Ordinanza cautelare 14 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 28/04/2026, n. 7726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7726 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04873/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4873 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 13 luglio 2022, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente in data 6 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 il dott. IC MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 13 luglio 2022, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza, presentata dal ricorrente in data 6 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi sul suo conto elementi pregiudizievoli di carattere penale, neppure riportati nel modulo di richiesta della cittadinanza italiana, appositamente predisposto per consentire all’istante di autocertificare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la propria posizione giudiziaria.
Nello specifico sono risultati a carico del ricorrente i seguenti pregiudizi: in data 21 aprile 2015, decreto penale emesso dal Tribunale di -OMISSIS-, esecutivo il 26 giugno2015, per i reati di cui agli artt. 612, 629 c.p. (minaccia, estorsione); in data 16 marzo 2017, sentenza emessa dal Tribunale di -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 56, 110, 610 c.p. (violenza privata tentata in concorso), reato estinto per remissione di querela.
Avverso il provvedimento impugnato si eccepiscono i vizi di “violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90, violazione di legge per falsa e/o errata applicazione dell’art. 9, co. 1 lett. f) legge 91/92, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, inopportunità e ingiustizia della motivazione, sviamento di potere e violazione degli artt. 27, 29 e 97 della Costituzione”, in ragione dell’errore di fatto in cui è incorso il Ministero dell’interno, sostenendo che il ricorrente sia stato destinatario di un decreto penale di condanna del Tribunale di -OMISSIS- depositato il 21.4.2015 per i reati di minaccia e di estorsione, in luogo del diverso ed assai meno grave reato di cui all’art. 116 comma 13 del d. l.vo. 285/1992 (guida di ciclomotore senza patente di giuda mai conseguita); decreto peraltro revocato dal G.I.P. in data 8 febbraio 2018 per depenalizzazione del reato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 14 aprile 2023 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento gravato, non essendo stato addotto alcun specifico profilo di pregiudizio grave ed irreparabile, “considerato, altresì, che l’intervenuta estinzione del reato, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente, non impedisce all’Amministrazione di prendere in esame il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere in quel procedimento”.
Con memoria in data 24 aprile 2026 il ricorrente ha depositato documentazione integrativa dimostrante il possesso attuale dei requisiti di integrazione sociale, stabilità reddituale, assenza di carichi pendenti.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene infondate le censure formulate con il ricorso, risultando a carico dell’aspirante cittadino pregiudizi di carattere penale per violenza privata tentata in concorso che denotano una tendenza caratteriale della persona che desta un particolare allarme sociale e disvalore rispetto ai principi di una ordinata convivenza all’interno dello Stato, trattandosi di comportamenti manifestanti l’attitudine del ricorrente a ricorrere a metodi violenti, espressivi di tendenziale aggressività incontrollata.
Tali condotte non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché risalenti al 13 febbraio 2015, ovvero ad appena tre anni di distanza dalla domanda di cittadinanza (nel caso di specie presentata nel giugno del 2018) e ricadono pertanto nel c.d. “periodo di osservazione” rilevante, in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (che va mantenuta fino alla data del giuramento), sicché quest’ultima è pienamente suscettibile di essere valutata ai fini della formulazione delle valutazioni prognostiche demandate all’Amministrazione in merito all’utile inserimento dell’istante nella Comunità e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento (cfr. Cons. St., sez. VI - 10/01/2011, n. 52; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/13, n. 1833/2015; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/21; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945 e 2946 del 2022 e successive).
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
In tale prospettiva, occorre evidenziare che l’addebito di tentata violenza privata in concorso contestato al ricorrente è punito con pena edittale tali da farlo rientrare tra quelli automaticamente ostativi - in quanto punito con pena edittale pari o superiore a 3 anni – persino all’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992 che è a fortiori preclusivo della naturalizzazione (vedi, tra tante, da ultimo, T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 5539/2023).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valutarsi in favore del ricorrente l’intervenuta estinzione del reato in questione per remissione di querela, la quale non impedisce all’Amministrazione di prendere in esame il “fatto storico” per il particolare valore sintomatico che può assumere nel procedimento di concessione della cittadinanza.
Ricorda infatti il Collegio che “ai fini della concessione della cittadinanza non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 4684/2023; cfr. nn. 1390 e 3121 del 2019), con la conseguenza che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, 4684/2023; cfr. n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 802 del 2019).
Si tratta di un passaggio fondamentale ove si consideri appunto che “le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” (vedi, da ultimo, Cons. St., sez. 8364/2023).
Conferma le suesposte conclusioni, anche la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza degli addebiti contestatigli, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e dell’interruzione del rapporto di fiducia, collaborazione e rispetto delle Istituzioni della Comunità di cui aspira a far parte, nell’intento di indurre in errore le Autorità, a spregio del principio su cui si fonda il sistema delle autocertificazioni.
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine alle condotte valutate come ostative alla concessione della cittadinanza, a prescindere dall’errore il cui è incorsa l’Amministrazione nel valutare a carico del ricorrente i reati di minaccia e di estorsione, in luogo del diverso meno grave reato di cui all’art. 116 comma 13 del d. l.vo. 285/1992 (guida di ciclomotore senza patente di giuda mai conseguita), essendo sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa per condurre al rigetto dell’intero ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 6470 del 2021).
L’atto gravato è infatti un provvedimento strutturalmente plurimotivato, ossia fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, sicché l’eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Cons. Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n. 1240).
D’altra parte e con riferimento a quest’ultimo pregiudizio (guida senza patente), non appare condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratterebbe di fattispecie di lieve entità, avendo sul punto la giurisprudenza dominante statuito che “la guida senza patente, cioè senza l’accertata perizia e competenza che il suo rilascio attesta, è fonte di gravissimo pericolo perfino per la pubblica incolumità” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 13629/2020), nel senso che “effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8046/2022; TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4702/2022 sulla rilevanza, ai fini della concessione della cittadinanza, della guida senza patente in quanto comportamento che mette a rischio l’integrità fisica; idem T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8006/2022), sicché nonostante la “tenuità” sotto il profilo penale, la giurisprudenza ha da tempo avvertito che a prescindere dalla natura contravvenzionale o meno, dall’eventuale intervenuta depenalizzazione, dall’entità della pena erogata e/o dall’esito del giudizio penale (estinzione/prescrizione etc.), tale condotta può essere diversamente valutata ai fini della concessione della cittadinanza anche in un’ottica di tutela avanzata, stante il potenziale rischio di lesione di beni giuridici di rilevanza costituzionale, quali la salute e l’incolumità fisica delle persone e dei passanti, che ben possono essere presi in considerazione al fine di stabilire la gravità della condotta in funzione della valutazione del grado di integrazione dei valori della comunità e del giudizio prognostico sull’inserimento del nuovo membro nella collettività nazionale (vedi, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8046/2022, ove si precisa che la “depenalizzazione è irrilevante, perché non elide la gravità del fatto, e il disvalore che esso assume nell’ottica della valutazione complessiva del comportamento del ricorrente”.
Non può quindi condividersi la tesi volta a sostenere che si tratterebbe di episodio non indicativo di pericolosità sociale dato che la guida senza patente, cioè senza l’accertata perizia e competenza che il suo rilascio attesta, è fonte di gravissimo pericolo perfino per la pubblica incolumità; tanto è stato anche ribadito da ultimo dal Cons. Stato, Sez. I, con parere n 653/2022, ove si precisa che: “Proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione della cittadinanza, in quanto si determina l’acquisizione in via definitiva del nuovo “status”, grava sull’Amministrazione l’obbligo di una completa rappresentazione della realtà tramite un’accurata ed estesa istruttoria. In questo caso, l’Amministrazione ha accertato condotte, sanzionate penalmente, che costituiscono prova di scarso rispetto delle leggi (guida in stato di ebbrezza e guida senza patente)”.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativo alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, pertanto, di circostanze del tutto ordinarie, che, per quanto riguarda il (diverso) procedimento di naturalizzazione, costituiscono solo le condizioni minime, che devono essere necessariamente soddisfatte per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IC MA, Presidente FF, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IC MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.