Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 256
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza del potere di accertamento

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 16 gennaio 2024, termine entro cui, considerando la sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19, l'atto è stato notificato nei termini di legge. Pertanto, l'eccezione di decadenza doveva essere sollevata in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento e non dell'intimazione di pagamento successiva. Si richiama il principio consolidato secondo cui qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa se non fatta valere nei termini.

  • Rigettato
    Impugnabilità dell'intimazione di pagamento

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto l'eccezione di decadenza doveva essere sollevata in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, e non dell'intimazione di pagamento successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 256
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 256
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo