Articolo 4 della Legge 25 luglio 2000, n. 209
Articolo 3Articolo 5
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29 luglio 2000
Art. 4. Norme di attuazione 1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono fissati criteri e modalita' per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonche' le modalita' per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.
2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106 , e' abrogata.
Note all'art. 4:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 28 marzo 1991, n. 106 , reca: "Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo".
Entrata in vigore il 29 luglio 2000