TRIB
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/05/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 14/05/2025 nel procedimento portante il n. 49 dell'anno
2025 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Rampone e Roberta Rosso parte ricorrente
C O N T R O
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/01/2025 la ricorrente in epigrafe indicata evocava in giudizio la società , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, esponendo di aver prestato attività lavorativa presso la convenuta dal 15/03/2022 al 31/05/2023 in qualità di socia lavoratrice e in forza di contratto a tempo determinato part time, trasformato prima in contratto a tempo indeterminato part time e successivamente in contratto a tempo indeterminato full time,
e di aver disimpegnato mansioni di operatrice socio sanitaria con inquadramento nel livello C2 del CCNL cooperative sociali settore socio-assistenziale.
Poste le superiori premesse lamentava la mancata corresponsione delle competenze di fine rapporto e del TFR, sicché ne chiedeva la condanna al pagamento della somma lorda di € 2.460,22, oltre accessori di legge.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva in giudizio, benché regolarmente vocata in ius.
1 Senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza di discussione i procuratori di parte ricorrente rassegnavano le conclusioni.
* * * * *
1. Premesso che l'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provate sulla scorta della documentazione allegata a corredo del ricorso (cfr. listini paga, comunicazione di trasformazione del rapporto e di esclusione da socio), il ricorso merita accoglimento.
1.1. Costituisce, infatti, principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile
(art. 1218 c.c.) (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01 e in termini Cass. civ. n. 15677/2009).
1.2. Nel contratto di lavoro ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Nella specie, scegliendo di rimanere contumace, parte convenuta non ha provato di aver pagato in tutto o in parte alla lavoratrice le spettanze in questione, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., peraltro esattamente determinate dall'istante nel conteggio depositato a corredo del libello introduttivo, che appare conforme ai valori contabili risultanti dalla contrattazione collettiva di settore.
2. In definitiva la società convenuta va condannata a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € 2.460,22, di cui € 1.650,21 a titolo di TFR, importo al quale, dal giorno di maturazione del diritto devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e
2 precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
3. In ragione della soccombenza la convenuta va, infine, condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate come da dispositivo alla stregua dei minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto del decisum e della moderata complessità della lite.
P.Q.M.
Uditi i procuratori della ricorrente e nella contumacia della convenuta, definitivamente pronunciando, condanna , in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a , per le causali di Parte_1 cui in motivazione, la somma lorda di € 2.460,22, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
Condanna la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 1.030, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese forfettarie nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 14/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
3