Art. 8.
L'articolo 265 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.
L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla Direzione generale per le entrate speciali.
Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi, il Ministro per le finanze puo', per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui e' stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.
Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' della quota d'aggio minima garantita di cui all' articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni, oltre, per i ricevitori, gli assegni per carichi di famiglia in misura non superiore alla meta' della retribuzione di cui al precedente articolo 191, e, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, gli assegni per carichi di famiglia.
L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sospensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura".
L'articolo 265 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 , e' sostituito dal seguente:
"Il dipendente sottoposto a procedimento penale puo' essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso cautelarmente dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso ordine o mandato di cattura, il dipendente deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento dell'intendente.
L'intendente di finanza che ha notizia dell'emissione di un ordine o mandato di comparizione, o della convalida del fermo nei confronti di un ricevitore, aiuto ricevitore, aiuto ricevitore aggiunto o commesso avventizio da lui dipendente, deve riferire immediatamente alla Direzione generale per le entrate speciali.
Fuori dai casi previsti dai due precedenti commi, il Ministro per le finanze puo', per gravi motivi, ordinare la sospensione cautelare dal servizio del dipendente anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare e' revocata ed il dipendente ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione della retribuzione non percepita se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro 40 giorni dalla data in cui e' stato notificato al dipendente il provvedimento di sospensione.
Al dipendente sospeso cautelarmente ed in seguito a provvedimento disciplinare, e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' della quota d'aggio minima garantita di cui all' articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni, oltre, per i ricevitori, gli assegni per carichi di famiglia in misura non superiore alla meta' della retribuzione di cui al precedente articolo 191, e, per gli aiuto ricevitori e gli aiuto ricevitori aggiunti, gli assegni per carichi di famiglia.
L'assegno alimentare di cui al comma precedente non compete qualora la sospensione cautelare venga disposta a seguito di ordine o mandato di cattura".