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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7114 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
II SEZIONE LAVORO
N.R.G. 43427/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to LUFRANO MARIA Parte_1
per procura in atti ricorrente contro in p. del l.r.p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: riliquidazione pensione sociale
Motivi in fatto e diritto
Col ricorso per cui è giudizio, la parte ricorrente in epigrafe sulla premessa di godere di assegno sociale e di aver compiuto il 31 maggio 2021, 67 anni di età, di esserle stata respinta la domanda di pensione sociale in un primo momento ( 2 dicembre 2022) e di esserle invece stata riconosciuta la prestazione suddetta nel mese di luglio 2024, di aver diritto tuttavia al riconoscimento della pensione dal 31 maggio 2021, quando cioè aveva maturato il requisito di età, ciò premesso ha chiesto al Tribunale di condannare l' la CP_2
pagamento in proprio favore della somma pari ad euro 18.828, 43 a titolo di arretrati dovuti, per gli anni dal 2022 al 2024, oltre accessori.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto delle CP_2
domande, tenuto conto che avverso la prima decisione amministrativa di rigetto della domanda amministrativa non era stato proposto ricorso amministrativo e che pertanto la decisone amministrativa era pertanto divenuta definitiva;
ha altresì aggiunto che solo a seguito della nuova domanda presentata il 13 giugno
2024, con la documentazione di supporto, era stato possibile accogliere la richiesta. Ha prodotto sub.doc. 6 liquidazione della prestazione al ricorrente, contenente indicazione della nuova domanda amministrativa presentata il 13 giugno 2024.
Sulle produzioni documentali la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce delle difese svolte dall' la domanda di condanna al CP_2
pagamento degli arretrati non merita di essere accolta, in assenza di impugnazione presentate avverso l'originario di diniego della prestazione e la presentazione di nuova domanda amministrativa il
13 giugno 2024, che non può che avere effetti per il periodo successivo. Si richiama a detto fine l'art. 7 della Legge n. 533/73 che prevede la necessità della domanda amministrativa all'ente per il riconoscimento del diritto e della liquidazione della prestazione, in ragione dell'onere collaborativo posto a carico dell'interessato, adempiuto idoneamente solo con la domanda e la documentazione ad essa allegata del 13 giugno 2024.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione contenuta in ricorso e dell'assenza in atti di documenti di segno opposto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 27 novembre 2024, ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1.Respinge la domanda;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali
Roma il 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
Pag. 3 di 3
II SEZIONE LAVORO
N.R.G. 43427/2024
Il Giudice Giovanna Palmieri, all'udienza del 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentato e difeso dall'Avv.to LUFRANO MARIA Parte_1
per procura in atti ricorrente contro in p. del l.r.p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in atti resistente
OGGETTO: riliquidazione pensione sociale
Motivi in fatto e diritto
Col ricorso per cui è giudizio, la parte ricorrente in epigrafe sulla premessa di godere di assegno sociale e di aver compiuto il 31 maggio 2021, 67 anni di età, di esserle stata respinta la domanda di pensione sociale in un primo momento ( 2 dicembre 2022) e di esserle invece stata riconosciuta la prestazione suddetta nel mese di luglio 2024, di aver diritto tuttavia al riconoscimento della pensione dal 31 maggio 2021, quando cioè aveva maturato il requisito di età, ciò premesso ha chiesto al Tribunale di condannare l' la CP_2
pagamento in proprio favore della somma pari ad euro 18.828, 43 a titolo di arretrati dovuti, per gli anni dal 2022 al 2024, oltre accessori.
L' tempestivamente costituitosi ha chiesto il rigetto delle CP_2
domande, tenuto conto che avverso la prima decisione amministrativa di rigetto della domanda amministrativa non era stato proposto ricorso amministrativo e che pertanto la decisone amministrativa era pertanto divenuta definitiva;
ha altresì aggiunto che solo a seguito della nuova domanda presentata il 13 giugno
2024, con la documentazione di supporto, era stato possibile accogliere la richiesta. Ha prodotto sub.doc. 6 liquidazione della prestazione al ricorrente, contenente indicazione della nuova domanda amministrativa presentata il 13 giugno 2024.
Sulle produzioni documentali la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con pubblica lettura di sentenza, depositata in via telematica.
Alla luce delle difese svolte dall' la domanda di condanna al CP_2
pagamento degli arretrati non merita di essere accolta, in assenza di impugnazione presentate avverso l'originario di diniego della prestazione e la presentazione di nuova domanda amministrativa il
13 giugno 2024, che non può che avere effetti per il periodo successivo. Si richiama a detto fine l'art. 7 della Legge n. 533/73 che prevede la necessità della domanda amministrativa all'ente per il riconoscimento del diritto e della liquidazione della prestazione, in ragione dell'onere collaborativo posto a carico dell'interessato, adempiuto idoneamente solo con la domanda e la documentazione ad essa allegata del 13 giugno 2024.
Pag. 2 di 3 Le spese di lite sono dichiarate irripetibili in ragione della dichiarazione contenuta in ricorso e dell'assenza in atti di documenti di segno opposto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 27 novembre 2024, ogni atra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1.Respinge la domanda;
2. Dichiara irripetibili le spese processuali
Roma il 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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