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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n.973/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente
OL AF, AT
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8236/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 S.r.l. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4287/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
-ATTO RECUPERO n. TF9CRM100559 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società Resistente_1 . S.r.l. l'atto di recupero n. TF9CRM100559/2023, relativo a un credito d'imposta per "Formazione 4.0" di € 286.710,00 utilizzato nel
2020 per costi sostenuti nel 2019. L'Ufficio aveva ritenuto l'attività formativa non ammissibile, lamentando l'assenza di nesso tra i corsi e le mansioni operative dei dipendenti, la genericità dei temi e il fatto che l'accordo sindacale fosse stato siglato solo dopo l'inizio dei corsi. La società aveva impugnato l'atto eccependo vizi procedurali, come il mancato contraddittorio preventivo, e l'infondatezza nel merito, supportata da una perizia di parte e dalla certificazione del revisore. La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, osservando che la documentazione aveva provato l'effettiva esecuzione dei corsi e la loro riconducibilità alle "tecnologie abilitanti". Di conseguenza, il primo giudice aveva annullato l'atto di recupero, compensando le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando un'assoluta carenza di motivazione e la violazione dell'art. 1, commi 46-56, della L. 205/2017. L'appellante ribadiva che la formazione riguardava nozioni informatiche elementari e che i discenti (parcheggiatori, addetti alle pulizie, scaffalisti) svolgevano mansioni incompatibili con la trasformazione digitale. La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e riproponeva le eccezioni di nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La difesa evidenziava inoltre che l'azienda aveva intrapreso un complesso processo di digitalizzazione, culminato nell'acquisto di un datacenter in housing scalabile per oltre 55.000 euro, e rimarcava come anche il personale operativo interagisse quotidianamente con sistemi gestionali evoluti per la gestione di ordini e magazzino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Dalle fonti documentali emerge che la società ha assolto gli oneri probatori previsti dall'art. 6 del D.M. 4 maggio 2018. Nello specifico, la documentazione tecnica prodotta dalla parte e la certificazione del revisore legale attestano l'effettività delle spese e la pertinenza dei corsi ("Workflow" e "Sicurezza informatica") con l'integrazione digitale dei processi aziendali.
Non può essere condivisa la tesi dell'Ufficio circa l'inconferenza delle mansioni degli operai con la
"Formazione 4.0". Come chiarito dalla Circolare MISE n. 412088/2018, l'agevolazione mira ad accrescere le competenze tecnologiche in tutte le fasi del processo aziendale, senza distinzione tra impiegati e operai.
La società ha dimostrato che i magazzinieri e gli scaffalisti utilizzano software per la quadratura elettronica, la gestione virtuale delle cauzioni e il monitoraggio delle giacenze in tempo reale, rendendo la formazione necessaria per operare in un contesto di "Industria 4.0". Inoltre, il deposito dell'accordo sindacale (avvenuto il 28/11/2019) deve ritenersi tempestivo, poiché la prassi ministeriale consente il deposito anche successivamente allo svolgimento delle attività, purché entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza. Il capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese non è stato oggetto di specifica impugnazione e deve pertanto ritenersi coperto da giudicato interno. Ne consegue che la condanna alle spese va limitata al solo presente grado di giudizio. Le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e l'annullamento dell'atto di recupero n. TF9CRM100559/2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per quanto in motivazione, in compessivi Euro 3.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DE LUCA MAURO, Presidente
OL AF, AT
PISAPIA MARIA GRAZIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8236/2024 depositato il 10/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 S.r.l. - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4287/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 8 e pubblicata il 07/10/2024
Atti impositivi:
-ATTO RECUPERO n. TF9CRM100559 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società Resistente_1 . S.r.l. l'atto di recupero n. TF9CRM100559/2023, relativo a un credito d'imposta per "Formazione 4.0" di € 286.710,00 utilizzato nel
2020 per costi sostenuti nel 2019. L'Ufficio aveva ritenuto l'attività formativa non ammissibile, lamentando l'assenza di nesso tra i corsi e le mansioni operative dei dipendenti, la genericità dei temi e il fatto che l'accordo sindacale fosse stato siglato solo dopo l'inizio dei corsi. La società aveva impugnato l'atto eccependo vizi procedurali, come il mancato contraddittorio preventivo, e l'infondatezza nel merito, supportata da una perizia di parte e dalla certificazione del revisore. La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, osservando che la documentazione aveva provato l'effettiva esecuzione dei corsi e la loro riconducibilità alle "tecnologie abilitanti". Di conseguenza, il primo giudice aveva annullato l'atto di recupero, compensando le spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando un'assoluta carenza di motivazione e la violazione dell'art. 1, commi 46-56, della L. 205/2017. L'appellante ribadiva che la formazione riguardava nozioni informatiche elementari e che i discenti (parcheggiatori, addetti alle pulizie, scaffalisti) svolgevano mansioni incompatibili con la trasformazione digitale. La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame e riproponeva le eccezioni di nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale. La difesa evidenziava inoltre che l'azienda aveva intrapreso un complesso processo di digitalizzazione, culminato nell'acquisto di un datacenter in housing scalabile per oltre 55.000 euro, e rimarcava come anche il personale operativo interagisse quotidianamente con sistemi gestionali evoluti per la gestione di ordini e magazzino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Dalle fonti documentali emerge che la società ha assolto gli oneri probatori previsti dall'art. 6 del D.M. 4 maggio 2018. Nello specifico, la documentazione tecnica prodotta dalla parte e la certificazione del revisore legale attestano l'effettività delle spese e la pertinenza dei corsi ("Workflow" e "Sicurezza informatica") con l'integrazione digitale dei processi aziendali.
Non può essere condivisa la tesi dell'Ufficio circa l'inconferenza delle mansioni degli operai con la
"Formazione 4.0". Come chiarito dalla Circolare MISE n. 412088/2018, l'agevolazione mira ad accrescere le competenze tecnologiche in tutte le fasi del processo aziendale, senza distinzione tra impiegati e operai.
La società ha dimostrato che i magazzinieri e gli scaffalisti utilizzano software per la quadratura elettronica, la gestione virtuale delle cauzioni e il monitoraggio delle giacenze in tempo reale, rendendo la formazione necessaria per operare in un contesto di "Industria 4.0". Inoltre, il deposito dell'accordo sindacale (avvenuto il 28/11/2019) deve ritenersi tempestivo, poiché la prassi ministeriale consente il deposito anche successivamente allo svolgimento delle attività, purché entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza. Il capo della sentenza di primo grado relativo alla compensazione delle spese non è stato oggetto di specifica impugnazione e deve pertanto ritenersi coperto da giudicato interno. Ne consegue che la condanna alle spese va limitata al solo presente grado di giudizio. Le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e l'annullamento dell'atto di recupero n. TF9CRM100559/2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, per quanto in motivazione, in compessivi Euro 3.000,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.