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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. IC UV Presidente
3) Dott.ssa RI Lo AS Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 275/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS IA
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale di (Avv. Persona_1
NE Rosalinda)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2023, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il resistente , trascritto nei registri CP_1
dello stato civile del Comune di Alcamo (TP) in data 8.08.2000, al n. 129, Parte II, serie A, anno 2000.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione era nata la figlia (31.08.2001), Per_1
maggiorenne, tuttavia gravemente fragile, in cura presso il centro di salute mentale di Alcamo.
1 Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriale.
Lamentava che il marito non aveva mai contribuito al proprio mantenimento, né a quello della figlia, esponeva di aver fatto fronte alle esigenze del nucleo in maniera autonoma, prima con reddito da lavoro poi grazie alla percezione di sussidi statali.
Chiedeva al Tribunale di individuare l'importo della somma da porre a carico del resistente a titolo di assegno di mantenimento per la figlia e per sé. Chiedeva, altresì, di gravarlo dell'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Non si costituiva il resistente di talché ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia;
non poteva essere espletato il rituale tentativo di conciliazione.
*****
Con ordinanza del 4.06.2023, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti come risultante dalle allegazioni della ricorrente e dalla documentazione prodotta, veniva provvisoriamente posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 350,00 al mese (€ 150,00 per il mantenimento della moglie ed €
200,00 per quello della figlia) ed entrambi i genitori venivano obbligati a sostenere in favore della figlia il 50% delle spese straordinarie individuate secondo protocollo.
In corso di causa, veniva disposta l'attivazione dei Servizi Sociali per procedere con un'indagine socio-ambientale “sulle condizioni di vita della ragazza con disabilità, i rapporti con il mondo esterno e le persone che frequentano abitualmente l'ambiente domestico”; veniva, inoltre, conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica di effettuare una valutazione sul nucleo. Nella stessa sede veniva nominato curatore speciale nell'interesse della figlia . In seguito il G.T. nominava Amministratore Di Sostegno. Per_1
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari sulle risorse patrimoniali e reddituali delle parti.
All'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, la causa veniva avviata a decisione.
Il curatore speciale concludeva rimettendo al Tribunale la decisione sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento, contestualmente rinunciando al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
*****
2 Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile. Pertanto, non si può che accogliere la domanda di separazione sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e la pacifica circostanza che la ricorrente abbia intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo.
*****
Passando alle statuizioni di carattere economico, va preliminarmente rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo gravante sui genitori di mantenimento dei figli permane – in proporzione alle relative risorse economiche – anche quando questi ultimi abbiano raggiunto la maggiore età e si protrae fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tale principio trova specifica applicazione nel caso di figli maggiorenni affetti da disabilità, i quali, a causa delle loro condizioni fisiche o psichiche, risultino oggettivamente impossibilitati a provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Nel caso in esame, è stato accertato che la giovane è affetta da “Disturbo Per_1 dell'umore SAI in quadro di insufficienza mentale di grado medio”, condizione diagnosticata dal medico legale dell'INPS, presupposto della liquidazione di una pensione di invalidità civile (ammontante a circa € 1.200,00 mensili).
Inoltre, all'evidenza disponibile, la medesima percepisce anche il sussidio dell'Assegno di inclusione, che, in quanto reddito stabile e destinato alla copertura delle esigenze materiali della beneficiaria, incide sulla valutazione della sua condizione economica ed integra una situazione di autosufficienza reddituale, vieppiù se sommato alla pensione. In particolare, è stato specificato dal curatore che la somma percepita a titolo di sussidio ammonta ad € 700,00 mensili e viene gestita in autonomia da , mentre l'importo Per_1 pensionistico viene accantonato dall'amministratore di sostegno.
Ne consegue che, pur permanendo in astratto l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne con disabilità, nel caso concreto la percezione dell'Assegno di Inclusione – diverso da quello meramente legato alla condizione patologica- risulta idonea a garantire al beneficiario un sufficiente livello di mezzi economici e determina, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., il venir meno del presupposto dell'assenza di adeguate risorse proprie. L'istanza di corresponsione di assegno di mantenimento in favore di Per_1 deve, pertanto, allo stato degli atti, essere rigettata.
3 In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla , fondata sulla Parte_1
propria condizione di disoccupazione e non ulteriormente argomentata, il Collegio osserva che la circostanza dell'aver intrapreso una nuova relazione affettiva, non comporta di per sè, nella perduranza dei doveri solidaristici connessi alla separazione personale, il venir meno del diritto all'assegno di mantenimento nella sua componente meramente assistenziale.
Cosicché, congiuntamente considerati il dovere di solidarietà gravante sul coniuge in esito alla pronuncia di separazione e la pacifica disparità reddituale (risultante dagli accertamenti tributari in atti), appare equo confermare l'imposizione a carico del di un CP_1
assegno, in favore della , già quantificato in via provvisoria nella misura minima Parte_1 di € 150,00 mensili rivalutabili.
*****
Le spese del giudizio, nei rapporti interni tra le parti, possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente. Analogamente per quanto concerne il compenso del Curatore
Speciale, stante la rinuncia dal medesimo formalizzata in conseguenza delle mutate condizioni economiche della beneficiaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario CP_1 in data 8.08.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo
(TP) in data, al n. 129, Parte II, serie A, anno 2000;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute;
4 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice estensore
RI Lo AS
Il Presidente
IC UV
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
1) Dott. IC UV Presidente
3) Dott.ssa RI Lo AS Giudice rel.
2) Dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 275/2023 R.G., promosso da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS IA
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero e del Curatore speciale di (Avv. Persona_1
NE Rosalinda)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.02.2023, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con il resistente , trascritto nei registri CP_1
dello stato civile del Comune di Alcamo (TP) in data 8.08.2000, al n. 129, Parte II, serie A, anno 2000.
Deduceva, altresì, che dalla loro unione era nata la figlia (31.08.2001), Per_1
maggiorenne, tuttavia gravemente fragile, in cura presso il centro di salute mentale di Alcamo.
1 Avanzava domanda di separazione nei confronti del coniuge, rappresentando che l'affectio coniugalis era venuta meno per incompatibilità caratteriale.
Lamentava che il marito non aveva mai contribuito al proprio mantenimento, né a quello della figlia, esponeva di aver fatto fronte alle esigenze del nucleo in maniera autonoma, prima con reddito da lavoro poi grazie alla percezione di sussidi statali.
Chiedeva al Tribunale di individuare l'importo della somma da porre a carico del resistente a titolo di assegno di mantenimento per la figlia e per sé. Chiedeva, altresì, di gravarlo dell'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie nell'interesse della figlia.
Non si costituiva il resistente di talché ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia;
non poteva essere espletato il rituale tentativo di conciliazione.
*****
Con ordinanza del 4.06.2023, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti come risultante dalle allegazioni della ricorrente e dalla documentazione prodotta, veniva provvisoriamente posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla la CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 350,00 al mese (€ 150,00 per il mantenimento della moglie ed €
200,00 per quello della figlia) ed entrambi i genitori venivano obbligati a sostenere in favore della figlia il 50% delle spese straordinarie individuate secondo protocollo.
In corso di causa, veniva disposta l'attivazione dei Servizi Sociali per procedere con un'indagine socio-ambientale “sulle condizioni di vita della ragazza con disabilità, i rapporti con il mondo esterno e le persone che frequentano abitualmente l'ambiente domestico”; veniva, inoltre, conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica di effettuare una valutazione sul nucleo. Nella stessa sede veniva nominato curatore speciale nell'interesse della figlia . In seguito il G.T. nominava Amministratore Di Sostegno. Per_1
La causa veniva istruita a mezzo accertamenti tributari sulle risorse patrimoniali e reddituali delle parti.
All'esito di ulteriori approfondimenti ed aggiornamenti, la causa veniva avviata a decisione.
Il curatore speciale concludeva rimettendo al Tribunale la decisione sull'an e sul quantum dell'assegno di mantenimento, contestualmente rinunciando al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
*****
2 Tanto premesso, è pacifico che sia venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti e che la convivenza sia divenuta intollerabile. Pertanto, non si può che accogliere la domanda di separazione sulla scorta dell'art. 151 c.c., in tal senso deponendo gli elementi desumibili dagli atti processuali e la pacifica circostanza che la ricorrente abbia intrapreso una stabile convivenza con un altro uomo.
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Passando alle statuizioni di carattere economico, va preliminarmente rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza, l'obbligo gravante sui genitori di mantenimento dei figli permane – in proporzione alle relative risorse economiche – anche quando questi ultimi abbiano raggiunto la maggiore età e si protrae fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tale principio trova specifica applicazione nel caso di figli maggiorenni affetti da disabilità, i quali, a causa delle loro condizioni fisiche o psichiche, risultino oggettivamente impossibilitati a provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Nel caso in esame, è stato accertato che la giovane è affetta da “Disturbo Per_1 dell'umore SAI in quadro di insufficienza mentale di grado medio”, condizione diagnosticata dal medico legale dell'INPS, presupposto della liquidazione di una pensione di invalidità civile (ammontante a circa € 1.200,00 mensili).
Inoltre, all'evidenza disponibile, la medesima percepisce anche il sussidio dell'Assegno di inclusione, che, in quanto reddito stabile e destinato alla copertura delle esigenze materiali della beneficiaria, incide sulla valutazione della sua condizione economica ed integra una situazione di autosufficienza reddituale, vieppiù se sommato alla pensione. In particolare, è stato specificato dal curatore che la somma percepita a titolo di sussidio ammonta ad € 700,00 mensili e viene gestita in autonomia da , mentre l'importo Per_1 pensionistico viene accantonato dall'amministratore di sostegno.
Ne consegue che, pur permanendo in astratto l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne con disabilità, nel caso concreto la percezione dell'Assegno di Inclusione – diverso da quello meramente legato alla condizione patologica- risulta idonea a garantire al beneficiario un sufficiente livello di mezzi economici e determina, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., il venir meno del presupposto dell'assenza di adeguate risorse proprie. L'istanza di corresponsione di assegno di mantenimento in favore di Per_1 deve, pertanto, allo stato degli atti, essere rigettata.
3 In relazione all'istanza di mantenimento avanzata dalla , fondata sulla Parte_1
propria condizione di disoccupazione e non ulteriormente argomentata, il Collegio osserva che la circostanza dell'aver intrapreso una nuova relazione affettiva, non comporta di per sè, nella perduranza dei doveri solidaristici connessi alla separazione personale, il venir meno del diritto all'assegno di mantenimento nella sua componente meramente assistenziale.
Cosicché, congiuntamente considerati il dovere di solidarietà gravante sul coniuge in esito alla pronuncia di separazione e la pacifica disparità reddituale (risultante dagli accertamenti tributari in atti), appare equo confermare l'imposizione a carico del di un CP_1
assegno, in favore della , già quantificato in via provvisoria nella misura minima Parte_1 di € 150,00 mensili rivalutabili.
*****
Le spese del giudizio, nei rapporti interni tra le parti, possono essere lasciate a carico di chi le ha sostenute, stante il tenore delle statuizioni e l'opzione processuale di contumacia prescelta dal resistente. Analogamente per quanto concerne il compenso del Curatore
Speciale, stante la rinuncia dal medesimo formalizzata in conseguenza delle mutate condizioni economiche della beneficiaria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, in atti generalizzati, i quali hanno contratto matrimonio concordatario CP_1 in data 8.08.2000, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo
(TP) in data, al n. 129, Parte II, serie A, anno 2000;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al suo mantenimento;
- dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
- lascia le spese di lite a carico di chi le ha sostenute;
4 Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice estensore
RI Lo AS
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