CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18740 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO IC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Sostituto Procuratore generale AR NC OY ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 18740 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 12 luglio 2021 all'esito di rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Trani dichiarava CH TO responsabile dei reati di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva contestata, lo condannava alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa. 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena a tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale riteneva infondato il motivo di gravame relativo alla recidiva, in quanto i precedenti penali dell'imputato, anche se non molto recenti, denotavano una personalità pericolosa ed incline alla commissione di delitti come la ricettazione, l'estorsione e la resistenza a pubblico ufficiale. Tanto premesso, l'intervenuta rinuncia ai motivi d'appello concernenti la responsabilità penale poteva rivelarsi indicativa di una maggiore consapevolezza del disvalore dei crimini commessi e giustificava una complessiva riduzione della pena, ferme restando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Pertanto, i giudici d'appello, confermato il vincolo della continuazione, individuavano la pena base per il più grave reato di porto di arma clandestina in tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, aumentata ex art. 81, cpv., cod. pen. a quattro anni e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa e ridotta per il rito a tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, nel rideterminare la pena base per il reato più grave con riferimento a un reato diverso da quello individuato dal primo giudice (e con conseguente indicazione di reati-satellite diversi), la Corte territoriale si sarebbe discostata dal minimo edittale senza spiegare le ragioni addotte a sostegno di tale decisione. Inoltre, ci si duole in ricorso che il Collegio, nell'individuare gli aumenti per i singoli reati-satellite, abbia fatto ricorso a criteri contraddittori, omettendo di correlare gli aumenti all'effettiva gravità delle fattispecie cui si riferivano: in particolare, era stato applicato un aumento di sei mesi di reclusione per i reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, ancorché puniti in maniera significativamente diversa, a fronte di un aumento di tre mesi di reclusione per ciascuno degli altri delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, d.lgs. n. 159 del 2011, puniti, invece, con la medesima pena detentiva. 2 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. L'impugnazione pone in modo disordinato questioni unicamente afferenti al trattamento sanzionatorio. Sembrerebbe dolersi, in primo luogo, di una sorta di reformatio in peius, per avere la Corte di merito rideterminato la pena base con riferimento a un reato diverso da quello individuato dal primo giudice;
nel fare questo, la Corte si sarebbe discostata dal minimo edittale senza spiegare perché. Si duole, ancora, il ricorrente della entità degli aumenti apportati per la continuazione sui due reati-satellite, a suo dire non proporzionata alla rispettiva gravità degli stessi. 1.1. Quanto al primo profilo, va richiamata Sez. 5, n. 12136 del 2/12/2011, dep. 2012, Mannavola, Rv. 252699, che ha affermato il condivisibile principio, che qui si ribadisce, secondo il quale il divieto di reformatio in peius non opera nel caso - come quello di specie - in cui, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d'appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento di una circostanza attenuante, alla riduzione della pena conclusivamente applicata. Nel caso sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, invero, il ricorrente non ha nulla di che dolersi, in concreto, perché i giudici del gravame, nell'individuare, correttamente, quale reato più grave (solo per la pena pecuniaria, essendo quella detentiva identica), il porto di arma clandestina (art. 23, comma 4, I. n. 110/75: punito con pena da due a otto anni di reclusione e con multa da 2.000,00 a 20.000,00 euro) rispetto a quello di ricettazione (art. 648 cod. pen.: punito con pena da due a otto anni di reclusione e con multa da 516 a 10.329,00 euro), sono partiti da una pena base inferiore a quella inflitta in primo grado (tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa rispetto a tre anni e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) e hanno ridotto gli aumenti ex art. 81, cpv., cod. pen. per la pena pecuniaria (1.000,00 anziché 1.500,00 euro), lasciando invariata la frazione di pena detentiva complessiva (un anno e sei mesi): evidentemente, quindi, anche la pena totale è risultata inferiore a quella irrogata in primo grado. 1.2. Quanto agli aumenti apportati per la continuazione, la Corte di appello ha ragionevolmente distinto le "coppie" di reati, applicando una frazione di aumento più bassa, e nella stessa misura (giustificata dall'identico limite edittale massimo della sanzione det tiva: 3 cinque anni di reclusione), per i due reati meno gravi di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75 d.lgs. n. 159/2011. 2. In conclusione, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Sostituto Procuratore generale AR NC OY ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 18740 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 12 luglio 2021 all'esito di rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Trani dichiarava CH TO responsabile dei reati di detenzione, porto e ricettazione di arma clandestina, resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale, unificati dal vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva contestata, lo condannava alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa. 2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, riduceva la pena a tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale riteneva infondato il motivo di gravame relativo alla recidiva, in quanto i precedenti penali dell'imputato, anche se non molto recenti, denotavano una personalità pericolosa ed incline alla commissione di delitti come la ricettazione, l'estorsione e la resistenza a pubblico ufficiale. Tanto premesso, l'intervenuta rinuncia ai motivi d'appello concernenti la responsabilità penale poteva rivelarsi indicativa di una maggiore consapevolezza del disvalore dei crimini commessi e giustificava una complessiva riduzione della pena, ferme restando le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Pertanto, i giudici d'appello, confermato il vincolo della continuazione, individuavano la pena base per il più grave reato di porto di arma clandestina in tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa, aumentata ex art. 81, cpv., cod. pen. a quattro anni e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa e ridotta per il rito a tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. Ad avviso del ricorrente, nel rideterminare la pena base per il reato più grave con riferimento a un reato diverso da quello individuato dal primo giudice (e con conseguente indicazione di reati-satellite diversi), la Corte territoriale si sarebbe discostata dal minimo edittale senza spiegare le ragioni addotte a sostegno di tale decisione. Inoltre, ci si duole in ricorso che il Collegio, nell'individuare gli aumenti per i singoli reati-satellite, abbia fatto ricorso a criteri contraddittori, omettendo di correlare gli aumenti all'effettiva gravità delle fattispecie cui si riferivano: in particolare, era stato applicato un aumento di sei mesi di reclusione per i reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, ancorché puniti in maniera significativamente diversa, a fronte di un aumento di tre mesi di reclusione per ciascuno degli altri delitti di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75, d.lgs. n. 159 del 2011, puniti, invece, con la medesima pena detentiva. 2 4. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. L'impugnazione pone in modo disordinato questioni unicamente afferenti al trattamento sanzionatorio. Sembrerebbe dolersi, in primo luogo, di una sorta di reformatio in peius, per avere la Corte di merito rideterminato la pena base con riferimento a un reato diverso da quello individuato dal primo giudice;
nel fare questo, la Corte si sarebbe discostata dal minimo edittale senza spiegare perché. Si duole, ancora, il ricorrente della entità degli aumenti apportati per la continuazione sui due reati-satellite, a suo dire non proporzionata alla rispettiva gravità degli stessi. 1.1. Quanto al primo profilo, va richiamata Sez. 5, n. 12136 del 2/12/2011, dep. 2012, Mannavola, Rv. 252699, che ha affermato il condivisibile principio, che qui si ribadisce, secondo il quale il divieto di reformatio in peius non opera nel caso - come quello di specie - in cui, nell'esercizio del potere-dovere di correggere gli errori di diritto contenuti nella sentenza impugnata, il giudice d'appello, applicando la disciplina della continuazione, abbia rideterminato la pena base con riferimento ad un reato diverso da quello erroneamente individuato dal primo giudice come reato più grave, pervenendo comunque, per effetto del riconoscimento di una circostanza attenuante, alla riduzione della pena conclusivamente applicata. Nel caso sottoposto all'odierno vaglio di legittimità, invero, il ricorrente non ha nulla di che dolersi, in concreto, perché i giudici del gravame, nell'individuare, correttamente, quale reato più grave (solo per la pena pecuniaria, essendo quella detentiva identica), il porto di arma clandestina (art. 23, comma 4, I. n. 110/75: punito con pena da due a otto anni di reclusione e con multa da 2.000,00 a 20.000,00 euro) rispetto a quello di ricettazione (art. 648 cod. pen.: punito con pena da due a otto anni di reclusione e con multa da 516 a 10.329,00 euro), sono partiti da una pena base inferiore a quella inflitta in primo grado (tre anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa rispetto a tre anni e sei mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa) e hanno ridotto gli aumenti ex art. 81, cpv., cod. pen. per la pena pecuniaria (1.000,00 anziché 1.500,00 euro), lasciando invariata la frazione di pena detentiva complessiva (un anno e sei mesi): evidentemente, quindi, anche la pena totale è risultata inferiore a quella irrogata in primo grado. 1.2. Quanto agli aumenti apportati per la continuazione, la Corte di appello ha ragionevolmente distinto le "coppie" di reati, applicando una frazione di aumento più bassa, e nella stessa misura (giustificata dall'identico limite edittale massimo della sanzione det tiva: 3 cinque anni di reclusione), per i due reati meno gravi di cui agli artt. 337 cod. pen. e 75 d.lgs. n. 159/2011. 2. In conclusione, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2023 Il Consigliere estensore