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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1581/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1581/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
( ), nata a [...] il giorno 23 Parte_1 CodiceFiscale_1 gennaio 1954 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo Squillaci ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 15/3/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.18/1980 con ogni conseguenza di legge e conseguente concessione della predetta indennità con corresponsione dei ratei, degli emolumenti eco-nomici afferenti alla pretesa dell'istante;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine con decorrenza dalla sua sospensione indicata nella data del 6 febbraio 2023, con rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei scaduti e a scadere, fino all'effettivo soddisfo” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 3/10/2024 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “rigettare il ricorso in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onora” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 22/10/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 23/10/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato dott. Persona_2 dell'11/2/2025; seguiva l'udienza fissata per la discussione del 9/12/2025 e - all'esito della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, stante l'intervenuto deposito della relazione peritale in data 28/3/2025.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_3
n. 1166/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1166/2023 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. (v. doc. n. 4 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti Persona_2 della ricorrente le seguenti conclusioni: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Ex Art.
18/80 se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella permanente impossibilità di deambulare e/o necessiti per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita dell'assistenza continuativa e permanente di terzi:
Si, dal Novembre 2024 ed attualmente”, (v. pag. 42 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da novembre 2024 ossia da epoca successiva alla visita di revisione del 6/2/2023.
3. Le spese di lite.
3 10.Atteso l'avvenuto riconoscimento dei requisiti sanitari della prestazione richiesta da epoca successiva alla sospensione amministrativa a seguito della visita di revisione, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite della ricorrente (v. ricorso per ATP in calce), per l'effetto si dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., e si pongono le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da novembre 2024;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1581/2024 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis” fase di merito
PROMOSSA DA
( ), nata a [...] il giorno 23 Parte_1 CodiceFiscale_1 gennaio 1954 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'avv. Consuelo Squillaci ( ), giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 (codice fiscale
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), P.IVA_1 C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Persona_1
Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 15/3/2024, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 L.18/1980 con ogni conseguenza di legge e conseguente concessione della predetta indennità con corresponsione dei ratei, degli emolumenti eco-nomici afferenti alla pretesa dell'istante;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa o in subordine con decorrenza dalla sua sospensione indicata nella data del 6 febbraio 2023, con rivalutazione ed interessi legali da calcolarsi sui singoli ratei scaduti e a scadere, fino all'effettivo soddisfo” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 3/10/2024 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “rigettare il ricorso in quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onora” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 22/10/2024; seguiva l'ordinanza istruttoria del 23/10/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico- legale;
seguiva l'udienza per il giuramento del CTU nominato dott. Persona_2 dell'11/2/2025; seguiva l'udienza fissata per la discussione del 9/12/2025 e - all'esito della discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale, stante l'intervenuto deposito della relazione peritale in data 28/3/2025.
4.L'istruttoria della causa si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_3
n. 1166/2023 RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. . Persona_2
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2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 1166/2023 il CTU dott. Persona_3 concludeva ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari relativi all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. (v. doc. n. 4 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. , il quale formulava nei confronti Persona_2 della ricorrente le seguenti conclusioni: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Ex Art.
18/80 se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella permanente impossibilità di deambulare e/o necessiti per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita dell'assistenza continuativa e permanente di terzi:
Si, dal Novembre 2024 ed attualmente”, (v. pag. 42 relazione peritale dott. ). Per_2
8. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo criteri Per_2 tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
9. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta nella fase di merito del presente giudizio, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da novembre 2024 ossia da epoca successiva alla visita di revisione del 6/2/2023.
3. Le spese di lite.
3 10.Atteso l'avvenuto riconoscimento dei requisiti sanitari della prestazione richiesta da epoca successiva alla sospensione amministrativa a seguito della visita di revisione, sussistono giustificati motivi per la compensazione per l'intero delle spese di lite tra le parti. In atti sussiste autodichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite della ricorrente (v. ricorso per ATP in calce), per l'effetto si dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., e si pongono le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono nei confronti della ricorrente i requisiti medico-legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L. 18/80 e 508/88 con decorrenza da novembre 2024;
- compensa per l'intero tra le parti le spese di lite delle due fasi del giudizio;
pone le spese di
CTU delle due fasi del giudizio a carico dell' , liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso in Velletri, il 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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