Art. 5.
L'esame delle domande per nomine a vicebrigadiere e' demandato ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta del direttore dell'ufficio II della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7° e da un ufficiale delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al 7°.
La commissione, vagliati i documenti e i titoli presentati, forma una graduatoria degli aspiranti secondo la votazione riportata ed, a parita' di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 , e successive modificazioni.
L'esame delle domande per nomine a vicebrigadiere e' demandato ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta del direttore dell'ufficio II della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7° e da un ufficiale delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al 7°.
La commissione, vagliati i documenti e i titoli presentati, forma una graduatoria degli aspiranti secondo la votazione riportata ed, a parita' di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125 , e successive modificazioni.