Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00938/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01356/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1356 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocata Giulia Quarzago, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per l’Ufficio Territoriale del Governo - Questura di Novara, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
1) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.;
2) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.;
3) del provvedimento -OMISSIS-, notificato al ricorrente 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.;
4) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.;
5) del provvedimento -OMISSIS-, notificato in data 18/04/2025, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Novara, avente ad oggetto la revoca del nulla-osta all’ingresso rilasciato in data -OMISSIS- in favore del lavoratore -OMISSIS-, previa istanza presentata in data -OMISSIS- da -OMISSIS-, quale rappresentante legale della -OMISSIS- s.r.l.s.;
- nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. – I ricorrenti, cittadini egiziani residenti nel Comune di Novara, hanno chiesto l’annullamento degli atti di revoca dei nulla-osta all’ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro, rilasciati in loro favore. Le determinazioni impugnate, aventi identica motivazione e medesimo contenuto dispositivo, poggiano su due distinte e concorrenti ragioni giustificatrici: in primo luogo, la professionista che ha redatto l’asseverazione tecnica ex art. 24- bis co. 2 d.lgs. 286/1998 nell’interesse della -OMISSIS- s.r.l.s., datrice di lavoro dei ricorrenti, non avrebbe trasmesso al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro la comunicazione prevista dall’art. 1 legge 11/01/1979 n. 12 e, dunque, non potrebbe validamente esercitare la professione di consulente del lavoro; in secondo luogo, il reddito di esercizio della menzionata società sarebbe insufficiente a sostenere il costo dell’assunzione dei ricorrenti.
L’impugnazione è affidata a un unico motivo di diritto, a contenuto composito (« Violazione di norme interne con riferimento alla nota dell’ispettorato territoriale del lavoro n. -OMISSIS- - Difetto di istruttoria - Erronea valutazione dei fatti e dei presupposti »). In estrema sintesi, i ricorrenti sostengono che l’eventuale irregolarità della posizione amministrativa della commercialista della -OMISSIS- s.r.l.s. non potrebbe riverberarsi in loro danno e, in ogni caso, lamentano che l’Amministrazione non abbia consentito il deposito di una asseverazione integrativa o sostitutiva. Essi inoltre rivendicano che l’irregolarità contestata dalla Prefettura avrebbe carattere formale e non avrebbe minato la congruità tecnico-economica dell’asseverazione resa, giacché la società ha provveduto all’assunzione dei ricorrenti, ha loro corrisposto le retribuzioni dovute e ha versato la relativa contribuzione previdenziale, dimostrando in concreto e senza margini di ambiguità la propria capacità di sostenere i costi delle assunzioni.
2. – L’Amministrazione si è costituita in resistenza, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese avverse.
La ES erariale ha eccepito in limine l’irricevibilità del ricorso, in quanto i provvedimenti impugnati sarebbero stati notificati all’indirizzo PEC della -OMISSIS- s.r.l.s. dieci mesi prima dell’introduzione del giudizio. Nel merito, l’Amministrazione ha rivendicato l’esaustività dell’istruttoria procedimentale svolta e la bontà della decisione assunta, in quanto l’incapacità della società a sostenere l’assunzione dei ricorrenti sul piano economico troverebbe inequivoco riscontro nella documentazione contabile acquisita.
3. – Con ordinanza del 24/07/2025 n. 320, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso e ha conseguentemente sospeso l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ai fini della rivalutazione della posizione dei ricorrenti alla luce della loro effettiva e attuale condizione lavorativa.
4. – All’esito dello scambio delle memorie conclusive ex art. 73, co. 1 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 18/03/2026.
5. – Non sussistono ostacoli all’esame del ricorso nel merito.
5.1 - L’eccezione di tardività sollevata dalla ES erariale è infondata.
I provvedimenti impugnati sono stati notificati via PEC nei confronti della sola -OMISSIS- s.r.l.s., datrice di lavoro dei ricorrenti. Non risulta che questi ultimi abbiano ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Amministrazione procedente (ovvero dalla stessa -OMISSIS- s.r.l.s.) o che abbiano avuto in altro modo contezza dell’esistenza e del contenuto delle predette determinazioni. La documentazione di causa fornisce, anzi, prova (indiziaria) del fatto che essi ignorassero l’esito dell’istruttoria amministrativa e si siano per questo fatti parte attiva, nominando un avvocato e chiedendo informazioni presso lo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Novara (cfr. PEC de 18/04/2025, sub doc. b ricorrenti).
La documentazione di causa non consente, dunque, di ritenere che la comunicazione effettuata dalla Prefettura in data 22/03/2024 abbia consentito ai ricorrenti di prendere contezza della revoca emessa a loro carico né, dunque, che essa valga ai fini del decorso del termine impugnatorio di cui all’art. 29 c.p.a. nei loro confronti. Ad ogni buon conto, alla luce del contegno documentato, sussistono – recte , sussisterebbero – motivate ragioni per la rimessione in termini dei ricorrenti a norma dell’art. 27 c.p.a.
5.2 - Quanto alla permanenza di un interesse alla decisione, dagli atti di causa non risulta che l’Amministrazione, in adempimento al dictum cautelare di questo Tribunale, abbia riaperto l’istruttoria e rivalutato la posizione lavorativa dei ricorrenti. Al contrario, nei propri scritti difensivi la resistente ha rivendicato la bontà del proprio operato e insistito per il rigetto del ricorso nel merito.
Poiché dunque non vi è prova dell’adozione di determinazioni sopravvenute, è doveroso reputare che i provvedimenti impugnati siano ancora produttivi di effetti (seppur sospesi in fase cautelare) e che, pertanto, i ricorrenti conservino un interesse al loro annullamento e alle statuizioni conseguenti.
5.3 - Nessun dubbio infine può esservi sull’ammissibilità del ricorso collettivo, giacché le determinazioni impugnate sono riferibili al medesimo procedimento amministrativo, hanno identico contenuto dispositivo e sono fondate, in termini anche letterali, sulla stessa motivazione. I vizi denunciati nel ricorso colpiscono quindi i diversi atti impugnati nella medesima misura, di modo che la cognizione delle censure dedotte a fondamento della pretesa interessa allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale contestata (cfr. da ultimo ex plurimis Consiglio di Stato sez. II, 18/11/2025, n. 9017). Ne consegue l’ammissibilità dell’impugnazione.
6. – Venendo al merito della controversia, il ricorso è meritevole di accoglimento.
6.1 - L’affermata incapacità della -OMISSIS- s.r.l.s. a sostenere i costi dell’assunzione dei ricorrenti è smentita della documentazione di causa.
È provato per tabulas che la società abbia regolarmente assunto i ricorrenti, corrispondendo a ciascuno di essi una retribuzione mensile netta pari in media a circa € 1.760,00 nel 2024 e a circa € 1.600,00 nei primi quattro mesi del 2025 (cfr. Unilav, buste paga e CU relativi a ciascuno dei ricorrenti: docc. e, f, s, t, u ricorrente). Risulta inoltre che, alla data dell’introduzione del giudizio, la -OMISSIS- s.r.l.s. fosse pienamente regolare sul piano contributivo (cfr. DURC aggiornato al 28/06/2025: doc. m ricorrenti). Nessun dubbio può esservi dunque sull’intervenuto avvio del contratto di lavoro e sull’effettività (e la regolarità fiscale e contributiva) del rapporto instaurato.
Quanto alla valutazione svolta dall’Amministrazione in ordine al contenuto dell’asseverazione resa dal datore di lavoro ex art. 24- bis , co. 2 d.lgs. 286/1998, il Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che la verifica dei requisiti economico-finanziari per l’assunzione dei lavoratori, ove effettuata dopo un lasso di tempo non trascurabile della presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta, non può prescindere dall’andamento del rapporto lavorativo eventualmente instauratosi nelle more (TAR Piemonte, Sez. I, ord. n. 320/2025 cit.). La valutazione non può, cioè, prescindere dal dato di realtà e assumere carattere astrattamente prognostico, allorquando la “forza” economico-finanziaria del datore di lavoro emerga in modo inequivocabile dalla documentazione contabile, fiscale e previdenziale della società (ferma la possibilità per l’Amministrazione di dimostrare la fittizietà del rapporto instaurato e/o la falsità della documentazione predetta).
Viene dunque meno una delle due rationes decidendi della determinazione impugnata, giacché l’affermato difetto in capo alla -OMISSIS- s.r.l.s. dei requisiti economico-finanziari per l’assunzione dei ricorrenti non trova conforto nelle risultanze istruttorie acquisite in questo giudizio e si appalesa pertanto manifestamente incongrua.
6.2 - Quanto all’affermata irregolarità della posizione della professionista che ha reso l’asseverazione ex art. 24- bis co. 2 d.lgs 186/1998, la contestazione della Prefettura non appare adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio. Non vi è agli atti un certificato negativo di ispezione dei Registri dell’ITL, relativo alla posizione della commercialista della -OMISSIS- s.r.l.s. Non risulta inoltre che la Prefettura abbia acquisito la comunicazione, pur menzionata dall’ITL (doc. 4 Ministero dell’Interno), con la quale la commercialista in parola avrebbe riconosciuto di non aver trasmesso la comunicazione ex art. 1 legge n. 12/1979. Era d’altronde onere dell’Amministrazione acquisire elementi di prova in ordine all’affermata irregolarità della posizione della professionista, in ossequio al principio di vicinanza della prova ( ex plurimis Cass. Civ., Sez. I, 19/01/2026, n. 1109).
In disparte la fragilità degli elementi probatori raccolti, la stessa documentazione di parte resistente attesta – nei limiti appena evidenziati – che, nel corso dell’istruttoria, la commercialista che aveva reso la contestata asseverazione ex art. 24- bis co. 2 d.lgs. 186/1998 aveva indicato il nominativo del consulente del lavoro incaricato dalla -OMISSIS- s.r.l.s. (doc. 4 Ministero dell’Interno). Risulta altresì che l’ITL abbia successivamente acquisito la comunicazione resa da tale professionista ex art. 1 legge 12/1979 (in data 18/07/1996) nonché la delega conferitagli dalla società ex art. 5 legge n. 12/1979 (in data 27/07/2021, ossia tre anni prima dell’istanza di rilascio del nulla-osta). A fronte di tali informazioni e di tali evidenze documentali, la Prefettura aveva l’onere ex artt. 6, co. 1 lett. b) e 10- bis legge n. 241/1990 di sollecitare il deposito di una asseverazione sostituiva, al fine di consentire l’adeguamento del compendio documentale alla posizione sostanziale dell’impresa.
L’interesse sotteso alle previsioni di cui all’art. 24- bis co. 1 e 2 legge n. 241/1990 non è infatti quello all’astratto rispetto delle norme sull’ordinamento della professione di consulente del lavoro (legge n. 12/1979), bensì quello all’effettiva sussistenza dei requisiti economico-finanziari per l’assunzione in capo al datore di lavoro. Ne consegue, sul piano funzionale, che la verifica dell’Amministrazione non può arrestarsi all’irregolarità formale del professionista incaricato dell’asseverazione tecnica, ma deve riguardare il dato sostanziale della solidità dell’impresa che ha chiesto il rilascio del nulla osta. Ciò non solo nell’interesse dei privati coinvolti (datore di lavoro e lavoratore straniero) all’assunzione, ma anche nell’interesse della stessa Amministrazione pubblica alla promozione del lavoro regolare e al rafforzamento del tessuto produttivo.
L’omessa comunicazione ex art. 1 legge 12/1979 non è dunque automaticamente ostativa al rilascio del titolo, né vincola l’Amministrazione alla revoca del nulla-osta ex art. 42, co. 2 d.l. 27/2022, allorquando l’impresa interessata sia nelle condizioni di fornire, entro i termini dell’art. 10- bis legge n. 241/1990, un’asseverazione integrativa/sostitutiva attestante i requisiti economico-finanziari per l’assunzione previsti dalla legge, ferme le valutazioni discrezionali dell’Amministrazione in ordine alla congruità dei dati asseverati.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha insistito unicamente per la trasmissione della comunicazione ex art. 1 legge 12/1979 resa della commercialista incaricata dalla -OMISSIS- s.r.l.s., implicitamente – ma inequivocabilmente – escludendo la possibilità che la società depositasse un’asseverazione integrativa (ciò che d’altronde è affermato in modo espresso negli scritti difensivi della resistente). Non trattandosi – come appena visto – di una revoca vincolata, la lesione delle prerogative partecipative dei privati non è suscettibile di sanatoria in forza del meccanismo di cui all’art. 21-octies co. 2, primo periodo legge n. 241/1990.
Per tali ragioni, sono fondate le censure attoree in ordine alla lacunosità dell’istruttoria svolta, alla lesione delle prerogative partecipative dei ricorrenti, nonché in ultima istanza al carattere formalistico della determinazione assunta.
6.3 - L’impugnazione è suscettibile di accoglimento anche sotto un ulteriore profilo.
I ricorrenti hanno documentato di essere stati assunti a tempo indeterminato a far data dal 20/05/2024 e di aver percepito redditi mensili netti superiori a € 1.600,00 fino all’introduzione del giudizio.
Alla luce di tale documentazione, nessun dubbio può legittimamente esservi sul fatto che essi abbiano avviato percorso di integrazione socio-lavorativa in Italia e conseguito una capacità reddituale tutt’altro che trascurabile. Tali circostanze, ancorché a rigore successive all’emissione delle determinazioni gravate, rilevano ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione, dovendo il Tribunale – e l’Amministrazione in sede di riedizione del potere – scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, alla luce delle sopravvenienze favorevoli documentate nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 13/01/2025 n. 219; Id. 03/01/2025 n. 11). Ne consegue che, in disparte ogni riflesso sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, la documentazione lavorativa dimessa in questo giudizio può (e deve) essere posta a fondamento dell’odierna decisione, ai fini dell’eventuale riconoscimento dei presupposti per il rilascio di un titolo di soggiorno.
6.4 - In definitiva, per le ragioni che precedono, il ricorso merita integrale accoglimento, con conseguente annullamento delle determinazioni gravate, ai fini della rivalutazione della posizione dei ricorrenti alla luce della loro effettiva e attuale condizione lavorativa (come sollecitato dal Tribunale in sede cautelare).
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione, alla luce delle sopravvenienze intervenute medio tempore , intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e decisori correlati alla condizione di integrazione socio-lavorativa documentata dai ricorrenti.
7. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla le determinazioni impugnate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica o giuridica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad eccezione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AE PR, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | AE PR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.