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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 3511/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F:: ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Gennusa Parte_1 C.F._1
del Foro di Palermo
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere soggetto maggiorenne Parte_1
riconosciuto inabile al lavoro, titolare di pensione di invalidità civile e di aver presentato, in data 09.10.2023, domanda di pensione di reversibilità, quale diritto proveniente dal padre,
, deceduto il 2.07.1993, in quanto convivente a carico e inabile ad ogni Persona_1
proficuo lavoro;
- che, con provvedimento del 5.02.2024, la Direzione provinciale dell' di Siracusa accoglieva la predetta domanda e liquidava la pensione ai superstiti CP_1
n. 003-760020059448 Cat. SO., con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e che, con ulteriore provvedimento, l' provvedeva alla riliquidazione della pensione di CP_1 invalidità civile, riconosciuta all'odierno ricorrente in data 1.11.1982, con effetti dall'1.01.2024; - che il diritto alla pensione ai superstiti decorreva dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto o del pensionato e, quindi, avendo l' riconosciuto CP_1
gli arretrati pensionistici, erroneamente, soltanto a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, in data 05.04.2024 l'odierno ricorrente diffidava l'Ente resistente al pagamento degli arretrati sul trattamento pensionistico n. 003-760020059448 a decorrere dai
5 anni precedenti alla presentazione della domanda amministrativa, senza tuttavia ricevere
1 alcun riscontro da parte dell'Ente; - che, avendo l' già riconosciuto in capo all'odierno CP_1
ricorrente la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, la quaestio iuris del giudizio atteneva non al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità bensì alla diversa decorrenza degli arretrati pensionistici.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di “Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al pagamento degli arretrati della pensione di reversibilità ai superstiti n. 003-760020059448 in favore del Sig. con decorrenza Parte_1
dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre (2/7/1993) nei limiti della prescrizione decennale, ovvero quinquennale”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva l' (in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore), il quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che, sebbene i requisiti fossero risultati presenti ed utili al riconoscimento della prestazione previdenziale, tuttavia, in ipotesi di accertamento del requisito all'epoca del decesso del dante causa, la decorrenza del beneficio economico decorreva dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, che nel caso di specie coincideva con la data del 9.10.2023, e non dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era avvenuto il decesso dell'assicurato; - che, seppur la giurisprudenza di legittimità avesse affermato il principio in forza del quale “In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con CP_1 decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del 'de cuius', senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio”, era altrettanto vero che il ricorrente aveva presentato domanda di reversibilità, a seguito del decesso del padre , a distanza di oltre vent'anni dal decesso, Persona_1
avvenuto il 2.7.1993; - che, sebbene il diritto alla reversibilità si fosse abbondantemente prescritto alla data della domanda (stante del mancato esercizio nel termine decennale dal
1.8.1993), il ricorrente aveva comunque conseguito la liquidazione della pensione di reversibilità, in virtù dell'indisponibilità del diritto e la conseguente irrinunciabilità dello stesso, che determina la possibilità dell'esercizio in qualsiasi momento ma con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda;
- che l'art. 38, comma 1, lett. d, n. 2 della Legge
15.07.2011 n. 111 aveva ridotto a 5 anni il termine prescrizionale dei ratei pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni e, quindi, in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei richiesti dal ricorrente.
2 Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025.
*****
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, giova osservare che la pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto, al momento del decesso di titolare di pensione INPS, in favore del coniuge superstite o, ove premorto, ai figli minorenni o, in casi specifici, anche ai figli che, alla data del decesso risultano essere già maggiorenni o, indipendentemente dall'età, inabili al lavoro e a carico del genitore defunto al momento della morte.
Con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità del defunto padre non è oggetto di contestazione (l' , infatti, accertato il possesso dei CP_1 requisiti in capo all'istante - inabilità al lavoro e vivenza a carico del genitore al momento del decesso – ne ha liquidato la pensione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa), essendo in contestazione la sola decorrenza del diritto.
Infatti, ha dedotto che il diritto alla pensione di reversibilità sorgerebbe dal primo Parte_1
mese del mese successivo al decesso del dante causa, indipendentemente dalla data della domanda amministrativa, nei limiti della prescrizione decennale o, come richiesto dal ricorrente in subordine, quinquennale.
Di contro l' ha osservato che, trattandosi di un diritto indisponibile e irrinunciabile CP_1
(come chiarito nella circolare n. 32 del 1991 al punto 1.1.), l'avente diritto poteva farne CP_1
3 istanza in qualunque momento, ma, trascorsi dieci anni dalla morte del de cuius, la pensione poteva essere liquidata con decorrenza non più dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, bensì dalla data della domanda e, quindi, avendo Parte_1 depositato la domanda amministrativa a distanza di oltre vent'anni dalla morte del padre, avvenuta il 2.07.1993, il beneficio era stato liquidato a far data dalla domanda.
Ciò posto, giova osservare (come evidenziato dallo stesso ricorrente, nonché dallo stesso
Istituto previdenziale in seno alla memoria di costituzione) che la Corte di Cassazione, sezione VI Lavoro, con l'ordinanza 5 aprile-8 giugno 2022, n. 18400, ha ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (e da tempo già operante anche nel settore previdenziale privato) secondo cui, in caso di decesso di un pensionato, il figlio maggiorenne inabile, a carico del defunto, ha diritto ad ottenere dall' l'attribuzione della CP_1
pensione di reversibilità in qualità di superstite e il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo alla morte del genitore, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del
2011).
Occorre, inoltre, precisare che il termine fissato dalla normativa previdenziale per il deposito delle domande di pensione di reversibilità è un termine di decadenza e non di prescrizione, atteso che la prescrizione estingue il diritto se non esercitato per un lungo periodo, mentre la decadenza comporta la perdita della possibilità di ottenere un beneficio specifico (come gli arretrati dal decesso) se non si compie un'azione (la domanda) entro un termine stabilito.
La conferma della correttezza del superiore intendimento è rinvenibile proprio nel riconoscimento operato dall' , in favore di nonostante la tardività della CP_1 Parte_1 domanda (trent'anni dopo la morte del padre); difatti, se il termine decennale per la presentazione della domanda fosse stato di prescrizione (come erroneamente dedotto dall'Ente), l' avrebbe senz'altro rigettato la domanda ed, invece, correttamente la CP_1
domanda è stata accolta.
Quanto invece alla prescrizione dei ratei maturati e spettanti al ricorrente, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , in quanto l'art. 38 comma 1 lett. d) n. 2 della CP_1
Legge n. 111/2011 ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i ratei maturati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n.98/2011 e, posto che il ricorrente ha avanzato domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità solo in data 09.10.2023, nel caso di specie non può che applicarsi il regime di prescrizione quinquennale.
Alla luce di quanto sopra argomentato, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento degli arretrati della pensione di reversibilità ai superstiti n. 003-760020059448,
4 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre (avvenuto il
2.07.1993), nei limiti della prescrizione quinquennale e, per l'effetto, l' (in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore) dev'essere condannato al pagamento, in favore di Pt_1
dei ratei di pensione maturati nel quinquennio antecedente alla data di presentazione
[...]
della domanda amministrativa del 09.10.2023 (e, dunque, maturati a far data dal 09.10.2018), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino all'effettivo soddisfo.
La peculiarità della vicenda e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite CP_1
tra le parti al 50%; per il restante 50%, le spese seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Simona Gennusa), in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento degli Parte_1
arretrati della pensione di reversibilità ai superstiti n. 003-760020059448, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre (avvenuto il 2.07.1993), nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) per l'effetto, condanna l' (in persona del legale rappresentante pro tempore) al CP_1
pagamento in favore di dei ratei di pensione maturati nel quinquennio antecedente Parte_1
alla data di presentazione della domanda amministrativa del 09.10.2023 (e, dunque, maturati a far data dal 09.10.2018), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa al 50% le spese di giudizio tra le parti;
per il restante 50%, condanna l' (in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese processuali in favore di (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Simona Gennusa), che Parte_1
liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali (somma già ridotta del 50%), oltre accessori di legge.
Siracusa, 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado n. 3511/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F:: ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Gennusa Parte_1 C.F._1
del Foro di Palermo
Ricorrente
E
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere soggetto maggiorenne Parte_1
riconosciuto inabile al lavoro, titolare di pensione di invalidità civile e di aver presentato, in data 09.10.2023, domanda di pensione di reversibilità, quale diritto proveniente dal padre,
, deceduto il 2.07.1993, in quanto convivente a carico e inabile ad ogni Persona_1
proficuo lavoro;
- che, con provvedimento del 5.02.2024, la Direzione provinciale dell' di Siracusa accoglieva la predetta domanda e liquidava la pensione ai superstiti CP_1
n. 003-760020059448 Cat. SO., con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e che, con ulteriore provvedimento, l' provvedeva alla riliquidazione della pensione di CP_1 invalidità civile, riconosciuta all'odierno ricorrente in data 1.11.1982, con effetti dall'1.01.2024; - che il diritto alla pensione ai superstiti decorreva dal primo giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto o del pensionato e, quindi, avendo l' riconosciuto CP_1
gli arretrati pensionistici, erroneamente, soltanto a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, in data 05.04.2024 l'odierno ricorrente diffidava l'Ente resistente al pagamento degli arretrati sul trattamento pensionistico n. 003-760020059448 a decorrere dai
5 anni precedenti alla presentazione della domanda amministrativa, senza tuttavia ricevere
1 alcun riscontro da parte dell'Ente; - che, avendo l' già riconosciuto in capo all'odierno CP_1
ricorrente la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio, la quaestio iuris del giudizio atteneva non al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità bensì alla diversa decorrenza degli arretrati pensionistici.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di “Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al pagamento degli arretrati della pensione di reversibilità ai superstiti n. 003-760020059448 in favore del Sig. con decorrenza Parte_1
dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre (2/7/1993) nei limiti della prescrizione decennale, ovvero quinquennale”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva l' (in persona del legale rappresentante pro- CP_1
tempore), il quale resisteva al ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo in particolare: - che, sebbene i requisiti fossero risultati presenti ed utili al riconoscimento della prestazione previdenziale, tuttavia, in ipotesi di accertamento del requisito all'epoca del decesso del dante causa, la decorrenza del beneficio economico decorreva dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, che nel caso di specie coincideva con la data del 9.10.2023, e non dal primo giorno del mese successivo a quello in cui era avvenuto il decesso dell'assicurato; - che, seppur la giurisprudenza di legittimità avesse affermato il principio in forza del quale “In caso di decesso del pensionato, il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto ha diritto ad ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite con CP_1 decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del 'de cuius', senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio”, era altrettanto vero che il ricorrente aveva presentato domanda di reversibilità, a seguito del decesso del padre , a distanza di oltre vent'anni dal decesso, Persona_1
avvenuto il 2.7.1993; - che, sebbene il diritto alla reversibilità si fosse abbondantemente prescritto alla data della domanda (stante del mancato esercizio nel termine decennale dal
1.8.1993), il ricorrente aveva comunque conseguito la liquidazione della pensione di reversibilità, in virtù dell'indisponibilità del diritto e la conseguente irrinunciabilità dello stesso, che determina la possibilità dell'esercizio in qualsiasi momento ma con decorrenza dal mese successivo alla data della domanda;
- che l'art. 38, comma 1, lett. d, n. 2 della Legge
15.07.2011 n. 111 aveva ridotto a 5 anni il termine prescrizionale dei ratei pensionistici, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, nonché delle differenze dovute a seguito di riliquidazioni e, quindi, in subordine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei ratei richiesti dal ricorrente.
2 Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025.
*****
Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, giova osservare che la pensione di reversibilità è un trattamento pensionistico riconosciuto, al momento del decesso di titolare di pensione INPS, in favore del coniuge superstite o, ove premorto, ai figli minorenni o, in casi specifici, anche ai figli che, alla data del decesso risultano essere già maggiorenni o, indipendentemente dall'età, inabili al lavoro e a carico del genitore defunto al momento della morte.
Con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto del ricorrente alla pensione di reversibilità del defunto padre non è oggetto di contestazione (l' , infatti, accertato il possesso dei CP_1 requisiti in capo all'istante - inabilità al lavoro e vivenza a carico del genitore al momento del decesso – ne ha liquidato la pensione con decorrenza dalla data della domanda amministrativa), essendo in contestazione la sola decorrenza del diritto.
Infatti, ha dedotto che il diritto alla pensione di reversibilità sorgerebbe dal primo Parte_1
mese del mese successivo al decesso del dante causa, indipendentemente dalla data della domanda amministrativa, nei limiti della prescrizione decennale o, come richiesto dal ricorrente in subordine, quinquennale.
Di contro l' ha osservato che, trattandosi di un diritto indisponibile e irrinunciabile CP_1
(come chiarito nella circolare n. 32 del 1991 al punto 1.1.), l'avente diritto poteva farne CP_1
3 istanza in qualunque momento, ma, trascorsi dieci anni dalla morte del de cuius, la pensione poteva essere liquidata con decorrenza non più dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, bensì dalla data della domanda e, quindi, avendo Parte_1 depositato la domanda amministrativa a distanza di oltre vent'anni dalla morte del padre, avvenuta il 2.07.1993, il beneficio era stato liquidato a far data dalla domanda.
Ciò posto, giova osservare (come evidenziato dallo stesso ricorrente, nonché dallo stesso
Istituto previdenziale in seno alla memoria di costituzione) che la Corte di Cassazione, sezione VI Lavoro, con l'ordinanza 5 aprile-8 giugno 2022, n. 18400, ha ribadito il principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (e da tempo già operante anche nel settore previdenziale privato) secondo cui, in caso di decesso di un pensionato, il figlio maggiorenne inabile, a carico del defunto, ha diritto ad ottenere dall' l'attribuzione della CP_1
pensione di reversibilità in qualità di superstite e il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo alla morte del genitore, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio (ex multis, Cass. n. 18241 del
2011).
Occorre, inoltre, precisare che il termine fissato dalla normativa previdenziale per il deposito delle domande di pensione di reversibilità è un termine di decadenza e non di prescrizione, atteso che la prescrizione estingue il diritto se non esercitato per un lungo periodo, mentre la decadenza comporta la perdita della possibilità di ottenere un beneficio specifico (come gli arretrati dal decesso) se non si compie un'azione (la domanda) entro un termine stabilito.
La conferma della correttezza del superiore intendimento è rinvenibile proprio nel riconoscimento operato dall' , in favore di nonostante la tardività della CP_1 Parte_1 domanda (trent'anni dopo la morte del padre); difatti, se il termine decennale per la presentazione della domanda fosse stato di prescrizione (come erroneamente dedotto dall'Ente), l' avrebbe senz'altro rigettato la domanda ed, invece, correttamente la CP_1
domanda è stata accolta.
Quanto invece alla prescrizione dei ratei maturati e spettanti al ricorrente, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dall' , in quanto l'art. 38 comma 1 lett. d) n. 2 della CP_1
Legge n. 111/2011 ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i ratei maturati successivamente all'entrata in vigore del D.L. n.98/2011 e, posto che il ricorrente ha avanzato domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità solo in data 09.10.2023, nel caso di specie non può che applicarsi il regime di prescrizione quinquennale.
Alla luce di quanto sopra argomentato, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al pagamento degli arretrati della pensione di reversibilità ai superstiti n. 003-760020059448,
4 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre (avvenuto il
2.07.1993), nei limiti della prescrizione quinquennale e, per l'effetto, l' (in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore) dev'essere condannato al pagamento, in favore di Pt_1
dei ratei di pensione maturati nel quinquennio antecedente alla data di presentazione
[...]
della domanda amministrativa del 09.10.2023 (e, dunque, maturati a far data dal 09.10.2018), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino all'effettivo soddisfo.
La peculiarità della vicenda e l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall' costituiscono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite CP_1
tra le parti al 50%; per il restante 50%, le spese seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come in dispositivo (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Simona Gennusa), in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al pagamento degli Parte_1
arretrati della pensione di reversibilità ai superstiti n. 003-760020059448, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso del padre (avvenuto il 2.07.1993), nei limiti della prescrizione quinquennale;
2) per l'effetto, condanna l' (in persona del legale rappresentante pro tempore) al CP_1
pagamento in favore di dei ratei di pensione maturati nel quinquennio antecedente Parte_1
alla data di presentazione della domanda amministrativa del 09.10.2023 (e, dunque, maturati a far data dal 09.10.2018), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli ratei sino all'effettivo soddisfo;
3) compensa al 50% le spese di giudizio tra le parti;
per il restante 50%, condanna l' (in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle spese processuali in favore di (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Simona Gennusa), che Parte_1
liquida in complessivi Euro 1.500,00 per compensi professionali (somma già ridotta del 50%), oltre accessori di legge.
Siracusa, 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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