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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/01/2026, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1205/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
GL OM, RE
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9829/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240170181414000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18520/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, il ruolo e la cartella di pagamento n. 071 2024 01701814 14 000- per il periodo d'imposta 2021 - notificata in data 27 febbraio 2025, per un importo complessivo pari ad euro 179.934,20, a titolo di Recupero credito d'imposta indebita compensazione - agevolaz. per attività di Ricerca e sviluppo per euro 126.915,00, oltre sanzioni, per Euro 38.074,50 interessi per euro 14.938,82, oltre compensi di riscossione.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) Assoluta genericità della cartella di pagamento.
Violazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990 e della L. 212/200 in tema di motivazione dell'atto; 2) Totale illegittimità, nel merito, della contestazione dell'Agenzia delle Entrate;
3) Carattere meramente formale della violazione.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE che codesta Onorevole Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, voglia: o in via principale, in sede di discussione della controversia, dichiarare nullo ovvero comunque annullare gli atti impugnati per violazione o falsa dell'art. 3 della L. 241/90
e della legge n. 212/2000 Statuto del Contribuente per evidente grave difetto di motivazione sia formale che sostanziale, anche con specifico riferimento al meccanismo di determinazione degli interessi e delle sanzioni;
In via parimenti principale, annullare la cartella in quanto integralmente illegittima ed infondata. o In via subordinata annullare comunque la cartella impugnata trattandosi di violazione meramente formale. Con riserva, comunque, di produrre ulteriore documentazione e memorie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari»
Si è costituita la DP Napoli I, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria ) rigettare il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite».
Con memoria illustrativa il ricorrente contesta i motivi delle costituite parti, e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
A prescindere dall'assoluta carenza di motivazione della cartella impugnata, che di per sé ne giustificherebbe l'annullamento e che ha costretto la resistente ad illustrare, solo in sede di controdeduzioni, i motivi della rettifica, la stessa appare erronea ed infondata.
L'Ufficio ha evidenziato che la società nel quadro RU anno di imposta 2021 ha dichiarato soltanto le compensazioni effettuate con i codici tributo 6938 e 6939 (Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n.
160 del 2019 e Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n.
34 del 2020”), indicando al rigo RU01 il codice L1. Avrebbe omesso, però, di inserire le ulteriori compensazioni effettuate con codice tributo credito 6857 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L.
23 dicembre 2013, n. 145”). Per un puro caso gli importi coinciderebbero. Il "sistema", pertanto avrebbe creato un nuovo modulo del quadro RU indicando il codice credito B9 ed vi avrebbe agganciato le ulteriori compensazioni. In altre (e più semplici) parole, l'Ufficio asserisce che il contribuente, nell'annualità d'imposta
2021, abbia utilizzato due volte lo stesso credito.
In realtà, dalle difese del ricorrente e dalla documentazione esibita, appare che la società, a seguito dell'introduzione, in data 01/03/2021, ossia successivamente alla compensazione del credito d'imposta spettante per l'anno 2020 (126.915,44) avvenute, come anzidetto, nei mesi di gennaio e febbraio 2021, di nuovi codici tributo, abbia tuzioristicamente corretto il codice tributo utilizzato ma non più in uso, presentando nuovi modelli F24 con i quali stornava il codice utilizzato 6857 con i codici tributo appena istituiti, ossia 6938
e 6939.
In altre parole, la ricorrente in data 15/03/2021 ha unicamente esposto nei modelli F24 riportati dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo 6857 nella riga "a debito" ed i codici tributo 6938 e 6939 nella riga "a credito".
In conclusione, la ricorrente ha dato ampia dimostrazione di aver compensato crediti di imposta per ricerca e sviluppo con imposte e contributi solo e soltanto nei limiti dell'importo spettante – e non contestato dall'Ufficio – di euro 126.915,44, con compensazione "sostanziale" effettuata nelle date del 29/01/2021 e
18/02/2021.
Successivamente, in data 15/03/2021 la ricorrente medesima ha effettuato una mera correzione formale dei codici tributo utilizzati per la precedente compensazione, ossia dopo la loro istituzione, senza alcun effetto
"sostanziale" ossia senza alcun pagamento di imposte e contributi.
Il ruolo e la conseguente cartella di pagamento, dunque, devono essere annullati.
La particolarità della questione e la circostanza che il procedimento è stato dovuto ad una diligente ma anomala correzione posta in essere dalla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
GL OM, RE
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9829/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240170181414000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18520/2025 depositato il
29/10/2025 Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A. impugna, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, il ruolo e la cartella di pagamento n. 071 2024 01701814 14 000- per il periodo d'imposta 2021 - notificata in data 27 febbraio 2025, per un importo complessivo pari ad euro 179.934,20, a titolo di Recupero credito d'imposta indebita compensazione - agevolaz. per attività di Ricerca e sviluppo per euro 126.915,00, oltre sanzioni, per Euro 38.074,50 interessi per euro 14.938,82, oltre compensi di riscossione.
A sostegno del proprio ricorso, deduce i seguenti motivi: 1) Assoluta genericità della cartella di pagamento.
Violazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990 e della L. 212/200 in tema di motivazione dell'atto; 2) Totale illegittimità, nel merito, della contestazione dell'Agenzia delle Entrate;
3) Carattere meramente formale della violazione.
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «CHIEDE che codesta Onorevole Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado di Napoli, voglia: o in via principale, in sede di discussione della controversia, dichiarare nullo ovvero comunque annullare gli atti impugnati per violazione o falsa dell'art. 3 della L. 241/90
e della legge n. 212/2000 Statuto del Contribuente per evidente grave difetto di motivazione sia formale che sostanziale, anche con specifico riferimento al meccanismo di determinazione degli interessi e delle sanzioni;
In via parimenti principale, annullare la cartella in quanto integralmente illegittima ed infondata. o In via subordinata annullare comunque la cartella impugnata trattandosi di violazione meramente formale. Con riserva, comunque, di produrre ulteriore documentazione e memorie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari»
Si è costituita la DP Napoli I, la quale deduce l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza del ricorso, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia
Tributaria ) rigettare il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite».
Con memoria illustrativa il ricorrente contesta i motivi delle costituite parti, e ribadisce le rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
A prescindere dall'assoluta carenza di motivazione della cartella impugnata, che di per sé ne giustificherebbe l'annullamento e che ha costretto la resistente ad illustrare, solo in sede di controdeduzioni, i motivi della rettifica, la stessa appare erronea ed infondata.
L'Ufficio ha evidenziato che la società nel quadro RU anno di imposta 2021 ha dichiarato soltanto le compensazioni effettuate con i codici tributo 6938 e 6939 (Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n.
160 del 2019 e Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n.
34 del 2020”), indicando al rigo RU01 il codice L1. Avrebbe omesso, però, di inserire le ulteriori compensazioni effettuate con codice tributo credito 6857 (Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L.
23 dicembre 2013, n. 145”). Per un puro caso gli importi coinciderebbero. Il "sistema", pertanto avrebbe creato un nuovo modulo del quadro RU indicando il codice credito B9 ed vi avrebbe agganciato le ulteriori compensazioni. In altre (e più semplici) parole, l'Ufficio asserisce che il contribuente, nell'annualità d'imposta
2021, abbia utilizzato due volte lo stesso credito.
In realtà, dalle difese del ricorrente e dalla documentazione esibita, appare che la società, a seguito dell'introduzione, in data 01/03/2021, ossia successivamente alla compensazione del credito d'imposta spettante per l'anno 2020 (126.915,44) avvenute, come anzidetto, nei mesi di gennaio e febbraio 2021, di nuovi codici tributo, abbia tuzioristicamente corretto il codice tributo utilizzato ma non più in uso, presentando nuovi modelli F24 con i quali stornava il codice utilizzato 6857 con i codici tributo appena istituiti, ossia 6938
e 6939.
In altre parole, la ricorrente in data 15/03/2021 ha unicamente esposto nei modelli F24 riportati dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo 6857 nella riga "a debito" ed i codici tributo 6938 e 6939 nella riga "a credito".
In conclusione, la ricorrente ha dato ampia dimostrazione di aver compensato crediti di imposta per ricerca e sviluppo con imposte e contributi solo e soltanto nei limiti dell'importo spettante – e non contestato dall'Ufficio – di euro 126.915,44, con compensazione "sostanziale" effettuata nelle date del 29/01/2021 e
18/02/2021.
Successivamente, in data 15/03/2021 la ricorrente medesima ha effettuato una mera correzione formale dei codici tributo utilizzati per la precedente compensazione, ossia dopo la loro istituzione, senza alcun effetto
"sostanziale" ossia senza alcun pagamento di imposte e contributi.
Il ruolo e la conseguente cartella di pagamento, dunque, devono essere annullati.
La particolarità della questione e la circostanza che il procedimento è stato dovuto ad una diligente ma anomala correzione posta in essere dalla ricorrente, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio