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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2024, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile IM LA nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: OL IL natqfa TE il 16/09/1987 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 d. I.gs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale meneghino con cui LE LA era stata condannata alla pena di giustizia per la appropriazione indebita dell'importo di euro 2.264,95 dal conto corrente della società di cui era amministratrice, assolvendola dall'ipotizzata appropriazione di un maggiore importo (euro 54.000,00) corrispondente all'intero valore della quota societaria della persona offesa OL NE. Per chiarezza occorre aggiungere che la sentenza di primo grado era stata impugnata tanto dall'imputata che dalla parte civile e che, considerato il rigetto di entrambi gli appelli, le spese Penale Sent. Sez. 2 Num. 3121 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2023 del grado erano state poste a carico di entrambi gli impugnanti mentre tra le parti le spese erano state compensate. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi, entrambi incentrati sul difetto e l'illogicità della motivazione. Con il primo motivo si evoca il vizio motivazionale "in ordine alla circostanza che la somma di C 51.000,00 fu corrisposta per acquistare le quote della società". Il motivo si articola in cinque paragrafi tesi a dimostrare il difetto e la illogicità della motivazione in relazione ai seguenti specifici profili: - i giudici di merito non hanno tenuto conto di tutti gli elementi probatori per giungere alla loro conclusione;
- è carente la motivazione in ordine alle doglianze relative alla attendibilità di EN OL;
- è illogica la motivazione sulle ragioni per cui la somma di C 51.000,00 venne versata dal NE per acquistare le quote della società; - è illogica la motivazione sulle valutazioni inerenti alla situazione patrimoniale della società; - è illogica la motivazione in ordine alla circostanza che NE si sarebbe dovuta accorgere della appropriazione della somma versata a titolo di finanziamento da parte della LA. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla decisione di compensare le spese sostenute dalla parte civile per la propria difesa. 3. Tanto il Procuratore Generale che la difesa della parte civile, a mezzo dell'Avv. Ugo Genesio hanno inviato memorie per PEC, chiedendo rispettivamente la inammissibilità e l'accoglimento del ricorso. Con memoria il difensore di LA, Avv.Fazio, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato poiché fondato su motivi in parte non consentiti ed in parte generici. 2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in relazione all'esatto perimetro della penale responsabilità dell'imputata, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). L'affermazione di tali principi è tanto più importante in un caso come quello in esame, ove l'assoluzione è dipesa, nell'assenza di "supporti contabili esaurienti che raccontino il reale andamento della società e dunque il suo possibile valore" ed a fronte di "un contesto di accordi tra le parti non ... di facile ricostruzione" (pg.4 e 5 sentenza di primo grado), da valutazioni probabilistiche ed esperienziali che hanno condotto ad una formula dubitativa ("non può dunque escludersi che la somma ... rappresentasse la contropartita per la cessione ... delle quote..."). Secondo i noti principi ermeneutici (cfr., da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022 Imp. La Rosa Rv. 283784 - 01) il 'ribaltamento' della assoluzione richiederebbe valutazioni 'rafforzate' che non solo non hanno trovato accoglimento in appello ma che sono state espressamente escluse in seguito alla devoluzione delle ipotesi alternative in grado di appello. 3. A ciò si aggiunge che, come spesso accade, anche in questo caso le doglianze espresse avverso la sentenza impugnata si risolvono in generiche contestazioni del merito della decisione senza giungere a formulare in maniera chiara alcuna delle critiche idonee ad elevare la contestazione del merito a parametro di legittimità. Paradigmatica, in tal senso, la circostanza che le dedotte carenze motivazionali siano formulate in termini tali da non evidenziare alcuna reale aporia motivazionale né manifesta illogicità. Ci si limita piuttosto, nell'intero atto, a lamentare la carenza della motivazione (o dell'esame di documenti e del contenuto delle testimonianze, equiparando acriticamente le due situazioni -cfr. l'incipit della rubrica del primo motivo con il contenuto del punto 1.1 a pg. 4) e la sua illogicità. Ebbene, tali parametri non rientrano tra quelli indicati dall'art.606 lett. e) c.p.p. che sono gli unici rilevanti in questa sede in quanto idonei a selezionare e distinguere i vizi idonei a travolgere la legittimità della motivazione da eventuali difetti non radicali -e quindi non esiziali. Né si può ignorare che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Questo è quanto avviene nel caso concreto ove, attraverso la riproposizione della lettura di lunghe pagine di deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, si cerca di riformulare argomenti già agiti e già rigettati dal giudice di merito con motivazione adeguata e convincente. Sennonché, su tutti i punti evocati la motivazione è congrua e scevra da vizi di logica così radicali da travolgerne il valore ricostruttivo ed il significato interpretativo. La riproposizione pedissequa delle deposizioni dei testi NE (il cui potenziale interesse -sia detto per inciso- è ben più immediato ed evidente di quello del consulente OL) non mira nemmeno a rispondere ad una delle considerazioni centrali contenute in sentenza e sulla base della quale la Corte ha disatteso la tesi propugnata dalla parte civile, che la corresponsione del maggiore importo di C 51.000,00 corrispondesse ad un finanziamento (a fondo perduto, sostanzialmente) piuttosto che al corrispettivo dell'acquisto della quota. Non viene infatti contrastato l'argomento secondo cui sarebbe illogico ipotizzare che a fronte dell'asserita precocissima (e non spiegata) svalutazione del valore patrimoniale della azienda vi fosse stato un 'rimbalzo' dello stesso tale da consentire la cessione della società alla Tapparello per C 90.000,00. Tale aspetto è contrastato solamente dalle parole del teste Giuseppe NE che però non specifica né la funzione del prestito (sostanzialmente 'a fondo perduto' ma senza destinazione al ripianamento di debiti o all'efficientamento della azienda, peraltro di costituzione se non recentissima, nemmeno obsoleta) né la ragione per cui si possa pensare di effettuare un investimento tanto rilevante a fronte delle condizioni critiche della società, nella mera speranza della sua ripresa, speranza fondata non si comprende su cosa. È chiaro che basare l'argomento sulla pretesa sprovvedutezza dell'acquirente (nemmeno interessatosi apparentemente alla determinazione iniziale del valore di acquisto in C 108.000,00) non ha alcuna tenuta logica, a fronte del successivo acquisto, a distanza di pochi mesi, da parte della Tapparello. Tanto più che, a fronte delle lamentate condizioni critiche della società, il NE avrebbe dovuto, piuttosto che opporsi, fare 'ponti d'oro' alla nuova acquirente, come sottolineato nella sentenza d'appello. Nemmeno appare sufficiente contrastare la credibilità di uno dei principali testimoni (il consulente OL) sulla base del contrasto tra la dichiarazione resa nel corso delle indagini e la versione dibattimentale. Certamente, il OL non esce dal confronto come un professionista 'specchiato' ma al tempo stesso, avendo egli fornito una spiegazione pienamente congrua del proprio mutamento di versione (all'epoca delle indagini v'era ancora la necessità di 'schermare' l'operazione per ragioni fiscali) ciò che rimane ai fini della valutazione di credibilità del consulente è l'assenza di motivazioni personali per favorire l'imputata a scapito dei NE, il cui interesse economico invece è di palese ed immediata evidenza. Nemmeno gli ulteriori profili evidenziati dalla difesa (illogiche valutazioni sulla effettiva destinazione del versamento, sulla situazione patrimoniale della società, sulla possibilità per i Mainnone di accorgersi della sottrazione della somma finanziata) superano la soglia della richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e sono pertanto idonee a dar sostanza ad una memoria difensiva in primo grado o un atto di appello (come in effetti si è verificato), ma non un ricorso in Cassazione. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto, come scolpito dall'art.606 comma 1 lett. e) c.p.p.. Peraltro, in relazione a ciascuno degli aspetti evidenziati la Corte ha fornito spiegazioni del tutto logiche e congrue e comunque non manifestamente illogiche, cioè talmente estranee al modo comune di ragionare da non poter fornire un'accettabile e congrua base alla conclusione raggiunta. Accogliere la tesi difensiva (fornita dall'imputata in ordine alla funzione del versamento di C 51.000,00); rilevare la inattendibilità dell'acquisto per 'prezzo vile' a fronte della valutazione in C 60.000,00 dei macchinari -tanto più se l'acquisto veniva accompagnato da un congruo finanziamento- e di un avviamento che non poteva essere 'crollato' nel giro di poco più di un anno, per poi risalire in un semestre;
infine esprimere valutazioni di carattere presuntivo sulla pressoché immediata rilevabilità del prelievo effettuato dalla LA da parte del NE (se non altro in occasione dei pagamenti dei fornitori), cosicché è inattendibile che la imputata si esponesse a denuncia pressoché immediata, sono tutte valutazioni basate sul senso comune e su regole esperienziali che sono del tutto sufficienti a fondare la interpretazione dei fatti accolta dai giudici di primo e di secondo grado. In conclusione, il primo motivo di impugnazione non è consentito. 4. Il secondo motivo è aspecifico. Esso non si confronta con il punto specifico evidenziato dal testo della sentenza impugnata, costituito dalla reciproca soccombenza quale ragione sufficiente per giustificare la compensazione tra le parti delle spese legali. Né risulta corretto quanto affermato nell'atto di impugnazione, secondo cui vi è stata domanda in punto spese e quindi il giudice è andato ultra petita. L'esame del verbale dell'udienza 30 gennaio 2023 (consentito in questo caso per risolvere il profilo processuale della questione sottoposta alla Corte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di rilevare che il difensore della imputata nel chiedere l'accoglimento del proprio appello, aveva chiesto altresì il rigetto della domanda altrui ("previo rigetto dell'appello della Parte Civile), con conseguente sorte di spese. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Consegue altresì la condanna della Parte Civile al pagamento delle spese sostenute dal LA LE in questa fase del giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese legali in favore di LA LE in questo grado, che liquida in complessivi C 1.800,00 oltre accessori di legge. Così d iso in Roma, '12 ottobre 2023 Il Consi liere relatore La Presidente SC FL A na ET i -~u
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 d. I.gs. 137/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale meneghino con cui LE LA era stata condannata alla pena di giustizia per la appropriazione indebita dell'importo di euro 2.264,95 dal conto corrente della società di cui era amministratrice, assolvendola dall'ipotizzata appropriazione di un maggiore importo (euro 54.000,00) corrispondente all'intero valore della quota societaria della persona offesa OL NE. Per chiarezza occorre aggiungere che la sentenza di primo grado era stata impugnata tanto dall'imputata che dalla parte civile e che, considerato il rigetto di entrambi gli appelli, le spese Penale Sent. Sez. 2 Num. 3121 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 12/10/2023 del grado erano state poste a carico di entrambi gli impugnanti mentre tra le parti le spese erano state compensate. 2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi, entrambi incentrati sul difetto e l'illogicità della motivazione. Con il primo motivo si evoca il vizio motivazionale "in ordine alla circostanza che la somma di C 51.000,00 fu corrisposta per acquistare le quote della società". Il motivo si articola in cinque paragrafi tesi a dimostrare il difetto e la illogicità della motivazione in relazione ai seguenti specifici profili: - i giudici di merito non hanno tenuto conto di tutti gli elementi probatori per giungere alla loro conclusione;
- è carente la motivazione in ordine alle doglianze relative alla attendibilità di EN OL;
- è illogica la motivazione sulle ragioni per cui la somma di C 51.000,00 venne versata dal NE per acquistare le quote della società; - è illogica la motivazione sulle valutazioni inerenti alla situazione patrimoniale della società; - è illogica la motivazione in ordine alla circostanza che NE si sarebbe dovuta accorgere della appropriazione della somma versata a titolo di finanziamento da parte della LA. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il difetto di motivazione in ordine alla decisione di compensare le spese sostenute dalla parte civile per la propria difesa. 3. Tanto il Procuratore Generale che la difesa della parte civile, a mezzo dell'Avv. Ugo Genesio hanno inviato memorie per PEC, chiedendo rispettivamente la inammissibilità e l'accoglimento del ricorso. Con memoria il difensore di LA, Avv.Fazio, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato poiché fondato su motivi in parte non consentiti ed in parte generici. 2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in relazione all'esatto perimetro della penale responsabilità dell'imputata, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). L'affermazione di tali principi è tanto più importante in un caso come quello in esame, ove l'assoluzione è dipesa, nell'assenza di "supporti contabili esaurienti che raccontino il reale andamento della società e dunque il suo possibile valore" ed a fronte di "un contesto di accordi tra le parti non ... di facile ricostruzione" (pg.4 e 5 sentenza di primo grado), da valutazioni probabilistiche ed esperienziali che hanno condotto ad una formula dubitativa ("non può dunque escludersi che la somma ... rappresentasse la contropartita per la cessione ... delle quote..."). Secondo i noti principi ermeneutici (cfr., da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022 Imp. La Rosa Rv. 283784 - 01) il 'ribaltamento' della assoluzione richiederebbe valutazioni 'rafforzate' che non solo non hanno trovato accoglimento in appello ma che sono state espressamente escluse in seguito alla devoluzione delle ipotesi alternative in grado di appello. 3. A ciò si aggiunge che, come spesso accade, anche in questo caso le doglianze espresse avverso la sentenza impugnata si risolvono in generiche contestazioni del merito della decisione senza giungere a formulare in maniera chiara alcuna delle critiche idonee ad elevare la contestazione del merito a parametro di legittimità. Paradigmatica, in tal senso, la circostanza che le dedotte carenze motivazionali siano formulate in termini tali da non evidenziare alcuna reale aporia motivazionale né manifesta illogicità. Ci si limita piuttosto, nell'intero atto, a lamentare la carenza della motivazione (o dell'esame di documenti e del contenuto delle testimonianze, equiparando acriticamente le due situazioni -cfr. l'incipit della rubrica del primo motivo con il contenuto del punto 1.1 a pg. 4) e la sua illogicità. Ebbene, tali parametri non rientrano tra quelli indicati dall'art.606 lett. e) c.p.p. che sono gli unici rilevanti in questa sede in quanto idonei a selezionare e distinguere i vizi idonei a travolgere la legittimità della motivazione da eventuali difetti non radicali -e quindi non esiziali. Né si può ignorare che non è sufficiente evocare una ricostruzione fattuale alternativa cioè sollecitare una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento o della loro interpretazione. Tali valutazioni attengono al fatto e sono riservate al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Questo è quanto avviene nel caso concreto ove, attraverso la riproposizione della lettura di lunghe pagine di deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, si cerca di riformulare argomenti già agiti e già rigettati dal giudice di merito con motivazione adeguata e convincente. Sennonché, su tutti i punti evocati la motivazione è congrua e scevra da vizi di logica così radicali da travolgerne il valore ricostruttivo ed il significato interpretativo. La riproposizione pedissequa delle deposizioni dei testi NE (il cui potenziale interesse -sia detto per inciso- è ben più immediato ed evidente di quello del consulente OL) non mira nemmeno a rispondere ad una delle considerazioni centrali contenute in sentenza e sulla base della quale la Corte ha disatteso la tesi propugnata dalla parte civile, che la corresponsione del maggiore importo di C 51.000,00 corrispondesse ad un finanziamento (a fondo perduto, sostanzialmente) piuttosto che al corrispettivo dell'acquisto della quota. Non viene infatti contrastato l'argomento secondo cui sarebbe illogico ipotizzare che a fronte dell'asserita precocissima (e non spiegata) svalutazione del valore patrimoniale della azienda vi fosse stato un 'rimbalzo' dello stesso tale da consentire la cessione della società alla Tapparello per C 90.000,00. Tale aspetto è contrastato solamente dalle parole del teste Giuseppe NE che però non specifica né la funzione del prestito (sostanzialmente 'a fondo perduto' ma senza destinazione al ripianamento di debiti o all'efficientamento della azienda, peraltro di costituzione se non recentissima, nemmeno obsoleta) né la ragione per cui si possa pensare di effettuare un investimento tanto rilevante a fronte delle condizioni critiche della società, nella mera speranza della sua ripresa, speranza fondata non si comprende su cosa. È chiaro che basare l'argomento sulla pretesa sprovvedutezza dell'acquirente (nemmeno interessatosi apparentemente alla determinazione iniziale del valore di acquisto in C 108.000,00) non ha alcuna tenuta logica, a fronte del successivo acquisto, a distanza di pochi mesi, da parte della Tapparello. Tanto più che, a fronte delle lamentate condizioni critiche della società, il NE avrebbe dovuto, piuttosto che opporsi, fare 'ponti d'oro' alla nuova acquirente, come sottolineato nella sentenza d'appello. Nemmeno appare sufficiente contrastare la credibilità di uno dei principali testimoni (il consulente OL) sulla base del contrasto tra la dichiarazione resa nel corso delle indagini e la versione dibattimentale. Certamente, il OL non esce dal confronto come un professionista 'specchiato' ma al tempo stesso, avendo egli fornito una spiegazione pienamente congrua del proprio mutamento di versione (all'epoca delle indagini v'era ancora la necessità di 'schermare' l'operazione per ragioni fiscali) ciò che rimane ai fini della valutazione di credibilità del consulente è l'assenza di motivazioni personali per favorire l'imputata a scapito dei NE, il cui interesse economico invece è di palese ed immediata evidenza. Nemmeno gli ulteriori profili evidenziati dalla difesa (illogiche valutazioni sulla effettiva destinazione del versamento, sulla situazione patrimoniale della società, sulla possibilità per i Mainnone di accorgersi della sottrazione della somma finanziata) superano la soglia della richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e sono pertanto idonee a dar sostanza ad una memoria difensiva in primo grado o un atto di appello (come in effetti si è verificato), ma non un ricorso in Cassazione. Ciò è contrario alla struttura processuale italiana che vede nel giudizio di legittimità solamente il finale controllo in punto di diritto, al fine di tutelare la nomofilachia, cioè l'uniforme interpretazione del diritto, non l'uniforme interpretazione del fatto, come scolpito dall'art.606 comma 1 lett. e) c.p.p.. Peraltro, in relazione a ciascuno degli aspetti evidenziati la Corte ha fornito spiegazioni del tutto logiche e congrue e comunque non manifestamente illogiche, cioè talmente estranee al modo comune di ragionare da non poter fornire un'accettabile e congrua base alla conclusione raggiunta. Accogliere la tesi difensiva (fornita dall'imputata in ordine alla funzione del versamento di C 51.000,00); rilevare la inattendibilità dell'acquisto per 'prezzo vile' a fronte della valutazione in C 60.000,00 dei macchinari -tanto più se l'acquisto veniva accompagnato da un congruo finanziamento- e di un avviamento che non poteva essere 'crollato' nel giro di poco più di un anno, per poi risalire in un semestre;
infine esprimere valutazioni di carattere presuntivo sulla pressoché immediata rilevabilità del prelievo effettuato dalla LA da parte del NE (se non altro in occasione dei pagamenti dei fornitori), cosicché è inattendibile che la imputata si esponesse a denuncia pressoché immediata, sono tutte valutazioni basate sul senso comune e su regole esperienziali che sono del tutto sufficienti a fondare la interpretazione dei fatti accolta dai giudici di primo e di secondo grado. In conclusione, il primo motivo di impugnazione non è consentito. 4. Il secondo motivo è aspecifico. Esso non si confronta con il punto specifico evidenziato dal testo della sentenza impugnata, costituito dalla reciproca soccombenza quale ragione sufficiente per giustificare la compensazione tra le parti delle spese legali. Né risulta corretto quanto affermato nell'atto di impugnazione, secondo cui vi è stata domanda in punto spese e quindi il giudice è andato ultra petita. L'esame del verbale dell'udienza 30 gennaio 2023 (consentito in questo caso per risolvere il profilo processuale della questione sottoposta alla Corte: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di rilevare che il difensore della imputata nel chiedere l'accoglimento del proprio appello, aveva chiesto altresì il rigetto della domanda altrui ("previo rigetto dell'appello della Parte Civile), con conseguente sorte di spese. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Consegue altresì la condanna della Parte Civile al pagamento delle spese sostenute dal LA LE in questa fase del giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese legali in favore di LA LE in questo grado, che liquida in complessivi C 1.800,00 oltre accessori di legge. Così d iso in Roma, '12 ottobre 2023 Il Consi liere relatore La Presidente SC FL A na ET i -~u