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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1464/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SERAFINI CHIARA, RE
MARI ATTILIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7702/2019 depositato il 06/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frascati - Piazza Marconi 3 00044 Frascati RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 54051/1 104 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU prot. n. 54051/1104 del 05.11.2018 con il quale il Comune di Frascati ha liquidato l'IMU dovuta per l'anno 2014, in relazione agli immobili siti in Frascati, in Indirizzo_1, distinti al catasto fabbricati al Dati_Cat_1, subb. 503, 504, 506.
A fondamento del gravame, la società ha contestato l'infondatezza e l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità del classamento e della rendita attribuiti agli immobili in contestazione dall'amministrazione.
La ricorrente ha infatti evidenziato che con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
4402/01/2015 sono stati annullati i due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia del Territorio aveva determinato per i tre immobili assoggettati ad imposizione un nuovo classamento, con attribuzione di una maggiore rendita catastale.
La ricorrente ha, altresì, contestato la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e ha chiesto disapplicarsi le sanzioni per difetto di colpevolezza. Da ultimo, la ricorrente ha contestato l'illegittimità de provvedimento impugnato per violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, in ragione dell'omessa notificazione di un preventivo avviso bonario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Frascati chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L'amministrazione ha infatti evidenziato l'omessa modifica, da parte dell'Agenzia del Territorio, del classamento degli immobili iscritto in catasto, risultando proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 4402/01/2015.
L'Agenzia del Territorio si sarebbe quindi limitata ad inserire una annotazione catastale, dando atto della pendenza del gravame avverso la sentenza favorevole alla contribuente. Il Comune di Frascati ha evidenziato che non sussisterebbe in capo all'Agenzia del Territorio l'onere di rettificare il classamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. 156/2015, in quanto la menzionata disposizione ha stabilito la provvisoria esecutività delle sole sentenze tributarie emesse dopo il 1 giugno 2016.
Infine, il Comune di Frascati ha chiesto il rigetto delle ulteriori doglianze della ricorrente in quanto infondate.
Con note difensive depositate in data 17.12.2025, il Comune di Frascati ha dedotto di aver preso atto dell'Ordinanza n. 20582/2024 depositata il 25.07.2024, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia del Territorio avverso la sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio n. 4402/01/2015 e di aver quindi provveduto all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In ragione del documentato annullamento d'ufficio dell'atto impugnato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, considerato che l'atto impugnato
è stato emesso sulla base della rendita risultante nel catasto per l'anno di riferimento, al momento dell'adozione del provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Chiara Serafini dott. Fernando Centi
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
SERAFINI CHIARA, RE
MARI ATTILIO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7702/2019 depositato il 06/06/2019
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Frascati - Piazza Marconi 3 00044 Frascati RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. PROT 54051/1 104 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Ricorrente_1. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU prot. n. 54051/1104 del 05.11.2018 con il quale il Comune di Frascati ha liquidato l'IMU dovuta per l'anno 2014, in relazione agli immobili siti in Frascati, in Indirizzo_1, distinti al catasto fabbricati al Dati_Cat_1, subb. 503, 504, 506.
A fondamento del gravame, la società ha contestato l'infondatezza e l'illegittimità dell'avviso di accertamento per erroneità del classamento e della rendita attribuiti agli immobili in contestazione dall'amministrazione.
La ricorrente ha infatti evidenziato che con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
4402/01/2015 sono stati annullati i due avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia del Territorio aveva determinato per i tre immobili assoggettati ad imposizione un nuovo classamento, con attribuzione di una maggiore rendita catastale.
La ricorrente ha, altresì, contestato la nullità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione e ha chiesto disapplicarsi le sanzioni per difetto di colpevolezza. Da ultimo, la ricorrente ha contestato l'illegittimità de provvedimento impugnato per violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, in ragione dell'omessa notificazione di un preventivo avviso bonario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Frascati chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
L'amministrazione ha infatti evidenziato l'omessa modifica, da parte dell'Agenzia del Territorio, del classamento degli immobili iscritto in catasto, risultando proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza n. 4402/01/2015.
L'Agenzia del Territorio si sarebbe quindi limitata ad inserire una annotazione catastale, dando atto della pendenza del gravame avverso la sentenza favorevole alla contribuente. Il Comune di Frascati ha evidenziato che non sussisterebbe in capo all'Agenzia del Territorio l'onere di rettificare il classamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, D. Lgs. 156/2015, in quanto la menzionata disposizione ha stabilito la provvisoria esecutività delle sole sentenze tributarie emesse dopo il 1 giugno 2016.
Infine, il Comune di Frascati ha chiesto il rigetto delle ulteriori doglianze della ricorrente in quanto infondate.
Con note difensive depositate in data 17.12.2025, il Comune di Frascati ha dedotto di aver preso atto dell'Ordinanza n. 20582/2024 depositata il 25.07.2024, con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia del Territorio avverso la sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio n. 4402/01/2015 e di aver quindi provveduto all'annullamento d'ufficio dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In ragione del documentato annullamento d'ufficio dell'atto impugnato deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, considerato che l'atto impugnato
è stato emesso sulla base della rendita risultante nel catasto per l'anno di riferimento, al momento dell'adozione del provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti. Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Chiara Serafini dott. Fernando Centi