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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2385/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
[...]
Parte_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
Parte_3
[...] Pt_4
Parte_5
[...] Parte_6
[...] [...]
Parte_7
[...] Parte_8
Parte_9
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...] [...]
Parte_10
[...] [...]
Parte_11 [...]
[...]
Parte_12
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. SARACINO ANTONIO
- RICORRENTI contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
in persona del Direttore Controparte_2
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_3 tutti costituiti con la dott.ssa PALMIERI LUISA, il dott. , la Controparte_4 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_5 CP_6 CP_7
ex art. 417-bis c.p.c. CP_8
- RESISTENTI
Oggetto: Carta docente
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_9
, , , , , Parte_2 Parte_3 CP_10 Parte_5 Controparte_11 [...]
, , CP_12 Parte_7 Controparte_13 Parte_9 Parte_9
, , , , , Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 CP_14 Pt_10
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 Parte_12 Parte_12 Pt_12 hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere tutti, al momento dell'instaurazione
[...] del presente giudizio, docenti di religione cattolica a tempo determinato alle dipendenze del CP_1
Pag. 2 di 35 – in servizio presso svariati istituti scolastici della provincia di – e Controparte_1 CP_3 di avere stipulato con il convenuto, in precedenza, contratti a tempo determinato così dettagliati:
a) (docc.
1.1 e 1.2): Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per un'ora e trenta minuti settimanali, presso la scuola dell'infanzia di AL (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di
AL (BS), il secondo svolto per diciannove ore settimanali presso la scuola primaria di AL
(BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tre ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di AL
(BS), il secondo svolto per diciotto ore settimanali presso la scuola primaria di AL (BS), il terzo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di EN (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tre ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di AL
(BS), il secondo svolto per diciotto ore settimanali presso la scuola primaria di AL (BS), il terzo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di EN (BS);
b) (docc. 2.1, 2.2, 2.3): Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventidue ore settimanali, presso la scuola primaria “Roberto Tosoni” dell'IC 2 “Rita Levi Montalcini” di Montichiari (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventidue ore settimanali, presso la scuola primaria “Roberto Tosoni” dell'IC 2 “Rita Levi Montalcini” di Montichiari (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per venti ore settimanali, presso la scuola primaria “Roberto Tosoni” dell'IC 2 “Rita Levi Montalcini” di Montichiari (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica;
Pag. 3 di 35 c) (docc. 3.1, 3.2, 3.3): Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della Per religione cattolica: il primo svolto per sedici ore settimanali presso la scuola primaria
[...]
dell'IC 2 “Trebeschi” di Desenzano del Garda (BS), il secondo ed il terzo svolti ciascuno Per_2
Per RS per quattro ore settimanali presso la scuola primaria dell'IC da Como” di RSona_3
Lonato del Garda (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento Per della religione cattolica: il primo svolto per dodici ore settimanali presso la scuola primaria “
dell'IC 2 “Trebeschi” di Desenzano del Garda (BS), il secondo svolto per dieci ore RSona_2 settimanali presso la scuola primaria dell'IC “Ugo da Como” di Lonato del RSona_5
Garda (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Primo Mazzolari” dell'IC 2 “Trebeschi” di Desenzano del Garda (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Primo Mazzolari” dell'IC 2 “Trebeschi” di Desenzano del Garda (BS);
d) (docc. 4.1, 4.2, 4.3): CP_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventidue ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC “don Paolo Raffelli” di Provaglio d'Iseo (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per diciassette ore settimanali presso la scuola primaria
“Gianni Rodari” dell'IC “don Paolo Raffelli” di Provaglio d'Iseo (BS) e il secondo svolto per quattro ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di Provaglio d'Iseo (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni
Rodari” dell'IC “don Paolo Raffelli” di Provaglio d'Iseo (BS) e il secondo svolto per quattro ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di Provaglio d'Iseo (BS);
Pag. 4 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria dell'IC “Giulio Bevilacqua” di Cazzago San Martino (BS);
e) (docc. 5.1, 5.2, 5.3): Parte_2
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di cinque incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per un'ora alla settimana presso la scuola secondaria di primo grado di RC (BS), il secondo svolto per tre ore settimanali presso la scuola RSona_6 secondaria di primo grado “Ermanno Margheriti” di CO (BS), il terzo svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti per la libertà” di VE (BS), il quarto svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado consortile di ER SU LA
(BS), il quinto svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “don di OD (BS); RSona_7
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di quattro incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Ermanno Margheriti” di CO (BS), il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti per la libertà” di VE (BS), il terzo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado consortile di ZE (BS), il quarto svolto per cinque ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD
RO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di cinque incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica per complessive diciotto ore settimanali: il primo svolto presso la scuola secondaria di primo grado “Ermanno Margheriti” di CO (BS), il secondo svolto presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti per la libertà” di VE (BS), il terzo svolto presso la scuola secondaria di primo grado consortile di ER SU LA (BS), il quarto svolto presso la scuola secondaria di primo grado di OD (BS), il quinto svolto presso la scuola secondaria di RSona_8
primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di cinque incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado
“Ermanno Margheriti” di CO (BS), il secondo svolto per tre ore settimanali presso la scuola
Pag. 5 di 35 secondaria di primo grado “Caduti per la libertà” di VE (BS), il terzo svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado consortile di ER SU LA (BS), il quarto svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di RSona_8
OD (BS), il quinto svolto per cinque ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado
“Angelo Canossi” di RD RO (BS);
f) (docc. 6.1, 6.2, 6.3): Parte_3
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica;
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di VA (BS), Per il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di RSona_3
BO (BS), il terzo svolto per dieci ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di BO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per nove ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di Manerbio (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di Manerbio
(BS), il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di Manerbio (BS), il terzo svolto per nove ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di BO (BS);
g) (docc. 7.1, 7.2, 7.3): CP_10
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per quindici ore settimanali presso la scuola primaria “Carlo Collodi” di ZO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per tredici ore settimanali presso la scuola primaria “Carlo Collodi” di ZO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per tredici ore settimanali presso la scuola primaria “Carlo Collodi” di ZO (BS);
Pag. 6 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per quindici ore settimanali presso la scuola primaria “Carlo Collodi” di ZO (BS);
h) (docc. 8.1, 8.2, 8.3): Parte_5
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per quattordici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS);
i) (docc. 9.1, 9.2, 9.3): Controparte_11
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di NE (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di NE (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per dodici ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di
NE (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV
(BS);
Pag. 7 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per dodici ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di
NE (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV
(BS);
j) (docc. 10.1, 10.2, 10.3): CP_12
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattordici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo Guerini” di BA LA (BS) ed il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Giulio Bevilacqua” di Offlaga (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo Guerini” di BA LA (BS) ed il secondo svolto per cinque ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Giulio Bevilacqua” di Offlaga (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo Guerini” di BA LA (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Giulio Bevilacqua” di Offlaga (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo Guerini” di BA LA (BS);
k) (docc. 11.1, 11.2, 11.3): Parte_7
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica;
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattordici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Luca Marenzio” di CC (BS) ed il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Ignazio Silone” di RB (BS);
Pag. 8 di 35 - nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quindici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Luca Marenzio” di CC (BS) ed il secondo svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Ignazio Silone” di RB (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Zammarchi” di Manerbio (BS);
l) (docc. 12.1, 12.2, 12.3): Controparte_13
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per sedici ore settimanali, presso l'IIS
“Niccolò AR - FE Olivieri” di;
CP_3
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Niccolò AR - FE Olivieri” di;
CP_3
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Niccolò AR - FE Olivieri” di;
CP_3
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Niccolò AR - FE Olivieri” di;
CP_3
m) (docc. 13.1, 13.2, 13.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC di Roncadelle (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC di Roncadelle (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC di Roncadelle (BS);
Pag. 9 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC di Roncadelle (BS);
n) (docc. 14.1, 14.2, 14.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto ad orario completo di cattedra presso la scuola primaria
“FE Angelo Chiecca” di UD (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola primaria di LI di OR AN (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per venti ore settimanali presso la scuola primaria
[...]
di UD (BS) ed il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola RSona_9 primaria di LI di OR AN (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto ad orario completo di cattedra presso la scuola primaria di UD (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola RSona_9 primaria “San Pancrazio” dell'IC 1 di Palazzolo SUl'Oglio (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, tutti a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per sedici ore settimanali presso la scuola primaria RSona_9
di UD (BS), il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola primaria “San
[...]
Pancrazio” dell'IC 1 di Palazzolo SUl'Oglio (BS), il terzo svolto per due ore settimanali presso la scuola primaria di LI di OR AN (BS);
o) (docc. 15.1, 15.2, 15.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per sedici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Annibale Calini” di DI (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Annibale Calini” di DI (BS);
Pag. 10 di 35 - nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per diciannove ore settimanali presso l'IIS “Piero Sraffa” di;
CP_3
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Piero Sraffa” di;
CP_3
p) (docc. 16.1, 16.2, 16.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per otto ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “ di RC (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la RSona_6 scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “ di RC (BS) ed il secondo svolto per otto ore settimanali presso la RSona_6 scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “ di RC (BS) ed il secondo svolto per otto ore settimanali presso la RSona_6 scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “ di RC (BS) ed il secondo svolto per otto ore settimanali presso la RSona_6 scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
q) (docc. 17.1, 17.2, 17.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di HE (BS);
Pag. 11 di 35 - nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di HE (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di HE (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di HE (BS);
r) (docc. 18.1, 18.2, 18.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “padre di DE (BS); RSona_10
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “padre di DE (BS); RSona_10
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “padre di DE (BS); RSona_10
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di DE (BS); RSona_11
s) (docc. 19.1, 19.2, 19.3): CP_14
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda (BS);
Pag. 12 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda (BS);
t) (docc. 20.1, 20.2, 20.3): Parte_10
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso l'IIS “Grazio Cossali” di
OR (BS) ed il secondo svolto per nove ore settimanali presso l'IIS “Vincenzo Dandolo” di
NO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Vincenzo Dandolo” di NO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per cinque ore settimanali presso l'IIS
“Vincenzo Dandolo” di NO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per cinque ore settimanali presso l'IIS
“Vincenzo Dandolo” di NO (BS);
u) (docc. 21.1, 21.2, 21.3): CP_15
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, tutti a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore settimanali presso la scuola primaria di Molinetto di
Mazzano (BS), il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di Mazzano
(BS), il terzo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria “Emiliano Rinaldini” di
HE (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, tutti a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per sei ore settimanali presso la scuola primaria di Molinetto di
Mazzano (BS), il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di Mazzano
(BS), il terzo svolto per un'ora e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di HE (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “padre Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS);
Pag. 13 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “padre Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS);
v) (docc. 22.1, 22.2, 22.3): Controparte_16
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria di Lograto (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria di Lograto (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria di Lograto (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria di Lograto (BS);
w) (docc. 23.1, 23.2, 23.4): Parte_12
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per ventidue ore settimanali presso la scuola primaria “padre
Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS) ed il secondo svolto per due ore settimanali presso la scuola primaria di Passirano (BS); RSona_12
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “padre Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria dell'IC di VA (BS); RSona_5
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per venti ore settimanali presso la scuola primaria dell'IC
[...]
di VA (BS) ed il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola RSona_5 primaria “Angelo Canossi” dell'IC “Nella Berther” di San Zeno Naviglio (BS);
Pag. 14 di 35 x) (docc. 24.1, 24.2, 24.3): Parte_12
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore settimanali presso il Liceo scientifico statale
“Niccolò Copernico” di ed il secondo svolto per cinque ore settimanali presso il Liceo CP_3 scientifico statale “Annibale Calini” di;
CP_3
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo statale “Veronica Gambara” di;
CP_3
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
y) (docc. 25.1, 25.2, 25.3): Parte_12
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di . CP_3
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 e non costituente retribuzione accessoria né reddito imponibile (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo
Pag. 15 di 35 indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno censurato l'irragionevolezza di tale discriminazione, essendo stati tutti sottoposti ad obblighi formativi del tutto assimilabili a quelli dei docenti di ruolo.
Hanno precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 e d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto esclusivamente agli insegnanti assunti a tempo indeterminato.
Hanno fatto riferimento all'ordinanza emessa il 18.05.2022 dalla OR di Giustizia dell'Unione
Europea (causa C-450/21) che ha sancito l'illegittimità della condotta avversaria per violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro SU lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive.
Hanno richiamato quanto affermato dal Consiglio di Stato (sent. n. 1842 del 16.03.2022), secondo cui il rifiuto opposto dal convenuto alla concessione del beneficio era illegittimo per violazione CP_1 degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e del principio costituzionale a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione. Hanno menzionato ulteriori statuizioni alle quali era pervenuto il Consiglio di Stato con la medesima pronuncia, che aveva riconosciuto, in primo luogo, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – fosse previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007 ed, in secondo luogo, come, in forza della riserva di competenza in materia di formazione professionale attribuita alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, le norme stabilite dalla contrattazione nazionale prevalessero SUla legge n. 107/2015.
Hanno citato, a sostegno della propria tesi, il recente intervento SU tema della Suprema OR di
Cassazione (sent. 29961/2023).
Hanno aggiunto che, grazie all'intervento normativo in materia attuato tramite l'introduzione dell'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, avevano tutti fruito della Carta nell'anno scolastico 2023/2024.
Hanno precisato di aver inviato in data 08.08.2024 all'amministrazione resistente una missiva di posta elettronica certificata, contenente apposita diffida ad adempiere, regolarmente pervenuta a controparte ma rimasta priva di riscontro (docc. 26, 27 ricorso).
Hanno concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del CP_1 alla concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati da ognuna delle parti ricorrenti, secondo quanto qui di seguito dettagliato:
Pag. 16 di 35 a) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari Parte_1 ad euro 2.000,00;
b) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_1 pari ad euro 2.000,00;
c) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_1 pari ad euro 2.000,00;
d) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari CP_9 ad euro 2.000,00;
e) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_2 pari ad euro 2.000,00;
f) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari ad Parte_3 euro 2.000,00;
g) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale CP_10 pari ad euro 2.000,00;
h) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Parte_5 totale pari ad euro 2.000,00;
i) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Controparte_11 totale pari ad euro 2.000,00;
j) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari CP_12 ad euro 2.000,00;
k) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_7 pari ad euro 2.000,00;
l) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un Controparte_13 importo totale pari ad euro 2.000,00;
m) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Parte_9 totale pari ad euro 2.000,00;
n) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari Parte_9 ad euro 2.000,00;
o) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_9 pari ad euro 2.000,00;
p) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Parte_9 totale pari ad euro 2.000,00;
Pag. 17 di 35 q) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_9 pari ad euro 2.000,00;
r) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_9 pari ad euro 2.000,00;
s) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale CP_14 pari ad euro 2.000,00;
t) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_10 pari ad euro 2.000,00;
u) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale CP_15 pari ad euro 2.000,00;
v) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Controparte_16 totale pari ad euro 2.000,00;
w) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_12 pari ad euro 2.000,00;
x) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_12 pari ad euro 2.000,00;
y) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_12 pari ad euro 2.000,00; ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, a ciascuna delle sopra elencate parti ricorrenti dei medesimi, rispettivi importi richiesti o delle diverse somme ritenute di giustizia.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1 preliminarmente eccepito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. la prescrizione quinquennale delle pretese alla corresponsione del bonus docenti, avanzata in riferimento all'a.s. 2019/2020 dai ricorrenti Pt_1
, ,
[...] Parte_1 Parte_1 CP_9 Parte_2 CP_10 Parte_5
, ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Parte_13
, , , , , , Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 CP_14
, Parte_10 CP_15 Controparte_16 Parte_12 Parte_12 Pt_12
stante il tempo trascorso tra le date di conferimento dei rispettivi incarichi di supplenza in
[...] quell'anno scolastico (il 01.09.2019 per tutti i ricorrenti) ed il 04.11.2024, data di deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Pag. 18 di 35 Ha negato che le ricorrenti e avessero espletato alcun incarico di Parte_3 Parte_7 supplenza nel corso dell'anno scolastico 2019/2020. Ha negato altresì che la ricorrente Parte_1 avesse espletato alcun incarico di supplenza nel corso dell'anno scolastico 2022/2023.
Ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti dalle altre parti ricorrenti nell'atto introduttivo, precisando che, al momento del deposito della memoria difensiva:
a) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al Parte_1
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di AL (BS);
b) la docente non riSUtava assegnataria di alcun incarico di supplenza né riSUtava Parte_1 iscritta nelle vigenti graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
c) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_1 al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria “Tullio Lenotti” di Golosine (VR);
d) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al CP_9
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di Cazzago San Martino (BS);
e) la docente riSUtava assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi Parte_2 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletati, il primo, presso la scuola secondaria di primo grado di
RC (BS) ed il secondo presso la scuola secondaria di primo grado di RD RO (BS);
f) la docente riSUtava assegnataria di tre incarichi di supplenza aventi tutti scadenza fissata Parte_3 al 31/08/2026 ed espletati, rispettivamente, presso l'IC “Franchi” Sud 2 di , l'IC “Kennedy” CP_3
Ovest 3 di , l'IC Ovest 2 di;
CP_3 CP_3
g) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al CP_10
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di ZO (BS);
h) la docente riSUtava assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi Parte_5 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletati, il primo, presso la scuola secondaria di primo grado di
FL (BS) ed il secondo presso la scuola secondaria di primo grado “Franchi” di;
CP_3
i) la docente riSUtava assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi Controparte_11 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletati, il primo, presso la scuola dell'infanzia di NE (BS) ed il secondo presso la scuola dell'infanzia di EV (BS);
j) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al CP_12
31/08/2026 ed espletato presso la scuola secondaria di primo grado di BA LA (BS);
k) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_7 fissata al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola secondaria di primo grado di Manerbio (BS);
Pag. 19 di 35 l) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente Controparte_13 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletato presso il Liceo scientifico di RSona_5
Montichiari (BS);
m) la docente riSUtava tuttora iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze Parte_9
(GPS) vigenti nella provincia di;
CP_3
n) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al Parte_9
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di UD (BS);
o) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_9 al 31/08/2026 ed espletato presso l'IIS “Piero Sraffa” di;
CP_3
p) la docente riSUtava assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi Parte_9 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletati, il primo, presso la scuola secondaria di primo grado di
RC (BS) ed il secondo presso la scuola secondaria di primo grado di RD RO (BS);
q) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_9 al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di HE (BS);
r) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_9 fissata al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola secondaria di primo grado di NO (BS);
s) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al CP_14
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di Manerba Del Garda (BS);
t) il docente riSUtava essere stato immesso in ruolo a decorrere dal 01/09/2025 e Parte_10 titolare di cattedra presso il Liceo scientifico “Giuseppe Novello” di Codogno (LO);
u) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata CP_15 al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di Borgo San OM (BS);
v) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Controparte_16 fissata al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di Lograto (BS);
w) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_12 fissata al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di San Zeno Naviglio (BS);
x) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_12 al 31/08/2026 ed espletato presso il Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
y) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al Parte_12
31/08/2026 ed espletato presso il Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di . CP_3
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, SUla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Pag. 20 di 35 Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. dell'art. 1 della legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la Carta sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione del beneficio come pure la determinazione del suo ammontare.
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione del diritto, dalla OR di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento del bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità.
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito della fuoriuscita della parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità delle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza del mancato riconoscimento della Carta.
3. Con note scritte depositate il 06.10.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla Parte_1 domanda formulata in relazione all'a.s. 2022/2023, la parte ricorrente ha rinunciato alla Parte_3
Pag. 21 di 35 domanda formulata in relazione all'a.s. 2019/2020 ed ha contestualmente esteso la domanda di riconoscimento del beneficio anche all'a.s. 2023/2024, la parte ricorrente ha Parte_7 rinunciato alla domanda formulata in relazione all'a.s. 2019/2020 ed ha contestualmente esteso la domanda di riconoscimento del beneficio anche all'a.s. 2023/2024. Le parti ricorrenti , Parte_1
, , , Parte_1 Parte_1 CP_9 Parte_2 CP_10 Parte_5
, , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Parte_13 Parte_9
, , Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 CP_14 Pt_10
,
[...] CP_15 Controparte_16 Parte_12 Parte_12 Parte_12 hanno contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento all'a.s. CP_1
2019/2020, sostenendo l'avvenuta interruzione del decorso dei termini prescrizionali in forza della diffida trasmessa a controparte l'8 agosto 2024 o, in ogni caso, in forza del principio eurocomunitario di equivalenza ed effettività con il quale finirebbe per porsi in contrasto l'eventuale riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto, in assenza di differenze sostanziali tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato.
In pari data anche il convenuto ha depositato note scritte per mezzo delle quali – ribadita la CP_1 richiesta di respingere le domande formulate dalle ricorrenti e con riferimento all'a.s. Pt_3 Pt_7
2019/2020 e dalla ricorrente con riferimento all'a.s. 2022/2023 (non riSUtando Pt_1
l'effettuazione ad opera delle citate docenti di alcun servizio di supplenza in tali anni scolastici) e reiterata l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento all'a.s. 2019/2020 nei confronti dei CP_1 Cont ricorrenti , Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_9 Pt_2 Parte_5 CP_11 CP_13
Pt_9 Pt_9 Pt_9 Parte_9 Pt_9 Pt_9 CP_14 Pt_10 CP_15 CP_16
, – si è per il resto integralmente riportato alla propria memoria difensiva. Pt_12 Pt_12 Pt_12
4. Ottemperando, seppur tardivamente, all'ordinanza di produzione documentale emessa da questo
Giudice in data 09.10.2025, le parti ricorrenti hanno depositato in data 15.12.2025 sia la documentazione comprovante l'avvenuto inoltro di apposite diffide, notificate mediante due missive di posta elettronica certificata, entrambe regolarmente pervenute in data 12.08.2024 a controparte, ma rimaste prive di riscontro, sia ulteriori note scritte, per mezzo delle quali la ricorrente ha dato Pt_1 atto della propria cessazione dal servizio, essendo stata posta in quiescenza a decorrere dal 01.03.2023, mentre le ricorrenti e hanno esplicitamente ribadito la rinuncia alle domande formulate in Pt_3 Pt_7 relazione all'a.s. 2019/2020 ed hanno, in forma implicita, rinunciato all'estensione della domanda all'a.s. 2023/2024 formulata nelle note di trattazione scritta del 06.10.2015.
Pag. 22 di 35 5. Preso atto delle rinunce formalizzate dalla ricorrente in relazione alla domanda Parte_1 formulata per l'a.s. 2022/2023 e dalle ricorrenti e in relazione alle Parte_3 Parte_7 rispettive domande formulate per l'a.s. 2019/2020 e per l'a.s. 2023/2024 e ritenuti, per quanto qui d'interesse, sostanzialmente confermati i servizi svolti dalle altre parti ricorrenti, il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti per ciò che riguarda i ricorrenti Pt_1 Pt_1 CP_9 Pt_2
CP_1 Cont
, , , Pt_3 Parte_5 CP_11 Pt_7 CP_13 Pt_9 Pt_9 Pt_9 Parte_9
, Pt_9 Pt_9 CP_14 Pt_10 CP_15 CP_16 Pt_12 Pt_12 Pt_12
5.1. Come puntualmente osservato dalle parti ricorrenti, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema OR “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. n.
297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 – nel frattempo abrogati e sostituiti dall'art. 36
CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 – prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisse
“una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici
Pag. 23 di 35 nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro, posto che, secondo la giurisprudenza della S.C. di
Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza del 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
5.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che le parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi SU punto dalla Suprema OR – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la OR, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica
Pag. 24 di 35 annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
RiSUta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema OR “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio SU piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare SU medesimo piano didattico temporale e riSUtano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla OR – non pronunciatasi specificamente SU punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione SUla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle
Pag. 25 di 35 diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa OR di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara SUl'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata SUl'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe riSUtare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della Carta docente.
5.3. Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del , consistente nell'omessa disapplicazione della normativa Controparte_1 nazionale e nella mancata corresponsione della Carta docente, considerato che – preso atto dell'attuale situazione lavorativa della ricorrente nonché dell'intervenuta rinuncia esplicitata da Pt_1 quest'ultima alle rivendicazioni avanzate relativamente all'a.s. 2022/2023 e della rinuncia espressa dalle docenti e relativamente all'a.s. 2019/2020 e, implicitamente, all'estensione all'a.s. Pt_3 Pt_7
2023/2024 – le sotto elencate parti ricorrenti hanno effettivamente svolto supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, negli anni scolastici qui di seguito specificati per ciascuna di esse:
a) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
b) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
c) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_9
d) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
e) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_3
f) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_10
g) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_5
h) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Controparte_11
i) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_12
j) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_7
k) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Controparte_13
l) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_13
m) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
n) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
o) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
p) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
q) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
r) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_14
Pag. 26 di 35 s) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_10
t) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_15
u) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Controparte_16
v) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_12
w) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_12
x) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Parte_12
Il beneficio non avrebbe in ogni caso potuto essere riconosciuto alle ricorrenti e Parte_3 [...] per l'anno scolastico 2023/2024, da queste richiesto per la prima volta mediante le note di Parte_7 trattazione scritta depositate il 06.10.2025 e successivamente rinunciato in forma implicita con note del
15.12.2025. Infatti, in mancanza della produzione di elementi probatori comprovanti l'effettiva mancata concessione della Carta alle suddette docenti nell'anno scolastico in esame – nel corso del quale tanto la ricorrente quanto la ricorrente riSUtano aver espletato incarichi conclusisi Pt_3 Pt_7 entrambi il 31 agosto 2024 (si vedano i rispettivi stati matricolari docc. 3f e 3k allegati alla memoria di costituzione) – la fondatezza della domanda sarebbe stata comunque contraddetta dalla dichiarazione riportata nell'atto introduttivo stesso ove è esplicitato che, in applicazione dell'art. 15 del decreto- legge n. 69/2023, convertito in Legge n. 103/2023, «i ricorrenti, per l'a.s. (2023/2024), hanno fruito della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti», senza menzionare esclusioni di sorta.
6. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la OR, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la OR di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della
Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i
Pag. 27 di 35 termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione SUla piattaforma web, SUla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa OR ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione – con l'eccezione costituita dalla situazione della ricorrente – non ricorre nell'ipotesi in esame, nella Parte_1 quale, come dichiarato dal convenuto e come si evince dalla documentazione versata in atti: CP_1
a) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01/09/2025 Parte_1 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della
Pag. 28 di 35 religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria di AL (BS) (doc. 3 memoria);
b) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_1
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria
“Tullio Lenotti” nella frazione Golosine di Verona (doc. 3b memoria);
c) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01/09/2025 CP_9 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria di Cazzago San Martino
(BS) (doc. 3d memoria);
d) la docente ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza Parte_2 contemporanei, entrambi dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di RC (BS) ed il secondo per Pt_2 tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD
RO (BS) (doc. 3e memoria);
e) la docente ha ricevuto l'assegnazione di tre nuovi incarichi di supplenza contemporanei, Parte_3 tutti intercorrenti dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo per quindici ore settimanali presso la scuola primaria “Bertolotti” dell'Istituto comprensivo “Franchi” Sud 2 di , il secondo per CP_3 sette ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo “John
Fitzgerald Kennedy” Ovest 3 di , il terzo per un'ora e trenta minuti settimanali presso la scuola CP_3 dell'infanzia dell'Istituto comprensivo Ovest 2 di (doc. 3f memoria); CP_3
f) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal CP_10
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per quindici ore settimanali, presso la scuola primaria “Carlo
Collodi” di ZO (BS) (doc. 3g memoria);
g) la docente ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza Parte_5 contemporanei, entrambi dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo per diciassette ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS) ed il secondo per un'ora settimanale presso la scuola secondaria di primo grado “Attilio Franchi” di CP_3
(doc. 3h memoria);
Pag. 29 di 35 h) la docente ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza Controparte_11 contemporanei, entrambi dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo per dodici ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di NE (BS) ed il secondo per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV (BS) (doc. 3i memoria);
i) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01/09/2025 CP_12 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo
Guerini” di BA LA (BS) (doc. 3j memoria);
j) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_7
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Zammarchi” di Manerbio (BS) (doc. 3k memoria);
k) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di Controparte_13 supplenza dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico statale di Montichiari (BS) (doc. 3l memoria); RSona_5
l) la docente , sebbene non attualmente assegnataria di alcun incarico di supplenza, Parte_9 riSUta ancora iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) vigenti nella provincia di
; CP_3
m) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_9
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria di UD (BS) (doc. 3n memoria); RSona_9
n) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_9
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso l'Istituto d'istruzione superiore “Piero Sraffa” di (doc. 3o memoria); CP_3
o) la docente ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza Parte_9 contemporanei, entrambi espletati dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica per nove ore settimanali ciascuno: il primo presso la scuola secondaria di primo grado di RSona_6
Pag. 30 di 35 RC (BS) ed il secondo presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD
RO (BS) (doc. 3p memoria);
p) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_9
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria
“Emiliano Rinaldini” di HE (BS) (doc. 3q memoria);
q) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_9
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dieci ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovita Scalvini” di NO (BS) (doc. 3r memoria);
r) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal CP_14
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria “don
Michele Simoni” di Manerba Del Garda (BS) (doc. 3s memoria);
s) il docente è stato assunto a tempo indeterminato dall'amministrazione scolastica a Parte_10 decorrere dal 01/09/2025 e riSUta attualmente titolare di cattedra di insegnamento di filosofia e storia presso il Liceo scientifico “Giuseppe Novello” di Codogno (LO) (doc. 3t memoria);
t) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal CP_15
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria “padre
Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS) (doc. 3u memoria);
u) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Controparte_16
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria di
Lograto (BS) (doc. 3v memoria);
v) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_12
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria
“Angelo Canossi” di San Zeno Naviglio (BS) (doc. 3w memoria);
w) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_12
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico statale
“Leonardo Da Vinci” di (doc. 3x memoria); CP_3
Pag. 31 di 35 x) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_12
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico statale
“Leonardo Da Vinci” di (doc. 3y memoria). CP_3
Ne consegue che, accolte le rispettive domande di accertamento del diritto all'ottenimento della Carta per cui è causa, per gli anni scolastici indicati, il deve essere altresì condannato al CP_1 riconoscimento dei corrispondenti importi, ma nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale a tempo indeterminato.
7. Non è fondata, peraltro, l'eccezione di prescrizione – quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dall'attribuzione dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, legge n.
124/1999 o dal diverso termine imposto ai docenti a tempo indeterminato per procedere alla registrazione telematica, così come chiarito dalla Suprema OR di Cassazione nella sentenza n. 29941 cit., punto 20.1 – sollevata dall'amministrazione resistente in relazione all'a.s. 2019/2020 con riferimento ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_9 Parte_2
, , CP_10 Parte_5 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , , ,
[...] Parte_13 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9
, , Parte_9 CP_14 Parte_10 CP_15 Controparte_16 Pt_12
,
[...] Parte_12 Parte_12
Infatti, a fronte della produzione in atti, seppure tardiva, della documentazione comprovante l'avvenuta notifica della diffida citata in ricorso, il termine quinquennale di prescrizione non riSUtava ancora decorso alla data del 12.08.2024, giorno di pervenimento della missiva di posta elettronica certificata nelle caselle dei destinatari, essendo nell'anno scolastico 2019/2020 stati assegnati tra l'1 ed il 2 settembre 2019 (secondo quanto riportato da alcuni stati matricolari prodotti in atti) a tutte le sopra elencate parti ricorrenti i rispettivi incarichi di supplenza e considerando il termine del 30.10.2019 stabilito dall'art. 5, co. 3, dpcm 28.11.2016 per i docenti di ruolo per provvedere all'iscrizione SU portale telematico dedicato.
8. Il ricorso non è invece fondato e deve essere rigettato limitatamente alla ricorrente Parte_1
8.1. Se è vero che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – costituisce un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato e senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo
Pag. 32 di 35 indeterminato, va d'altro canto evidenziato come la OR, con l'arresto citato, abbia chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
È stato infatti chiarito dai Supremi Giudici di legittimità che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. Tuttavia, se “un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
8.2. Ebbene, applicando i principi enunciati al caso di specie, la domanda di condanna all'adempimento in forma specifica proposta in principalità non può essere accolta volta che la ricorrente ha espressamente dichiarato, con note di trattazione scritta del 15.12.2025 e con Pt_1 integrazione documentale depositata il 16.12.2025, di essere fuoriuscita dal sistema scolastico già in data 01.03.2023 per pensionamento ed ha quindi implicitamente confermato la contestazione mossa SU punto dalla parte convenuta.
8.3. Va infine ritenuta l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in via subordinata dalla medesima ricorrente, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova degli elementi necessari per procedere all'accertamento dell'esistenza del danno subito.
9. Le spese di lite, tenuto conto del rigetto della domanda proposta dalla ricorrente già Pt_1 fuoriuscita dal sistema scolastico prima del deposito del ricorso, sono compensate in ragione di 1/5, mentre la restante parte è posta a carico del e vengono liquidate come in dispositivo, CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione dell'attività difensiva delle parti, anche della serialità del contenzioso;
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto delle parti ricorrenti sottoelencate all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
Pag. 33 di 35 - quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
- quanto a , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_10
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_5
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_11
2022/2023,
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_12
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_7
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_13
2022/2023,
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_14
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_10
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_15
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Controparte_16
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_12
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_12
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_12
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore delle suddette parti ricorrenti;
3 – rigetta nel resto.
4- compensa in ragione di 1/5 le spese di lite e per l'effetto condanna il
[...]
a rimborsare alle parti ricorrenti il residuo pari ad € € 640,00, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario;
Pag. 34 di 35 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 22.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Chiara NZ
Pag. 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
NZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127-ter C.P.C.
nella controversia di primo grado promossa da
[...]
Parte_1
[...]
[...] [...]
Parte_2
Parte_3
[...] Pt_4
Parte_5
[...] Parte_6
[...] [...]
Parte_7
[...] Parte_8
Parte_9
[...]
[...]
[...]
[...] [...]
[...]
[...] [...]
Parte_10
[...] [...]
Parte_11 [...]
[...]
Parte_12
[...] tutti rappresentati e difesi dall'avv. SARACINO ANTONIO
- RICORRENTI contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
in persona del Direttore Controparte_2
Generale pro tempore
in persona del Dirigente pro tempore Controparte_3 tutti costituiti con la dott.ssa PALMIERI LUISA, il dott. , la Controparte_4 dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa , la dott.ssa Controparte_5 CP_6 CP_7
ex art. 417-bis c.p.c. CP_8
- RESISTENTI
Oggetto: Carta docente
All'udienza ex art. 127-ter c.p.c. i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_9
, , , , , Parte_2 Parte_3 CP_10 Parte_5 Controparte_11 [...]
, , CP_12 Parte_7 Controparte_13 Parte_9 Parte_9
, , , , , Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 CP_14 Pt_10
, ,
[...] CP_15 Controparte_16 Parte_12 Parte_12 Pt_12 hanno adito l'intestato Tribunale rappresentando di essere tutti, al momento dell'instaurazione
[...] del presente giudizio, docenti di religione cattolica a tempo determinato alle dipendenze del CP_1
Pag. 2 di 35 – in servizio presso svariati istituti scolastici della provincia di – e Controparte_1 CP_3 di avere stipulato con il convenuto, in precedenza, contratti a tempo determinato così dettagliati:
a) (docc.
1.1 e 1.2): Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per un'ora e trenta minuti settimanali, presso la scuola dell'infanzia di AL (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di
AL (BS), il secondo svolto per diciannove ore settimanali presso la scuola primaria di AL
(BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tre ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di AL
(BS), il secondo svolto per diciotto ore settimanali presso la scuola primaria di AL (BS), il terzo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di EN (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tre ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di AL
(BS), il secondo svolto per diciotto ore settimanali presso la scuola primaria di AL (BS), il terzo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di EN (BS);
b) (docc. 2.1, 2.2, 2.3): Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventidue ore settimanali, presso la scuola primaria “Roberto Tosoni” dell'IC 2 “Rita Levi Montalcini” di Montichiari (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventidue ore settimanali, presso la scuola primaria “Roberto Tosoni” dell'IC 2 “Rita Levi Montalcini” di Montichiari (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per venti ore settimanali, presso la scuola primaria “Roberto Tosoni” dell'IC 2 “Rita Levi Montalcini” di Montichiari (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica;
Pag. 3 di 35 c) (docc. 3.1, 3.2, 3.3): Parte_1
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della Per religione cattolica: il primo svolto per sedici ore settimanali presso la scuola primaria
[...]
dell'IC 2 “Trebeschi” di Desenzano del Garda (BS), il secondo ed il terzo svolti ciascuno Per_2
Per RS per quattro ore settimanali presso la scuola primaria dell'IC da Como” di RSona_3
Lonato del Garda (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento Per della religione cattolica: il primo svolto per dodici ore settimanali presso la scuola primaria “
dell'IC 2 “Trebeschi” di Desenzano del Garda (BS), il secondo svolto per dieci ore RSona_2 settimanali presso la scuola primaria dell'IC “Ugo da Como” di Lonato del RSona_5
Garda (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Primo Mazzolari” dell'IC 2 “Trebeschi” di Desenzano del Garda (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Primo Mazzolari” dell'IC 2 “Trebeschi” di Desenzano del Garda (BS);
d) (docc. 4.1, 4.2, 4.3): CP_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventidue ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC “don Paolo Raffelli” di Provaglio d'Iseo (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per diciassette ore settimanali presso la scuola primaria
“Gianni Rodari” dell'IC “don Paolo Raffelli” di Provaglio d'Iseo (BS) e il secondo svolto per quattro ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di Provaglio d'Iseo (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni
Rodari” dell'IC “don Paolo Raffelli” di Provaglio d'Iseo (BS) e il secondo svolto per quattro ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di Provaglio d'Iseo (BS);
Pag. 4 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria dell'IC “Giulio Bevilacqua” di Cazzago San Martino (BS);
e) (docc. 5.1, 5.2, 5.3): Parte_2
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di cinque incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per un'ora alla settimana presso la scuola secondaria di primo grado di RC (BS), il secondo svolto per tre ore settimanali presso la scuola RSona_6 secondaria di primo grado “Ermanno Margheriti” di CO (BS), il terzo svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti per la libertà” di VE (BS), il quarto svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado consortile di ER SU LA
(BS), il quinto svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “don di OD (BS); RSona_7
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di quattro incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Ermanno Margheriti” di CO (BS), il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti per la libertà” di VE (BS), il terzo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado consortile di ZE (BS), il quarto svolto per cinque ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD
RO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di cinque incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica per complessive diciotto ore settimanali: il primo svolto presso la scuola secondaria di primo grado “Ermanno Margheriti” di CO (BS), il secondo svolto presso la scuola secondaria di primo grado “Caduti per la libertà” di VE (BS), il terzo svolto presso la scuola secondaria di primo grado consortile di ER SU LA (BS), il quarto svolto presso la scuola secondaria di primo grado di OD (BS), il quinto svolto presso la scuola secondaria di RSona_8
primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di cinque incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado
“Ermanno Margheriti” di CO (BS), il secondo svolto per tre ore settimanali presso la scuola
Pag. 5 di 35 secondaria di primo grado “Caduti per la libertà” di VE (BS), il terzo svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado consortile di ER SU LA (BS), il quarto svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di RSona_8
OD (BS), il quinto svolto per cinque ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado
“Angelo Canossi” di RD RO (BS);
f) (docc. 6.1, 6.2, 6.3): Parte_3
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica;
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di VA (BS), Per il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di RSona_3
BO (BS), il terzo svolto per dieci ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di BO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per nove ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di Manerbio (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di Manerbio
(BS), il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria di Manerbio (BS), il terzo svolto per nove ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di BO (BS);
g) (docc. 7.1, 7.2, 7.3): CP_10
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per quindici ore settimanali presso la scuola primaria “Carlo Collodi” di ZO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per tredici ore settimanali presso la scuola primaria “Carlo Collodi” di ZO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per tredici ore settimanali presso la scuola primaria “Carlo Collodi” di ZO (BS);
Pag. 6 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per quindici ore settimanali presso la scuola primaria “Carlo Collodi” di ZO (BS);
h) (docc. 8.1, 8.2, 8.3): Parte_5
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per quattordici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS);
i) (docc. 9.1, 9.2, 9.3): Controparte_11
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di NE (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di NE (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per dodici ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di
NE (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV
(BS);
Pag. 7 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per dodici ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di
NE (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV
(BS);
j) (docc. 10.1, 10.2, 10.3): CP_12
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattordici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo Guerini” di BA LA (BS) ed il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Giulio Bevilacqua” di Offlaga (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo Guerini” di BA LA (BS) ed il secondo svolto per cinque ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Giulio Bevilacqua” di Offlaga (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo Guerini” di BA LA (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Giulio Bevilacqua” di Offlaga (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo Guerini” di BA LA (BS);
k) (docc. 11.1, 11.2, 11.3): Parte_7
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica;
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quattordici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Luca Marenzio” di CC (BS) ed il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Ignazio Silone” di RB (BS);
Pag. 8 di 35 - nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per quindici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Luca Marenzio” di CC (BS) ed il secondo svolto per tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Ignazio Silone” di RB (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Zammarchi” di Manerbio (BS);
l) (docc. 12.1, 12.2, 12.3): Controparte_13
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per sedici ore settimanali, presso l'IIS
“Niccolò AR - FE Olivieri” di;
CP_3
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Niccolò AR - FE Olivieri” di;
CP_3
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Niccolò AR - FE Olivieri” di;
CP_3
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Niccolò AR - FE Olivieri” di;
CP_3
m) (docc. 13.1, 13.2, 13.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC di Roncadelle (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC di Roncadelle (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC di Roncadelle (BS);
Pag. 9 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “Gianni Rodari” dell'IC di Roncadelle (BS);
n) (docc. 14.1, 14.2, 14.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto ad orario completo di cattedra presso la scuola primaria
“FE Angelo Chiecca” di UD (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola primaria di LI di OR AN (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per venti ore settimanali presso la scuola primaria
[...]
di UD (BS) ed il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola RSona_9 primaria di LI di OR AN (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto ad orario completo di cattedra presso la scuola primaria di UD (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola RSona_9 primaria “San Pancrazio” dell'IC 1 di Palazzolo SUl'Oglio (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, tutti a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per sedici ore settimanali presso la scuola primaria RSona_9
di UD (BS), il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola primaria “San
[...]
Pancrazio” dell'IC 1 di Palazzolo SUl'Oglio (BS), il terzo svolto per due ore settimanali presso la scuola primaria di LI di OR AN (BS);
o) (docc. 15.1, 15.2, 15.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per sedici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Annibale Calini” di DI (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso la scuola secondaria di primo grado “Annibale Calini” di DI (BS);
Pag. 10 di 35 - nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per diciannove ore settimanali presso l'IIS “Piero Sraffa” di;
CP_3
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Piero Sraffa” di;
CP_3
p) (docc. 16.1, 16.2, 16.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per otto ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “ di RC (BS) ed il secondo svolto per sei ore settimanali presso la RSona_6 scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “ di RC (BS) ed il secondo svolto per otto ore settimanali presso la RSona_6 scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “ di RC (BS) ed il secondo svolto per otto ore settimanali presso la RSona_6 scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “ di RC (BS) ed il secondo svolto per otto ore settimanali presso la RSona_6 scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD RO (BS);
q) (docc. 17.1, 17.2, 17.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di HE (BS);
Pag. 11 di 35 - nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di HE (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di HE (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di HE (BS);
r) (docc. 18.1, 18.2, 18.3): Parte_9
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “padre di DE (BS); RSona_10
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “padre di DE (BS); RSona_10
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “padre di DE (BS); RSona_10
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di DE (BS); RSona_11
s) (docc. 19.1, 19.2, 19.3): CP_14
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda (BS);
Pag. 12 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “don Michele Simoni” di Manerba del Garda (BS);
t) (docc. 20.1, 20.2, 20.3): Parte_10
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per nove ore settimanali presso l'IIS “Grazio Cossali” di
OR (BS) ed il secondo svolto per nove ore settimanali presso l'IIS “Vincenzo Dandolo” di
NO (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra presso l'IIS “Vincenzo Dandolo” di NO (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per cinque ore settimanali presso l'IIS
“Vincenzo Dandolo” di NO (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per cinque ore settimanali presso l'IIS
“Vincenzo Dandolo” di NO (BS);
u) (docc. 21.1, 21.2, 21.3): CP_15
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, tutti a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore settimanali presso la scuola primaria di Molinetto di
Mazzano (BS), il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di Mazzano
(BS), il terzo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola primaria “Emiliano Rinaldini” di
HE (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di tre incarichi di supplenza contemporanei, tutti a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per sei ore settimanali presso la scuola primaria di Molinetto di
Mazzano (BS), il secondo svolto per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di Mazzano
(BS), il terzo svolto per un'ora e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia di HE (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “padre Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS);
Pag. 13 di 35 - nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria “padre Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS);
v) (docc. 22.1, 22.2, 22.3): Controparte_16
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria di Lograto (BS);
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria di Lograto (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria di Lograto (BS);
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali presso la scuola primaria di Lograto (BS);
w) (docc. 23.1, 23.2, 23.4): Parte_12
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per ventidue ore settimanali presso la scuola primaria “padre
Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS) ed il secondo svolto per due ore settimanali presso la scuola primaria di Passirano (BS); RSona_12
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria “padre Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS);
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria dell'IC di VA (BS); RSona_5
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per venti ore settimanali presso la scuola primaria dell'IC
[...]
di VA (BS) ed il secondo svolto per quattro ore settimanali presso la scuola RSona_5 primaria “Angelo Canossi” dell'IC “Nella Berther” di San Zeno Naviglio (BS);
Pag. 14 di 35 x) (docc. 24.1, 24.2, 24.3): Parte_12
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico), in forza di due incarichi di supplenza contemporanei, entrambi a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo svolto per tredici ore settimanali presso il Liceo scientifico statale
“Niccolò Copernico” di ed il secondo svolto per cinque ore settimanali presso il Liceo CP_3 scientifico statale “Annibale Calini” di;
CP_3
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo statale “Veronica Gambara” di;
CP_3
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
y) (docc. 25.1, 25.2, 25.3): Parte_12
- nell'a.s. 2019/2020 dal 01/09/2019 al 31/08/2020 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
- nell'a.s. 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
- nell'a.s. 2021/2022 dal 01/09/2021 al 31/08/2022 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
- nell'a.s. 2022/2023 dal 01/09/2022 al 31/08/2023 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il
Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di . CP_3
Hanno lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di euro 500,00 e non costituente retribuzione accessoria né reddito imponibile (infra “Carta docente”), prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 esclusivamente a favore del personale assunto a tempo
Pag. 15 di 35 indeterminato, al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali.
Hanno censurato l'irragionevolezza di tale discriminazione, essendo stati tutti sottoposti ad obblighi formativi del tutto assimilabili a quelli dei docenti di ruolo.
Hanno precisato che, secondo quanto indicato dalle disposizioni attuative della normativa di rango primario – d.p.c.m. 23 settembre 2015 n. 32313 e d.p.c.m. 28 novembre 2016 – il beneficio in contesa veniva riconosciuto esclusivamente agli insegnanti assunti a tempo indeterminato.
Hanno fatto riferimento all'ordinanza emessa il 18.05.2022 dalla OR di Giustizia dell'Unione
Europea (causa C-450/21) che ha sancito l'illegittimità della condotta avversaria per violazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro SU lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva europea n. 1999/70/CE, la quale impone il divieto di discriminazione del personale cd. precario con riferimento alle condizioni di impiego, anche in ambito formativo, in assenza di ragioni oggettive.
Hanno richiamato quanto affermato dal Consiglio di Stato (sent. n. 1842 del 16.03.2022), secondo cui il rifiuto opposto dal convenuto alla concessione del beneficio era illegittimo per violazione CP_1 degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e del principio costituzionale a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione. Hanno menzionato ulteriori statuizioni alle quali era pervenuto il Consiglio di Stato con la medesima pronuncia, che aveva riconosciuto, in primo luogo, come il diritto/dovere di formazione – strettamente collegato alla Carta docente – fosse previsto ed imposto, senza distinzione tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, dagli artt. 29, 63 e 64 CCNL
Comparto Scuola del 29.11.2007 ed, in secondo luogo, come, in forza della riserva di competenza in materia di formazione professionale attribuita alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro dall'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, le norme stabilite dalla contrattazione nazionale prevalessero SUla legge n. 107/2015.
Hanno citato, a sostegno della propria tesi, il recente intervento SU tema della Suprema OR di
Cassazione (sent. 29961/2023).
Hanno aggiunto che, grazie all'intervento normativo in materia attuato tramite l'introduzione dell'art. 15 decreto-legge n. 69/2023, avevano tutti fruito della Carta nell'anno scolastico 2023/2024.
Hanno precisato di aver inviato in data 08.08.2024 all'amministrazione resistente una missiva di posta elettronica certificata, contenente apposita diffida ad adempiere, regolarmente pervenuta a controparte ma rimasta priva di riscontro (docc. 26, 27 ricorso).
Hanno concluso chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del CP_1 alla concessione della Carta docente ed all'accreditamento su di essa di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici rivendicati da ognuna delle parti ricorrenti, secondo quanto qui di seguito dettagliato:
Pag. 16 di 35 a) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari Parte_1 ad euro 2.000,00;
b) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_1 pari ad euro 2.000,00;
c) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_1 pari ad euro 2.000,00;
d) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari CP_9 ad euro 2.000,00;
e) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_2 pari ad euro 2.000,00;
f) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari ad Parte_3 euro 2.000,00;
g) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale CP_10 pari ad euro 2.000,00;
h) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Parte_5 totale pari ad euro 2.000,00;
i) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Controparte_11 totale pari ad euro 2.000,00;
j) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari CP_12 ad euro 2.000,00;
k) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_7 pari ad euro 2.000,00;
l) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un Controparte_13 importo totale pari ad euro 2.000,00;
m) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Parte_9 totale pari ad euro 2.000,00;
n) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale pari Parte_9 ad euro 2.000,00;
o) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_9 pari ad euro 2.000,00;
p) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Parte_9 totale pari ad euro 2.000,00;
Pag. 17 di 35 q) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_9 pari ad euro 2.000,00;
r) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_9 pari ad euro 2.000,00;
s) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale CP_14 pari ad euro 2.000,00;
t) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_10 pari ad euro 2.000,00;
u) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale CP_15 pari ad euro 2.000,00;
v) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo Controparte_16 totale pari ad euro 2.000,00;
w) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_12 pari ad euro 2.000,00;
x) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_12 pari ad euro 2.000,00;
y) per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, per un importo totale Parte_12 pari ad euro 2.000,00; ovvero, in via subordinata, la condanna di parte convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, a ciascuna delle sopra elencate parti ricorrenti dei medesimi, rispettivi importi richiesti o delle diverse somme ritenute di giustizia.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata il ha Controparte_1 preliminarmente eccepito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. la prescrizione quinquennale delle pretese alla corresponsione del bonus docenti, avanzata in riferimento all'a.s. 2019/2020 dai ricorrenti Pt_1
, ,
[...] Parte_1 Parte_1 CP_9 Parte_2 CP_10 Parte_5
, ,
[...] Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Parte_13
, , , , , , Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 CP_14
, Parte_10 CP_15 Controparte_16 Parte_12 Parte_12 Pt_12
stante il tempo trascorso tra le date di conferimento dei rispettivi incarichi di supplenza in
[...] quell'anno scolastico (il 01.09.2019 per tutti i ricorrenti) ed il 04.11.2024, data di deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto illegittimo o comunque infondato ed il rigetto di tutte le domande in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale nelle more delineatosi.
Pag. 18 di 35 Ha negato che le ricorrenti e avessero espletato alcun incarico di Parte_3 Parte_7 supplenza nel corso dell'anno scolastico 2019/2020. Ha negato altresì che la ricorrente Parte_1 avesse espletato alcun incarico di supplenza nel corso dell'anno scolastico 2022/2023.
Ha confermato lo svolgimento dei servizi esposti dalle altre parti ricorrenti nell'atto introduttivo, precisando che, al momento del deposito della memoria difensiva:
a) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al Parte_1
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di AL (BS);
b) la docente non riSUtava assegnataria di alcun incarico di supplenza né riSUtava Parte_1 iscritta nelle vigenti graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);
c) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_1 al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria “Tullio Lenotti” di Golosine (VR);
d) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al CP_9
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di Cazzago San Martino (BS);
e) la docente riSUtava assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi Parte_2 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletati, il primo, presso la scuola secondaria di primo grado di
RC (BS) ed il secondo presso la scuola secondaria di primo grado di RD RO (BS);
f) la docente riSUtava assegnataria di tre incarichi di supplenza aventi tutti scadenza fissata Parte_3 al 31/08/2026 ed espletati, rispettivamente, presso l'IC “Franchi” Sud 2 di , l'IC “Kennedy” CP_3
Ovest 3 di , l'IC Ovest 2 di;
CP_3 CP_3
g) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al CP_10
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di ZO (BS);
h) la docente riSUtava assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi Parte_5 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletati, il primo, presso la scuola secondaria di primo grado di
FL (BS) ed il secondo presso la scuola secondaria di primo grado “Franchi” di;
CP_3
i) la docente riSUtava assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi Controparte_11 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletati, il primo, presso la scuola dell'infanzia di NE (BS) ed il secondo presso la scuola dell'infanzia di EV (BS);
j) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al CP_12
31/08/2026 ed espletato presso la scuola secondaria di primo grado di BA LA (BS);
k) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_7 fissata al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola secondaria di primo grado di Manerbio (BS);
Pag. 19 di 35 l) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente Controparte_13 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletato presso il Liceo scientifico di RSona_5
Montichiari (BS);
m) la docente riSUtava tuttora iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze Parte_9
(GPS) vigenti nella provincia di;
CP_3
n) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al Parte_9
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di UD (BS);
o) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_9 al 31/08/2026 ed espletato presso l'IIS “Piero Sraffa” di;
CP_3
p) la docente riSUtava assegnataria di due incarichi di supplenza aventi entrambi Parte_9 scadenza fissata al 31/08/2026 ed espletati, il primo, presso la scuola secondaria di primo grado di
RC (BS) ed il secondo presso la scuola secondaria di primo grado di RD RO (BS);
q) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_9 al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di HE (BS);
r) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_9 fissata al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola secondaria di primo grado di NO (BS);
s) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al CP_14
31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di Manerba Del Garda (BS);
t) il docente riSUtava essere stato immesso in ruolo a decorrere dal 01/09/2025 e Parte_10 titolare di cattedra presso il Liceo scientifico “Giuseppe Novello” di Codogno (LO);
u) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata CP_15 al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di Borgo San OM (BS);
v) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Controparte_16 fissata al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di Lograto (BS);
w) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza Parte_12 fissata al 31/08/2026 ed espletato presso la scuola primaria di San Zeno Naviglio (BS);
x) la docente riSUtava assegnataria di un incarico di supplenza avente scadenza fissata Parte_12 al 31/08/2026 ed espletato presso il Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di;
CP_3
y) il docente riSUtava assegnatario di un incarico di supplenza avente scadenza fissata al Parte_12
31/08/2026 ed espletato presso il Liceo scientifico statale “Leonardo Da Vinci” di . CP_3
Ha rilevato come la propria condotta fosse conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015 e dai successivi provvedimenti attuativi, SUla base dei quali il beneficio in esame poteva essere riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato.
Pag. 20 di 35 Ha richiamato, altresì, la disciplina nelle more introdotta con decreto-legge n. 69/2023, il quale ha previsto l'attribuzione del beneficio invocato per l'anno 2023, nell'ipotesi di supplenza annuale su posto vacante e disponibile, e la recente novella legislativa prevista dai commi 572 ss. dell'art. 1 della legge n. 207/2024 che, parimenti, ha attribuito a decorrere dal 2025 il diritto a percepire la Carta sia ai docenti di ruolo sia ai supplenti, limitatamente, quanto a questi ultimi, ai titolari di incarichi annuali su posto vacante e disponibile aventi quindi durata sino al 31 agosto di ogni anno scolastico ed ha altresì affidato ad appositi decreti ministeriali, da emanarsi di anno in anno, l'individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione del beneficio come pure la determinazione del suo ammontare.
Ha ampiamente menzionato i principi di diritto affermati, anche in materia di prescrizione del diritto, dalla OR di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 emessa nell'ambito del procedimento ex art. 363-bis c.p.c. instaurato da altro Tribunale.
Ha evidenziato che la formazione viene disciplinata dalla clausola numero 6 dell'Accordo Quadro, secondo la quale i datori di lavoro devono agevolare l'accesso dei dipendenti a tempo determinato
“nella misura del possibile”; quindi, nel caso di specie, anche tenendo conto della compatibilità finanziaria della relativa spesa, oltreché delle ulteriori occasioni di crescita professionale già garantite anche ai docenti cd. precari.
Ha osservato che, in via generale, l'esclusione legislativa dei docenti assegnatari di incarichi di supplenza aventi scadenza diversa dal 31 agosto dal godimento del bonus non sarebbe motivata da intenti discriminatori, ma troverebbe il proprio fondamento nella necessità di assicurare la formazione e l'aggiornamento al personale docente il cui rapporto di lavoro sia caratterizzato da una maggiore stabilità.
Ha segnalato, in ogni caso, la necessità di sottoporre l'eventuale riconoscimento del beneficio ai medesimi vincoli previsti per il personale di ruolo – onde evitare una discriminazione cd. alla rovescia
– e di non applicare alcuna maggiorazione a titolo di rivalutazione monetaria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1277 c.c. e dell'art. 2 d.p.c.m. 28 novembre 2016, né alcun cumulo di interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 ed art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Ha rimarcato che l'eventuale ammissibilità di una domanda risarcitoria, pur se formulata in via subordinata, è condizionata sia dal requisito della fuoriuscita della parte istante dal sistema scolastico sia dall'allegazione di circostanziati elementi di prova attestanti l'effettiva sussistenza e l'entità delle spese sostenute o, comunque, dei danni patiti dalla parte ricorrente appunto in conseguenza del mancato riconoscimento della Carta.
3. Con note scritte depositate il 06.10.2025 la parte ricorrente ha rinunciato alla Parte_1 domanda formulata in relazione all'a.s. 2022/2023, la parte ricorrente ha rinunciato alla Parte_3
Pag. 21 di 35 domanda formulata in relazione all'a.s. 2019/2020 ed ha contestualmente esteso la domanda di riconoscimento del beneficio anche all'a.s. 2023/2024, la parte ricorrente ha Parte_7 rinunciato alla domanda formulata in relazione all'a.s. 2019/2020 ed ha contestualmente esteso la domanda di riconoscimento del beneficio anche all'a.s. 2023/2024. Le parti ricorrenti , Parte_1
, , , Parte_1 Parte_1 CP_9 Parte_2 CP_10 Parte_5
, , , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Parte_13 Parte_9
, , Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9 CP_14 Pt_10
,
[...] CP_15 Controparte_16 Parte_12 Parte_12 Parte_12 hanno contestato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto con riferimento all'a.s. CP_1
2019/2020, sostenendo l'avvenuta interruzione del decorso dei termini prescrizionali in forza della diffida trasmessa a controparte l'8 agosto 2024 o, in ogni caso, in forza del principio eurocomunitario di equivalenza ed effettività con il quale finirebbe per porsi in contrasto l'eventuale riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto, in assenza di differenze sostanziali tra i docenti a tempo determinato ed i docenti a tempo indeterminato.
In pari data anche il convenuto ha depositato note scritte per mezzo delle quali – ribadita la CP_1 richiesta di respingere le domande formulate dalle ricorrenti e con riferimento all'a.s. Pt_3 Pt_7
2019/2020 e dalla ricorrente con riferimento all'a.s. 2022/2023 (non riSUtando Pt_1
l'effettuazione ad opera delle citate docenti di alcun servizio di supplenza in tali anni scolastici) e reiterata l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento all'a.s. 2019/2020 nei confronti dei CP_1 Cont ricorrenti , Pt_1 Pt_1 Pt_1 CP_9 Pt_2 Parte_5 CP_11 CP_13
Pt_9 Pt_9 Pt_9 Parte_9 Pt_9 Pt_9 CP_14 Pt_10 CP_15 CP_16
, – si è per il resto integralmente riportato alla propria memoria difensiva. Pt_12 Pt_12 Pt_12
4. Ottemperando, seppur tardivamente, all'ordinanza di produzione documentale emessa da questo
Giudice in data 09.10.2025, le parti ricorrenti hanno depositato in data 15.12.2025 sia la documentazione comprovante l'avvenuto inoltro di apposite diffide, notificate mediante due missive di posta elettronica certificata, entrambe regolarmente pervenute in data 12.08.2024 a controparte, ma rimaste prive di riscontro, sia ulteriori note scritte, per mezzo delle quali la ricorrente ha dato Pt_1 atto della propria cessazione dal servizio, essendo stata posta in quiescenza a decorrere dal 01.03.2023, mentre le ricorrenti e hanno esplicitamente ribadito la rinuncia alle domande formulate in Pt_3 Pt_7 relazione all'a.s. 2019/2020 ed hanno, in forma implicita, rinunciato all'estensione della domanda all'a.s. 2023/2024 formulata nelle note di trattazione scritta del 06.10.2015.
Pag. 22 di 35 5. Preso atto delle rinunce formalizzate dalla ricorrente in relazione alla domanda Parte_1 formulata per l'a.s. 2022/2023 e dalle ricorrenti e in relazione alle Parte_3 Parte_7 rispettive domande formulate per l'a.s. 2019/2020 e per l'a.s. 2023/2024 e ritenuti, per quanto qui d'interesse, sostanzialmente confermati i servizi svolti dalle altre parti ricorrenti, il ricorso deve essere accolto nei termini di seguito esposti per ciò che riguarda i ricorrenti Pt_1 Pt_1 CP_9 Pt_2
CP_1 Cont
, , , Pt_3 Parte_5 CP_11 Pt_7 CP_13 Pt_9 Pt_9 Pt_9 Parte_9
, Pt_9 Pt_9 CP_14 Pt_10 CP_15 CP_16 Pt_12 Pt_12 Pt_12
5.1. Come puntualmente osservato dalle parti ricorrenti, la Carta docente è disciplinata dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, il quale prevede che la stessa, dell'importo nominale di euro 500,00 all'anno, venga riconosciuta al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, tramite i diversi possibili utilizzi dettagliatamente indicati nell'ambito della medesima disposizione (acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste, di hardware e software, etc.).
Come anche recentemente affermato dalla Suprema OR “la Carta ha riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto”; sebbene il riferimento a software e hardware possa sviare, anche tali elementi “vanno intesi, nel contesto di un insieme di altri strumenti di valenza palesemente culturale, nella logica di un accrescimento professionale” (Cassazione civile Sez. Lav. del 27/10/2023, n. 29961).
Tanto premesso in ordine alle finalità del beneficio richiesto, deve osservarsi come l'art. 282 d.lgs. n.
297/1994 preveda che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – sia un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato.
Analogamente gli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 – nel frattempo abrogati e sostituiti dall'art. 36
CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024 – prevedevano, senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato, rispettivamente: che la formazione costituisse
“una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”; che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituiscano un diritto per il personale, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che la scelta di prevedere la corresponsione del beneficio ai soli insegnanti di ruolo manifesta “un indirizzo che affonda le radici
Pag. 23 di 35 nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta … la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo” è altrettanto innegabile che “la taratura di quell'importo di 500 Euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di tale periodo di durata di quest'ultima” (Cass. 29961 cit.).
A fronte di tale quadro normativo, non può dunque negarsi il potenziale contrasto della normativa nazionale con la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro, posto che, secondo la giurisprudenza della S.C. di
Cassazione, “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura … Essi infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento” (Cass. 29961 cit.).
La stessa CGUE, in effetti – le cui interpretazioni delle norme comunitarie hanno efficacia ultra partes
(ex multis Cassazione civile Sez. Lav., 15/10/2020, n. 22401) – con ordinanza del 18.05.2022 richiamata in ricorso ha affermato che la clausola 4 più volte citata osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del il beneficio Controparte_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso ai fini di accrescimento formativo;
fermo restando che spetta al giudice nazionale verificare se, nel caso concreto, il docente a tempo determinato che invochi la Carta docente si trovi in una “situazione comparabile” a quella dei colleghi a tempo indeterminato, nel corso del medesimo periodo (punto 42).
5.2. Riconosciuto, per i motivi esposti, che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 si presti a una possibile disapplicazione per contrarietà ad una disposizione europea self executing – come evidentemente è la clausola 4, laddove introduce un divieto di discriminazione che non necessita di ulteriori attuazioni di carattere nazionale – è necessario verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere che le parti ricorrenti abbiano subito un trattamento deteriore esclusivamente a causa della propria assunzione a tempo determinato, in assenza di ragioni oggettive.
Giova a questo proposito richiamare i principi recentemente espressi SU punto dalla Suprema OR – il cui intervento è stato sollecitato ex art. 363-bis c.p.c. con conseguente particolare valore nomofilattico della pronuncia – con la sentenza n. 29961 più volte richiamata.
Invero, secondo la OR, nella ricerca dei “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni” deve ritenersi:
a) che non appaiono criteri idonei “quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari” (docenti di ruolo a tempo parziale verticale o orizzontale, inidonei per motivi di salute, comandati, distaccati, etc.) perché così la “connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica
Pag. 24 di 35 annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi … il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso … Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali”;
b) che analogamente non sia idoneo il dato normativo dei centottanta giorni, valorizzato da “norme riguardanti specifici fenomeni … che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica”;
c) che possa invece essere utile il disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 4, legge n. 124/1999, dedicati rispettivamente alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili (c.d. vacanza su organico di diritto) e non vacanti ma di fatto disponibili (c.d. vacanza su organico di fatto) entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ivi compresa l'ipotesi di copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario;
d) che, nei casi di cui alla lett. c), la relazione tra supplenza e didattica annua è chiaramente enunciata, trattandosi di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”;
e) che rispetto alle citate tipologie di incarico “si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
RiSUta dirimente, dunque, la tipologia di incarico che, per poter determinare una assimilazione – ai fini dell'attività formativa alla quale è connessa la Carta docenti – deve avere una taratura annuale. In altri termini, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema OR “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio SU piano della 'didattica annua' non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare SU medesimo piano didattico temporale e riSUtano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
Si precisa, quanto all'orario di lavoro, eventualmente ridotto, che possa essere assegnato al supplente, che i principi espressi dalla OR – non pronunciatasi specificamente SU punto per ragioni di irrilevanza nella fattispecie concreta – laddove focalizzano l'attenzione SUla taratura annuale della didattica, inducono a ritenere irrilevante una eventuale incompletezza oraria della cattedra, rispetto alle
Pag. 25 di 35 diciotto ore standard. D'altro canto, è la stessa OR di Cassazione a specificare che il lavoro a tempo indeterminato part time settimanale non è ex se un criterio di comparazione perché comunque “si tara SUl'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica 'annua' … che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza”; con la conseguenza che, a contrario, laddove la supplenza sia calibrata SUl'intero anno scolastico, anche per il lavoratore a tempo determinato dovrebbe riSUtare irrilevante il minor impegno orario, ai fini del riconoscimento del beneficio della Carta docente.
5.3. Applicando i principi enunciati al caso di specie, deve essere riconosciuta la violazione del diritto europeo da parte del , consistente nell'omessa disapplicazione della normativa Controparte_1 nazionale e nella mancata corresponsione della Carta docente, considerato che – preso atto dell'attuale situazione lavorativa della ricorrente nonché dell'intervenuta rinuncia esplicitata da Pt_1 quest'ultima alle rivendicazioni avanzate relativamente all'a.s. 2022/2023 e della rinuncia espressa dalle docenti e relativamente all'a.s. 2019/2020 e, implicitamente, all'estensione all'a.s. Pt_3 Pt_7
2023/2024 – le sotto elencate parti ricorrenti hanno effettivamente svolto supplenze ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, negli anni scolastici qui di seguito specificati per ciascuna di esse:
a) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
b) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_1
c) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_9
d) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_2
e) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_3
f) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_10
g) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_5
h) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Controparte_11
i) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_12
j) negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_7
k) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Controparte_13
l) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_13
m) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
n) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
o) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
p) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
q) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_9
r) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_14
Pag. 26 di 35 s) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_10
t) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; CP_15
u) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Controparte_16
v) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_12
w) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_12
x) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Parte_12
Il beneficio non avrebbe in ogni caso potuto essere riconosciuto alle ricorrenti e Parte_3 [...] per l'anno scolastico 2023/2024, da queste richiesto per la prima volta mediante le note di Parte_7 trattazione scritta depositate il 06.10.2025 e successivamente rinunciato in forma implicita con note del
15.12.2025. Infatti, in mancanza della produzione di elementi probatori comprovanti l'effettiva mancata concessione della Carta alle suddette docenti nell'anno scolastico in esame – nel corso del quale tanto la ricorrente quanto la ricorrente riSUtano aver espletato incarichi conclusisi Pt_3 Pt_7 entrambi il 31 agosto 2024 (si vedano i rispettivi stati matricolari docc. 3f e 3k allegati alla memoria di costituzione) – la fondatezza della domanda sarebbe stata comunque contraddetta dalla dichiarazione riportata nell'atto introduttivo stesso ove è esplicitato che, in applicazione dell'art. 15 del decreto- legge n. 69/2023, convertito in Legge n. 103/2023, «i ricorrenti, per l'a.s. (2023/2024), hanno fruito della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti», senza menzionare esclusioni di sorta.
6. In ordine alle conseguenze di quanto accertato al precedente paragrafo, la OR, con l'arresto citato, ha chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto: le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti;
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
Queste caratteristiche, da considerarsi unitamente agli ordinari principi in materia di obbligazioni, impongono secondo la OR di accogliere le domande di adempimento, mediante attribuzione della
Carta, perché “attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”; ciò ovviamente solo laddove sia tecnicamente possibile e vi sia ancora interesse delle parti.
In ordine a tali due ultimi aspetti, ha innanzitutto evidenziato che, vista l'esistenza attuale dell'istituto nell'ordinamento, “non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare almeno in oggi anche rispetto a periodi pregressi” mediante la semplice concessione di un accesso “ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Né rilevano in senso ostativo i
Pag. 27 di 35 termini e le modalità procedurali imposte dai d.p.c.m. citati (registrazione SUla piattaforma web, SUla base di un'autenticazione attraverso il sistema “Spid”) anche perché “i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega CP_1
l'esistenza di un loro diritto in proposito”. Analogamente irrilevante è il tema della decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, anch'essa prevista dai relativi decreti, non potendo la stessa operare per fatto del creditore;
dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Inoltre, la stessa OR ha sottolineato: come la natura “continua del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento” e l'inserirsi di esso “nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo … ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato” portino a ritenere “che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte supplenze, non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”; e come analogamente non venga meno neanche l'interesse datoriale, proprio perché “l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative”.
È stato infine specificato che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. In altri termini
“se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Solo in questo secondo caso residua l'azione risarcitoria, ma tale situazione – con l'eccezione costituita dalla situazione della ricorrente – non ricorre nell'ipotesi in esame, nella Parte_1 quale, come dichiarato dal convenuto e come si evince dalla documentazione versata in atti: CP_1
a) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01/09/2025 Parte_1 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della
Pag. 28 di 35 religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria di AL (BS) (doc. 3 memoria);
b) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_1
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per ventiquattro ore settimanali, presso la scuola primaria
“Tullio Lenotti” nella frazione Golosine di Verona (doc. 3b memoria);
c) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01/09/2025 CP_9 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria di Cazzago San Martino
(BS) (doc. 3d memoria);
d) la docente ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza Parte_2 contemporanei, entrambi dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo per dodici ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado di RC (BS) ed il secondo per Pt_2 tre ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD
RO (BS) (doc. 3e memoria);
e) la docente ha ricevuto l'assegnazione di tre nuovi incarichi di supplenza contemporanei, Parte_3 tutti intercorrenti dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo per quindici ore settimanali presso la scuola primaria “Bertolotti” dell'Istituto comprensivo “Franchi” Sud 2 di , il secondo per CP_3 sette ore e trenta minuti settimanali presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto comprensivo “John
Fitzgerald Kennedy” Ovest 3 di , il terzo per un'ora e trenta minuti settimanali presso la scuola CP_3 dell'infanzia dell'Istituto comprensivo Ovest 2 di (doc. 3f memoria); CP_3
f) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal CP_10
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per quindici ore settimanali, presso la scuola primaria “Carlo
Collodi” di ZO (BS) (doc. 3g memoria);
g) la docente ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza Parte_5 contemporanei, entrambi dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo per diciassette ore settimanali presso la scuola secondaria di primo grado “Emiliano Rinaldini” di FL (BS) ed il secondo per un'ora settimanale presso la scuola secondaria di primo grado “Attilio Franchi” di CP_3
(doc. 3h memoria);
Pag. 29 di 35 h) la docente ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza Controparte_11 contemporanei, entrambi dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica: il primo per dodici ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di NE (BS) ed il secondo per sei ore settimanali presso la scuola dell'infanzia di EV (BS) (doc. 3i memoria);
i) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal 01/09/2025 CP_12 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Paolo
Guerini” di BA LA (BS) (doc. 3j memoria);
j) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_7
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Zammarchi” di Manerbio (BS) (doc. 3k memoria);
k) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di Controparte_13 supplenza dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico statale di Montichiari (BS) (doc. 3l memoria); RSona_5
l) la docente , sebbene non attualmente assegnataria di alcun incarico di supplenza, Parte_9 riSUta ancora iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) vigenti nella provincia di
; CP_3
m) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_9
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria di UD (BS) (doc. 3n memoria); RSona_9
n) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_9
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso l'Istituto d'istruzione superiore “Piero Sraffa” di (doc. 3o memoria); CP_3
o) la docente ha ricevuto l'assegnazione di due nuovi incarichi di supplenza Parte_9 contemporanei, entrambi espletati dal 01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di altrettanti posti di insegnamento della religione cattolica per nove ore settimanali ciascuno: il primo presso la scuola secondaria di primo grado di RSona_6
Pag. 30 di 35 RC (BS) ed il secondo presso la scuola secondaria di primo grado “Angelo Canossi” di RD
RO (BS) (doc. 3p memoria);
p) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_9
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria
“Emiliano Rinaldini” di HE (BS) (doc. 3q memoria);
q) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_9
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica per dieci ore settimanali, presso la scuola secondaria di primo grado “Giovita Scalvini” di NO (BS) (doc. 3r memoria);
r) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal CP_14
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria “don
Michele Simoni” di Manerba Del Garda (BS) (doc. 3s memoria);
s) il docente è stato assunto a tempo indeterminato dall'amministrazione scolastica a Parte_10 decorrere dal 01/09/2025 e riSUta attualmente titolare di cattedra di insegnamento di filosofia e storia presso il Liceo scientifico “Giuseppe Novello” di Codogno (LO) (doc. 3t memoria);
t) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal CP_15
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria “padre
Giulio Bevilacqua” di Borgo San OM (BS) (doc. 3u memoria);
u) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Controparte_16
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria di
Lograto (BS) (doc. 3v memoria);
v) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_12
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso la scuola primaria
“Angelo Canossi” di San Zeno Naviglio (BS) (doc. 3w memoria);
w) la docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_12
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico statale
“Leonardo Da Vinci” di (doc. 3x memoria); CP_3
Pag. 31 di 35 x) il docente ha ricevuto l'assegnazione di un nuovo incarico di supplenza dal Parte_12
01/09/2025 al 31/08/2026 (ossia fino al termine dell'anno scolastico) a copertura di un posto di insegnamento della religione cattolica ad orario completo di cattedra, presso il Liceo scientifico statale
“Leonardo Da Vinci” di (doc. 3y memoria). CP_3
Ne consegue che, accolte le rispettive domande di accertamento del diritto all'ottenimento della Carta per cui è causa, per gli anni scolastici indicati, il deve essere altresì condannato al CP_1 riconoscimento dei corrispondenti importi, ma nella medesima forma e con gli stessi vincoli di destinazione previsti dalla legge per il personale a tempo indeterminato.
7. Non è fondata, peraltro, l'eccezione di prescrizione – quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dall'attribuzione dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, legge n.
124/1999 o dal diverso termine imposto ai docenti a tempo indeterminato per procedere alla registrazione telematica, così come chiarito dalla Suprema OR di Cassazione nella sentenza n. 29941 cit., punto 20.1 – sollevata dall'amministrazione resistente in relazione all'a.s. 2019/2020 con riferimento ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_9 Parte_2
, , CP_10 Parte_5 Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , , ,
[...] Parte_13 Parte_9 Parte_9 Parte_9 Parte_9
, , Parte_9 CP_14 Parte_10 CP_15 Controparte_16 Pt_12
,
[...] Parte_12 Parte_12
Infatti, a fronte della produzione in atti, seppure tardiva, della documentazione comprovante l'avvenuta notifica della diffida citata in ricorso, il termine quinquennale di prescrizione non riSUtava ancora decorso alla data del 12.08.2024, giorno di pervenimento della missiva di posta elettronica certificata nelle caselle dei destinatari, essendo nell'anno scolastico 2019/2020 stati assegnati tra l'1 ed il 2 settembre 2019 (secondo quanto riportato da alcuni stati matricolari prodotti in atti) a tutte le sopra elencate parti ricorrenti i rispettivi incarichi di supplenza e considerando il termine del 30.10.2019 stabilito dall'art. 5, co. 3, dpcm 28.11.2016 per i docenti di ruolo per provvedere all'iscrizione SU portale telematico dedicato.
8. Il ricorso non è invece fondato e deve essere rigettato limitatamente alla ricorrente Parte_1
8.1. Se è vero che l'aggiornamento – inteso come “adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica, come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica” – costituisce un diritto-dovere fondamentale del personale docente, senza distinzioni connesse alla natura del contratto stipulato e senza differenze tra docenti a tempo determinato e docenti a tempo
Pag. 32 di 35 indeterminato, va d'altro canto evidenziato come la OR, con l'arresto citato, abbia chiarito che si verte in materia di obbligazione di pagamento “sui generis” in quanto le somme messe a disposizione devono essere destinate a specifiche tipologie di acquisti.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.p.c.m. 28 novembre 2016, la “cessazione dal servizio” per qualsiasi causa comporta l'estinzione del diritto ad utilizzare gli importi eventualmente non consumati.
È stato infatti chiarito dai Supremi Giudici di legittimità che la nozione di “cessazione dal servizio” quale causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio debba essere “adattata” con riferimento al personale precario, che non fuoriesce necessariamente dal sistema scolastico al momento della fine della supplenza. Tuttavia, se “un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
8.2. Ebbene, applicando i principi enunciati al caso di specie, la domanda di condanna all'adempimento in forma specifica proposta in principalità non può essere accolta volta che la ricorrente ha espressamente dichiarato, con note di trattazione scritta del 15.12.2025 e con Pt_1 integrazione documentale depositata il 16.12.2025, di essere fuoriuscita dal sistema scolastico già in data 01.03.2023 per pensionamento ed ha quindi implicitamente confermato la contestazione mossa SU punto dalla parte convenuta.
8.3. Va infine ritenuta l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta in via subordinata dalla medesima ricorrente, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova degli elementi necessari per procedere all'accertamento dell'esistenza del danno subito.
9. Le spese di lite, tenuto conto del rigetto della domanda proposta dalla ricorrente già Pt_1 fuoriuscita dal sistema scolastico prima del deposito del ricorso, sono compensate in ragione di 1/5, mentre la restante parte è posta a carico del e vengono liquidate come in dispositivo, CP_1 secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e tenendo conto, nella valutazione dell'attività difensiva delle parti, anche della serialità del contenzioso;
con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1 – in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto delle parti ricorrenti sottoelencate all'assegnazione della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per i seguenti anni scolastici:
Pag. 33 di 35 - quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_1
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_2
- quanto a , per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_3
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_10
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_5
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_11
2022/2023,
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_12
- quanto a per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_7
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Controparte_13
2022/2023,
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_9
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_14
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_10
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, CP_15
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Controparte_16
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_12
- quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_12
- quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Parte_12
2 – per l'effetto, condanna il a consentire, per i periodi di Controparte_1 cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all'art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore delle suddette parti ricorrenti;
3 – rigetta nel resto.
4- compensa in ragione di 1/5 le spese di lite e per l'effetto condanna il
[...]
a rimborsare alle parti ricorrenti il residuo pari ad € € 640,00, oltre Controparte_1 spese generali al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario;
Pag. 34 di 35 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 22.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Chiara NZ
Pag. 35 di 35