Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 114 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2025, proposto da
LI ND, rappresentata e difesa dall’avv. Simone Ferrari e dall’avv. Andrea Pertici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 24/2025 in data 15 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il dott. LO CA e udito, per la ricorrente, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 24/2025 in data 15 gennaio 2025 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro;
che, in particolare, con tale pronuncia è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a “… attribuire a ND LI tramite il sistema della “Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, l’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994 …”;
che l’interessata assume rimasta ineseguita la decisione, malgrado il Ministero dell’Istruzione e del Merito abbia ricevuto regolare notifica della sentenza, e nonostante il suo passaggio in giudicato;
che, in ragione di ciò, ella chiede che si condanni l’Amministrazione alla “… attivazione della c.d. carta del docente in favore dell’odierna ricorrente per gli anni scolastici e gli importi liquidati in detta sentenza e secondo le modalità previste dalla stessa, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’Amministrazione …”, che si nomini “… fin d’ora un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza …” e che, infine, si condanni il Ministero dell’Istruzione e del Merito “… al versamento di una congrua somma di danaro per ogni successiva violazione o inosservanza da parte della stessa, ovvero per il ritardo nell’esecuzione della sentenza …” e quindi a “… corrispondere una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. …”;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 14 marzo 2025) della Cancelleria del Tribunale di Parma;
che non si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito;
che alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, dichiarato dal difensore della ricorrente che nelle more del giudizio è stato versato dall’Amministrazione quanto dovuto, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi in giudizio, emergeva la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.;
che, in effetti, risultava anche scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, stante l’intervenuta notificazione della sentenza in data 23 gennaio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata ‘ uffgabinetto@postacert.istruzione.it ’;
che, tuttavia, all’udienza camerale del 25 febbraio 2026 è emersa la sopraggiunta estinzione della pretesa della ricorrente, e ciò in ragione dell’avvenuto pagamento del dovuto, il che comporta naturalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
che le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella misura indicata in dispositivo), essendosi provveduto solo dopo l’instaurazione del presente giudizio al versamento di quanto spettante alla ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00) oltre agli accessori di legge da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e con rifusione del contributo unificato (nella misura dovuta) spettante direttamente alla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO CA, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO CA |
IL SEGRETARIO