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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/07/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2327/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3 (C.F. ), Parte_4 C.F._4 (C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. , Parte_6 C.F._6
C.F. ), Parte_7 C.F._7
C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. , Parte_12 C.F._12 (C.F. ), Parte_13 C.F._13
(C.F. ), Parte_14 C.F._14 C.F._14 (C.F. ), Parte_15 C.F._15
(C.F. ), Parte_16 C.F._16
(C.F. , Parte_17 C.F._17
(C.F. ), Parte_18 C.F._18
(C.F. , Parte_19 C.F._19
(C.F. ), Parte_20 C.F._20 (C.F. ), Parte_21 C.F._21
(C.F. , Parte_22 C.F._22
(C.F. ), Parte_23 C.F._23 (C.F. ), Parte_24 C.F._24 C.F. ), Parte_25 C.F._25
(C.F. ), Parte_26 C.F._26 C.F. ), Parte_27 C.F._27 (C.F. , Parte_28 C.F._28 (C.F. , Parte_29 C.F._29
(C.F. ), Parte_30 C.F._30 (C.F. ), Parte_31 C.F._31
(C.F. ), Parte_32 C.F._32 C.F. ), Parte_33 C.F._33 C.F. ), Parte_34 C.F._34 (C.F. , Parte_35 C.F._35
(C.F. ), Parte_36 C.F._36
(C.F. , Parte_37 C.F._37 C.F. ), Parte_38 C.F._38 (C.F. ), Parte_39 C.F._39 (C.F. ), Parte_40 C.F._40
(C.F. ), Parte_41 C.F._41
(C.F. ), Parte_42 C.F._42
(C.F. , Parte_43 C.F._43
(C.F. ), Parte_44 C.F._44 C.F. , Parte_45 C.F._45
(C.F. , Parte_46 C.F._46
(C.F. ), Parte_47 C.F._47 (C.F. ), Parte_48 C.F._48
(C.F. , Parte_49 C.F._49
(C.F. ), Parte_50 C.F._50 C.F. ), Parte_51 C.F._51 (C.F. ), Parte_52 C.F._52
C.F. , Parte_53 C.F._53 (C.F. ), Parte_54 C.F._54
(C.F. ), Parte_55 C.F._55 (C.F. ), Parte_56 C.F._56
(C.F. , Parte_57 C.F._57
(C.F. ), Parte_58 C.F._58 (C.F. , Parte_59 C.F._59 C.F. ), Parte_60 C.F._60
(C.F. , Parte_61 C.F._61 (C.F. ), Parte_62 C.F._62
(C.F. ), Parte_63 C.F._63
(C.F. ), Parte_64 C.F._64
(C.F. ), Parte_65 C.F._65
(C.F. , Parte_66 C.F._66
(C.F. ), Parte_67 C.F._67 tutti con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCA e dell'avv. GIOVANNELLI ALBERTO, elettivamente domiciliati in LUNGARNO PACINOTTI 26 PISA presso il difensore avv. NAPOLI FRANCESCA Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio del dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO CP_2
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 28 giugno 2024, notificato il giorno 9 settembre
2024, , , , Parte_1 Parte_68 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_69 Parte_14
, Parte_15 Parte_16 Parte_17 Controparte_3 Pt_19
, , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , ,
[...] Parte_26 Parte_27 Controparte_4 Parte_29 Parte_30
, , ,
[...] Parte_31 Parte_32 Parte_33 Parte_34 Parte_35
, , , Parte_36 Parte_37 Parte_38 Parte_39 Parte_40 [...]
, , , , , Pt_41 Parte_42 Parte_43 Parte_44 Parte_45
, , , Parte_46 Parte_47 Parte_48 Parte_49 Parte_50
, Parte_51 Parte_52 Parte_53 Parte_54 Parte_55 Parte_56
, Parte_57 Parte_58 Parte_59 Parte_60 Parte_61 [...]
, , , e Pt_62 Parte_63 Parte_64 Controparte_5 Parte_66 [...]
in giudizio il allegando di aver prestato servizio Controparte_6 Controparte_1 alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli CP_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 2.500,00 ciascuno quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare di rito la Controparte_1 nullità del ricorso e in via preliminare di merito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; il contestava altresì il riconoscimento CP_1 di tale beneficio alle ricorrenti e , Parte_30 Parte_41 Parte_70 in quanto le stesse risultavano collocate a riposo per sopraggiunti limiti di età e che nulla era dovuto a tutti i ricorrenti per il servizio svolto nell' anno scolastico 2023/2024 per effetto della norma contenuta nel decreto 69/2023, che riconosce la Carta docenti anche ai supplenti con incarico fino al 31 agosto
2024, concludendo con il rigetto del ricorso. Con le note depositate in data 29/1/2025 le docenti e Parte_30 Parte_41 rinunciavano alla domanda proposta.
Con le note depositate in data 29/1/2025 parte ricorrente si opponeva alla contestazione sollevata dal Cont
in merito alla docente in quanto la stessa risultava tuttora in Parte_46 servizio.
Con le note del 24/4/2025 la ricorrente rinunciava alla domanda proposta, per aver Parte_49 assunto servizio in provincia di Palermo.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
È infondata la preliminare eccezione di nullità del ricorso.
Tramite l'esame complessivo esso è possibile ricavare, seppur in termini generici ma non indeterminati, l'indicazione del petitum e della causa petendi, essendo stata richiesta la erogazione della carta docente per i ricorrenti (insegnanti di religione cattolica), che - nella quasi totalità con decorrenza già dall'anno scolastico 2015/2016 e in virtù di consecutivi contratti annuali dall'1
Settembre di ogni anno al 31 Agosto dell'anno successivo - hanno svolto e continuano tuttora a svolgere la loro attività didattica in scuole statali su posti vacanti e disponibili (queste le allegazioni del ricorso).
Rispetto ad esse, si pone una questione attinente alla dimostrazione - per ciascun ricorrente - del diritto azionato e della perdurante attualità dello stesso, ma ciò attiene alla fondatezza nel merito del ricorso e non agli aspetti relativi alla validità/nullità dello stesso. Cont Ciò posto, rilevato che tardivamente il ha sollevato – per alcuni ricorrenti – questione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pistoia, è noto che la Carta elettronica del docente sia stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che i docenti abbiano svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che i ricorrenti (ad eccezione di quelli appresso indicati) hanno diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023 nelle quali hanno lavorato sulla base di contratti di supplenza annuale;
tale diritto, invece, non può essere riconosciuto:
- per la ricorrente per l'annualità 2022/2023, non avendo provveduto la stessa al Parte_7 deposito del contratto per l'annualità richiesta;
-
- per i ricorrenti e per l'annualità 2019/2020, non avendo gli stessi Parte_40 Parte_61 provveduto al deposito del contratto per l'annualità richiesta. Cont Non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal in merito alla annualità 2023/2024, non essendo la stessa oggetto di domanda del presente giudizio.
La domanda non può trovare accoglimento, invece, con riguardo alla annualità 2018/2019, per effetto della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal . Si osserva, infatti, che CP_1
l'importo oggetto di causa viene pagato con cadenza annuale ed è soggetto, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Devono, infatti, in ordine a tale questione, essere richiamati i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza 29961/2023 secondo cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Il termine, ai sensi dell'art. 2935
c.c., decorre, per l'anno scolastico 2018/2019, dal giorno 1.9.2018 (primo giorno di assunzione), mentre il primo atto interruttivo della prescrizione, documentato in atti, è costituito dalla notifica del ricorso, pervenuta nella sfera di conoscibilità del in data 9.7.2024. CP_1
Cont Nei rapporti tra e le ricorrenti e e , le Parte_30 Parte_41 Parte_49 spese di lite sono interamente compensate. Cont Nei rapporti tra e gli altri ricorrenti, le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
e e;
Parte_30 Parte_41 Parte_49
2) dichiara il diritto dei seguenti ricorrenti al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015:
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_68
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Parte_7 - per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_9
- ,per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_11
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_69
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_14
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_16
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_17
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_3
2022/2023;
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_19
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_20
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_21
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_22
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_23
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_24
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_25
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_71
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_27
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_4
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_29
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_31
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_32
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_33
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_34
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_35
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_36
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_37
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_38
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_39
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_40 - , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_42
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_43
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_44
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_45
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_46
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_47
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_48
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_50
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_51
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_52
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_53
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_54
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_55
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_56
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_57
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_58
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_59
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_60
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_61
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_62
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_63
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_64
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_5
2022/2023;
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_66
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_67
3) per l'effetto, condanna il all'attribuzione agli stessi della Controparte_1
Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
4) compensa le spese di lite nei rapporti tra le ricorrenti e e Parte_30 Parte_41
Cont
e il;
Parte_49
5) nei rapporti con gli altri ricorrenti, condanna il a rifondere le Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in € 650,00 per compensi, oltre al rimborso del c.u. pari ad € 259,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Alberto Giovannelli e
Francesca Napoli, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2327/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
C.F. , Parte_3 C.F._3 (C.F. ), Parte_4 C.F._4 (C.F. ), Parte_5 C.F._5
C.F. , Parte_6 C.F._6
C.F. ), Parte_7 C.F._7
C.F. ), Parte_8 C.F._8
C.F. ), Parte_9 C.F._9
(C.F. ), Parte_10 C.F._10
(C.F. ), Parte_11 C.F._11
(C.F. , Parte_12 C.F._12 (C.F. ), Parte_13 C.F._13
(C.F. ), Parte_14 C.F._14 C.F._14 (C.F. ), Parte_15 C.F._15
(C.F. ), Parte_16 C.F._16
(C.F. , Parte_17 C.F._17
(C.F. ), Parte_18 C.F._18
(C.F. , Parte_19 C.F._19
(C.F. ), Parte_20 C.F._20 (C.F. ), Parte_21 C.F._21
(C.F. , Parte_22 C.F._22
(C.F. ), Parte_23 C.F._23 (C.F. ), Parte_24 C.F._24 C.F. ), Parte_25 C.F._25
(C.F. ), Parte_26 C.F._26 C.F. ), Parte_27 C.F._27 (C.F. , Parte_28 C.F._28 (C.F. , Parte_29 C.F._29
(C.F. ), Parte_30 C.F._30 (C.F. ), Parte_31 C.F._31
(C.F. ), Parte_32 C.F._32 C.F. ), Parte_33 C.F._33 C.F. ), Parte_34 C.F._34 (C.F. , Parte_35 C.F._35
(C.F. ), Parte_36 C.F._36
(C.F. , Parte_37 C.F._37 C.F. ), Parte_38 C.F._38 (C.F. ), Parte_39 C.F._39 (C.F. ), Parte_40 C.F._40
(C.F. ), Parte_41 C.F._41
(C.F. ), Parte_42 C.F._42
(C.F. , Parte_43 C.F._43
(C.F. ), Parte_44 C.F._44 C.F. , Parte_45 C.F._45
(C.F. , Parte_46 C.F._46
(C.F. ), Parte_47 C.F._47 (C.F. ), Parte_48 C.F._48
(C.F. , Parte_49 C.F._49
(C.F. ), Parte_50 C.F._50 C.F. ), Parte_51 C.F._51 (C.F. ), Parte_52 C.F._52
C.F. , Parte_53 C.F._53 (C.F. ), Parte_54 C.F._54
(C.F. ), Parte_55 C.F._55 (C.F. ), Parte_56 C.F._56
(C.F. , Parte_57 C.F._57
(C.F. ), Parte_58 C.F._58 (C.F. , Parte_59 C.F._59 C.F. ), Parte_60 C.F._60
(C.F. , Parte_61 C.F._61 (C.F. ), Parte_62 C.F._62
(C.F. ), Parte_63 C.F._63
(C.F. ), Parte_64 C.F._64
(C.F. ), Parte_65 C.F._65
(C.F. , Parte_66 C.F._66
(C.F. ), Parte_67 C.F._67 tutti con il patrocinio dell'avv. NAPOLI FRANCESCA e dell'avv. GIOVANNELLI ALBERTO, elettivamente domiciliati in LUNGARNO PACINOTTI 26 PISA presso il difensore avv. NAPOLI FRANCESCA Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio del dott. BURGELLO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA MANNELLI 113 presso il difensore dott. BURGELLO FRANCESCO CP_2
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 28 giugno 2024, notificato il giorno 9 settembre
2024, , , , Parte_1 Parte_68 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
, ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_69 Parte_14
, Parte_15 Parte_16 Parte_17 Controparte_3 Pt_19
, , ,
[...] Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, , ,
[...] Parte_26 Parte_27 Controparte_4 Parte_29 Parte_30
, , ,
[...] Parte_31 Parte_32 Parte_33 Parte_34 Parte_35
, , , Parte_36 Parte_37 Parte_38 Parte_39 Parte_40 [...]
, , , , , Pt_41 Parte_42 Parte_43 Parte_44 Parte_45
, , , Parte_46 Parte_47 Parte_48 Parte_49 Parte_50
, Parte_51 Parte_52 Parte_53 Parte_54 Parte_55 Parte_56
, Parte_57 Parte_58 Parte_59 Parte_60 Parte_61 [...]
, , , e Pt_62 Parte_63 Parte_64 Controparte_5 Parte_66 [...]
in giudizio il allegando di aver prestato servizio Controparte_6 Controparte_1 alle dipendenze del convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli CP_1 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludevano chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 2.500,00 ciascuno quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare di rito la Controparte_1 nullità del ricorso e in via preliminare di merito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; il contestava altresì il riconoscimento CP_1 di tale beneficio alle ricorrenti e , Parte_30 Parte_41 Parte_70 in quanto le stesse risultavano collocate a riposo per sopraggiunti limiti di età e che nulla era dovuto a tutti i ricorrenti per il servizio svolto nell' anno scolastico 2023/2024 per effetto della norma contenuta nel decreto 69/2023, che riconosce la Carta docenti anche ai supplenti con incarico fino al 31 agosto
2024, concludendo con il rigetto del ricorso. Con le note depositate in data 29/1/2025 le docenti e Parte_30 Parte_41 rinunciavano alla domanda proposta.
Con le note depositate in data 29/1/2025 parte ricorrente si opponeva alla contestazione sollevata dal Cont
in merito alla docente in quanto la stessa risultava tuttora in Parte_46 servizio.
Con le note del 24/4/2025 la ricorrente rinunciava alla domanda proposta, per aver Parte_49 assunto servizio in provincia di Palermo.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
È infondata la preliminare eccezione di nullità del ricorso.
Tramite l'esame complessivo esso è possibile ricavare, seppur in termini generici ma non indeterminati, l'indicazione del petitum e della causa petendi, essendo stata richiesta la erogazione della carta docente per i ricorrenti (insegnanti di religione cattolica), che - nella quasi totalità con decorrenza già dall'anno scolastico 2015/2016 e in virtù di consecutivi contratti annuali dall'1
Settembre di ogni anno al 31 Agosto dell'anno successivo - hanno svolto e continuano tuttora a svolgere la loro attività didattica in scuole statali su posti vacanti e disponibili (queste le allegazioni del ricorso).
Rispetto ad esse, si pone una questione attinente alla dimostrazione - per ciascun ricorrente - del diritto azionato e della perdurante attualità dello stesso, ma ciò attiene alla fondatezza nel merito del ricorso e non agli aspetti relativi alla validità/nullità dello stesso. Cont Ciò posto, rilevato che tardivamente il ha sollevato – per alcuni ricorrenti – questione di incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Pistoia, è noto che la Carta elettronica del docente sia stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124». E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza”.
La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
I principi appena enunciati, da ultimo, sono stati recepiti anche dalla sentenza n. 29961/2023 della
Suprema Corte la quale, pronunciatasi a seguito del rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di
Taranto con ordinanza del 24.4.2023, ha chiarito le problematiche in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015).
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, pertanto, si osserva che, nel caso di specie, ove è pacifico che i docenti abbiano svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che i ricorrenti (ad eccezione di quelli appresso indicati) hanno diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023 nelle quali hanno lavorato sulla base di contratti di supplenza annuale;
tale diritto, invece, non può essere riconosciuto:
- per la ricorrente per l'annualità 2022/2023, non avendo provveduto la stessa al Parte_7 deposito del contratto per l'annualità richiesta;
-
- per i ricorrenti e per l'annualità 2019/2020, non avendo gli stessi Parte_40 Parte_61 provveduto al deposito del contratto per l'annualità richiesta. Cont Non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dal in merito alla annualità 2023/2024, non essendo la stessa oggetto di domanda del presente giudizio.
La domanda non può trovare accoglimento, invece, con riguardo alla annualità 2018/2019, per effetto della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal . Si osserva, infatti, che CP_1
l'importo oggetto di causa viene pagato con cadenza annuale ed è soggetto, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Devono, infatti, in ordine a tale questione, essere richiamati i principi enunciati dalla Suprema Corte con la sentenza 29961/2023 secondo cui “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica”. Il termine, ai sensi dell'art. 2935
c.c., decorre, per l'anno scolastico 2018/2019, dal giorno 1.9.2018 (primo giorno di assunzione), mentre il primo atto interruttivo della prescrizione, documentato in atti, è costituito dalla notifica del ricorso, pervenuta nella sfera di conoscibilità del in data 9.7.2024. CP_1
Cont Nei rapporti tra e le ricorrenti e e , le Parte_30 Parte_41 Parte_49 spese di lite sono interamente compensate. Cont Nei rapporti tra e gli altri ricorrenti, le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
e e;
Parte_30 Parte_41 Parte_49
2) dichiara il diritto dei seguenti ricorrenti al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del
2015:
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_68
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_6
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Parte_7 - per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_8
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_9
- ,per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_10
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_11
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_12
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_69
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_14
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_15
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_16
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_17
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_3
2022/2023;
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_19
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_20
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_21
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_22
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_23
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_24
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_25
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_71
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_27
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Controparte_4
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_29
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_31
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_32
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_33
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_34
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_35
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_36
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_37
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_38
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_39
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_40 - , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_42
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_43
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_44
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_45
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_46
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_47
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_48
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_50
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_51
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_52
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_53
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_54
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_55
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_56
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_57
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_58
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_59
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_60
- per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_61
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_62
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_63
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_64
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Controparte_5
2022/2023;
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_66
- , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_67
3) per l'effetto, condanna il all'attribuzione agli stessi della Controparte_1
Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
4) compensa le spese di lite nei rapporti tra le ricorrenti e e Parte_30 Parte_41
Cont
e il;
Parte_49
5) nei rapporti con gli altri ricorrenti, condanna il a rifondere le Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in € 650,00 per compensi, oltre al rimborso del c.u. pari ad € 259,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Alberto Giovannelli e
Francesca Napoli, dichiaratisi antistatari.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 10 luglio 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.