Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 973
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Accolto
    Vizi procedurali - Mancato contraddittorio preventivo

    La Corte di primo grado aveva accolto il ricorso, osservando che la documentazione aveva provato l'effettiva esecuzione dei corsi e la loro riconducibilità alle "tecnologie abilitanti". Di conseguenza, il primo giudice aveva annullato l'atto di recupero, compensando le spese di lite.

  • Accolto
    Infondatezza nel merito - Ammissibilità credito d'imposta

    Dalle fonti documentali emerge che la società ha assolto gli oneri probatori previsti dall'art. 6 del D.M. 4 maggio 2018. Nello specifico, la documentazione tecnica prodotta dalla parte e la certificazione del revisore legale attestano l'effettività delle spese e la pertinenza dei corsi ("Workflow" e "Sicurezza informatica") con l'integrazione digitale dei processi aziendali. Non può essere condivisa la tesi dell'Ufficio circa l'inconferenza delle mansioni degli operai con la "Formazione 4.0". Come chiarito dalla Circolare MISE n. 412088/2018, l'agevolazione mira ad accrescere le competenze tecnologiche in tutte le fasi del processo aziendale, senza distinzione tra impiegati e operai. La società ha dimostrato che i magazzinieri e gli scaffalisti utilizzano software per la quadratura elettronica, la gestione virtuale delle cauzioni e il monitoraggio delle giacenze in tempo reale, rendendo la formazione necessaria per operare in un contesto di "Industria 4.0". Inoltre, il deposito dell'accordo sindacale (avvenuto il 28/11/2019) deve ritenersi tempestivo, poiché la prassi ministeriale consente il deposito anche successivamente allo svolgimento delle attività, purché entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

  • Rigettato
    Assoluta carenza di motivazione e violazione normativa

    L'appello dell'Ufficio deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Dalle fonti documentali emerge che la società ha assolto gli oneri probatori previsti dall'art. 6 del D.M. 4 maggio 2018. Nello specifico, la documentazione tecnica prodotta dalla parte e la certificazione del revisore legale attestano l'effettività delle spese e la pertinenza dei corsi ("Workflow" e "Sicurezza informatica") con l'integrazione digitale dei processi aziendali. Non può essere condivisa la tesi dell'Ufficio circa l'inconferenza delle mansioni degli operai con la "Formazione 4.0". Come chiarito dalla Circolare MISE n. 412088/2018, l'agevolazione mira ad accrescere le competenze tecnologiche in tutte le fasi del processo aziendale, senza distinzione tra impiegati e operai. La società ha dimostrato che i magazzinieri e gli scaffalisti utilizzano software per la quadratura elettronica, la gestione virtuale delle cauzioni e il monitoraggio delle giacenze in tempo reale, rendendo la formazione necessaria per operare in un contesto di "Industria 4.0". Inoltre, il deposito dell'accordo sindacale (avvenuto il 28/11/2019) deve ritenersi tempestivo, poiché la prassi ministeriale consente il deposito anche successivamente allo svolgimento delle attività, purché entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 973
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 973
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

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