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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3500/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN HI Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 2 maggio 2023 da
(C.F. nata a [...] al Lambro (MB) il 9 luglio Parte_1 C.F._1
1962, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Berti, elettivamente domiciliata in Biassono, via
Porta Mugnaia n.52 presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Egitto) il 16 febbraio 1979,
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: RZ TE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B), della Legge
1dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente Pt_2 CP_2 all'annotazione della sentenza;
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario 15%, Iva 22% e CPA 4%.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss c.p.c. iscritto a ruolo in data 2.5.2023, Parte_1 premesso di aver celebrato matrimonio in data 4.3.2014 nel Comune di Sovico con rito civile
(Atto n. 3, Parte I, Anno 2014 degli atti dello Stato Civile del Comune di Sovico), in regime di separazione dei beni con , dalla cui unione non sono Controparte_1 nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e decorsi i rispettivi termini lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente seppur destinatario di regolare notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio non si è costituito né ha presenziato in giudizio.
Il Tribunale di Monza ha pronunciato nel presente giudizio sentenza di separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva resa in data 5.10.2023 (pubblicata in data 10.10.2023), rimettendo la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Sovico in data 4.3.2014 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2014 degli Atto dello
Stato Civile del Comune di Sovico).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza datata
5.10.2023 (pubblicata in data 10.10.2023), passata in giudicato come da attestazione di cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1 CP_1
in Sovico in data 4.3.2014 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2014 degli Atto Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Sovico).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sovico perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
EN HI
Il Giudice est.
AL RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
- SEZIONE IV CIVILE -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN HI Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa AL RA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 2 maggio 2023 da
(C.F. nata a [...] al Lambro (MB) il 9 luglio Parte_1 C.F._1
1962, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Berti, elettivamente domiciliata in Biassono, via
Porta Mugnaia n.52 presso e nello studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Egitto) il 16 febbraio 1979,
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: RZ TE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia: pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. B), della Legge
1dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Sig. ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente Pt_2 CP_2 all'annotazione della sentenza;
Con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario 15%, Iva 22% e CPA 4%.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.12 e ss c.p.c. iscritto a ruolo in data 2.5.2023, Parte_1 premesso di aver celebrato matrimonio in data 4.3.2014 nel Comune di Sovico con rito civile
(Atto n. 3, Parte I, Anno 2014 degli atti dello Stato Civile del Comune di Sovico), in regime di separazione dei beni con , dalla cui unione non sono Controparte_1 nati figli, ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e decorsi i rispettivi termini lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente seppur destinatario di regolare notificazione degli atti introduttivi del presente giudizio non si è costituito né ha presenziato in giudizio.
Il Tribunale di Monza ha pronunciato nel presente giudizio sentenza di separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva resa in data 5.10.2023 (pubblicata in data 10.10.2023), rimettendo la causa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sull'ulteriore domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da parte ricorrente.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi e hanno celebrato Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in Sovico in data 4.3.2014 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2014 degli Atto dello
Stato Civile del Comune di Sovico).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Il Tribunale di Monza ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza datata
5.10.2023 (pubblicata in data 10.10.2023), passata in giudicato come da attestazione di cancelleria.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha svolto difese, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1 CP_1
in Sovico in data 4.3.2014 (Atto n. 3, Parte I, Anno 2014 degli Atto Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di Sovico).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sovico perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente
EN HI
Il Giudice est.
AL RA