Art. 16.
Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalita' richiesti per l'avviamento al lavoro.
Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti. Le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalita' richiesti per l'avviamento al lavoro.