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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 313/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GA IC, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2485/2024 depositato il 21/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. Str. E L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93238890722
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1785/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385E20230020353 CONTRIBUTI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Consorziata in epigrafe indicata impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385E20230020353 emesso dalla società Società_2 SpA. per conto del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, dell'importo complessivo di euro 115,83, per contributi consortili relativi all'anno 2019, relativamente agli immobili ubicati nel Comune di Santeramo in Colle. La ricorrente eccepiva: .
1. la carenza di motivazione e la mancanza di benefici diretti e vantaggi dalle opere eseguite dal Consorzio di Bonifica. Con memorie illustrative depositate in data
8/3/2024 il difensore della ricorrente comunicava che successivamente alla proposizione del ricorso era stata presentata al Presidente della Giunta regionale da parte di diverse associazioni di agricoltori della
Puglia una richiesta di audizione sul tributo consortile;
allegava copia richiesta di audizione cod. 630 del
6/3/2024.
Con deduzioni depositate in data 12/6/2024 il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (a cui è successivamente subentrato il Consorzio di Bonifica Sud Puglia) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso,
Con sentenza del 13.9.2024 la CGT di primo grado di Bari rigettava il ricorso con compensazione delle spese così motivando:
“… da un attento esame dell'atto impugnato e di tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa, appare evidente l'attendibilità dell'atto opposto, in una situazione peraltro in cui il contribuente non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione. A tale riguardo, si rileva che i contributi di bonifica hanno natura di tributo e costituiscono oneri reali che gravano sugli immobili situati nel perimetro di contribuenza (art. 21 R.D. 23 febbraio 1933 n. 215 e art.17 L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4). Ad essi pertanto non risultano applicabili le categorie giuridiche privatistiche, con particolare riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive. I Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia svolgono le funzioni pubbliche ad essi attribuite dall' art. 9 della L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4 e vengono finanziati attraverso i contributi versati dai consorziati. La ripartizione delle spese fra i consorziati avviene in proporzione al beneficio conseguito o conseguibile da ciascun immobile (art. 11 R.D. 23.2.1933 n. 215 e artt. 17 e 18 L.R. Puglia 13.3.1012 n. 38).
Detti benefici sono di diverso tipo, e devono contribuire a incrementare o conservare il valore degli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza (art. 18 L.R. n. 38/2012). Il piano di classifica degli immobili individua, sulla base della cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi (art. 13 L.R. Puglia n. 38/2012). Tanto premesso, ne consegue che l'obbligo di pagamento del contributo deriva dall'inserimento di un fondo nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica. Questi sono i presupposti costitutivi della pretesa tributaria, ed esauriscono pertanto l'onere della prova che incombe sul Consorzio, ai sensi dell' art. 2697 del Codice Civile. Invece, la mancata partecipazione ai benefici di bonifica per ogni singolo fondo costituisce fatto modificativo o estintivo dell' obbligo di pagamento, che deve costituire oggetto di prova specifica da parte di chi lo eccepisce (art. 2697 comma 2 del Codice
Civile) Nel caso in esame i fatti costitutivi dell' obbligazione tributaria non sono controversi;
è pacifico infatti, che i fondi gravati dal contributo rientrino nel perimetro di contribuenza, e che sia stato approvato il piano di classifica (per altro pubblicato agli albi comunali e sul Bollettino regionale) che non ha costituito oggetto di impugnazione in sede amministrativa. La circostanza di fatto esimente (mancanza del beneficio di bonifica) costituisce invece oggetto di una doglianza meramente generica, in quanto la ricorrente non ha dimostrato, in modo convincente, che i fondi di sua proprietà inclusi nel perimetro di contribuzione, non possano trarre alcuno dei benefici di bonifica di cui all'art. 18 della Legge regionale n. 4/2012. L'oggetto di tale prova non
è costituito dal verificarsi di danni o dalla mancanza di opere di bonifica, bensì dal fatto che il proprio terreno, per specifici motivi che lo caratterizzano, non possa godere di alcuno di tali benefici. Non rileva, pertanto, la documentazione presentata dal ricorrente in allegato al ricorso, circa la mancanza di beneficio specifico ricevuto, in quanto si tratta di documentazione insufficiente. Inoltre il difensore del Consorzio di bonifica, in allegato alle deduzioni trasmesse in data 1/4/2023, ha depositato specifiche relazioni e atti, da dove emerge che il contribuente ha ricevuto comunque vantaggi dai lavori eseguiti dal Consorzio che hanno inciso direttamente sugli immobili del ricorrente, con allegato un prospetto dei lavori effettivamente eseguiti dallo stesso Consorzio. In ordine alla problematica in esame, la Corte di Cassazione, con le sentenze n.
20681/2014 e n. 21176/2014 ha affermato il principio secondo cui “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”. Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di motivazione, si osserva che, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'avviso di accertamento contenga l'indicazione delle ragioni della pretesa fiscale, ai fini di garantire al contribuente la puntuale contestazione dell'an e maggiore imposizione e renda informativa sottostante alla rettifica operata dall'Ufficio Finanziario. Pertanto, l'obbligo motivazionale degli atti opposti risulta correttamente assolto e ciò risulta chiaramente ed inequivocabilmente dalla precisa qualificazione e quantificazione delle violazioni accertate e contestate. Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impugnato e la infondatezza delle eccezioni del ricorrente, per mancanza di prove sufficienti ed esaustive. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, in quanto le eccezioni dello stesso ricorrente sono inconferenti, inconsistenti e manifestamente infondate. Alla luce delle predette considerazioni, questo Collegio ritiene doveroso compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto della peculiare situazione di fatto a base della controversia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Consorziata per i motivi che di seguito saranno esaminati. Costituendosi in giudizio il Consorzio ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12. 2025 la causa è stata decisa come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'appellante si duole in prima battuta che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sui rilievi dalla stessa operata sulla violazione dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933. La doglianza è infondata atteso che nella sentenza impugnata sono affrontati compiutamente tutte le questioni dedotte, ivi comprese quelle che formano oggetto della richiesta di audizione al Presidente della Giunta regionale da parte di diverse associazioni di agricoltori della Puglia sull'argomento qui dibattuto più volte richiamato dall'appellante,, ed in particolare quella relativa alla sussistenza del beneficio diretto e specifico richiesto dalla normativa.Infatti, la Corte di primo grado, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile” ha proceduto all'accertamento dell'inclusione degli immobili nel comprensorio, alla verifica dell'approvazione del Piano di Classifica con delibera regionale;
all'esame della documentazione prodotta dal Consorzio;
alla valutazione dell'assenza di prova contraria da parte del contribuente. Deve pertanto escludersi che sussista il vizio di omessa motivazione che non può confondersi con il fatto che le conclusioni raggiunte non sono conformi alle aspettative dell'appellante.
Invero, le conclusioni suddette si fondano su principi che vanno vieppiù consolidandosi nella giurisprudenza sia del giudice della legittimità che e di questa Corte, anche alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica onde l'irrilevanza in sè dell'omessa escuzione di opere di manutenzione;
.
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, che nel caso di specie risultano pienamente provati, sono:
l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica;
la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nel piano di Classifica come emerge dalla consulenza tecnica di parte del Consorzio).
Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l' esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituiisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto.
Ne consegue. come correttamente evidenziato dal primo goudice che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio, prova che non può consistere semplicemente nella incuria e assenza di manutenzione da parte del Consorzio in quanto, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre
2014, n. 27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione n. 11723/2025 nonché proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20 ).
Orbene nel caso di specie non solo l'appellante non ha fornito la prova suddetta, rilievo che assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte della
Consorziata.
Che, anzi, la relazione del consulente tecnico del Consorzio, corredata da documentazione fotografica degli interventi manutentivi effettuati, conferma che l'appellante ha beneficiano di un sistema infrastrutturale costituito da centinaia di km di collettori e opere di difesa idraulica e che gli immobili di cui
è causa insistono in un area ben servita da opere consortili che garantiscono il beneficio di difesa idraulica.
L'appello, pertanto va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado compensate.
Bari 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GA IC, RE
CAVONE FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2485/2024 depositato il 21/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 C/o Società_1 S.r.l. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Terre D'Apulia In Persona Del Comm. Str. E L.r.p.t. Dott. Rappresentante_1 - 93238890722
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1785/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0379385E20230020353 CONTRIBUTI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Consorziata in epigrafe indicata impugnava il sollecito di pagamento n. 0379385E20230020353 emesso dalla società Società_2 SpA. per conto del Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, dell'importo complessivo di euro 115,83, per contributi consortili relativi all'anno 2019, relativamente agli immobili ubicati nel Comune di Santeramo in Colle. La ricorrente eccepiva: .
1. la carenza di motivazione e la mancanza di benefici diretti e vantaggi dalle opere eseguite dal Consorzio di Bonifica. Con memorie illustrative depositate in data
8/3/2024 il difensore della ricorrente comunicava che successivamente alla proposizione del ricorso era stata presentata al Presidente della Giunta regionale da parte di diverse associazioni di agricoltori della
Puglia una richiesta di audizione sul tributo consortile;
allegava copia richiesta di audizione cod. 630 del
6/3/2024.
Con deduzioni depositate in data 12/6/2024 il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia (a cui è successivamente subentrato il Consorzio di Bonifica Sud Puglia) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso,
Con sentenza del 13.9.2024 la CGT di primo grado di Bari rigettava il ricorso con compensazione delle spese così motivando:
“… da un attento esame dell'atto impugnato e di tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa, appare evidente l'attendibilità dell'atto opposto, in una situazione peraltro in cui il contribuente non ha offerto, in sede contenziosa, validi e convincenti elementi di contraddizione. A tale riguardo, si rileva che i contributi di bonifica hanno natura di tributo e costituiscono oneri reali che gravano sugli immobili situati nel perimetro di contribuenza (art. 21 R.D. 23 febbraio 1933 n. 215 e art.17 L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4). Ad essi pertanto non risultano applicabili le categorie giuridiche privatistiche, con particolare riferimento ai contratti a prestazioni corrispettive. I Consorzi di bonifica operanti nella Regione Puglia svolgono le funzioni pubbliche ad essi attribuite dall' art. 9 della L.R. Puglia 13.3.2012 n. 4 e vengono finanziati attraverso i contributi versati dai consorziati. La ripartizione delle spese fra i consorziati avviene in proporzione al beneficio conseguito o conseguibile da ciascun immobile (art. 11 R.D. 23.2.1933 n. 215 e artt. 17 e 18 L.R. Puglia 13.3.1012 n. 38).
Detti benefici sono di diverso tipo, e devono contribuire a incrementare o conservare il valore degli immobili ricompresi nel perimetro di contribuenza (art. 18 L.R. n. 38/2012). Il piano di classifica degli immobili individua, sulla base della cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, i benefici derivanti dalle opere di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi (art. 13 L.R. Puglia n. 38/2012). Tanto premesso, ne consegue che l'obbligo di pagamento del contributo deriva dall'inserimento di un fondo nel perimetro di contribuenza e dall'approvazione del piano di classifica. Questi sono i presupposti costitutivi della pretesa tributaria, ed esauriscono pertanto l'onere della prova che incombe sul Consorzio, ai sensi dell' art. 2697 del Codice Civile. Invece, la mancata partecipazione ai benefici di bonifica per ogni singolo fondo costituisce fatto modificativo o estintivo dell' obbligo di pagamento, che deve costituire oggetto di prova specifica da parte di chi lo eccepisce (art. 2697 comma 2 del Codice
Civile) Nel caso in esame i fatti costitutivi dell' obbligazione tributaria non sono controversi;
è pacifico infatti, che i fondi gravati dal contributo rientrino nel perimetro di contribuenza, e che sia stato approvato il piano di classifica (per altro pubblicato agli albi comunali e sul Bollettino regionale) che non ha costituito oggetto di impugnazione in sede amministrativa. La circostanza di fatto esimente (mancanza del beneficio di bonifica) costituisce invece oggetto di una doglianza meramente generica, in quanto la ricorrente non ha dimostrato, in modo convincente, che i fondi di sua proprietà inclusi nel perimetro di contribuzione, non possano trarre alcuno dei benefici di bonifica di cui all'art. 18 della Legge regionale n. 4/2012. L'oggetto di tale prova non
è costituito dal verificarsi di danni o dalla mancanza di opere di bonifica, bensì dal fatto che il proprio terreno, per specifici motivi che lo caratterizzano, non possa godere di alcuno di tali benefici. Non rileva, pertanto, la documentazione presentata dal ricorrente in allegato al ricorso, circa la mancanza di beneficio specifico ricevuto, in quanto si tratta di documentazione insufficiente. Inoltre il difensore del Consorzio di bonifica, in allegato alle deduzioni trasmesse in data 1/4/2023, ha depositato specifiche relazioni e atti, da dove emerge che il contribuente ha ricevuto comunque vantaggi dai lavori eseguiti dal Consorzio che hanno inciso direttamente sugli immobili del ricorrente, con allegato un prospetto dei lavori effettivamente eseguiti dallo stesso Consorzio. In ordine alla problematica in esame, la Corte di Cassazione, con le sentenze n.
20681/2014 e n. 21176/2014 ha affermato il principio secondo cui “In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”. Per quanto riguarda l'eccezione di carenza di motivazione, si osserva che, in conformità ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è sufficiente che l'avviso di accertamento contenga l'indicazione delle ragioni della pretesa fiscale, ai fini di garantire al contribuente la puntuale contestazione dell'an e maggiore imposizione e renda informativa sottostante alla rettifica operata dall'Ufficio Finanziario. Pertanto, l'obbligo motivazionale degli atti opposti risulta correttamente assolto e ciò risulta chiaramente ed inequivocabilmente dalla precisa qualificazione e quantificazione delle violazioni accertate e contestate. Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impugnato e la infondatezza delle eccezioni del ricorrente, per mancanza di prove sufficienti ed esaustive. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, in quanto le eccezioni dello stesso ricorrente sono inconferenti, inconsistenti e manifestamente infondate. Alla luce delle predette considerazioni, questo Collegio ritiene doveroso compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, tenuto conto della peculiare situazione di fatto a base della controversia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Consorziata per i motivi che di seguito saranno esaminati. Costituendosi in giudizio il Consorzio ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 16.12. 2025 la causa è stata decisa come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
L'appellante si duole in prima battuta che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sui rilievi dalla stessa operata sulla violazione dell'art. 10 del R.D. n. 215/1933. La doglianza è infondata atteso che nella sentenza impugnata sono affrontati compiutamente tutte le questioni dedotte, ivi comprese quelle che formano oggetto della richiesta di audizione al Presidente della Giunta regionale da parte di diverse associazioni di agricoltori della Puglia sull'argomento qui dibattuto più volte richiamato dall'appellante,, ed in particolare quella relativa alla sussistenza del beneficio diretto e specifico richiesto dalla normativa.Infatti, la Corte di primo grado, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile” ha proceduto all'accertamento dell'inclusione degli immobili nel comprensorio, alla verifica dell'approvazione del Piano di Classifica con delibera regionale;
all'esame della documentazione prodotta dal Consorzio;
alla valutazione dell'assenza di prova contraria da parte del contribuente. Deve pertanto escludersi che sussista il vizio di omessa motivazione che non può confondersi con il fatto che le conclusioni raggiunte non sono conformi alle aspettative dell'appellante.
Invero, le conclusioni suddette si fondano su principi che vanno vieppiù consolidandosi nella giurisprudenza sia del giudice della legittimità che e di questa Corte, anche alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale e che possono così riassumersi:
a) il contributo consortile di bonifica, ha natura tributaria e non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica onde l'irrilevanza in sè dell'omessa escuzione di opere di manutenzione;
.
b) presupposti della pretesa impositiva consortile, che nel caso di specie risultano pienamente provati, sono:
l' inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica;
la fruibilità (attuale o futura) del beneficio di difesa di natura idraulica costituito dalla presenza della rete di canali consortili, (tutti già realizzati, descritti ed elencati nel piano di Classifica come emerge dalla consulenza tecnica di parte del Consorzio).
Non rientra invece tra i requisiti legittimanti la pretesa impositiva l' esecuzione dei lavori di manutenzione sui canali consortili, che costituiisce invece il fine per il quale il contributo di bonifica è dovuto.
Ne consegue. come correttamente evidenziato dal primo goudice che In caso di contestazione sulla sussistenza di benefici diretti e specifici derivanti agli immobili di proprietà dalle opere del consorzio, in presenza di un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio sicché spetta al consorziato fornire la prova della assenza del beneficio, prova che non può consistere semplicemente nella incuria e assenza di manutenzione da parte del Consorzio in quanto, ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio, come nel caso di specie, il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che per questo cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opere idrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle opere stesse (Cass., 26 luglio 2023, n. 22697; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre
2014, n. 27057 Cass n. 29668/21 e da ultimo ord. Corte di Cassazione n. 11723/2025 nonché proposta ex art. 380-bis c.p.c. nel giudizio di cassazione R.G. 19963/20 ).
Orbene nel caso di specie non solo l'appellante non ha fornito la prova suddetta, rilievo che assume maggior spessore ove si consideri che non vi è traccia di segnalazione di danni o disservizi da parte della
Consorziata.
Che, anzi, la relazione del consulente tecnico del Consorzio, corredata da documentazione fotografica degli interventi manutentivi effettuati, conferma che l'appellante ha beneficiano di un sistema infrastrutturale costituito da centinaia di km di collettori e opere di difesa idraulica e che gli immobili di cui
è causa insistono in un area ben servita da opere consortili che garantiscono il beneficio di difesa idraulica.
L'appello, pertanto va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese del grado compensate.
Bari 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente