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Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22064 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI AR nato a [...] il [...] EN HE RM nato il [...] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA AR che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27 ottobre 2021, in riforma della pronuncia del Tribunale di Sciacca del 27-11-2019, riqualificava il reato di furto originariamente contestato a IM RI e NE RE CA in quello di ricettazione confermando le pene inflitte in primo grado. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Nastasi, che con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva manifesta illogicità, mancanza di motivazione, violazione della legge penale ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. sulla riqualificazione del fatto operata in appello effettuata in contrasto con l'art. 11 Cost. nonché con l'art. 6 CEDU per violazione dei principi del contraddittorio secondo l'interpretazione data dalla sentenza Corte EDU Drassich c. Italia;
deduceva la difesa che la riqualificazione non lede il diritto di difesa soltanto quando appare uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, la sua operatività andrebbe ricondotta ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative per cui l'esclusione dell'una comporta necessariamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 22064 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 19/04/2023 • l'applicazione dell'altra tra le quali non rientrano le ipotesi di furto e•icettazione caratterizzati da differenze strutturali. Gli imputati quindi risultavano condannati per ricettazione a fronte di una attività difensiva predisposta in relazione alla differente fattispecie di furto senza che fosse mai loro stata offerta la possibilità di fornire chiarimenti circa la provenienza degli oggetti furtivi e ciò aveva violato il principio del contraddittorio. In ogni caso illogica e contraddittoria era la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto sussistere il dolo di ricettazione e gli imputati dovevano andare assolti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. In tema di riqualificazione del fatto reato all'esito del giudizio di secondo grado il principio di riferimento è dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite secondo cui l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01 ) Il principio così affermato risulta poi specificamente coniugato proprio con riferimento alle ipotesi del furto e della ricettazione;
si è così affermato che in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza;
fattispecie questa in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte (Sez. 5 - , n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403 - 01). Ed altresì si è affermato che in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, Rv. 275770 - 01)„ Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, comporta affermare la non fondatezza del motivo di ricorso posto che, come già osservato dal giudice di secondo grado, nella contestata imputazione erano indicati tutti gli elementi del fatto con la sola differenza che piuttosto che di condotta di impossessamento gli imputati sono stati chiamati a rispondere di quella di ricezione. Né sussiste violazione del diritto di difesa per non essere stati messi i ricorrenti in condizione di spiegare l'origine dei beni ritenuti ricettati posto che l'origine legittima, ove vi fosse stata, avrebbe ugualmente sconfessato la tesi accusatoria originariamente prospettata nei termini del furto. Ed invero il soggetto rinvenuto in possesso della refurtiva o comunque considerato possessore della stessa per esercitare il proprio diritto di difesa rispetto alla accusa di furto ha interesse a ricostruire le modalità lecite attraverso le quali sarebbe pervenuto nella detenzione del bene così fornendo una giustificazione che è del tutto analoga a quella richiesta per sconfessare l'accusa di ricettazione. Quanto alla seconda doglianza pure contenuta nel primo motivo, a fronte del ricostruito possesso in capo agli imputati delle griglie in ferro sottratte al comune , le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di queglm elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. , Roma, 19 aprile 2023 IL CONSIGLIERE EST. azio Par P P( IL PRESIJPENTE Geppin ago
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA AR che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 27 ottobre 2021, in riforma della pronuncia del Tribunale di Sciacca del 27-11-2019, riqualificava il reato di furto originariamente contestato a IM RI e NE RE CA in quello di ricettazione confermando le pene inflitte in primo grado. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Nastasi, che con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. deduceva manifesta illogicità, mancanza di motivazione, violazione della legge penale ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. sulla riqualificazione del fatto operata in appello effettuata in contrasto con l'art. 11 Cost. nonché con l'art. 6 CEDU per violazione dei principi del contraddittorio secondo l'interpretazione data dalla sentenza Corte EDU Drassich c. Italia;
deduceva la difesa che la riqualificazione non lede il diritto di difesa soltanto quando appare uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, la sua operatività andrebbe ricondotta ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative per cui l'esclusione dell'una comporta necessariamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 22064 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 19/04/2023 • l'applicazione dell'altra tra le quali non rientrano le ipotesi di furto e•icettazione caratterizzati da differenze strutturali. Gli imputati quindi risultavano condannati per ricettazione a fronte di una attività difensiva predisposta in relazione alla differente fattispecie di furto senza che fosse mai loro stata offerta la possibilità di fornire chiarimenti circa la provenienza degli oggetti furtivi e ciò aveva violato il principio del contraddittorio. In ogni caso illogica e contraddittoria era la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto sussistere il dolo di ricettazione e gli imputati dovevano andare assolti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. In tema di riqualificazione del fatto reato all'esito del giudizio di secondo grado il principio di riferimento è dettato dalla sentenza delle Sezioni Unite secondo cui l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264438 - 01 ) Il principio così affermato risulta poi specificamente coniugato proprio con riferimento alle ipotesi del furto e della ricettazione;
si è così affermato che in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza;
fattispecie questa in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte (Sez. 5 - , n. 36157 del 30/04/2019, Rv. 277403 - 01). Ed altresì si è affermato che in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza (Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, Rv. 275770 - 01)„ Orbene, l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame, comporta affermare la non fondatezza del motivo di ricorso posto che, come già osservato dal giudice di secondo grado, nella contestata imputazione erano indicati tutti gli elementi del fatto con la sola differenza che piuttosto che di condotta di impossessamento gli imputati sono stati chiamati a rispondere di quella di ricezione. Né sussiste violazione del diritto di difesa per non essere stati messi i ricorrenti in condizione di spiegare l'origine dei beni ritenuti ricettati posto che l'origine legittima, ove vi fosse stata, avrebbe ugualmente sconfessato la tesi accusatoria originariamente prospettata nei termini del furto. Ed invero il soggetto rinvenuto in possesso della refurtiva o comunque considerato possessore della stessa per esercitare il proprio diritto di difesa rispetto alla accusa di furto ha interesse a ricostruire le modalità lecite attraverso le quali sarebbe pervenuto nella detenzione del bene così fornendo una giustificazione che è del tutto analoga a quella richiesta per sconfessare l'accusa di ricettazione. Quanto alla seconda doglianza pure contenuta nel primo motivo, a fronte del ricostruito possesso in capo agli imputati delle griglie in ferro sottratte al comune , le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di queglm elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. , Roma, 19 aprile 2023 IL CONSIGLIERE EST. azio Par P P( IL PRESIJPENTE Geppin ago