Ordinanza cautelare 13 marzo 2024
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Miotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, datato 15 novembre 2023, in forza del quale la Prefettura di Ferrara ha dichiarato inammissibile l’istanza della ricorrente di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. AO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 13 dicembre 2022, la ricorrente ha presentato alla Prefettura di Ferrara istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, l. n. 91 del 1992.
La Prefettura di Ferrara, in data 4 ottobre 2023, ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi ex art. 10 bis, l. n. 241 del 1990, dando conto del fatto che dalle verifiche reddituali effettuate tramite il sistema “Punto Fisco” dell’Agenzia delle Entrate la straniera risultava aver presentato una dichiarazione dei redditi non soddisfacente il requisito minimo richiesto per l’ottenimento della cittadinanza secondo i parametri stabiliti con d.l. n. 382 del 25 novembre 1989, convertito con l. n. 8 del 1990 (reddito netto non inferiore a 8.263,31 euro per il richiedente che non abbia familiari a carico, 11.362,05 euro con il coniuge a carico, aumentato di 516,46 euro per ogni figlio o altro familiare a carico).
Ha fatto seguito la memoria della straniera con la quale la stessa ha attestato la percezione di redditi da parte del padre convivente – sino all’anno 2021- e propri, avendo essa, nel febbraio 2021, iniziato una propria attività lavorativa subordinata.
In data 15 novembre 2023, d’altronde, la Prefettura di Ferrara ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di concessione, in quanto, a fronte delle contestazioni comunicate con il preavviso di rigetto la ricorrente non avrebbe prodotto alcuna osservazione utile.
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2024, la straniera ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendone l’annullamento per il seguente articolato motivo, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe errato nel dichiarare l’istanza inammissibile, avendo la ricorrente fornito elementi atti a dimostrare il possesso dei requisiti reddituali sufficienti per la concessione del beneficio richiesto; in particolare, la straniera avrebbe dimostrato che, sino all’anno 2020, era studentessa, avendo conseguito il diploma di maturità nell’anno 2020; nel febbraio 2021 la stessa ha reperito regolare attività lavorativa subordinata e ha cominciato a percepire redditi propri da lavoro, per poi lasciare, da gennaio 2023, il nucleo familiare trasferendosi in -OMISSIS- nel territorio comunale di -OMISSIS-, unitamente al fratello -OMISSIS-; l’Amministrazione, quindi, avrebbe colpevolmente disatteso di considerare la consistenza dell’intero nucleo familiare della ricorrente nel periodo in cui la stessa conviveva con il padre e, in particolare, le somme percepite da quest’ultimo nel periodo di convivenza con la ricorrente.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente per resistere al ricorso.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene opportuno, anzitutto, rammentare che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, nella versione vigente ratione temporis , la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica .
Ai sensi dell’art. 1, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 362, « 1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare. 2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica: a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente; b) stato di famiglia; c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza; d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti; e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana; f) certificato di residenza; g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio. 4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti ».
La Prefettura, più, precisamente, ai sensi dell’art. 2, ha il compito di trasmettere l’istanza « in ogni caso immediatamente copia al Ministero dell'interno » e « entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni ».
A tal proposito, si comprende chiaramente anche dai commi 2 e 3, dell’art. 2, che i compiti assegnati alla Prefettura sono esclusivamente “istruttori”: la disposizione, prevede, infatti, che « nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento»; «Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorità procede a norma del comma 1, seconda parte. Qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorità dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al Ministero ».
Una declaratoria di inammissibilità da parte della Prefettura, quindi, può giustificarsi solo eccezionalmente, e solo per ragioni legate alla mancanza di documentazione: diversamente, deve ritenersi del tutto illegittimo un provvedimento che, pur qualificando in termini di inammissibilità l’istanza presentata dallo straniero, entri nel “merito” della stessa con una motivazione che, pertanto, sottende un “rigetto”, di competenza del Ministero.
Quanto precede, non essendo oggetto di una specifica censura nell’atto introduttivo del presente giudizio, non può essere valorizzato ai fini della declaratoria di annullamento del provvedimento in questa sede impugnato, ma dovrà essere considerato dalla Prefettura, in un’ottica conformativa, nella riedizione delle proprie funzioni, poiché il ricorso risulta fondato alla luce delle doglianze dedotte da parte ricorrente.
Infatti, agli atti di causa emerge come la valutazione di insufficienza reddituale operata dalla Prefettura non trovi un chiaro fondamento nella documentazione prodotta in giudizio, dalla quale, al contrario, la ricorrente sembra aver assolto all’onere di dimostrare una sufficienza reddituale, dovendosi considerare sino all’anno 2021 che la stessa era “a carico” del padre, e, quindi, che deve essere conteggiato anche il reddito di quest’ultimo.
Prendendo in considerazione sia i redditi del padre nel periodo in cui la ricorrente era a carico di questi, sia i redditi della straniera nel periodo di tempo nel quale ha cominciato a vivere “in autonomia”, il Collegio ritiene che la valutazione della Prefettura sia errata in punto di fatto o comunque insufficiente sul piano motivazionale ed istruttorio, risultando evidenze documentali che sembrano attestare un reddito sufficiente rispetto ai parametri indicati dalla stessa Amministrazione.
Pertanto, in accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato deve essere annullato e la Prefettura resistente, in stretta applicazione delle norme sopra richiamate, dovrà procedere a svolgere le proprie attività, limitandosi a verificare la corrispondenza della documentazione allegata dalla richiedente la cittadinanza al paradigma normativo di riferimento, e a inoltrare la stessa al Ministero corredata della “osservazioni” da parte della Prefettura medesima, affinché sia il Ministero a rivalutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della cittadinanza, in conformità anche a quanto sopra esposto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, disponendo che l’Amministrazione resistente provveda in conformità a quanto indicato in motivazione.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO IE, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO SI | AO IE |
IL SEGRETARIO