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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
IACOVONE MARIA, Giudice
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259000363038000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259000363038000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259000363038000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF00056-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF00056-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF00056-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2025 90003630 38/000 notificata il 03.02.2025, con la quale è stato richiesto al contribuente il pagamento della somma di euro 22.679,58 dovuto in seguito all'accertamento n.TVF01PF00056/2024 emesso dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di
Bari – Ufficio controlli, notificato in data 16.01.2024, relativamente all'anno 2018, per i redditi del 2017, il ricorrente propone opposizione eccependo l' illegittima ed infondata pretesa atteso il decorso del termine decadenziale dell'avviso di accertamento propedeutico che andava notificato entro il 31.12.2023, considerata la denuncia dei redditi avvenuta nel 2018 per l'anno d'imposta 2017.
Successivamente alla proposizione del ricorso il ricorrente ha presentato istanza di sgravio con il quale ha prodotto documentazione giustificativa relativa ad alcuni rilievi dell'avviso di accertamento sopra indicato e l'Ufficio, nell'esercizio del potere di autotutela, ha proceduto a sgravare parzialmente gli importi iscritti a ruolo emettendo il conseguente provvedimento di sgravio.
Chiede l'accoglimento del ricorso così come proposto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento e della conseguente intimazione di pagamento.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle entrate che preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso l'intimazione di pagamento mentre il motivo di impugnazione riguarda la decadenza dell'attività accertativa per la notifica dell'atto di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento senza sollevare eccezioni sui vizi dell'atto impugnato. Nel ricordare che, in base all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e che solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo fa rilevare che l'avviso di accertamento prodromico rispetto all'intimazione di pagamento è stato regolarmente notificato al ricorrente a mezzo pec in data 16 gennaio 2024 e, quindi, avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di decadenza con l'impugnazione di detto atto e non già in sede di impugnazione della successiva intimazione.
Riguardo all'unico motivo di impugnazione circa la decadenza dell'attività accertativa in violazione dell'articolo 43 d.P.R. 600 del 1973, l'Ufficio finanziario ricorda che l'art. 67, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all'attività di accertamento che ha generato lo spostamento in avanti di 85 giorni delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione per effetto del quale per tutte le annualità fino al
2018 (dal 2019 i termini di rettifica non erano pendenti all'8.3.2020) il termine di accertamento non scade al 31dicembre dell'anno di riferimento bensì 85 giorni dopo, ovvero il 26 marzo dell'anno successivo.
Pertanto, l'atto di accertamento notificato al ricorrente il 16 gennaio 2024 risulta notificato nei termini.
Nel confermare l'avvenuta presentazione dell'istanza di sgravio con la produzione di documentazione giustificativa relativa ad alcuni rilievi dell'avviso di accertamento dichiara di aver proceduto a sgravare parzialmente gli importi iscritti a ruolo emettendo il provvedimento di sgravio, chiede in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, in ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate Riscossione, con proprie controdeduzioni impugna e contesta la pretesa attorea, chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto eccependo l'inammissibilità del ricorso come formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo in quanto l'atto impugnato è stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso, mai impugnato e, pertanto, irrimediabilmente definitivo.
In conclusione chiede di accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memorie illustrative il ricorrente contrasta le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti dichiarandole destituite di ogni fondamento atteso che è principio consolidato e pacifico in giurisprudenza che l'intimazione di pagamento, atto con cui l'Agente della Riscossione preannuncia l'esecuzione forzata, sia autonomamente impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto del tutto assimilabile al previgente avviso di mora, così come le eccezioni di prescrizione e decadenza che, quali azioni che rilevano il fatto estintivo del credito, possono comunque essere fatte valere in qualunque momento, senza limiti di tempo, atteso che sono azioni inerenti all'esistenza del credito.
Anche in merito alla decadenza del potere di accertamento e sulla inapplicabilità della sospensione dei termini per emergenza covid-19, il ricorrente insiste invece nell'avvenuta decadenza atteso che la pretesa
è sorta e si è sviluppata in un'epoca ampiamente successiva al periodo emergenziale atteso che le indagini della Guardia di Finanza che hanno originato la pretesa impositiva sono state eseguite nel corso del 2023 e ritiene, pertanto, pretestuoso e contrario ad ogni logica giuridica invocare una sospensione per un'attività che, all'epoca della sospensione stessa, non era neppure iniziata.
Insiste, pertanto,per il rigetto dell'eccezioni dell'Ufficio e per l'accoglimento integrale del ricorso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore già dichiaratosi anticipatario distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado rileva che considerato che l'avviso di accertamento prodromico rispetto all'intimazione di pagamento è stato regolarmente notificato al ricorrente a mezzo pec in data 16 gennaio 2024 (come da documentazione in atti), il ricorrente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di decadenza in sede di impugnazione dell'atto prodromico e non già in sede di impugnazione della successiva intimazione. In linea con l'orientamento espresso con la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 2743 del 4 febbraio 2025 che ha statuito che il contribuente che lascia scadere i termini per l'impugnazione di un avviso di accertamento non è legittimato a far valere eventuali vizi di tale atto attraverso l'impugnazione della successiva cartella esattoriale.
I Giudici di legittimità, a seguito del ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, hanno richiamato il proprio principio consolidato, secondo il quale “…qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.”.
Alla luce di quanto sopra argomentato, assorbiti gli altri motivi di ricorso, questo Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Considerato lo sgravio parziale degli importi richiesti dovuto al legittimo riconoscimento della produzione di documentazione giustificativa relativa ad alcuni rilievi dell'avviso di accertamento, si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Bari lì 18-12-2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore
09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente e Relatore
IACOVONE MARIA, Giudice
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari - Via Demetrio Marin, 3 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259000363038000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259000363038000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01420259000363038000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF00056-2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF00056-2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF01PF00056-2024 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 225/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2025 90003630 38/000 notificata il 03.02.2025, con la quale è stato richiesto al contribuente il pagamento della somma di euro 22.679,58 dovuto in seguito all'accertamento n.TVF01PF00056/2024 emesso dall'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di
Bari – Ufficio controlli, notificato in data 16.01.2024, relativamente all'anno 2018, per i redditi del 2017, il ricorrente propone opposizione eccependo l' illegittima ed infondata pretesa atteso il decorso del termine decadenziale dell'avviso di accertamento propedeutico che andava notificato entro il 31.12.2023, considerata la denuncia dei redditi avvenuta nel 2018 per l'anno d'imposta 2017.
Successivamente alla proposizione del ricorso il ricorrente ha presentato istanza di sgravio con il quale ha prodotto documentazione giustificativa relativa ad alcuni rilievi dell'avviso di accertamento sopra indicato e l'Ufficio, nell'esercizio del potere di autotutela, ha proceduto a sgravare parzialmente gli importi iscritti a ruolo emettendo il conseguente provvedimento di sgravio.
Chiede l'accoglimento del ricorso così come proposto con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento e della conseguente intimazione di pagamento.
Si è costituita la Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle entrate che preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso l'intimazione di pagamento mentre il motivo di impugnazione riguarda la decadenza dell'attività accertativa per la notifica dell'atto di accertamento prodromico all'intimazione di pagamento senza sollevare eccezioni sui vizi dell'atto impugnato. Nel ricordare che, in base all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri e che solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo fa rilevare che l'avviso di accertamento prodromico rispetto all'intimazione di pagamento è stato regolarmente notificato al ricorrente a mezzo pec in data 16 gennaio 2024 e, quindi, avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di decadenza con l'impugnazione di detto atto e non già in sede di impugnazione della successiva intimazione.
Riguardo all'unico motivo di impugnazione circa la decadenza dell'attività accertativa in violazione dell'articolo 43 d.P.R. 600 del 1973, l'Ufficio finanziario ricorda che l'art. 67, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi anche all'attività di accertamento che ha generato lo spostamento in avanti di 85 giorni delle scadenze per un periodo corrispondente a quello della sospensione per effetto del quale per tutte le annualità fino al
2018 (dal 2019 i termini di rettifica non erano pendenti all'8.3.2020) il termine di accertamento non scade al 31dicembre dell'anno di riferimento bensì 85 giorni dopo, ovvero il 26 marzo dell'anno successivo.
Pertanto, l'atto di accertamento notificato al ricorrente il 16 gennaio 2024 risulta notificato nei termini.
Nel confermare l'avvenuta presentazione dell'istanza di sgravio con la produzione di documentazione giustificativa relativa ad alcuni rilievi dell'avviso di accertamento dichiara di aver proceduto a sgravare parzialmente gli importi iscritti a ruolo emettendo il provvedimento di sgravio, chiede in via preliminare, di dichiarare il ricorso inammissibile per violazione dell'articolo 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, in ogni caso, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle entrate Riscossione, con proprie controdeduzioni impugna e contesta la pretesa attorea, chiedendone il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto eccependo l'inammissibilità del ricorso come formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, poiché tardivo in quanto l'atto impugnato è stato preceduto dalla tempestiva e rituale notifica dell'avviso di accertamento sotteso, mai impugnato e, pertanto, irrimediabilmente definitivo.
In conclusione chiede di accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nei confronti dell'Agente della Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con memorie illustrative il ricorrente contrasta le eccezioni preliminari sollevate dalle resistenti dichiarandole destituite di ogni fondamento atteso che è principio consolidato e pacifico in giurisprudenza che l'intimazione di pagamento, atto con cui l'Agente della Riscossione preannuncia l'esecuzione forzata, sia autonomamente impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto del tutto assimilabile al previgente avviso di mora, così come le eccezioni di prescrizione e decadenza che, quali azioni che rilevano il fatto estintivo del credito, possono comunque essere fatte valere in qualunque momento, senza limiti di tempo, atteso che sono azioni inerenti all'esistenza del credito.
Anche in merito alla decadenza del potere di accertamento e sulla inapplicabilità della sospensione dei termini per emergenza covid-19, il ricorrente insiste invece nell'avvenuta decadenza atteso che la pretesa
è sorta e si è sviluppata in un'epoca ampiamente successiva al periodo emergenziale atteso che le indagini della Guardia di Finanza che hanno originato la pretesa impositiva sono state eseguite nel corso del 2023 e ritiene, pertanto, pretestuoso e contrario ad ogni logica giuridica invocare una sospensione per un'attività che, all'epoca della sospensione stessa, non era neppure iniziata.
Insiste, pertanto,per il rigetto dell'eccezioni dell'Ufficio e per l'accoglimento integrale del ricorso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarre in favore dello scrivente procuratore già dichiaratosi anticipatario distrattario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado rileva che considerato che l'avviso di accertamento prodromico rispetto all'intimazione di pagamento è stato regolarmente notificato al ricorrente a mezzo pec in data 16 gennaio 2024 (come da documentazione in atti), il ricorrente avrebbe dovuto sollevare l'eccezione di decadenza in sede di impugnazione dell'atto prodromico e non già in sede di impugnazione della successiva intimazione. In linea con l'orientamento espresso con la recentissima sentenza della Suprema Corte n. 2743 del 4 febbraio 2025 che ha statuito che il contribuente che lascia scadere i termini per l'impugnazione di un avviso di accertamento non è legittimato a far valere eventuali vizi di tale atto attraverso l'impugnazione della successiva cartella esattoriale.
I Giudici di legittimità, a seguito del ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria, hanno richiamato il proprio principio consolidato, secondo il quale “…qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.”.
Alla luce di quanto sopra argomentato, assorbiti gli altri motivi di ricorso, questo Collegio dichiara il ricorso inammissibile.
Considerato lo sgravio parziale degli importi richiesti dovuto al legittimo riconoscimento della produzione di documentazione giustificativa relativa ad alcuni rilievi dell'avviso di accertamento, si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Bari lì 18-12-2025
Il Presidente/Relatore
(Dr. Annamaria Epicoco)