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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1141/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1141 /2024 r.g. tra
Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
[...]
[...]
- OPPOSTO NON COSTITUITO -
Oggi 17 novembre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Conforti ST per il opponente;
Parte_1 l'avv. Maria Teresa Giorgio, in sostituzione dell'avv. Carmela Trotta, per l' Controparte_1 ;
[...] nessuno per il Controparte_1
L'avv. Conforti si riporta alle note depositate ed insiste nell'accoglimento dell'opposizione; L'avv. Giorgio si riporta alle note depositate ed insiste nel rigetto dell'opposizione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna
Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1141 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(C.F./P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, elettivamente domiciliato in via G. Dorso, 23 presso l'avv. Pt_1
ST FO che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attore - opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Trotta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta opposta –
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
- convenuto opposto non costituito - avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – canoni idrici.
Conclusioni: all'udienza del 17 novembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249005588632000, notificata in data 26.3.2024 da , quale concessionario per la Controparte_1 riscossione del per il pagamento della somma di € 81.300,02, fondata su n. Controparte_1
5 cartelle emesse in riferimento a consumi idrici per gli anni 1998-1999, 2004, 2007-2008, 2009
e 2010, deducendo l'omessa notificazione delle cartelle e degli altri atti prodromici, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti, maturata sia avuto riguardo alla data di presunta notificazione delle cartelle sia al tempo decorso fino alla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di validi atti interruttivi.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento, atteso che le cartelle esattoriale ad essa sottese erano state ritualmente notificate e non impugnate;
contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che non fosse maturata la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, essendo stati notificati diversi avvisi di intimazione ad adempiere al , idonei ad Parte_1 interromperne il decorso;
rilevava, altresì, che rispetto alle eccezioni dirette a far valere fatti estintivi del credito, unico legittimo contraddittore era il quale ente Controparte_1 impositore;
che, in ogni caso, si doveva considerare la sospensione dei termini prescrizionali per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'art. 37, co. 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 c.d. “Decreto Cura Italia”, per i due periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (129 giorni) e dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (182 giorni), per complessivi 311 giorni, nonché di quanto previsto dall'art. 68 art.
4-bis) Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, il non si costituiva Controparte_1 in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del che, nonostante la Controparte_1 rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio.
L'opposizione proposta dal è fondata e merita Parte_1 accoglimento.
Il ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione n. 03420249005588632000, Parte_1 notificata in data 26.3.2024 da , quale concessionario per la Controparte_1 riscossione del per il pagamento della somma di € 81.300,02, fondata su n. Controparte_1
5 cartelle emesse in riferimento a consumi idrici per gli anni 1998-1999, 2004, 2007-2008, 2009 e 2010, deducendo, tra gli altri motivi, l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, tenuto conto dell'omessa notifica degli avvisi di costituzione in mora, richiamati dal concessionario per la riscossione quali atti interruttivi.
La domanda va qualificata giuridicamente come opposizione all'esecuzione, in quanto diretta a contestare il diritto del concessionario per la riscossione a procedere ad esecuzione.
In materia, si osserva che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore del servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una
"causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. 12.6.1999 n. 6209).
Con specifico riferimento al canone per l'acqua, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Sentenza n. 3162 del 09/02/2011) hanno riconosciuto che, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso.
Nella fattispecie in esame il diritto di credito azionato nei confronti del opponente Parte_1 in riferimento al canone per l'acqua per gli anni 1998-1999, 2004, 2007-2008, 2009 e 2010 trova fondamento nelle cartelle n. 03420050004847720000 notificata il 19/02/2005 per consumi idrici anni 1998 e 1999; n. 034201000048413675000 notificata il 16/10/2010 per consumi idrici anno
2004; n. 03420110047015729000 notificata il 20.12.2011 per consumi idrici anni 2007 e 2008;
n. 03420140036528813000 notificata il 5/02/2015 per consumi idrici anno 2009; n.
03420170022829248000 notificata il 14/02/2018 per consumi idrici anno 2010.
Orbene, pur volendo considerare validamente effettuata la notificazione delle cartelle di pagamento, avuto riguardo all'anno di riferimento dei canoni idrici, appare maturato il termine di prescrizione quinquennale, avuto riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 26.3.2024, non avendo il concessionario per la riscossione dato la prova dell'effettiva e regolare notificazione degli avvisi di costituzione in mora e/o di altri atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale. In particolare, va ribadito, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.
Cass. Civ., n. 27352 del 29.12.2016) che “La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie",
l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”.
Nella fattispecie in esame, il opponente ha dedotto e dimostrato che non esiste un Parte_1 servizio portineria a far data dal 2012, che l'Amministratore ha provveduto ad esporre sul citofono esterno allo stabile una “targhetta” con l'indicazione del proprio nominativo e dell'indirizzo pec presso cui ricevere gli atti e che, a far data dal 07.11.2017, l'Amministratore ha trasferito la propria residenza dal Comune di al Comune di Cinisello Balsano e che, Pt_1 con pec del 7.12.2018, reiterata in data 1.5.2019, ha espressamente comunicato al Comune di sia l'avvenuto trasferimento della sua residenza sia il proprio indirizzo pec, al fine di Pt_1 facilitare le comunicazioni istituzionali anche al in Parte_1 Pt_1 precisando che non fosse stata conferita delega a propri familiari per la consegna degli atti inerenti il Condominio (cfr. doc. allegati nn. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte opponente).
Orbene, nel caso di specie, gli avvisi di intimazione di pagamento n. 03420239008211855000
(asseritamente notificato il 07/07/2023), n. 03420199012846866000 (asseritamente notificato il
20/09/2019) e n. 03420189006482855000 (asseritamente notificato in data 11/02/2019) sono stati notificati al presso lo stabile condominiale in Via Guido Dorso n.23, Parte_1 Pt_1
e non in persona dell'amministratore del presso la residenza o il domicilio di questi. Parte_1
Dall'esame delle relate di notifica allegate da risulta che il Controparte_1 destinatario sia risultato “assente” e/o “irreperibile”.
Consegue che, trattandosi di atti indirizzati al , senza alcun riferimento alla persona Parte_1 fisica dell'Amministratore, e non risultando in alcun modo indicati gli adempimenti effettuati per la consegna degli atti – ai fini del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza - non può ritenersi ritualmente eseguita la notificazione dei predetti solleciti nei confronti del né gli stessi sono pervenuti nella sfera di conoscibilità dell'amministratore e Parte_1 dell'ente stesso, sicchè non può riconoscersi agli atti allegati al fascicolo del concessionario per la riscossione alcuna efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione.
Quanto all'avviso n. 0342018900246000300 - correlato alle sole cartelle n.
034201000048413675000 notificata il 16/10/2010 per consumi idrici anno 2004 e n.
03420110047015729000 notificata il 20.12.2011 per consumi idrici anni 2007 e 2008 -, lo stesso risulta notificato il 30.06.2018, con ricevuta di avvenuta consegna a tale “ , Persona_1 qualificatosi come addetto alla ricezione atti.
Orbene, l'opponente ha contestato la validità di tale notificazione, negando sia la qualità di familiare convivente sia di persona delegata dall'amministratore, ai fini della ricezione degli atti indirizzati al Condominio.
In ogni caso, alla data di notificazione del suddetto avviso, i crediti sottesi alle cartelle risultavano già prescritti, avuto riguardo al tempo decorso dalla notificazione delle cartelle stesse, in assenza di altri atti interruttivi.
Inoltre, non si ritiene invocabile nella presente fattispecie la sospensione dei termini prescrizionali per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'art. 37, co. 2, decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, atteso che il termine di prescrizione, pur considerando il complessivo periodo di sospensione disposto dalla norma suindicata, è, comunque, decorso prima della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta il 26.3.2024, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
In conclusione, l'opposizione proposta dal deve Parte_1 essere accolta e, per l'effetto, deve essere disposto l'annullamento dell'intimazione n.
03420249005588632000, notificata in data 26.3.2024 da , per Controparte_1 il pagamento della somma di € 81.300,02, dovendosi dichiarare insussistente il diritto del concessionario di procedere alla riscossione coattiva della predetta somma nei confronti del stesso. Parte_1
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), in ragione della natura documentale del giudizio, devono essere poste a carico dei convenuti-opposti, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_1
avverso l'intimazione n. 03420249005588632000, notificata in data 26.3.2024 da
[...] , per il pagamento della somma di € 81.300,02, ogni contraria Controparte_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, annulla l'intimazione n. 03420249005588632000, notificata in data 26.3.2024 da
, per il pagamento della somma di € 81.300,02; Controparte_1
2) Condanna e il in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_1
rifusione, in favore dell'opponente, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 7.838,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 17.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. 1141 /2024 r.g. tra
Parte_1
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
[...]
[...]
- OPPOSTO NON COSTITUITO -
Oggi 17 novembre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Anna Rombolà, sono comparsi:
l'avv. Conforti ST per il opponente;
Parte_1 l'avv. Maria Teresa Giorgio, in sostituzione dell'avv. Carmela Trotta, per l' Controparte_1 ;
[...] nessuno per il Controparte_1
L'avv. Conforti si riporta alle note depositate ed insiste nell'accoglimento dell'opposizione; L'avv. Giorgio si riporta alle note depositate ed insiste nel rigetto dell'opposizione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Anna Rombolà TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna
Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 1141 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente
TRA
(C.F./P.I. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, elettivamente domiciliato in via G. Dorso, 23 presso l'avv. Pt_1
ST FO che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
- attore - opponente -
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Trotta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- convenuta opposta –
E
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1
- convenuto opposto non costituito - avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – canoni idrici.
Conclusioni: all'udienza del 17 novembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249005588632000, notificata in data 26.3.2024 da , quale concessionario per la Controparte_1 riscossione del per il pagamento della somma di € 81.300,02, fondata su n. Controparte_1
5 cartelle emesse in riferimento a consumi idrici per gli anni 1998-1999, 2004, 2007-2008, 2009
e 2010, deducendo l'omessa notificazione delle cartelle e degli altri atti prodromici, nonché
l'intervenuta prescrizione dei crediti, maturata sia avuto riguardo alla data di presunta notificazione delle cartelle sia al tempo decorso fino alla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, in assenza di validi atti interruttivi.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata.
Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento, atteso che le cartelle esattoriale ad essa sottese erano state ritualmente notificate e non impugnate;
contestava la fondatezza dell'opposizione, rilevando che non fosse maturata la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, essendo stati notificati diversi avvisi di intimazione ad adempiere al , idonei ad Parte_1 interromperne il decorso;
rilevava, altresì, che rispetto alle eccezioni dirette a far valere fatti estintivi del credito, unico legittimo contraddittore era il quale ente Controparte_1 impositore;
che, in ogni caso, si doveva considerare la sospensione dei termini prescrizionali per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'art. 37, co. 2, decreto legge 17 marzo 2020, n.
18 c.d. “Decreto Cura Italia”, per i due periodi dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (129 giorni) e dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (182 giorni), per complessivi 311 giorni, nonché di quanto previsto dall'art. 68 art.
4-bis) Decreto-legge del 17/03/2020 n. 18.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, il non si costituiva Controparte_1 in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
****
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del che, nonostante la Controparte_1 rituale notificazione dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio.
L'opposizione proposta dal è fondata e merita Parte_1 accoglimento.
Il ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione n. 03420249005588632000, Parte_1 notificata in data 26.3.2024 da , quale concessionario per la Controparte_1 riscossione del per il pagamento della somma di € 81.300,02, fondata su n. Controparte_1
5 cartelle emesse in riferimento a consumi idrici per gli anni 1998-1999, 2004, 2007-2008, 2009 e 2010, deducendo, tra gli altri motivi, l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti, tenuto conto dell'omessa notifica degli avvisi di costituzione in mora, richiamati dal concessionario per la riscossione quali atti interruttivi.
La domanda va qualificata giuridicamente come opposizione all'esecuzione, in quanto diretta a contestare il diritto del concessionario per la riscossione a procedere ad esecuzione.
In materia, si osserva che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità, il prezzo della somministrazione da parte di un ente fornitore del servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una
"causa petendi" di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. 12.6.1999 n. 6209).
Con specifico riferimento al canone per l'acqua, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr.
Sentenza n. 3162 del 09/02/2011) hanno riconosciuto che, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto, poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), cod. civ., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso.
Nella fattispecie in esame il diritto di credito azionato nei confronti del opponente Parte_1 in riferimento al canone per l'acqua per gli anni 1998-1999, 2004, 2007-2008, 2009 e 2010 trova fondamento nelle cartelle n. 03420050004847720000 notificata il 19/02/2005 per consumi idrici anni 1998 e 1999; n. 034201000048413675000 notificata il 16/10/2010 per consumi idrici anno
2004; n. 03420110047015729000 notificata il 20.12.2011 per consumi idrici anni 2007 e 2008;
n. 03420140036528813000 notificata il 5/02/2015 per consumi idrici anno 2009; n.
03420170022829248000 notificata il 14/02/2018 per consumi idrici anno 2010.
Orbene, pur volendo considerare validamente effettuata la notificazione delle cartelle di pagamento, avuto riguardo all'anno di riferimento dei canoni idrici, appare maturato il termine di prescrizione quinquennale, avuto riguardo alla data di notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 26.3.2024, non avendo il concessionario per la riscossione dato la prova dell'effettiva e regolare notificazione degli avvisi di costituzione in mora e/o di altri atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale. In particolare, va ribadito, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr.
Cass. Civ., n. 27352 del 29.12.2016) che “La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice "ente di gestione" privo soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicchè, oltre che ovunque, "in mani proprie",
l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”.
Nella fattispecie in esame, il opponente ha dedotto e dimostrato che non esiste un Parte_1 servizio portineria a far data dal 2012, che l'Amministratore ha provveduto ad esporre sul citofono esterno allo stabile una “targhetta” con l'indicazione del proprio nominativo e dell'indirizzo pec presso cui ricevere gli atti e che, a far data dal 07.11.2017, l'Amministratore ha trasferito la propria residenza dal Comune di al Comune di Cinisello Balsano e che, Pt_1 con pec del 7.12.2018, reiterata in data 1.5.2019, ha espressamente comunicato al Comune di sia l'avvenuto trasferimento della sua residenza sia il proprio indirizzo pec, al fine di Pt_1 facilitare le comunicazioni istituzionali anche al in Parte_1 Pt_1 precisando che non fosse stata conferita delega a propri familiari per la consegna degli atti inerenti il Condominio (cfr. doc. allegati nn. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte opponente).
Orbene, nel caso di specie, gli avvisi di intimazione di pagamento n. 03420239008211855000
(asseritamente notificato il 07/07/2023), n. 03420199012846866000 (asseritamente notificato il
20/09/2019) e n. 03420189006482855000 (asseritamente notificato in data 11/02/2019) sono stati notificati al presso lo stabile condominiale in Via Guido Dorso n.23, Parte_1 Pt_1
e non in persona dell'amministratore del presso la residenza o il domicilio di questi. Parte_1
Dall'esame delle relate di notifica allegate da risulta che il Controparte_1 destinatario sia risultato “assente” e/o “irreperibile”.
Consegue che, trattandosi di atti indirizzati al , senza alcun riferimento alla persona Parte_1 fisica dell'Amministratore, e non risultando in alcun modo indicati gli adempimenti effettuati per la consegna degli atti – ai fini del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza - non può ritenersi ritualmente eseguita la notificazione dei predetti solleciti nei confronti del né gli stessi sono pervenuti nella sfera di conoscibilità dell'amministratore e Parte_1 dell'ente stesso, sicchè non può riconoscersi agli atti allegati al fascicolo del concessionario per la riscossione alcuna efficacia interruttiva del decorso del termine di prescrizione.
Quanto all'avviso n. 0342018900246000300 - correlato alle sole cartelle n.
034201000048413675000 notificata il 16/10/2010 per consumi idrici anno 2004 e n.
03420110047015729000 notificata il 20.12.2011 per consumi idrici anni 2007 e 2008 -, lo stesso risulta notificato il 30.06.2018, con ricevuta di avvenuta consegna a tale “ , Persona_1 qualificatosi come addetto alla ricezione atti.
Orbene, l'opponente ha contestato la validità di tale notificazione, negando sia la qualità di familiare convivente sia di persona delegata dall'amministratore, ai fini della ricezione degli atti indirizzati al Condominio.
In ogni caso, alla data di notificazione del suddetto avviso, i crediti sottesi alle cartelle risultavano già prescritti, avuto riguardo al tempo decorso dalla notificazione delle cartelle stesse, in assenza di altri atti interruttivi.
Inoltre, non si ritiene invocabile nella presente fattispecie la sospensione dei termini prescrizionali per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'art. 37, co. 2, decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, atteso che il termine di prescrizione, pur considerando il complessivo periodo di sospensione disposto dalla norma suindicata, è, comunque, decorso prima della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta il 26.3.2024, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
In conclusione, l'opposizione proposta dal deve Parte_1 essere accolta e, per l'effetto, deve essere disposto l'annullamento dell'intimazione n.
03420249005588632000, notificata in data 26.3.2024 da , per Controparte_1 il pagamento della somma di € 81.300,02, dovendosi dichiarare insussistente il diritto del concessionario di procedere alla riscossione coattiva della predetta somma nei confronti del stesso. Parte_1
Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione di valore tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), in ragione della natura documentale del giudizio, devono essere poste a carico dei convenuti-opposti, in quanto soccombenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Parte_1
avverso l'intimazione n. 03420249005588632000, notificata in data 26.3.2024 da
[...] , per il pagamento della somma di € 81.300,02, ogni contraria Controparte_1
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta dal e, per Parte_1
l'effetto, annulla l'intimazione n. 03420249005588632000, notificata in data 26.3.2024 da
, per il pagamento della somma di € 81.300,02; Controparte_1
2) Condanna e il in solido tra loro, alla Controparte_1 Controparte_1
rifusione, in favore dell'opponente, delle spese e competenze del giudizio che liquida in complessivi € 7.838,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%,, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza letta in udienza e depositata telematicamente.
Cosenza, 17.11.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà