Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 27/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 20/2026
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
EN OR Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere CE NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 62076 del registro di segreteria, promosso da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale [...];
p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri
(codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), EP CO
(codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) AN ET
(codice fiscale [...]; posta elettronica certificata:
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512)
- appellante -
contro OMISSIS nato a [...] il omissis C.F. OMISSIS, elettivamente domiciliato in Cagliari P.zza Gramsci, 18 presso lo studio dell’Avv. Elena Pettinau C.F [...], pec: elena.avvpettinau@legalmail.it che lo rappresenta e difende
- appellato –
per la riforma della sentenza n. 17/2024 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, depositata in data 24 gennaio 2024, non notificata;
VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nell’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere CE ON e l’Avv. EP CO per l’INPS. Nessuno è comparso per la parte appellante.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna di questa Corte, ha accolto il ricorso presentato dal Omissis, medico ex dipendente dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di Sassari, finalizzato al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento con applicazione del sistema di calcolo integralmente retributivo, in ragione della contribuzione accreditata in suo favore presso la cassa previdenziale ENPAM, nel periodo dal 27.7.1987 al 1.8.1991 (4 anni e 5 mesi), in luogo del sistema di calcolo misto applicato invece dall’ente previdenziale.
Secondo il ricorrente, che aveva presentato la domanda di pensione anticipata in cumulo esercitando la facoltà prevista dall’ art. 1, comma 239, della legge 228/2012, con il computo del periodo anzidetto, alla data del 31/12/1995 egli avrebbe superato la soglia dei 18 anni (18 anni e mesi 5) di cui all’art. 1, comma 1, L. n. 335/95 quale presupposto per l’applicazione del sistema di calcolo “retributivo”.
Il giudice territoriale, dopo la disamina delle disposizioni applicabili al caso di specie di cui all’art. 1, commi 239 e 246, della legge 228 del 2012, che hanno introdotto il regime del c.d. cumulo gratuito di periodi assicurativi maturati in diverse gestioni pensionistiche, ha ritenuto erroneo il computo effettuato dall’INPS (per cui, al 31.12.1995, l’assicurato vantava presso la gestione previdenziale ex INPDAP meno dei 18 anni di anzianità contributiva, necessari per l’applicazione del sistema di calcolo retributivo), ritenendo che “ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 13 della legge 335 del 1995, debbano essere computati tutti i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso differenti forme di assicurazione obbligatoria, ovvero che la sussistenza del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 debba essere verificata cumulando i periodi di contribuzione obbligatoria non coincidenti presso le diverse gestioni…
Pertanto, cumulando i periodi di contribuzione obbligatoria non coincidenti presso le diverse gestioni, risulta acclarata la sussistenza per il ricorrente del requisito dei 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995”, con conseguente accoglimento del ricorso del medico”.
2. Con atto di appello, ritualmente notificato, l’INPS ha censurato la sentenza affidandosi al seguente motivo di doglianza:
I) “Violazione dell’art. 1 della legge 18 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 1, commi 239 e segg., della legge 24 dicembre 2012, n. 228”.
Secondo l’INPS, la sentenza non sarebbe conforme alle norme in epigrafe e sarebbe in contrasto con l’orientamento uniforme espresso in materia dalle Sezioni di appello di questa Corte.
Per l’INPS il medico avrebbe usufruito della possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso la cassa professionale, ottenendo la liquidazione di un’unica pensione in cumulo, ai sensi dell’art. 1, comma 239, l. n. 228/2012.
Detta norma, tuttavia, consentirebbe, ai lavoratori iscritti a più forme di gestione previdenziale, la facoltà di cumulare anzianità contributive non coincidenti, al fine del perfezionamento del requisito di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, pensione che poi però verrebbe liquidata pro quota da ciascuna gestione in proporzione della contribuzione accreditata presso ognuna, ed erogata integralmente dall’INPS.
Per cui l’INPS avrebbe ben operato liquidando la pensione con applicazione del sistema di calcolo misto - ai sensi dell’art. 1 l. n.
335/1995 -, poiché il medico vantava meno di 18 anni di anzianità contributiva accreditata presso la Gestione pubblica INPS (ex INPDAP)
al 31.12.1995., in quanto “l’anzianità da prendere come riferimento per il calcolo dell’anzianità di cui al ripetuto comma 13 (art. 1 l. n. 335) non può che essere quella accreditata in favore dei «lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6», che sono gli iscritti «nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa», con esclusione, quindi, di quella accreditata presso le Casse professionali (sul punto, tra tutte, Cass. SU n. 17589/2015, in particolare, par. 14). “
Nel richiamare l’orientamento favorevole delle Sezioni di Appello di questa Corte, l’INPS ha concluso per la riforma dell’impugnata sentenza.
3. Con memoria, depositata in data 25 novembre 2025, si è costituito l’appellato, contestando l’omessa inclusione dei periodi dell’iscrizione ENPAM ai fini del computo dell’anzianità contributiva rilevante per la determinazione del sistema di calcolo della pensione e, più dettagliatamente, la mancata considerazione di tale periodo ai fini del superamento della soglia dei 18 anni di cui all’art 1 comma 13 L. n°
335/95 quale presupposto per l’applicazione del sistema di calcolo
“retributivo”.
La difesa del medico ha precisato che la questione riguarda l’interpretazione delle norme di cui all’art. 1, commi 239 e 246, della l. n°
228/2012, concernenti il regime di cumulo gratuito di periodi assicurativi maturati in diverse gestioni pensionistiche, per cui “La ratio delle norme sopra richiamate è quella di considerare ai fini della definizione del criterio di calcolo tutte le contribuzioni previdenziali, ivi incluse quella presso l’ENPAM che rientra per l’appunto nel novero degli enti di previdenza di cui al d.lgs n°
509/1994 ( all. A) richiamato proprio nel comma 239 L. n° 228/2012).”
L’appellato ha concluso per il rigetto dell’appello ed, in via subordinata, stante l’intervenuto più recente orientamento giurisprudenziale formatosi in grado d’appello in senso contrario, si è rimesso alla decisioni della Sezione d’Appello.
4. Con nota in vista dell’odierna udienza la difesa della parte appellata, rappresentando di non poter presenziare, ha chiesto che il giudizio venga comunque assunto in decisione.
5. All’odierna udienza la difesa dell’INPS, unica parte presente, si è riportata alle conclusioni rassegnate negli scritti depositati.
Motivi della decisione 6. Il Collegio osserva che la questione in esame riguarda la corretta interpretazione della normativa che disciplina, per i trattamenti pensionistici in regime di cumulo gratuito, l’individuazione del sistema di calcolo, retributivo oppure misto, per i periodi di anzianità contributiva maturati presso diverse gestioni (nel caso in esame, INPS ed EMPAM).
Secondo la tesi dell’Istituto previdenziale, la quota a carico dell’INPS della pensione dell’appellato potrebbe essere liquidata solo con il sistema cd. misto, in virtù di una lettura combinata delle norme di riferimento, in quanto “nessuna pensione (o quota di pensione) a carico dell’AGO o delle forme esclusive può mai essere liquidata con il sistema interamente retributivo se l’interessato non abbia maturato almeno 18 anni di contribuzione in “quelle stesse” gestioni al 31.12.1995”.
Avrebbe dunque errato il giudice territoriale nell’accedere ad una diversa interpretazione della normativa di riferimento, disponendo la riliquidazione della pensione dell’istante con applicazione del sistema di calcolo retributivo per la quota a carico dell’INPS.
Il Collegio rileva, come osservato da entrambe le parti in causa, che presso le Sezioni di Appello di questa Corte si è formato un orientamento favorevole alla tesi dell’appellante INPS, che non vi è motivo di disattendere anche nel caso in esame, presentando profili analoghi.
Non è contestato tra le parti in causa che, alla data del 31.12.1995, l’appellato avesse maturato una anzianità contributiva superiore a 18 anni (18 anni e 5 mesi), dei quali, tuttavia, 4 anni e 5 mesi presso l’ENPAM.
Ai fini che qui interessano rilevano le norme che hanno introdotto il regime del cd. cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni pensionistiche, che il primo giudice ha riportato, pervenendo tuttavia ad una non corretta esegesi delle medesime.
In dettaglio l’art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come successivamente modificato dalla legge n. 232/2016, stabilisce che, ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al d.lgs. n. 42/2006, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 29/1979, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità ed ai superstiti di assicurato deceduto.
Il successivo comma 243 aggiunge che la facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni. Ed ancora, il comma 245 prevede che ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, determini il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Da ultimo, il comma 246 prevede che, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011 che ha stabilito che, a decorrere dal 1°
gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
La giurisprudenza di questa Sezione, che si attaglia anche nel caso in esame, ha chiarito che la disciplina introdotta dalla legge n. 228/2012 consente di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un'unica pensione, mediante l'applicazione di un criterio di calcolo pro-quota, secondo le regole specifiche di ciascuna gestione, potendosi, così, addivenire ad una modalità di calcolo misto, retributivo o contributivo, consentendo una pensione più alta di quella ottenuta in applicazione del regime di totalizzazione con il metodo contributivo.
E l’art. 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha esteso, a far data dal 1° gennaio 2017, l’applicazione dell’istituto anche ai soggetti iscritti agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, (nel caso di specie ENPAM), così includendo anche coloro che svolgono attività autonoma libero-professionale.
Tuttavia tale disciplina, finalizzata ad ampliare anche per gli iscritti alle casse professionali la possibilità di accedere al cd. “cumulo gratuito”,
deve essere coordinata con le norme contenute nella legge n. 335/1993
(cd. riforma Dini), “con la conseguenza che, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, occorre considerare soltanto la contribuzione maturata presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme esclusive e sostitutive della medesima.
Non si ravvisa, infatti, nell’attuale sistema ordinamentale in materia, alcuna deroga espressa a tale normativa, dovendosi, al riguardo, rammentare che le disposizioni della predetta legge n. 335/1993 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e che le successive leggi non possono introdurre eccezioni o deroghe se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.
Deve, quindi, tenersi distinto il diritto dell’appellato a fruire dell’istituto del cumulo gratuito sancito dalla su richiamata novella normativa, dall’applicazione del sistema di liquidazione del trattamento pensionistico, che non può che seguire la legislazione prevista in materia previdenziale ed, in particolare, nella fattispecie, il disposto dell’art. 1, comma 12, della L. n. 335/1993 ai sensi del quale per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
Reputa, dunque, il Collegio, in conformità all’orientamento giurisprudenziale in materia, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, che: il computo unitario di periodi assicurativi maturati presso differenti gestioni, mediante la fictio iuris del cumulo gratuito, sia finalizzato al conseguimento del diritto a pensione senza che ciò possa ridondare sulla misura della stessa, poiché la novella legislativa del 2016 ha riguardato soltanto il comma 239, estendendo la platea dei destinatari del beneficio, senza tuttavia intervenire sulla modalità di calcolo del trattamento ovvero sul regime del pro-quota di cui al comma 245 (non interessato dalla modifica), che espressamente preserva i sistemi di calcolo delle singole gestioni, in relazione alle anzianità contributive e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Tale ultima disposizione conduce, altresì, ad escludere la possibilità di valorizzare uno stesso periodo contributivo per il computo del trattamento pensionistico in gestioni diverse. Ne consegue che il disposto del comma 246 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 secondo cui, ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, deve riferirsi ai periodi assicurativi maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, ovvero alle gestioni di competenza Inps ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti. Diversamente considerando, si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizzazione, a fini diversi del diritto, di periodi assicurativi maturati in gestioni diverse e con discipline del tutto dissimili data l’autonomia di cui godono le casse professionali (Sez. App.
per la Regione Sicilia, sentt. n. 14/2023, n. 14 15/2023, n. 16/2023, n.
17/2013 e n. 19/2023; Sez. I App. sent. n. 284/2023; Corte conti, I Sez.
Giur. Centr. App., sent. n. 101/2025 e 206/2024).
Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’INPS abbia fatto corretta applicazione del sistema di calcolo misto, non avendo l’appellato maturato 18 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 1995 presso la gestione pubblica.
Ne consegue la fondatezza dell’appello presentato dall’Istituto previdenziale, che va dunque accolto, in riforma della sentenza censurata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non vi è, invece, luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello iscritto al n. 62076 del ruolo di Segreteria, promosso dall’INPS, e liquida le spese di difesa a favore dell’INPS ed a carico dell’appellato in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to CE NI F.to EN OR DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27/01/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo BIAGI