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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/10/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.496/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE UMBERTO 6 95040 MAZZARRONE ITALIA presso lo studio dell'avv. STRAZZULLA LUCA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
ricorrente contro
nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi nessuna delle parti compariva e il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.5.2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data in data 09/06/2020, dal quale non Controparte_1 erano nati figli.
Esponeva che con sentenza dell'8.11.2024 il Tribunale di Caltagirone dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e che gi stessi non si erano riconciliati.
All'udienza del 23.10.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, nessuna delle parti compariva e , stante la mancata prova della notifica del ricorso, il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio.
In data 24.10.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava istanza con la quale chiedeva di essere rimesso in termine, all'uopo deducendo che non gli era stato ritualmente comunicato il provvedimento con il quale il Presidente relatore aveva fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
Tale circostanza, tuttavia, risulta sconfessata dalla attestazione della cancelleria, versata in atti, dalla quale risulta che il provvedimento è stato comunicato al procuratore mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo del procuratore risultante dal registro generale indirizzi elettronici, e, comunque, riportato dallo stesso procuratore nel proprio atto difensivo e che il messaggio risulta essere stato regolarmente consegnato.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'invocata rimessione in termini, non essendo il ricorrente incorso in decadenza per causa a lui non imputabili, e il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il tribunale dichiara il ricorso improcedibile
Nulla per le spese
Così deciso in Caltagirone il 29/10/2025
Il Presidente rel
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa CONCETTA GRILLO Presidente rel
Dott. ssa CINZIA CICERO Giudice
Dott.ssa ORIANA CALVO Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n.496/ 2025 R.G. avente ad oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da nato a [...] il [...] , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE UMBERTO 6 95040 MAZZARRONE ITALIA presso lo studio dell'avv. STRAZZULLA LUCA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso.
ricorrente contro
nata a [...] il [...] CF Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
Alla prima udienza di comparizione dei coniugi nessuna delle parti compariva e il Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO POSTI ALLA BASE DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 29.5.2025 chiedeva pronunciarsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con in data in data 09/06/2020, dal quale non Controparte_1 erano nati figli.
Esponeva che con sentenza dell'8.11.2024 il Tribunale di Caltagirone dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi e che gi stessi non si erano riconciliati.
All'udienza del 23.10.2025 fissata per la comparizione personale delle parti, nessuna delle parti compariva e , stante la mancata prova della notifica del ricorso, il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio.
In data 24.10.2025 il procuratore di parte ricorrente depositava istanza con la quale chiedeva di essere rimesso in termine, all'uopo deducendo che non gli era stato ritualmente comunicato il provvedimento con il quale il Presidente relatore aveva fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
Tale circostanza, tuttavia, risulta sconfessata dalla attestazione della cancelleria, versata in atti, dalla quale risulta che il provvedimento è stato comunicato al procuratore mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo del procuratore risultante dal registro generale indirizzi elettronici, e, comunque, riportato dallo stesso procuratore nel proprio atto difensivo e che il messaggio risulta essere stato regolarmente consegnato.
Non sussistono pertanto i presupposti per l'invocata rimessione in termini, non essendo il ricorrente incorso in decadenza per causa a lui non imputabili, e il ricorso va dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese
P.Q.M.
Il tribunale dichiara il ricorso improcedibile
Nulla per le spese
Così deciso in Caltagirone il 29/10/2025
Il Presidente rel
Dott.ssa Concetta Grillo