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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/11/2025, n. 1607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1607 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nei proc. n. 4060/2024 R.G. sul ricorso depositato il giorno 04/08/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Leo Stilo) Parte_1 nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso/a dall'avv. Ettore Triolo) viste le note scritte delle parti, così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1)in via preliminare ed inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ordinanza – ingiunzione n. OI – 001907264 notificata in data 22/07/2024 per un importo di €
1.288,73, tenuto conto, ai fini del fumus boni iuris, di quanto esposto in narrativa in termini di fatto e di diritto, e tenuto conto altresì, ai fini del periculum in mora, dei gravi fatti dannosi che potrebbero derivare dall'immediata esecuzione forzata della stessa;
2)nel merito: l'annullamento e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento impugnata, per i motivi su esposti;
1 - in via più gradata, voler ridurre l'importo dell'atto opposto per manifesta eccessiva sproporzione della somma pretesa a mezzo dell'ordinanza ingiunzione.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 CPC in favore del sottoscritto difensore.
Parte ricorrente deduceva: di agire per l'annullamento, previa sospensiva dell'ordinanza – ingiunzione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la quale l' chiedeva all'odierno CP_1 ricorrente il pagamento della somma di € 1.288,73, quale sanzione amministrativa comminata ex art. 11 legge n. 689/1981, per presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazione dalla legge n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2018, come da atto di accertamento prot. n. .6700.16/10/2019.0369644 MAI NOTIFICATO. CP_1
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto per quanto si dirà
L'opposizione è tempestiva .
PAGAMENTO
In ordine a tale motivo parte ricorrente asserisce di aver pagato tutto ma non prova nulla
Il motivo va dunque ritenuto infondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 31.10. 2019 per inadempienze di 2017/4 con scadenza nel 2018
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
2 L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi
3 Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 4.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
SENTENZA
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nei proc. n. 4060/2024 R.G. sul ricorso depositato il giorno 04/08/2024 proposto da (difeso dall'Avv. Leo Stilo) Parte_1 nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante presidentepro tempore (difeso/a dall'avv. Ettore Triolo) viste le note scritte delle parti, così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie la domanda e annulla l'ordinanza ingiunzione opposta.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario “.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1)in via preliminare ed inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto opposto, ordinanza – ingiunzione n. OI – 001907264 notificata in data 22/07/2024 per un importo di €
1.288,73, tenuto conto, ai fini del fumus boni iuris, di quanto esposto in narrativa in termini di fatto e di diritto, e tenuto conto altresì, ai fini del periculum in mora, dei gravi fatti dannosi che potrebbero derivare dall'immediata esecuzione forzata della stessa;
2)nel merito: l'annullamento e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento impugnata, per i motivi su esposti;
1 - in via più gradata, voler ridurre l'importo dell'atto opposto per manifesta eccessiva sproporzione della somma pretesa a mezzo dell'ordinanza ingiunzione.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 CPC in favore del sottoscritto difensore.
Parte ricorrente deduceva: di agire per l'annullamento, previa sospensiva dell'ordinanza – ingiunzione per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, con la quale l' chiedeva all'odierno CP_1 ricorrente il pagamento della somma di € 1.288,73, quale sanzione amministrativa comminata ex art. 11 legge n. 689/1981, per presunta violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazione dalla legge n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in riferimento all'annualità 2018, come da atto di accertamento prot. n. .6700.16/10/2019.0369644 MAI NOTIFICATO. CP_1
Parte resistente si costituiva e contestava la domanda . Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto per quanto si dirà
L'opposizione è tempestiva .
PAGAMENTO
In ordine a tale motivo parte ricorrente asserisce di aver pagato tutto ma non prova nulla
Il motivo va dunque ritenuto infondato.
TARDIVA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO
Quanto al primo motivo della tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81 risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 31.10. 2019 per inadempienze di 2017/4 con scadenza nel 2018
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
In tema di recente Cass. N. 7641/2025 e 8078/25 .
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
2 L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
IL mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_1 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi
3 Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio Calabria 4.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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