Articolo 65 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 64Articolo 66
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16 febbraio 1963
Art. 65.
Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1963
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