Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 13/04/2026, n. 6705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6705 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01603/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2026, proposto da CA MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Orlandi e Walter Feliciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa adozione di idonea misura cautelare,
del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice della procedura nazionale di abilitazione alla professione di guida turistica, indetta ai sensi della legge 13 dicembre 2023, n. 190, e del d.m. 26 giugno 2024, ha dichiarato il ricorrente non idoneo alla prova scritta a quesiti a risposta multipla.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa IR NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
PREMESSO che:
- in data 18 novembre 2025 il sig. CA MA ha sostenuto la prova scritta dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica indetto dal Ministero del turismo con bando del 21 gennaio 2025, riportando il punteggio di 20,5 (risultante da 51 risposte corrette, 20 risposte errate e 9 risposte non date), con conseguente mancato superamento della prova ai sensi dell’art. 3 del bando medesimo che stabilisce a tal fine il punteggio minimo di 25;
- avverso gli esiti di tale prova scritta, pubblicati sul portale “InPa” il 25 novembre 2025, il sig. MA è insorto con l’odierno ricorso, notificato il 23 gennaio 2026 e depositato il 6 febbraio 2026, chiedendo che, previo annullamento del provvedimento di non idoneità, nonché previa eliminazione o neutralizzazione dei quesiti viziati, venga riconosciuto il superamento della prova o, comunque, in via subordinata, venga ordinato al Ministero del turismo di procedere alla rivalutazione del punteggio;
RILEVATO che:
- in data 16 febbraio 2026 si è costituito in giudizio il Ministero del turismo, depositando poi alcuni documenti e una memoria difensiva con cui chiede il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni;
- alla camera di consiglio del 24 febbraio 2026, fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, è stato dato avviso alle parti della possibilità di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta in decisione;
RITENUTO che:
- i primi due motivi di ricorso, con i quali il sig. MA lamenta che alcuni quesiti presenterebbero formulazioni ambigue, incomplete o fuorvianti, tali da non consentire l’individuazione certa di un’unica risposta corretta, non meritano condivisione sulla scorta delle seguenti considerazioni: (i) in relazione al quesito n. 16, il documento prodotto dal ricorrente – riferendosi testualmente alla “ compresenza di due strutture murarie distinte ma addossate l’una all’altra, realizzate in epoche differenti ” – dimostra proprio la correttezza della risposta individuata dal Ministero (che è la b) e non la c) come erroneamente riportato nel ricorso) e non offre alcun elemento per ritenere esatta quella prescelta dal ricorrente, vale a dire la a), non essendo in esso menzionata la presenza di una sopraelevazione; (ii) anche nel caso del quesito n. 22, il documento depositato al fine di avvalorare la correttezza della risposta fornita dal ricorrente, cioè la b), dimostra, per converso, che deve ritenersi esatta quella individuata dal Ministero (che è la c) e non la a) come erroneamente riportato nel ricorso), atteso che, per un verso, la Cattedrale di Gerace viene definita nel documento in questione come “ una delle più importanti costruzioni normanne della Calabria ” e, per altro verso, la mera realizzazione dell’altare maggiore “ in stile barocco ” non vale certo ad attribuire all’edificio sacro la pretesa natura di esempio di costruzione barocca; (iii) quanto al quesito n. 33, in disparte la circostanza per cui, tenendo conto del contenuto delle possibili risposte, esso non appare di particolare difficoltà, l’argomentazione difensiva secondo cui la presenza di BL RU nell’opera di NA GU non troverebbe riscontro in alcuna fonte è smentita dal riferimento al poeta contenuto nella pagina internet di Wikipedia il cui link è indicato nella memoria erariale; (iv) riguardo al quesito n. 80, la disposizione normativa sottesa alla formulazione dello stesso è rappresentata dall’art. 101, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi del quale “ Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 ” – i.e., i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali – “ che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico ”, il che rende palesemente corretta la risposta b), mentre l’art. 2, comma 4, del medesimo decreto, disposizione richiamata dal ricorrente, costituisce una norma generale che si riferisce ad un ambito più ampio, quello dei “ beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica ”;
- il terzo motivo di ricorso, con cui il sig. MA si duole della somministrazione di alcuni quesiti che, a suo avviso, non erano attinenti alle materie espressamente indicate nel bando, non coglie nel segno atteso che: (i) innanzitutto, i quesiti di cui si tratta sono agevolmente riconducibili alla materia “storia dell’arte” per quanto riguarda il n. 20 e alla materia “geografia” per quanto riguarda i nn. 57, 61, 66, 69, 70 e 72; (ii) inoltre, il Ministero del turismo, come risulta dall’allegato 2a) depositato dallo stesso ricorrente, nonché dall’allegato 3 depositato dalla difesa erariale, ha ulteriormente articolato il programma delle materie oggetto della prova scritta, pubblicandolo l’8 luglio 2025 sul portale InPa, e da tale pubblicazione, tuttora consultabile (https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f9d1d99db4a54eb195b4712a57d1328c), emerge che i siti culturali e turistici oggetto dei quesiti contestati erano tutti compresi nel programma;
- il quarto motivo di ricorso, relativo alla pretesa omessa predeterminazione, da parte della Commissione, dei criteri di valutazione delle prove, è infondato in punto di fatto, risultando dallo stesso allegato 2a) al ricorso che il Ministero, in data 8 luglio 2025, in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 4, commi 6 e 7, del bando, ha pubblicato, in una con il programma di esame, il verbale di insediamento della Commissione e i criteri di valutazione dalla stessa approvati, che risultano tuttora consultabili al link sopra riportato;
- il quinto motivo, incentrato sul preteso di difetto di motivazione in ragione della “ impossibilità di conoscere in modo analitico quali quesiti siano stati considerati errati e per quali ragioni le risposte fornite siano ritenute non corrette ”, non è suscettibile di positivo apprezzamento in quanto, trattandosi di quesiti a risposta multipla, l’onere motivazionale è soddisfatto mediante l’indicazione della risposta individuata dall’amministrazione come corretta, a condizione che essa sia la sola indubitabilmente esatta e che la formulazione della domanda sia chiara e non ambigua (ciò che, in relazione ai quesiti contestati dal ricorrente, è stato sopra accertato);
- il sesto motivo, con il quale il ricorrente deduce che il punteggio attribuito non rifletterebbe il suo reale livello di preparazione, essendo stato egli “ penalizzato esclusivamente per l’erronea impostazione delle domande o delle risposte ” presuppone la fondatezza delle prime tre censure, che è stata esclusa;
RITENUTO, in conclusione, che il ricorso in epigrafe è infondato e va respinto, con conseguente regolazione delle spese di lite secondo l’ordinario criterio della soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero del turismo delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NT IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
IR NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI | NT IA |
IL SEGRETARIO