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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 03/02/2026, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 919/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4928/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60633 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe l'avviso di accertamento relativo ad IMU dell'anno 2018, notificatole dal Comune di Catania in 18.03.2024, di importo complessivo pari ad euro
9.232, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni.
Con unica doglianza, la ricorrente deduce l'intervenuta decadenza dell'ente locale dal potere di accertare il tributo, essendo decorso il termine quinquennale a tal fine prescritto dalla legge (termine che sarebbe scaduto, nella fattispecie, in data 31.12.2023).
La ricorrente aggiunge, al riguardo, che non possono ritenersi applicabili alla vicenda in esame le sospensioni e proroghe dettate dalla normativa emergenziale Covid, e segnatamente dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e dall'art. 157 del D.L. 34/2020.
Il Comune di Catania non risulta costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero, il termine di decadenza vigente per gli enti locali ai fini dell'accertamento IMU del 2018 sarebbe scaduto – secondo le ordinarie regole di computo – in data 31.12.2023. Tuttavia, tale termine quinquennale risente della “sospensione” prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, emesso per fronteggiare l'emergenza
Covid, a tenore del quale “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Si tratta della nota sospensione di 85 giorni prevista dal legislatore per evitare che la paralisi di ogni attività verificatasi nel periodo emergenziale potesse risolversi in un accorciamento dei tempi riconosciuti nei vari procedimenti alle PP.AA. ed in un vulnus per le entrate pubbliche.
Di conseguenza: (i) tale sospensione generale deve trovare applicazione anche nel caso in esame;
(ii) essa determina l'allungamento di 85 giorni del termine quinquennale di decadenza per l'accertamento IMU del
2018; (iii) rende tempestiva la notifica dell'accertamento effettuata in data 18.04.2024 (ossia, a 77 giorni dalla scadenza del termine ordinario).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.” (Cass., I, 960/2025).
A margine, deve concordarsi con la difesa della ricorrente nel ritenere non applicabile la disposizione dell'art. 157 del D.L. 34/2020; non foss'altro, perché espressamente esclusa nei confronti degli enti locali dal suo comma 7 bis.
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
BRUNO FRANCESCO, Presidente e Relatore
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4928/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Piazza Duomo 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 60633 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: nessuna richiesta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato col ricorso in epigrafe l'avviso di accertamento relativo ad IMU dell'anno 2018, notificatole dal Comune di Catania in 18.03.2024, di importo complessivo pari ad euro
9.232, comprensivo di imposta, interessi e sanzioni.
Con unica doglianza, la ricorrente deduce l'intervenuta decadenza dell'ente locale dal potere di accertare il tributo, essendo decorso il termine quinquennale a tal fine prescritto dalla legge (termine che sarebbe scaduto, nella fattispecie, in data 31.12.2023).
La ricorrente aggiunge, al riguardo, che non possono ritenersi applicabili alla vicenda in esame le sospensioni e proroghe dettate dalla normativa emergenziale Covid, e segnatamente dall'art. 67 del D.L. 18/2020 e dall'art. 157 del D.L. 34/2020.
Il Comune di Catania non risulta costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero, il termine di decadenza vigente per gli enti locali ai fini dell'accertamento IMU del 2018 sarebbe scaduto – secondo le ordinarie regole di computo – in data 31.12.2023. Tuttavia, tale termine quinquennale risente della “sospensione” prevista dall'art. 67 del D.L. 18/2020, emesso per fronteggiare l'emergenza
Covid, a tenore del quale “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Si tratta della nota sospensione di 85 giorni prevista dal legislatore per evitare che la paralisi di ogni attività verificatasi nel periodo emergenziale potesse risolversi in un accorciamento dei tempi riconosciuti nei vari procedimenti alle PP.AA. ed in un vulnus per le entrate pubbliche.
Di conseguenza: (i) tale sospensione generale deve trovare applicazione anche nel caso in esame;
(ii) essa determina l'allungamento di 85 giorni del termine quinquennale di decadenza per l'accertamento IMU del
2018; (iii) rende tempestiva la notifica dell'accertamento effettuata in data 18.04.2024 (ossia, a 77 giorni dalla scadenza del termine ordinario).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.” (Cass., I, 960/2025).
A margine, deve concordarsi con la difesa della ricorrente nel ritenere non applicabile la disposizione dell'art. 157 del D.L. 34/2020; non foss'altro, perché espressamente esclusa nei confronti degli enti locali dal suo comma 7 bis.
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, stante la mancata costituzione del Comune intimato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.