CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1014/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
URBANO MASSIMO, OR
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6784/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230013051909000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 srl, CF: P.IVA_1, in persona del suo r.l.p.t. dott. Nominativo_1, subentrata alla società Società_1 srl, CF: P.IVA_2, a seguito di fusione per incorporazione del 29.10.2021, impugnava la cartella di pagamento n. 03420230013051909000 emessa a seguito di un controllo formale delle liquidazioni periodiche IVA 2021 realizzato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, primo atto notificato dall'Agenzia Entrate Riscossione il 12.10.2023 e intestata alla società Società_1 srl, nonchè i sottostanti ruoli n. 2023/250630 e 2023/250651. Deduceva la ricorrente la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi bonari;
per difetto di motivazione dell'atto; per l'omessa indicazione del calcolo del calcolo degli interessi, e per carenza di motivazione dell'atto impugnato e richiesta di annullamento della sanzione irrogata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate
contro
-deducendo la piena legittimità e fondatezza della cartella in quanto alcun obbligo preventivo di avviso bonario era previsto nel caso di specie;
che era soddisfatto l'obbligo di motivazione richiamando l'atto le comunicazioni LIPE;
che risultavano indicati in cartella sia la base di calcolo degli interessi, sia la data di esecutività del ruolo, sia il rifermento normativo di cui al predetto art. 20, D.P.
R. n. 602/73; che legittima era anche l'applicazione della sanzione conseguendo inderogabilmente all'accertamento di una violazione di un obbligo tributario in materia di II.DD., I.V.A. e di riscossione dei tributi. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
All'udienza del 18-11-2025 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento.
All'odierna udienza, il procuratore della ricorrente nel riportarsi alla documentazione tempestivamente depositata nel fascicolo telematico, confermava che la propria assistita aveva presentato domanda di adesione all'ultima rottamazione e dichiarava di rinunciare al giudizio.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate accettava la rinuncia.
La Corte di riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente, infatti, ha presentato istanza di adesione all'ultima rottamazione dichiarando di rinunciare al giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, unico convenuto costituito, ha accettato la rinuncia.
Il giudizio va quindi estinto con compensazione totale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
URBANO MASSIMO, OR
MORRONE MANUELA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6784/2023 depositato il 12/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230013051909000 IVA-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Ricorrente_1 srl, CF: P.IVA_1, in persona del suo r.l.p.t. dott. Nominativo_1, subentrata alla società Società_1 srl, CF: P.IVA_2, a seguito di fusione per incorporazione del 29.10.2021, impugnava la cartella di pagamento n. 03420230013051909000 emessa a seguito di un controllo formale delle liquidazioni periodiche IVA 2021 realizzato dall'Agenzia ai sensi dell'art. 54 bis del D.P.R. n. 633/1972, primo atto notificato dall'Agenzia Entrate Riscossione il 12.10.2023 e intestata alla società Società_1 srl, nonchè i sottostanti ruoli n. 2023/250630 e 2023/250651. Deduceva la ricorrente la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi bonari;
per difetto di motivazione dell'atto; per l'omessa indicazione del calcolo del calcolo degli interessi, e per carenza di motivazione dell'atto impugnato e richiesta di annullamento della sanzione irrogata.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate
contro
-deducendo la piena legittimità e fondatezza della cartella in quanto alcun obbligo preventivo di avviso bonario era previsto nel caso di specie;
che era soddisfatto l'obbligo di motivazione richiamando l'atto le comunicazioni LIPE;
che risultavano indicati in cartella sia la base di calcolo degli interessi, sia la data di esecutività del ruolo, sia il rifermento normativo di cui al predetto art. 20, D.P.
R. n. 602/73; che legittima era anche l'applicazione della sanzione conseguendo inderogabilmente all'accertamento di una violazione di un obbligo tributario in materia di II.DD., I.V.A. e di riscossione dei tributi. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
All'udienza del 18-11-2025 le parti chiedevano un rinvio per bonario componimento.
All'odierna udienza, il procuratore della ricorrente nel riportarsi alla documentazione tempestivamente depositata nel fascicolo telematico, confermava che la propria assistita aveva presentato domanda di adesione all'ultima rottamazione e dichiarava di rinunciare al giudizio.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate accettava la rinuncia.
La Corte di riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'estinzione del giudizio.
Parte ricorrente, infatti, ha presentato istanza di adesione all'ultima rottamazione dichiarando di rinunciare al giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, unico convenuto costituito, ha accettato la rinuncia.
Il giudizio va quindi estinto con compensazione totale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.