovuto essere notificato entro il 31.12.2023, invece l'Ufficio l'ha notificato con atto inoltrato il 29.4.2024 e pervenuto alla ricorrente il 6.5.2024.
L'Agenzia ritiene legittimo il proprio operato in quanto afferma che il termine ordinario del 31/12/2023 è stato sospeso per 85 giorni dall'art. 67 D.L. n. 18 del 2020 e poi prorogato di 120 giorni dall'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218 del 1997.
Sulla proroga degli 85 giorni agli anni non interessati direttamente dal Covid 19, è stata recentemente investita la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis del c.p.c., che ha risolto la questione favorevolmente agli Enti impositori con decreto del Primo Presidente n. 3/2025 pubblicato il 23-1-2025, dichiarando inammissibile il rinvio pregiudiziale, in virtù dell'ordinanza della prima sezione civile della Corte di Cassazione n. 960 del 15 gennaio 2025.
Infine, con la pronuncia n. 960/2025, la Cassazione ha ulteriormente stabilito che “Occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”.
Applicando, però, detto principio nel caso in esame, non si sarebbe verificata alcuna decadenza dell'Agenzia dal potere accertativo solo se l'avviso fosse stato notificato entro il 26 marzo 2024.
Si osserva, infatti, che l'art. 67 del D.L. n. 18 del 2020 ha previsto che "Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori", impedendo nel periodo iniziale della pandemia, nel quale sia gli enti che i contribuenti erano ovviamente concentrati su altre problematiche, di poter espletare l'ordinaria attività di accertamento tributario. Il periodo di sospensione di 85 giorni, per effetto del comma 4 del medesimo articolo, ha comportato un allungamento del termine decadenziale per un periodo coincidente con il medesimo periodo di sospensione.
Il comma 4 ha, infatti previsto che "Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, dell'articolo 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159". Il citato articolo 12,
3 norma speciale emanata per affrontare i casi emergenziali mediante proroghe dei termini di decadenza e prescrizione, richiamata dall'art. 67, prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni impartite dallo Statuto del contribuente che diversamente non permettono l'estensione di tali termini. Ciò significa che per tutti gli anni di imposta, la cui attività accertativa avrebbe potuto essere svolta nel periodo di sospensione, si è ottenuto un allungamento dei termini accertativi di 85 giorni (periodo coincidente con la durata del periodo di sospensione) per l'attività accertativa.
Il ricorso all'ulteriore differimento di cui all'art. 5, comma 3-bis, D.Lgs. n. 218 del 1997, che prevede una proroga ordinaria automatica di 120 gg per la notificazione dell'atto impositivo:" Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario", nella specie non giova alla tesi dell'Ufficio.
È evidente che la verifica della sussistenza di meno di 90 giorni dal termine ordinario di decadenza deve essere interpretata come un conteggio "a ritroso" di 90 giorni dal 31/12 di ciascun anno, presupponendo, quindi, che l'invito (primo atto dell'attività di controllo) sia notificato entro il 31/12.
I presupposti di operatività della proroga sono la notifica di un invito a comparire di cui all'articolo 5 per la definizione dell'accertamento e la circostanza che tra la data di comparizione indicata nell'invito e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, prescindendo dalla circostanza in base alla quale vi sia o meno un obbligo per l'ufficio di avviare l'iter dell'adesione.
Pertanto, se il contribuente riceve un invito la cui data di comparizione è fissata dopo il 3 ottobre dell'anno N, con riferimento ad un periodo di imposta il cui termine di decadenza per l'accertamento è previsto per il 31 dicembre del medesimo anno N (pari a meno di 90 giorni), e l'accertamento con adesione non si dovesse perfezionare, l'ufficio può notificare l'avviso di accertamento anche oltre il termine "ordinario" di decadenza, beneficiando della proroga di 120 giorni che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno N+1 (e dunque entro il 29 o 30 aprile dell'anno N+1, a seconda che l'anno sia, rispettivamente, bisestile o meno).
Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate ha inteso sommare alla sospensione COVID di 85 gg la proroga automatica di 120 gg di cui all'art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218 del 1997.
Ma questa Corte osserva che l'invito è stato inviato dopo il 31 dicembre e precisamente il 18/3/2024 e il termine ordinario di decadenza è sempre stato e tutt'ora rimane quello fissato dagli artt. 43 D.P.R. n. 600 del 1973, 57 D.P.R. n. 633 del 1972, 25 D.Lgs. n. 446 del 1997 ovvero il 31/12.
Solo se l'invito a comparire fosse stato inviato entro il 31/12 sarebbe stato possibile usufruire della proroga di 120 giorni e notificare l'avviso entro fine aprile e, comunque, ad essi non è possibile aggiungere l'ulteriore proroga di 85 giorni.
4 La stessa Amministrazione finanziaria con la Circolare 25/E del 20/08/2020 (riguardante il D.L. n. 34 del 2020) a pag. 67, in ordine alla conciliabilità dei termini dell'articolo 157 D.L. n. 34 del 2020 con le tempistiche dettate dall'articolo 5, comma 3- bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, in tema di invito al contraddittorio, testualmente afferma:" Il comma 3-bis all'articolo 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, invece, prevede una proroga" automatica" di 120 giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo qualora, tra la data di comparizione indicata nell'invito di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e quella di decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, in deroga al termine ordinario.
Qualora si verifichi il suddetto presupposto in relazione a periodi di imposta il cui termine di decadenza è previsto per il 31 dicembre 2020 (ad esempio, periodo d'imposta 2015, in caso di dichiarazione presentata, e periodo d'imposta 2014, in caso di dichiarazione omessa), per effetto dell'operatività della proroga prevista dal comma 3-bis dell'articolo 5 il termine di decadenza risulterà successivo al 31 dicembre 2020 e, di conseguenza, non risulta applicabile quanto statuito dall'articolo 157, comma 1, D.L. n. 34 del 2020. In tale ipotesi l'ufficio, in caso di mancata adesione, dovrà quindi notificare l'avviso di accertamento entro il 30 aprile 2021, ricorrendo i presupposti della proroga di 120 giorni decorrenti dal primo gennaio 2021".
Detta circolare, inoltre, "raccomanda comunque di pianificare per tempo la notifica degli inviti, in modo da evitare l'attivazione dei contraddittori al sopraggiungere dei termini di decadenza accertativa" ed è stata emanata dopo i decreti legge emergenziali n. 18 del 17.3.2020 e n. 34 del 19.5.2020.
Quindi, nel caso di specie, l'anno N è il 2023 e l'anno N+1 è il 2024.
L'invito a comparire avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2023 per poter prorogare al 29.4.2024 la notifica degli avvisi di accertamento.
Invece, l'invito a comparire è stato notificato il 18.3.2024, e l'avviso di accertamento inoltrato in data 29.4.2024, come da relata in atti: la data del 29.4.2024 avrebbe costituito un inoltro tempestivo solo se il precedente invito fosse stato notificato entro il 31.12.2023.
Conclusivamente la Corte non può che accogliere l'eccezione di decadenza dell'Ufficio dalla potestà impositiva per l'anno in esame e annullare l'avviso impugnato.
Le spese del giudizio possono compensarsi per l'oggettiva compresenza di diversi orientamenti giurisprudenziali in merito al corretto calcolo dei termini per l'accertamento, solo in parte composti in sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 26.1.2026
Il Relatore Il Presidente
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