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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6259/2020 TRA in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Rosario Porcaro, in virtù di procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in San Vitaliano (NA), alla Piazza Nicola Tofano, n. 23. 9/B
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e e dif. dagli avv. L. Maritato CP_1 elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto;
NONCHE'
, GIÀ in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede come in atti, rappresentata e difesa dall' avv.to C. Pascariello presso il quale elettivamente domicilia come in atti;
OPPOSTI S.C.C.I., in persona del legale rappresentante p.t., OPPOSTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 2.12.2020, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice dichiarare l'illegittimità dei seguenti atti esecutivi:
1) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 05320100000215091000, notificata in data 05.02.2010, con la quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 470,73; ruolo n. 2009/0000680, specie ordinario, per “Modello DM 10/V” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento agli anni d'imposta 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007;
2) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320140000002427000, notificato in data 12.03.2014, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 22.478,94; ruolo n. 2014/0000014, specie ordinario, per “Modello DM 10” e
1 somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2013;
3) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320160000001375000, notificato in data 05.03.2016, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 40.045,92; ruolo n. 2016/0000021, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2015;
4) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320160000251869000, notificato in data 13.09.2016, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 83.839,64; ruolo n. 2016/0000416, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento agli anni d'imposta 2015 e 2016;
5) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320160000514592000, notificato in data 29.11.2016, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 11.366,64; ruolo n. 2016/0000692, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2016;
6) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320160000596878000, notificato in data 08.01.2017, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 28,945,76; ruolo n. 2016/0000771, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2016;
7) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320170000039063000, notificato in data 28.04.2017, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 1.093,83; ruolo n. 2017/0000110, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2016;
8) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320170000102547000, notificato in data 11.08.2017, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 231,27; ruolo n. 2017/0000259, specie ordinario, per somme aggiuntive e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2016;
9) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320170000102648000, notificato in data 11.08.2017, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 45.769,77; ruolo n. 2017/0000259, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2017;
10) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320170000460189000, notificato in data 30.11.2017, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 31.534,62; ruolo n. 2017/0000580, specie ordinario, per “Modello DM 10” e
2 somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2017;
11) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320180000070279000, notificato in data 06.05.2018, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 10.220,03; ruolo n. 2018/0000090, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2017;
12) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320180000086758000, notificato in data 29.05.2018, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 63.007,63; ruolo n. 2018/0000115, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento agli anni d'imposta 2017 e 2018;
13) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320180000343926000, notificato in data 10.08.2018, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 10.035,17; ruolo n. 2018/0000407, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2018;
14) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320180000410339000, notificato in data 26.09.2018, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 28.276,74; ruolo n. 2018/0000447, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2018;
15) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320180000489385000, notificato in data 03.12.2018, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 19.613,63; ruolo n. 2018/0000542, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2018;
16) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320190000196018000, notificato in data 13.06.2019, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 58.721,29; ruolo n. 2019/0000197, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento agli anni d'imposta 2018 e 2019;
17) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320190000499880000, notificato in data 01.10.2019, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 19.274,63; ruolo n. 2019/0000578, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2019;
18) AVVISO DI ADDEBITO N. 35320190000500890000, notificato in data 01.10.2019, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 9.694,52; ruolo n. 2019/0000578, specie ordinario, per “Modello DM 10” e
3 somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2019; 19) AVVISO DI ADDEBITO N. 353201900007832761000, notificato in data 15.12.2019, con il quale è stato intimato alla società ricorrente il pagamento delle somme iscritte a ruolo per complessivi Euro 18.783,63; ruolo n. 2019/0000921, specie ordinario, per “Modello DM 10” e somme aggiuntive, nonché interessi, sanzioni e compensi per il servizio della riscossione, con riferimento all'anno d'imposta 2019. Parte ricorrente deduceva di aver appreso solo in data 24.11.2020, a seguito dell'emissione dell'estratto di ruolo da parte di dei crediti vantati dalle resistenti, per cui è Controparte_3 causa e che non gli è mai stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione del credito. Si costituivano l' e l' chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso per difetto di CP_4 CP_1 interesse ad agire oltre che infondato in fatto e in diritto. Non si costituiva la nonostante rituale notifica, preferendo restare contumace. CP_5
Acquisita la documentazione prodotta, disposto il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Preliminarmente, in ordine all'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, il Tribunale osserva. Deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il legislatore, in altri termini, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha precisato quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, definendo così (e al contempo delimitando) l'“interesse ad agire” contro l'estratto di ruolo. Dunque, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
4 - per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extra-tributarie: in base, in particolare, al combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46 del 1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine, poi, alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526, ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e, quanto all'efficacia della norma in relazione ai procedimenti, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Pertanto, anche ai procedimenti pendenti trova applicazione la previsione legislativa richiamata. Nel caso in esame parte ricorrente, pur a seguito delle eccezioni delle parti convenute, non ha fornito la prova di versare in una delle condizioni previste dalla legge per legittimare un interesse ad agire avverso il ruolo esattoriale;
e, invero, parte ricorrente si è limitata ad affermare che l'opponente ha interesse a proporre la suddetta opposizione, ribadendo le medesime argomentazione di cui al ricorso in ordine alla non ritualità della notificazione degli atti impositivi ed all'intervenuta prescrizione dei crediti. Si osserva, tuttavia, che detta situazione di fatto non è ipotesi contemplata dalla previsione legislativa richiamata (cfr. Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - c.d. Decreto Fiscale - coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3 bis il quale ha modificato l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione.
5 Le oscillazioni giurisprudenziali in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e i sopravvenuti interventi normativi e giurisprudenziali inducono a compensare tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda;
2) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 21.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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