TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2017/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2017/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. BRICCONI Parte_1 C.F._1
AN CE e con domicilio eletto presso il suo studio in Lodi, Corso Vittorio
AN II N. 8;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. DE JESUS Parte_2 C.F._2
NA RA e con domicilio eletto presso il suo studio in CESANO MADERNO, in VIA
NAZIONALE DEI GIOVI, 72;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Paolo (Brasile), in data 08/08/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SALE DELLE
LANGHE alla Parte II, Serie C, n. 30, dell'anno 2015; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ A) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA:
• I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
• La sig.ra trasferirà, unitamente a quella della figlia entro e Parte_1
non oltre il mese di Maggio 2025 la propria residenza in San Colombano al Lambro, Via
Redi, 6. • Il sig. , cui viene assegnata la casa familiare sita 27010 AG (PV), Parte_2
Via Leonardo Da IN, 5 vi manterrà la propria residenza.
B) SITUAZIONE IMMOBILIARE ED ECONOMICA:
• La sig.ra e il sig. risultano proprietari dell'immobile facente parte Parte_1 Pt_1
del complesso residenziale denominato PALAZZINA AL sito in 27010 AG in Via
Leonardo Da IN, civico 5;
• Più precisamente appartamento posto al primo piano, con annessi e pertinenziali locali autorimessa e posto auto al piano seminterrato, nonché area ad uso giardino, il tutto censito al C.F. del Comune di AG come segue:
- SEZIONE E, FOGLIO 2, MAPPALE 498, SUB. 18 ET 502, Via Leonardo Da IN n.
5, piano T/1, categoria A/3, classe 3, vani 4 R.C.E. 175,60,
- SEZIONE E, FOGLIO 2, MAPPALE 498, SUB. 17, Via Fratelli Cervi snc, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq 23, R.C.E. 46,33;
- SEZIONE E, FOGLIO 2, MAPPALE 509, Via Fratelli Cervi snc, piano S/1, categoria
C/6, classe 1, mq 15, R.C.E 25,26.
• La signora si impegna a cedere a titolo gratuito al sig. Parte_1 [...]
l'intera proprietà del predetto immobile entro e non oltre 120 giorni dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza di separazione, mediante atto notarile, con spese notarili ad esclusivo carico del sig. . Pt_1
• Il sig. si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea Parte_2
capitale ammontante oggi a € 59.199,12 che i coniugi hanno verso la somma di euro
20.800,88 per un mutuo di originari euro 80.000,00, di cui al contratto in data
12.02.2021 a rogito Notaio di Rep. E n. 65.012 Raccolta n. 28.490 Persona_2
(registrato a Pavia, il 19.02.02021 al N. 2807 serie 1T), garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del predetto una volta completamente estinto il mutuo.
• Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare qui pattuito costituisce accordo definitivo e non modificabile, rispondente ad un'autonoma causa negoziale di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
• Lo stesso riconosce di subentrare alla sig.ra verso la Banca Parte_1
mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale,
Pag. 2 di 8 interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
• Per tutti i trasferimenti in oggetto, le parti chiederanno l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi dell'art.19 Legge n.74/1987, come in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
• La sig.ra rimarrà amministratrice e socia della società-LONGO Parte_1
(P.I. ). Per tale incarico la stessa non percepirà alcuna Parte_3 P.IVA_1 remunerazione ma il sig. si impegna al versamento dei contributi Parte_2
pensionistici per tutta la durata dell'incarico di amministratore oltre al pagamento Par delle tasse della sig.ra derivanti dall'attività della Parte_1
• Il Sig. dichiara espressamente e irrevocabilmente di rinunciare a Parte_2
qualsiasi diritto, pretesa o azione, presente e futura, derivante dal regime di comunione legale dei beni in relazione alle quote della SRL intestate alla Sig.ra Pt_1
relativamente alla società ALL IN FITNESS PROJECT S.R.L. (Partita Iva ) P.IVA_2
con sede legale in 27010 AG (PV), Via Leonardo Da IN, 5, riconoscendo la piena ed esclusiva titolarità delle stesse in capo alla moglie. Tale rinuncia comprende ogni diritto patrimoniale connesso alla proprietà e gestione delle suddette quote societarie, inclusi eventuali utili, incrementi di valore o altri benefici economici derivanti dalla partecipazione societaria, sia per il periodo antecedente che successivo allo scioglimento della comunione legale.
• Le parti dichiarano che gli accordi relativi alla gestione e amministrazione della società non sono collegati agli obblighi di mantenimento e costituiscono pattuizione autonoma e definitiva.
• Il conto corrente cointestato n. 8300 8386 6472 1000 00000 54621 presso la banca
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo s.c. sarà estinto entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e il saldo attivo verrà trasferito sul conto intestato al solo sig. . Parte_2
• Le utenze domestiche relative all'immobile di Via Leonardo Da IN 5 saranno volturate a nome esclusivo del sig. entro 90 giorni dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza di separazione, con accollo da parte dello stesso di eventuali morosità pregresse
Pag. 3 di 8 CLAUSOLA DI REVISIONE:
• Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 473-bis.13 c.p.c., le condizioni economiche qui stabilite potranno essere oggetto di revisione qualora sopravvengano giustificati motivi che alterino significativamente l'equilibrio economico tra le parti, come stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. n. 19605/2016)"
C) GESTIONE DELLA FIGLIA MINORE, MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO:
Per_
• La figlia minore, viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre.
Per_
• risiederà, unitamente alla madre, in San Colombano Al Lambro, Via Redi, 6.
• Per il periodo scolastico SETTEMBRE – GIUGNO DI OGNI ANNO: Per_
• Il sig. , trascorrerà con la figlia minore tre week-end al mese Parte_2
dall'uscita di scuola il Venerdì sino al Lunedì quando, lo stesso, la riaccompagnerà direttamente a scuola.
Per_
• Il sig. potrà vedere la figlia due volte la settimana, previo Parte_2
accordo con la sig.ra , dall'uscita di scuola alle ore 16.20 sino Parte_1
all'orario di cena e comunque entro e non oltre le ore 21.00
• I trasferimenti della minore per gli incontri con il padre saranno a carico della sig.ra e i rientri a scuola saranno a carico del sig. . Pt_1 Pt_1
• Per il periodo post scolastico GIUGNO DI OGNI ANNO:
Nel mese di giugno, dopo la chiusura dell'anno scolastico, il sig. potrà tenere Parte_2
Per_ con sé la figlia per due settimane anche consecutive da concordarsi tra i genitori entro il
31 Marzo di ogni anno.
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO: Per_ 1) Il sig. potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche Parte_2 consecutive in ciascun mese, da concordarsi tra i genitori entro il 31 Marzo di ogni anno;
2) Negli altri periodi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 9:00 alle ore 21:00
- due weekend al mese dal venerdì alle ore 9:00 alla domenica alle ore 21:00
PER IL MESE DI SETTEMBRE, FINO ALLA RIPRESA DELL'ANNO SCOLASTICO:
1) Si applicherà il calendario dei tre weekend previsto per il periodo scolastico.
Pag. 4 di 8 2) Il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 9:00 alle ore
21:00
• I ponti scolastici saranno alternati tra i genitori, concordando i medesimi che, qualora un ponte scolastico coincida con il fine settimana di uno dei genitori, lo stesso rimarrà
Per_
“assorbito” dal week end e dunque resterà con il genitore cui spetta il fine settimana, a prescindere dal criterio dell'alternanza.
• Anna trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale/Santo
Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo, con possibilità di concordare che trascorrano con ognuno la metà delle vacanze natalizie e ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze pasquali.
• Ciascun genitore potrà contattare liberamente la figlia quando sono con l'altro genitore e, nel periodo in cui trascorrerà con la predetta i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie, se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti
• I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
• Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo per Parte_2 Parte_1
Per_ il mantenimento della figlia fino alla sua indipendenza economica, un assegno mensile di euro 700,00 (settecento cento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
• Per quanto riguarda il mantenimento straordinario al 70% in capo al sig.
[...]
, per tutto quanto qui non esplicitato si fa espresso richiamo al protocollo del Parte_2
Tribunale di Pavia.
Le parti concordano che per le spese straordinarie non previste dal protocollo del Tribunale, la necessità e l'entità della spesa dovranno essere preventivamente concordate per iscritto, anche mediante messaggi di testo o email. In caso di urgenza, il genitore che ha anticipato la spesa dovrà informare l'altro entro 24 ore, documentando sia la necessità che l'importo.
Pag. 5 di 8 • SPESE RELATIVE ALLA SALUTE: (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino)
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
• SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
• SPESE PER IL DIVERTIMENTO: con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
• Assegno unico al 100% a favore della sig.ra ; Parte_1
Mantenimento tra coniugi:
• La sig.ra e il sig. dichiarano e riconoscono Parte_1 Parte_2 reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di godere ciascuno di un proprio reddito adeguato al proprio sostentamento. Le parti confermano di aver già definito e regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro esistente, sia attuale che potenziale, e pertanto dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, sia per il presente che per il futuro, rinunciando reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa economica e/o patrimoniale.
• Spese legali compensate.
VARIE:
Pag. 6 di 8 • I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
• I sig.ri e concordano che gli accordi di cui al Parte_1 Parte_2
presente ricorso avranno efficaci a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo.
• le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda Sentenza di separazione personale dei coniugi che verrà pronunciata dall'Ill.mo Tribunale adito, in tal senso espressamente dichiarando fin d'ora di rinunciare alla impugnazione dell'anzidetta
Statuizione che sarà emessa in accoglimento del presente ricorso. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in San Paolo (Brasile), in data 08/08/2015, il
[...]
cui atto è stato trascritto in data 19.12.2017 nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di SALE DELLE LANGHE alla Parte II, Serie C, n. 30;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 15/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.G. 2017/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2017/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. BRICCONI Parte_1 C.F._1
AN CE e con domicilio eletto presso il suo studio in Lodi, Corso Vittorio
AN II N. 8;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. DE JESUS Parte_2 C.F._2
NA RA e con domicilio eletto presso il suo studio in CESANO MADERNO, in VIA
NAZIONALE DEI GIOVI, 72;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Paolo (Brasile), in data 08/08/2015, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SALE DELLE
LANGHE alla Parte II, Serie C, n. 30, dell'anno 2015; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ A) CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA:
• I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. Per_
• La sig.ra trasferirà, unitamente a quella della figlia entro e Parte_1
non oltre il mese di Maggio 2025 la propria residenza in San Colombano al Lambro, Via
Redi, 6. • Il sig. , cui viene assegnata la casa familiare sita 27010 AG (PV), Parte_2
Via Leonardo Da IN, 5 vi manterrà la propria residenza.
B) SITUAZIONE IMMOBILIARE ED ECONOMICA:
• La sig.ra e il sig. risultano proprietari dell'immobile facente parte Parte_1 Pt_1
del complesso residenziale denominato PALAZZINA AL sito in 27010 AG in Via
Leonardo Da IN, civico 5;
• Più precisamente appartamento posto al primo piano, con annessi e pertinenziali locali autorimessa e posto auto al piano seminterrato, nonché area ad uso giardino, il tutto censito al C.F. del Comune di AG come segue:
- SEZIONE E, FOGLIO 2, MAPPALE 498, SUB. 18 ET 502, Via Leonardo Da IN n.
5, piano T/1, categoria A/3, classe 3, vani 4 R.C.E. 175,60,
- SEZIONE E, FOGLIO 2, MAPPALE 498, SUB. 17, Via Fratelli Cervi snc, piano S1, categoria C/6, classe 2, mq 23, R.C.E. 46,33;
- SEZIONE E, FOGLIO 2, MAPPALE 509, Via Fratelli Cervi snc, piano S/1, categoria
C/6, classe 1, mq 15, R.C.E 25,26.
• La signora si impegna a cedere a titolo gratuito al sig. Parte_1 [...]
l'intera proprietà del predetto immobile entro e non oltre 120 giorni dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza di separazione, mediante atto notarile, con spese notarili ad esclusivo carico del sig. . Pt_1
• Il sig. si accolla in via esclusiva l'intero debito residuo (in linea Parte_2
capitale ammontante oggi a € 59.199,12 che i coniugi hanno verso la somma di euro
20.800,88 per un mutuo di originari euro 80.000,00, di cui al contratto in data
12.02.2021 a rogito Notaio di Rep. E n. 65.012 Raccolta n. 28.490 Persona_2
(registrato a Pavia, il 19.02.02021 al N. 2807 serie 1T), garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese del predetto una volta completamente estinto il mutuo.
• Le parti danno atto che il trasferimento immobiliare qui pattuito costituisce accordo definitivo e non modificabile, rispondente ad un'autonoma causa negoziale di sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
• Lo stesso riconosce di subentrare alla sig.ra verso la Banca Parte_1
mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale,
Pag. 2 di 8 interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotto di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola.
• Per tutti i trasferimenti in oggetto, le parti chiederanno l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi dell'art.19 Legge n.74/1987, come in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999.
• La sig.ra rimarrà amministratrice e socia della società-LONGO Parte_1
(P.I. ). Per tale incarico la stessa non percepirà alcuna Parte_3 P.IVA_1 remunerazione ma il sig. si impegna al versamento dei contributi Parte_2
pensionistici per tutta la durata dell'incarico di amministratore oltre al pagamento Par delle tasse della sig.ra derivanti dall'attività della Parte_1
• Il Sig. dichiara espressamente e irrevocabilmente di rinunciare a Parte_2
qualsiasi diritto, pretesa o azione, presente e futura, derivante dal regime di comunione legale dei beni in relazione alle quote della SRL intestate alla Sig.ra Pt_1
relativamente alla società ALL IN FITNESS PROJECT S.R.L. (Partita Iva ) P.IVA_2
con sede legale in 27010 AG (PV), Via Leonardo Da IN, 5, riconoscendo la piena ed esclusiva titolarità delle stesse in capo alla moglie. Tale rinuncia comprende ogni diritto patrimoniale connesso alla proprietà e gestione delle suddette quote societarie, inclusi eventuali utili, incrementi di valore o altri benefici economici derivanti dalla partecipazione societaria, sia per il periodo antecedente che successivo allo scioglimento della comunione legale.
• Le parti dichiarano che gli accordi relativi alla gestione e amministrazione della società non sono collegati agli obblighi di mantenimento e costituiscono pattuizione autonoma e definitiva.
• Il conto corrente cointestato n. 8300 8386 6472 1000 00000 54621 presso la banca
Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco – Credito Cooperativo s.c. sarà estinto entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione e il saldo attivo verrà trasferito sul conto intestato al solo sig. . Parte_2
• Le utenze domestiche relative all'immobile di Via Leonardo Da IN 5 saranno volturate a nome esclusivo del sig. entro 90 giorni dalla Parte_2
pubblicazione della sentenza di separazione, con accollo da parte dello stesso di eventuali morosità pregresse
Pag. 3 di 8 CLAUSOLA DI REVISIONE:
• Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 473-bis.13 c.p.c., le condizioni economiche qui stabilite potranno essere oggetto di revisione qualora sopravvengano giustificati motivi che alterino significativamente l'equilibrio economico tra le parti, come stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione (Cass. civ. n. 19605/2016)"
C) GESTIONE DELLA FIGLIA MINORE, MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO:
Per_
• La figlia minore, viene affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre.
Per_
• risiederà, unitamente alla madre, in San Colombano Al Lambro, Via Redi, 6.
• Per il periodo scolastico SETTEMBRE – GIUGNO DI OGNI ANNO: Per_
• Il sig. , trascorrerà con la figlia minore tre week-end al mese Parte_2
dall'uscita di scuola il Venerdì sino al Lunedì quando, lo stesso, la riaccompagnerà direttamente a scuola.
Per_
• Il sig. potrà vedere la figlia due volte la settimana, previo Parte_2
accordo con la sig.ra , dall'uscita di scuola alle ore 16.20 sino Parte_1
all'orario di cena e comunque entro e non oltre le ore 21.00
• I trasferimenti della minore per gli incontri con il padre saranno a carico della sig.ra e i rientri a scuola saranno a carico del sig. . Pt_1 Pt_1
• Per il periodo post scolastico GIUGNO DI OGNI ANNO:
Nel mese di giugno, dopo la chiusura dell'anno scolastico, il sig. potrà tenere Parte_2
Per_ con sé la figlia per due settimane anche consecutive da concordarsi tra i genitori entro il
31 Marzo di ogni anno.
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO: Per_ 1) Il sig. potrà tenere con sé la figlia per due settimane anche Parte_2 consecutive in ciascun mese, da concordarsi tra i genitori entro il 31 Marzo di ogni anno;
2) Negli altri periodi, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 9:00 alle ore 21:00
- due weekend al mese dal venerdì alle ore 9:00 alla domenica alle ore 21:00
PER IL MESE DI SETTEMBRE, FINO ALLA RIPRESA DELL'ANNO SCOLASTICO:
1) Si applicherà il calendario dei tre weekend previsto per il periodo scolastico.
Pag. 4 di 8 2) Il padre potrà tenere con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 9:00 alle ore
21:00
• I ponti scolastici saranno alternati tra i genitori, concordando i medesimi che, qualora un ponte scolastico coincida con il fine settimana di uno dei genitori, lo stesso rimarrà
Per_
“assorbito” dal week end e dunque resterà con il genitore cui spetta il fine settimana, a prescindere dal criterio dell'alternanza.
• Anna trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il giorno di Natale/Santo
Stefano, Pasqua/Lunedì dell'Angelo, con possibilità di concordare che trascorrano con ognuno la metà delle vacanze natalizie e ad anni alterni l'intero periodo delle vacanze pasquali.
• Ciascun genitore potrà contattare liberamente la figlia quando sono con l'altro genitore e, nel periodo in cui trascorrerà con la predetta i giorni di permanenza consecutivi durante le vacanze estive o scolastiche, dovrà previamente comunicare all'altro l'indirizzo del luogo prescelto per le ferie, se diverso dalla dimora abituale, fornendone indicazione e recapiti
• I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
• Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo per Parte_2 Parte_1
Per_ il mantenimento della figlia fino alla sua indipendenza economica, un assegno mensile di euro 700,00 (settecento cento/00) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
• Per quanto riguarda il mantenimento straordinario al 70% in capo al sig.
[...]
, per tutto quanto qui non esplicitato si fa espresso richiamo al protocollo del Parte_2
Tribunale di Pavia.
Le parti concordano che per le spese straordinarie non previste dal protocollo del Tribunale, la necessità e l'entità della spesa dovranno essere preventivamente concordate per iscritto, anche mediante messaggi di testo o email. In caso di urgenza, il genitore che ha anticipato la spesa dovrà informare l'altro entro 24 ore, documentando sia la necessità che l'importo.
Pag. 5 di 8 • SPESE RELATIVE ALLA SALUTE: (dovranno essere comprovate da prescrizione del medico curante e da indicazione del codice fiscale della prole sullo scontrino)
a) senza preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica, tickets sanitari;
b) con preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari quali interventi chirurgici, trattamenti di fisioterapia, erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari omeopatici;
• SPESE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE:
a) senza preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
b) con preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
• SPESE PER IL DIVERTIMENTO: con preventivo accordo tra i genitori: attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, corsi di lingua straniera, viaggi e vacanze.
• Assegno unico al 100% a favore della sig.ra ; Parte_1
Mantenimento tra coniugi:
• La sig.ra e il sig. dichiarano e riconoscono Parte_1 Parte_2 reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di godere ciascuno di un proprio reddito adeguato al proprio sostentamento. Le parti confermano di aver già definito e regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro esistente, sia attuale che potenziale, e pertanto dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa, sia per il presente che per il futuro, rinunciando reciprocamente ad ogni ulteriore pretesa economica e/o patrimoniale.
• Spese legali compensate.
VARIE:
Pag. 6 di 8 • I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli;
• I sig.ri e concordano che gli accordi di cui al Parte_1 Parte_2
presente ricorso avranno efficaci a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo.
• le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda Sentenza di separazione personale dei coniugi che verrà pronunciata dall'Ill.mo Tribunale adito, in tal senso espressamente dichiarando fin d'ora di rinunciare alla impugnazione dell'anzidetta
Statuizione che sarà emessa in accoglimento del presente ricorso. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in San Paolo (Brasile), in data 08/08/2015, il
[...]
cui atto è stato trascritto in data 19.12.2017 nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di SALE DELLE LANGHE alla Parte II, Serie C, n. 30;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in Pavia, il 15/12/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 8 di 8