Art. 8.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in economia e commercio ed in lingue e letterature straniere svolti presso l'Universita' degli studi di Pisa a decorrere dall'anno accademico 1947-48, e dei titoli accademici rilasciati.
E' riconosciuta ad ogni effetto la validita' dei corsi di laurea in economia e commercio ed in lingue e letterature straniere svolti presso l'Universita' degli studi di Pisa a decorrere dall'anno accademico 1947-48, e dei titoli accademici rilasciati.