CASS
Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2024, n. 32974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32974 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EG TA (CUI 04UH76Y) nato il [...] avverso l'ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32974 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del 25 marzo 2024, con cui il giudice monocratico del Tribunale della stessa città, dopo aver convalidato l'arresto, disponeva la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di AR AR, per il reato di furto aggravato ex art. 625, n.7, cod.pen. . Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza Asi apprende che il Mezgari, in data 23 marzo 2024,era stato arrestato in quasi flagranza di reato, immediatamente dopo aver rubato la bicicletta elettrica di DA NZ, la quale l'aveva lasciata in sosta all'esterno del locale da lei gestito, denominato "Demavino", sito sul corso Garibaldi di Reggio Calabria. La denunciante aveva visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato nel suo locale, ed aveva verificato che, poco prima della scoperta del furto, un soggetto si era impossessato della bicicletta, allontanandosi in sella alla stessa. Il video immediatamente visionato dalla polizia giudiziaria permetteva di individuare il responsabile del furto in Mezgari AR, noto agli operanti anche perché gravato da numerosi precedenti specifici. Il soggetto veniva immediatamente rintracciato e trovato ancora in possesso della bicicletta appena rubata, che veniva subito riconsegnata alla persona offesa dopo il riconoscimento. L'arresto veniva convalidato dal giudice, il quale disponeva altresì la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo integrati sia il requisito della gravità indiziaria per la condotta qualificata come furto aggravato dalla esposizione della cosa, per necessità o consuetudine, alla pubblica fede, sia le esigenze cautelari, ricavate dai plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, posti in essere dall'arrestato anche per far fronte alla necessità di reperire mezzi di sostentamento, essendo disoccupato e privo di fonti di reddito. Il Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza, motivando sulla infondatezza delle censure proposte in ordine alla ravvisabilità dell'aggravante contestata ed alle esigenze cautelari 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AR AR contiene un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen. Lamenta il ricorrente carenza di motivazione della decisione impugnata, che si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza dell'aggravante, senza tener conto delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la sottrazione della bicicletta;
in particolare, è emerso che la persona offesa era il gestore del locale all'esterno del quale era stata lasciata in sosta la bicicletta, dovendosi perciò ritenere, verosimilmente che costui, raggiungendo il luogo di lavoro, non l'avesse lasciata in parcheggio temporaneamente, bensì in maniera prolungata, ragionevolmente per tutta la durata di apertura del locale stesso, trattandosi di mezzo di esclusiva proprietà della persona offesa e non preso a noleggio. 2 Tanto premesso, eccepisce che il Tribunale si sarebbe discostato dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui la contestata aggravante non sarebbe ravvisabile nell'ipotesi in cui la bicicletta sia lasciata incustodita, sulla pubblica via, per una sosta non temporanea. Alla stregua di tale indirizzo, non potrebbe ritenersi esposta alla pubblica fede la bicicletta lasciata sulla pubblica via dal gestore di un locale durante l'orario di lavoro, e non assicurata con alcuno strumento antifurto, essendo destinata in sosta per un tempo non certamente breve, da non potersi definire momentaneo. Inoltre, censura il provvedimento, per erronea inversione dell'onere della prova, nella parte in cui il giudice ha affermato che "non si vede come dal fatto-peraltro non provato-che la sosta fosse breve o prolungata, possa farsi discendere il venir meno della circostanza aggravante di cui all'articolo 625 n.7 cod. pen". 3.11 Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, in data 7 giugno 2024, ha depositato memoria, con cui ha richiamato precedenti giurisprudenziali in materia ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, essendo contestata dal ricorrente solo la ravvisabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della bicicletta sottratta dal Mezgari e rinvenuta dalla P.G., immediatamente dopo, nella disponibilità del medesimo. 1.1 Deve, anzitutto, ricordarsi che il AR è stato tratto in arresto in quasi flagranza, ed a seguito della convalida, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.; ricorre pertanto uno dei casi indicati dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., per i quali è consentita l'applicazione della suddetta misura cautelare, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c), e 280 cod. proc. pen.. L'articolo 391, comma 5, cpp, infatti, dispone che, se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 cod. proc. pen., il giudice, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, può disporre l'applicazione di una misura coercitiva, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280» cod. proc. pen. (art. 391, comma 5, cod. proc. pen.). La Corte Costituzionale, con la sentenza n.137 , ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. - dell'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., l'applicazione della misura cautelare personale è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c ), e 280 3 4 cod. proc. pen., nonché dell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, nel prevedere i requisiti di applicazione delle misure coercitive, fa salvo il disposto dell'art. 391 cod. proc. pen. Il Giudice delle leggi ha affermato che "mediante le norme censurate il legislatore ha ritenuto, non impropriamente, che possa essere esclusa la liberazione dell'arrestato ove specifiche esigenze cautelari impongano il mantenimento della restrizione della libertà personale, senza che, a tale esito, possano essere di impedimento soglie edittali più basse rispetto a quelle ordinarie, laddove i relativi delitti, come quelli tassativamente elencati dall'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., siano dal legislatore apprezzati come di particolare allarme sociale". Né sussiste disparità di trattamento rispetto ai soggetti accusati di uno dei delitti di cui all'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., poiché le fattispecie poste a raffronto sono inconferenti e inidonee a essere commisurate rispetto a quella sub iudice". 1.2 Nel caso di specie ( connotato da convalida dell'arresto in flagranza per il reato di furto, e conseguente adozione della misura dell'obbligo di presentazione), la sussistenza o meno della contestata circostanza aggravante, concernente l'esposizione alla pubblica fede della bicicletta rubata, è del tutto priva di conseguenze sull'an o sul quomodo della cautela, e sulla legittimità della disposta misura. Infatti, in relazione al reato di furto, per il quale l'art.381, comma 2 lett. g) c.p.p., prevede l'arresto facoltativo in flagranza, occorre osservare che, in ordine all'an della misura, opera comunque il disposto dell'art. 391, comma 5, cit. che consente l'applicazione di una misura coercitiva, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 cod. proc. pen;
né la circostanza di cui all'art. M h. 7 cit. ha incidenza sulla durata della misura non custodiale, atteso che il termine di fase, a cui occorre fare riferimento, è, in ogni caso, quello minimo previsto dall'articolo 303, comma 1, lett. a), n. 1 cod. proc. pen., raddoppiato ai sensi dell'art.308, co.1, cod. proc. pen. . 1.3 Pertanto, deve essere applicato il principio di diritto sancito da questa Corte, secondo cui "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quonnodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; sull'interesse a impugnare i provvedimenti de libertate, cfr. pure Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021 - dep. 2022, Cordua, Rv. 282898 - 02). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 4
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 giugno 2024 Il consigliere estensore il 16residente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 32974 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 21/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del 25 marzo 2024, con cui il giudice monocratico del Tribunale della stessa città, dopo aver convalidato l'arresto, disponeva la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di AR AR, per il reato di furto aggravato ex art. 625, n.7, cod.pen. . Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza Asi apprende che il Mezgari, in data 23 marzo 2024,era stato arrestato in quasi flagranza di reato, immediatamente dopo aver rubato la bicicletta elettrica di DA NZ, la quale l'aveva lasciata in sosta all'esterno del locale da lei gestito, denominato "Demavino", sito sul corso Garibaldi di Reggio Calabria. La denunciante aveva visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato nel suo locale, ed aveva verificato che, poco prima della scoperta del furto, un soggetto si era impossessato della bicicletta, allontanandosi in sella alla stessa. Il video immediatamente visionato dalla polizia giudiziaria permetteva di individuare il responsabile del furto in Mezgari AR, noto agli operanti anche perché gravato da numerosi precedenti specifici. Il soggetto veniva immediatamente rintracciato e trovato ancora in possesso della bicicletta appena rubata, che veniva subito riconsegnata alla persona offesa dopo il riconoscimento. L'arresto veniva convalidato dal giudice, il quale disponeva altresì la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo integrati sia il requisito della gravità indiziaria per la condotta qualificata come furto aggravato dalla esposizione della cosa, per necessità o consuetudine, alla pubblica fede, sia le esigenze cautelari, ricavate dai plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, posti in essere dall'arrestato anche per far fronte alla necessità di reperire mezzi di sostentamento, essendo disoccupato e privo di fonti di reddito. Il Tribunale del riesame, ha confermato l'ordinanza, motivando sulla infondatezza delle censure proposte in ordine alla ravvisabilità dell'aggravante contestata ed alle esigenze cautelari 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di AR AR contiene un solo motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'art. 625, n. 7, cod. pen. Lamenta il ricorrente carenza di motivazione della decisione impugnata, che si sarebbe limitata ad affermare la sussistenza dell'aggravante, senza tener conto delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la sottrazione della bicicletta;
in particolare, è emerso che la persona offesa era il gestore del locale all'esterno del quale era stata lasciata in sosta la bicicletta, dovendosi perciò ritenere, verosimilmente che costui, raggiungendo il luogo di lavoro, non l'avesse lasciata in parcheggio temporaneamente, bensì in maniera prolungata, ragionevolmente per tutta la durata di apertura del locale stesso, trattandosi di mezzo di esclusiva proprietà della persona offesa e non preso a noleggio. 2 Tanto premesso, eccepisce che il Tribunale si sarebbe discostato dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui la contestata aggravante non sarebbe ravvisabile nell'ipotesi in cui la bicicletta sia lasciata incustodita, sulla pubblica via, per una sosta non temporanea. Alla stregua di tale indirizzo, non potrebbe ritenersi esposta alla pubblica fede la bicicletta lasciata sulla pubblica via dal gestore di un locale durante l'orario di lavoro, e non assicurata con alcuno strumento antifurto, essendo destinata in sosta per un tempo non certamente breve, da non potersi definire momentaneo. Inoltre, censura il provvedimento, per erronea inversione dell'onere della prova, nella parte in cui il giudice ha affermato che "non si vede come dal fatto-peraltro non provato-che la sosta fosse breve o prolungata, possa farsi discendere il venir meno della circostanza aggravante di cui all'articolo 625 n.7 cod. pen". 3.11 Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il difensore del ricorrente, in data 7 giugno 2024, ha depositato memoria, con cui ha richiamato precedenti giurisprudenziali in materia ed ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, essendo contestata dal ricorrente solo la ravvisabilità dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della bicicletta sottratta dal Mezgari e rinvenuta dalla P.G., immediatamente dopo, nella disponibilità del medesimo. 1.1 Deve, anzitutto, ricordarsi che il AR è stato tratto in arresto in quasi flagranza, ed a seguito della convalida, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.; ricorre pertanto uno dei casi indicati dall'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., per i quali è consentita l'applicazione della suddetta misura cautelare, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c), e 280 cod. proc. pen.. L'articolo 391, comma 5, cpp, infatti, dispone che, se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 cod. proc. pen., il giudice, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, può disporre l'applicazione di una misura coercitiva, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280» cod. proc. pen. (art. 391, comma 5, cod. proc. pen.). La Corte Costituzionale, con la sentenza n.137 , ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost. - dell'art. 391, comma 5, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., l'applicazione della misura cautelare personale è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma 1, lett. c ), e 280 3 4 cod. proc. pen., nonché dell'art. 280, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, nel prevedere i requisiti di applicazione delle misure coercitive, fa salvo il disposto dell'art. 391 cod. proc. pen. Il Giudice delle leggi ha affermato che "mediante le norme censurate il legislatore ha ritenuto, non impropriamente, che possa essere esclusa la liberazione dell'arrestato ove specifiche esigenze cautelari impongano il mantenimento della restrizione della libertà personale, senza che, a tale esito, possano essere di impedimento soglie edittali più basse rispetto a quelle ordinarie, laddove i relativi delitti, come quelli tassativamente elencati dall'art. 381, comma 2, cod. proc. pen., siano dal legislatore apprezzati come di particolare allarme sociale". Né sussiste disparità di trattamento rispetto ai soggetti accusati di uno dei delitti di cui all'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., poiché le fattispecie poste a raffronto sono inconferenti e inidonee a essere commisurate rispetto a quella sub iudice". 1.2 Nel caso di specie ( connotato da convalida dell'arresto in flagranza per il reato di furto, e conseguente adozione della misura dell'obbligo di presentazione), la sussistenza o meno della contestata circostanza aggravante, concernente l'esposizione alla pubblica fede della bicicletta rubata, è del tutto priva di conseguenze sull'an o sul quomodo della cautela, e sulla legittimità della disposta misura. Infatti, in relazione al reato di furto, per il quale l'art.381, comma 2 lett. g) c.p.p., prevede l'arresto facoltativo in flagranza, occorre osservare che, in ordine all'an della misura, opera comunque il disposto dell'art. 391, comma 5, cit. che consente l'applicazione di una misura coercitiva, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 cod. proc. pen;
né la circostanza di cui all'art. M h. 7 cit. ha incidenza sulla durata della misura non custodiale, atteso che il termine di fase, a cui occorre fare riferimento, è, in ogni caso, quello minimo previsto dall'articolo 303, comma 1, lett. a), n. 1 cod. proc. pen., raddoppiato ai sensi dell'art.308, co.1, cod. proc. pen. . 1.3 Pertanto, deve essere applicato il principio di diritto sancito da questa Corte, secondo cui "è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento de libertate non rivolto a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, ma solo la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall'esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l'assenza di ripercussioni sull'"an" o sul "quonnodo" della cautela, la legittimità della disposta misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508 - 01; sull'interesse a impugnare i provvedimenti de libertate, cfr. pure Sez. 5, n. 7781 del 27/10/2021 - dep. 2022, Cordua, Rv. 282898 - 02). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 4
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21 giugno 2024 Il consigliere estensore il 16residente