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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/07/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2065 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CARENKO KATHIA MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/06/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/04/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27, parte II, serie A;
- che dall'unione era nati i figli nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], nata a Persona_2 Persona_3
Messina il 12/04/2018, e nata a [...] il [...]; Persona_4 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“I. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre . Le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. - II. La casa coniugale sita in Messina via Taormina n.53 resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra e della prole. - III. Ciascun genitore Parte_1
parteciperà al mantenimento dei minori in via diretta, nei tempi di permanenza presso quel genitore. - VI. Il signor si impegna a contribuire alle spese straordinarie, concordate o CP_1
a quelle eventualmente imprevedibili, che si renderanno necessarie per i figli minori nella misura del 50%; che a titolo esemplificativo le stesse dovranno riferirsi a quelle previste dalle linee guida del CNF, senza pretesa alcuna da parte della SI.ra di spese che non Pt_1
rientreranno nelle stesse. La figlia maggiore, di anni 20, ancora Persona_4
convivente con la famiglia d'origine, ha appena dato alla luce un figlio in data 13/12/2023 ed
è in attesa di reperire adeguata abitazione assieme al compagno. - V. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . - VI. Il sig. ha già Parte_1 Controparte_1
rilasciato la casa coniugale. Patto Genitoriale - In merito ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, i ricorrenti concordano che i figli minori, che manterranno il domicilio prevalente presso la madre, incontrino il padre, compatibilmente con le esigenze degli stessi, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 fino alle 19,00; o secondo gli eventuali turni di lavoro del SI. e ogni ultima domenica del mese. Ciò fino a quando CP_1
non reperirà adeguata sistemazione che consenta di ospitare tutti i figli per il pernotto, il che si intende un fine settimana alternato dalle 13,30 del venerdì sino alla domenica alle 19,00; -
Per quanto attiene le principali festività i minori trascorreranno, alternativamente con ciascuno dei genitori, la vigilia (il 24) o il giorno di Natale, la vigilia (il 31 dicembre) o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e così via per le altre festività. - Durante il periodo estivo di ciascun anno, i genitori stabiliscono che i minori trascorreranno 10 giorni consecutivi con il padre, da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno, allorché il sig. reperirà adeguata dimora. - Allo stato per la terapia CP_1
di Letteria si occuperà la SI.ra ; - di anni 10 è l'unico dei Parte_1 Persona_2
figli, che in questo momento frequenta un attività ludico sportiva, allo stato viene accompagnato dalla madre. - In ogni caso il sig. quando è libero dai turni e\o in ferie CP_1
collaborerà con la SI.ra in tutte le attività che si renderanno necessarie per i figli. - Si Pt_1
dà atto che entrambi i genitori sono di religione Cattolico - Cristiana e che comunque i minori saranno liberi di scegliere la loro religione, senza condizionamenti. - Gli stessi dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori per eventuali piercing o tatuaggi”.
Con note di trattazione del 25\11\2024 i coniugi chiarivano che: “l'assegno unico della
SI. per minori ammonta ad € 1.200,00 circa, di cui il dovrebbe Parte_1 CP_1
percepirne la metà. Entrambi hanno scelto, di comune accordo, che venga percepito solo dalla
SI. , e di conseguenza vista la cifra alquanto congrua, le parti sono addivenute Parte_1
all'accordo che allo stato non vi è la necessità dell'integrazione dell'assegno di mantenimento, in quanto la parte stornata dal SI. equivale a circa 150,00 € a figlio. In merito al diritto CP_1
di visita dei tre figli minori, in considerazione del fatto che il SI. è in attesa di CP_1
assegnazione di un immobile confacente alle esigenze dei minori, esso verrà effettuato due pomeriggi la settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed un sabato alternativamente dalle ore
12.00 alle ore 16.00 consentendo al di pranzare con i propri figli”. CP_1
All'udienza del 04/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che “stante il fatto che il CP_1
allo stato risulta disoccupato, per scelta di entrambe le parti, l'assegno unico verrà percepito solo dalla SI.ra Il totale si ribadisce dell'assegno è pari ad E. 1.200,00 e che, pertanto, Pt_1
il SI. contribuisce al sostentamento dei propri figli con 600,00 Euro mensili” e la CP_1
causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti con le specifiche di cui alle note del 25\11\2024, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/06/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
IN il 06/09/1984, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse con le specifiche di cui alle note del 25\11\2024 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 04/04/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI IN - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2065 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. BARBARO MARIANNA, come da procura in atti,
E
nato a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. CARENKO KATHIA MARIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
20/06/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 04/04/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27, parte II, serie A;
- che dall'unione era nati i figli nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...], nata a Persona_2 Persona_3
Messina il 12/04/2018, e nata a [...] il [...]; Persona_4 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“I. I figli sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre . Le decisioni di maggiore Parte_1
interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. - II. La casa coniugale sita in Messina via Taormina n.53 resterà nella disponibilità esclusiva della sig.ra e della prole. - III. Ciascun genitore Parte_1
parteciperà al mantenimento dei minori in via diretta, nei tempi di permanenza presso quel genitore. - VI. Il signor si impegna a contribuire alle spese straordinarie, concordate o CP_1
a quelle eventualmente imprevedibili, che si renderanno necessarie per i figli minori nella misura del 50%; che a titolo esemplificativo le stesse dovranno riferirsi a quelle previste dalle linee guida del CNF, senza pretesa alcuna da parte della SI.ra di spese che non Pt_1
rientreranno nelle stesse. La figlia maggiore, di anni 20, ancora Persona_4
convivente con la famiglia d'origine, ha appena dato alla luce un figlio in data 13/12/2023 ed
è in attesa di reperire adeguata abitazione assieme al compagno. - V. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla sig.ra . - VI. Il sig. ha già Parte_1 Controparte_1
rilasciato la casa coniugale. Patto Genitoriale - In merito ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, i ricorrenti concordano che i figli minori, che manterranno il domicilio prevalente presso la madre, incontrino il padre, compatibilmente con le esigenze degli stessi, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16,30 fino alle 19,00; o secondo gli eventuali turni di lavoro del SI. e ogni ultima domenica del mese. Ciò fino a quando CP_1
non reperirà adeguata sistemazione che consenta di ospitare tutti i figli per il pernotto, il che si intende un fine settimana alternato dalle 13,30 del venerdì sino alla domenica alle 19,00; -
Per quanto attiene le principali festività i minori trascorreranno, alternativamente con ciascuno dei genitori, la vigilia (il 24) o il giorno di Natale, la vigilia (il 31 dicembre) o il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e così via per le altre festività. - Durante il periodo estivo di ciascun anno, i genitori stabiliscono che i minori trascorreranno 10 giorni consecutivi con il padre, da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno, allorché il sig. reperirà adeguata dimora. - Allo stato per la terapia CP_1
di Letteria si occuperà la SI.ra ; - di anni 10 è l'unico dei Parte_1 Persona_2
figli, che in questo momento frequenta un attività ludico sportiva, allo stato viene accompagnato dalla madre. - In ogni caso il sig. quando è libero dai turni e\o in ferie CP_1
collaborerà con la SI.ra in tutte le attività che si renderanno necessarie per i figli. - Si Pt_1
dà atto che entrambi i genitori sono di religione Cattolico - Cristiana e che comunque i minori saranno liberi di scegliere la loro religione, senza condizionamenti. - Gli stessi dovranno essere autorizzati da entrambi i genitori per eventuali piercing o tatuaggi”.
Con note di trattazione del 25\11\2024 i coniugi chiarivano che: “l'assegno unico della
SI. per minori ammonta ad € 1.200,00 circa, di cui il dovrebbe Parte_1 CP_1
percepirne la metà. Entrambi hanno scelto, di comune accordo, che venga percepito solo dalla
SI. , e di conseguenza vista la cifra alquanto congrua, le parti sono addivenute Parte_1
all'accordo che allo stato non vi è la necessità dell'integrazione dell'assegno di mantenimento, in quanto la parte stornata dal SI. equivale a circa 150,00 € a figlio. In merito al diritto CP_1
di visita dei tre figli minori, in considerazione del fatto che il SI. è in attesa di CP_1
assegnazione di un immobile confacente alle esigenze dei minori, esso verrà effettuato due pomeriggi la settimana dalle ore 16.00 alle ore 20.00 ed un sabato alternativamente dalle ore
12.00 alle ore 16.00 consentendo al di pranzare con i propri figli”. CP_1
All'udienza del 04/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta precisando che “stante il fatto che il CP_1
allo stato risulta disoccupato, per scelta di entrambe le parti, l'assegno unico verrà percepito solo dalla SI.ra Il totale si ribadisce dell'assegno è pari ad E. 1.200,00 e che, pertanto, Pt_1
il SI. contribuisce al sostentamento dei propri figli con 600,00 Euro mensili” e la CP_1
causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti con le specifiche di cui alle note del 25\11\2024, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 20/06/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
IN il 06/09/1984, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse con le specifiche di cui alle note del 25\11\2024 e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di IN di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 04/04/2009, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 27, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 05/06/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.