Sentenza 3 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14751 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
1 47 5 1 / 03 ) 4 A I 7 E . S D n S O 7 A 8 A R T 9 T 1 T S S o O I A z r P R a G REPUBBLICA ITALIANA M Oggetto m T E I ' L R Cessazione effetti 6 L A L I civili matrimonio. e IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I A g D Assegno, quota TFR. g D N e , Inammissibilità L G E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE O 0 ricorso (mancata O T L 1 . N t L esposizione fatto). r E A A O ( S D SEZIONE PRIMA CIVILE B E R.G.N.255/01 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Cron.29838 Dott. Giovanni Losavio Presidente Consigliere Dott. Vincenzo Proto Rep. Dott. M. Gabriella Luccioli Consigliere Ud. 04/04/03 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Dott. Gianfranco Gilardi Consigliere ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: Farinella Remo, elettiv. domicil. in Roma, p.za Giunone Regina, n.1, presso 1'Avvocato Antonio Ricciulli, che lo rappresenta e difende insieme con l'Avvocato Alberto Farinella, per procura speciale a margine del ricorso
- ricorrente -
contro
Mazzini RI Pia, elettiv. domicil. in Roma, via Pasu- bio, n.4, presso l'Avv. Simonetta De Sanctis Mangelli, rappresentata e difesa dagli Avv. P. Alessandro Murato- ri Casali e Antonella Giunta, per procura speciale in calce al controricorso
- controricorrente -
88 8 3 Я 0 0 2 avversO la sentenza n. 995/2000 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 24.7.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica Relatore Cons. Giuseppe Vitoudienza del 4.4.2003 dal Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Antonio Ricciulli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Farinella Remo, con ricorso notificato il 18.12.2000, illustrato da successiva memoria, impugna per cassazio- ne, con cinque motivi, la sentenza della corte d'appel- 10 di Bologna, depositata il 24.7.2000, con cui, in parziale accoglimento del gravame proposto da Mazzini RI Pia avverso la sentenza del tribunale di Modena in data 12.7.1999, esso ricorrente fu condannato a cor- rispondere mensilmente alla medesima, a far tempo dal giugno 1997, la somma di Lire 300.000, rivalutabile annualmente а partire dal 31.7.2001, a titolo di assegno di divorzio, ed una somma corrispondente al 40% dell'indennità di fine rapporto di lavoro da lui percepita, limitatamente agli anni di lavoro ricadenti nel periodo di convivenza matrimoniale;
con integrale compensazione fra le parti delle spese dell'intero 2 M giudizio. Mazzini RI Pia resiste mediante notifica e deposito tempestivi di controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE all'eccezione sollevata preliminarmente In conformità dalla controricorrente, ed alla richiesta del pubblico ministero, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, peraltro rilevabile anche d'ufficio. L'articolo 366, n. 3, c.p.c. prescrive, infatti, che il ricorso per cassazione deve contenere, а pena d'inam- l'esposizione sommaria dei fatti dellamissibilità, causa. nonPer soddisfare tale requisito di "autosufficienza", è necessario, per vero, che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa anali- tica o particolareggiata, ma è indispensabile che dal contesto del ricorso e cioè dalla sola lettura di tale atto, escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il signifi- cato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione d'inammissibilità, fra esposizione 3 assolutamente omessa ed esposizione insufficiente (tra le varie, cfr. Cass. nn. 12681/2001, 4937/2000, 5492/ 1999, 9656/1997, 2796/1994). Nella specie, dalla sola lettura del ricorso, senza esaminare la sentenza impugnata ed il controricorso, risulta impossibile desumere una compiuta conoscenza del fatto. Nel ricorso, infatti, è omessa del tutto la narrazione dei fatti di causa e delle vicende processuali;
né la loro esatta conoscenza può essere ricavata dai cinque motivi di ricorso, che non esplicitano nel loro contesto tali fatti, ma contengono generiche doglianze relative a mancate indagini ed omessa motivazione sulle rispettive situazioni di reddito e patrimoniali, sul tenore di vita goduto dalla donna in costanza di matrimonio (tenore di vita asseritamente deterioratosi solo a causa della di lei decisione di non dedicarsi ad alcuna attività lavorativa), sull'immotivata deroga al principio generale della decorrenza dell'assegno di divorzio dal passaggio in giudicato della sentenza e sull'ingiustificata attribuzione alla ex moglie di una parte dell'indennità di fine rapporto di lavoro percepita da esso ricorrente. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso, che omissione,necessariamente consegue alla rilevata 4 comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricor- rente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 4 aprile 2003. Giovannilaseva Il consigliere est. Il presidente quesuppe legusИдит CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prime S Civile CANCELLIERE Depositate in Cancefaria Andrea Blanchi 3 OTT 2003 IL CANCELLIERE 5