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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/10/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 723 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 8/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il Parte_1
26/02/1961, C. F. rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO C.F._1
VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AMATO MARIANNA
Controparte_2
, in persone del legale rapp.te pro-tempore,
[...] verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “stante l'esito Parte_1 favorevole della CTU che ha riconosciuto il beneficio a far data dal mese di marzo 2025, si chiede che la causa venga posta in decisione.
Si chiede, altresì, la liquidazione degli onorari di giudizio come da nota spese allegata, da porre a carico dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al PSS.
Allega:
1) Istanza di liquidazione onorari e nota spese;
2) Delibera di ammissione al PSS;
3) PR . Per_1
Cont vista la nota depositata dal procuratore dell' “reitera innanzi tutto le eccezioni e difese già formulate nella memoria di costituzione depositata il 31.10.2024 e nelle note di trattazione scritta già depositate il 08.11.2024 ed il 31.01.2025.
La domanda di parte ricorrente è palesemente infondata in fatto e in diritto in quanto - in violazione del preciso onere gravante sulla parte ricorrente -quest'ultima non ha provato, sin dalla domanda amministrativa, il possesso dei requisiti previsti dall'art.3 del D.M. 26 settembre
2016 alla lettera e).
Tale status di disabilità gravissima deve aggiungersi alla condizione patologica che ha determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (che ne costituisce pertanto solo un semplice presupposto) e che, pertanto, non è sufficiente da solo per il riconoscimento della disabilità gravissima.
Infatti, si ribadisce, che costituisce principio generale del nostro ordinamento ex art. 2697 c.c. che colui che pretende il riconoscimento di un diritto abbia l'onere di provarne i fatti costitutivi.
Onere che il ricorrente non ha adempiuto non avendo provato di aver fornito -al momento della presentazione della domanda amministrativa o al momento successivo della visita del 06.03.2024- documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti di disabilità gravissima indicati dal ricorrente medesimo nell'istanza amministrativa nel livello di gravità stabilito espressamente dall'art. 3 del D.M. 26.09.2016.
Pertanto, il giudizio espresso dalla citata Commissione UVM con provvedimento comunicato il
17.04.2024 (v. fascicolo di controparte) è corretto ed ineccepibile.
Infine, si ribadisce, nella malaugurata e non temuta ipotesi di riconoscimento del beneficio economico di disabilità gravissima, che la circolare interassessoriale n.5/2021 prot. n. 29760 del
22.06.2021 (v. doc. 12 prod. dispone che la “percezione del beneficio, previa CP_4 sottoscrizione del Patto di Cura da parte del beneficiario o del legale rappresentante, decorre
….relativamente alle istanze presentate nel secondo semestre dell'anno dal 1 aprile dell'anno successivo”.
Infatti, la suddetta circolare dispone in maniera chiara ed inequivocabile che il beneficio in questione può essere erogato solo dopo la conclusione del procedimento di valutazione con riconoscimento delle somme a far data dal 1 aprile dell'anno successivo.
L' ha nominato CTP di parte la Dott.ssa Dirigente Medico Parte_2 Persona_2 di ruolo del DSB di Sciacca nominata dal Direttore Generale con nota prot. N. 0007302 del
14.01.2025 che è stata già allegata alle note di udienza in trattazione scritta depositate il
31.01.2025.
Ci si riporta pertanto a quanto esposto, eccepito e chiesto nella memoria di costituzione dell'
[...]
depositata il 31.10.2024 che qui si intende integralmente trascritta e richiamata e Parte_2 nella quale si insiste e al contenuto delle note di udienza in trattazione scritta già depositate il
08.11.2024 ed il 31.01.2025.
Si insiste comunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dal ricorrente perché, inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri riflessi ed accessori come per legge. oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2024 , , ha convenuto in giudizio Parte_1
Cont l' e l' esponendo che in Controparte_2 data 14.09.2023 aveva presentato domanda per l'accesso al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima e che a seguito di visita medica del 6.03.2024, non le veniva riconosciuto il suddetto grado di disabilità in base alla normativa di settore (art.3 comma 2 D.M. 26 settembre 2016).
Ciò premesso, ha dedotto di essere affetta da “è affetta da una grave forma di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con impossibilità alla deambulazione, deterioramento cognitivo iniziale, disorientamento temporo - spaziale, poliartrosi a grave incidenza funzionale, incontinenza urinaria, ipertensione arteriosa ed altre come da documentazione medica allegata” e si trova, altresì, nelle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M 26.09.2016 (lettera I) in quanto soggetto “...in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche…”, per cui ha diritto al relativo beneficio economico per le persone con disabilità gravissima previsto dalla legge regionale n° 4 del 01.03.2017 ed al D.P. 532 del 31.03.2017, modificato con D.P. n° 545 del CP_2
10.05.2017 patologia riconducibile alla lett. e) del D.M. 26 settembre 2016 e, per l'effetto, ha chiesto a questo Tribunale di “dichiarare il possesso dei requisiti sanitari in capo alla ricorrente al fine di percepire il beneficio economico per disabili gravissimi (Patto di Cura) ex L. R. n. 4/2017 e DPRS n.
545/GABS/ 2017 e del D.D.G. n. 1057 del 04/06/2018, in quanto rientrante nell'art 3 co. 2 lett. E e/o
I del D.M. del 26/09/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/11/2016 e successive modifiche a decorrere dalla presentazione della domanda o dal periodo ritenuto di giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , Controparte_5 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita l contestando la fondatezza del ricorso in difetto del requisito Controparte_1 sanitario al momento della presentazione della domanda amministrativa. ha altresì dedotto che, in ogni caso, il ricorrente non potrebbe giovarsi dell'eventuale aggravamento accertato in corso di causa, in assenza di presentazione della relativa domanda amministrava successiva alla valutazione negativa dell'UVM. La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU, è stata decisa all'udienza dell'8/10/2025 secondo la modalità della trattazione scritta.
Il ricorso può essere accolto limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo, mentre va rigettata la richiesta di concessione del beneficio economico a partire dall'anno 2023, di cui alla Legge regionale a tale status correlato.
*****
Va anzitutto affermata la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' resistente, avente ad CP_2 oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'erogazione della prestazione assistenziale dedotta in giudizio.
Il D.P.R n. 532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. n. 545 del 10 maggio 2017, così regolamenta la fase di prima attuazione della disciplina: "Ritenuto che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale (U. V. M.) delle Aziende sanitarie provinciali ( , congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda CP_3 con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella Propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;
Ritenuto che per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle e ai comuni, singoli o associati in distretti socio- sanitari;
Ritenuto che l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni sociosanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale I marzo 2017, n. 4, sarà effettuato dalle Aziende sanitarie provinciali (A. S. P.) previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul Fondo regionale per la disabilità ".
Come si ricava dalla disciplina soprariportata, il soggetto tenuto all'erogazione della provvidenza è mentre su grava l'onere del trasferimento delle risorse finanziarie attinte dal Fondo regionale per la disabilità.
Sulla base di tali premesse deve “escludersi che l'aspirante all'assegno sia titolare di un potere di azione diretta nei confronti dell'Assessorato, la cui posizione ordinamentale è quella di obbligato di secondo livello nell'ambito di un rapporto di provvista che lo lega alle aziende sanitarie a loro volta direttamente tenute nei confronti degli utenti alla erogazione della provvidenza economica” (in termini Corte di Appello Palermo sent. 262/2023). Ciò premesso, con riguardo alla domanda azionata dalla ricorrente nei confronti dell
[...]
appare anzitutto opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento. CP_1
Anzitutto, l'art. 1, comma 1, della L. R. Sicilia n. 4/2017 ha previsto che, “Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il 'Fondo regionale per la disabilità', da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente ”.
Il comma 4 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “Con successivo decreto del Presidente della
Regione… sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1”.
Al fine, dunque, di individuare presupposti, criteri e modalità di erogazione del beneficio economico in questione, è stato in primo luogo adottato il D.P. Regione Sicilia n. 532/GAB del 31.3.2017, che ha introdotto una prima disciplina sperimentale in forza della quale le Aziende sanitarie erogano l'assegno in questione al beneficiario, individuandolo in base ai parametri sanitari indicati nelle tabelle I e II allegate al decreto.
A modifica del predetto testo è poi intervenuto il D.P. Regione Sicilia n. 545/GAB del 10.5.2017, il quale, all'art. 1, ha anzitutto ribadito che “Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016”
(comma 1).
Il medesimo decreto ha poi anche proceduto alla diretta individuazione degli aventi diritto, distinguendo tra “soggetti già positivamente valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Provinciali
e bisognosi di assistenza h24” e “soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016, che inoltrano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto” (comma 2), riconoscendo in entrambi i casi la corresponsione in favore dei beneficiari di un contributo economico mensile.
Va ancora evidenziato che, con l'art. 9 della successiva L. R. Sicilia n. 8/2017, è stato istituito il
Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari delle risorse del medesimo Fondo anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio. Ciò chiarito, nel caso di specie, al fine di stabilire se sia da qualificare o Parte_1 meno come soggetto affetto da disabilità gravissima, secondo le previsioni di cui al D.M 26 settembre
2016, è stata disposta nel giudizio CTU medico legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Perito ha evidenziato che è affetta da: “Sclerosi Laterale Amiotrofica Parte_1 ad esordio spinale” svolte le considerazioni cliniche e medico legali, il CTU ha svolto le Valutazione del caso, sussistenza del requisito e decorrenza
Nel caso in oggetto la Sig.ra è affetta da Sclerosi laterale Amiotrofica di tipo Parte_1 spinale con perdita completa dell'attività motoria.
Il quadro clinico è stato caratterizzato da una lenta ma progressiva ed inesorabile ingravescenza, come riferito dalla sorella dell'attrice e come evidenziato dalla documentazione agli atti.
L'esame obiettivo in sede di CTU ha evidenziato un quadro di gravissima compromissione motoria da patologia neurologica atteso che la paziente non è in grado di effettuare alcun movimento autonomo e non è neanche in grado di alimentarsi o di idratarsi.
Le condizioni di disabilità gravissima necessarie per l'accesso al benefico sono, alternativamente o in concomitanza, quelle riportate nel precedente paragrafo.
Nel caso in esame, trattandosi di paziente affetta da SLA, si è di più attenzionato quanto stabilito dal legislatore con la compilazione della tabella allegato 1E. (Scala di valutazione della condizione di disabilità gravissima per le persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica e muscolare con particolare riferimento alla SLA) in materia di bilancio muscolare evidenziando che la periziata oggi presenta un bilancio muscolare complessivo pari a 0/5 alla scala
Medical Research Council (MRC) per assenza di movimento ai quattro arti.
Per quanto riguardo la Scala EDSS (Expanded Disability Status Scale), si ricorda a chi scrive che l'assegnazione alla classe 8,5 si ha quando il paziente è essenzialmente obbligato a letto ma mantiene alcune funzioni di autoassistenza, con l'uso abbastanza buono di una o entrambe le braccia.
L'assegnazione alla classe 9 si ha quando il paziente è obbligato a letto e dipendente ma può comunicare le proprie esigenze. La classe 9,5 comprende i pazienti che dipendono totalmente dall'assistenza altrui e non sono neanche in grado di comunicare le proprie necessità.
9 Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato.
9,5 Paziente obbligato a letto, totalmente dipendente.
10 Morte dovuta alla malattia.
Poiché nel caso in esame l'attività volontaria dei muscoli degli arti è praticamente assente e il soggetto dipende totalmente dall'assistenza altrui e non è neanche in grado di comunicare le proprie esigenze, la Sig.ra è da considerare paziente in classe 0/5 della scala Medical Parte_1
Research Council MRC e 9,5 della Expanded Disability Status Scale (EDSS).
CONCLUSIONI
Dall'analisi delle certificazioni specialistiche in atti, unitamente ai riferimenti anamnestici e all'odierna obiettività peritale, a parere dello scrivente e in risposta al quesito del Giudicante, si ritiene che la Sig.ra , nata a [...] il [...], oggi Parte_1 sia in possesso dei requisiti perché le venga riconosciuto il beneficio richiesto.
Per quanto attiene alla decorrenza occorre osservare come la documentazione allegata offra una chiave di lettura chiara e congrua con il raccordo anamnestico registrato ad inizio delle operazioni peritali.
Valutata la documentazione prodotta in atti, non ultimo la lettera di dimissione con attivazione ADI del 17-03-2025 dell'U.O. Pneumologia- Azienda Ospedaliera Villa SofiaCervello di Palermo e la certificazione di aggravamento con intrasportabilità del 27-03-2025 a firma del medico curante, appare evidente che le condizioni della ricorrente si sono aggravate (possesso dei requisiti) dal mese di marzo 2025.
Per tali ragioni, considerato quanto evidenziato in sede di operazioni peritali, durante le quali è emersa chiaramente la persistenza dei requisiti atti ad usufruire dei benefici previsti per i disabili gravissimi, ed in accordo con la documentazione allegata, si ritiene che il beneficio debba ritenersi acquisito a far data dal 17-03-2025”.
In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi accertato che è soggetto Parte_1 disabile gravissimo a partire dal 17.03.2025.
Il CTU ha pertanto ritenuto che fosse affetta da patologie idonee al riconoscimento dello status a partire dal mese di marzo 2025, ciò in considerazione del peggioramento delle condizioni cliniche rispetto a quelle valutate dall'UVM il 6.3.2024.
Tuttavia, come dedotto dalla convenuta in memoria e ribadito, la ricorrente non può giovarsi di tale accertamento al fine di ottenere la prestazione oggetto del giudizio a decorrere dal 17 marzo 2025.
Le argomentazioni di parte resistente sono fondate alla stregua del condivisibile orientamento della locale Corte di Appello (da ultimo sentenza n. 772/2024, conforme a sentenze numero: 313/2023;
344/2022; 1053/2021), da intendersi qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. secondo cui:
“La domanda di accesso al beneficio, dunque, ove accolta, determina l'inserimento del disabile in un elenco nel quale restano censite le persone affette da disabilità gravissima e che, per tale motivo, hanno diritto ad accedere ai trasferimenti monetari nei limiti del budget di anno in anno stanziato dalla Regione e nella misura stabilita dal citato D.P.R.S., per far fronte ai progetti di assistenza in loro favore, senza bisogno di rinnovare la domanda di anno in anno. La cadenza annuale del bando di presentazione delle domande è diretta a consentire il periodico aggiornamento di tali elenchi mediante inserimento di nuovi aventi diritto (o cancellazione dei soggetti medio tempore venuti a mancare), ed al conseguente aggiustamento della voce di bilancio da destinare a tali prestazioni, come detto, determinata sulla base del censimento numerico degli aventi diritto;
sicché, se un soggetto sia stato già negativamente valutato ai fini in questione dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale), dovrà presentare nuovamente l'istanza, aggiungendo alla domanda un certificato medico prodotto da una struttura pubblica che attesti l'aggravamento della condizione di salute, onde essere inserito nell'elenco nominativo, ai fini della rideterminazione del budget del nuovo anno.
Appare, dunque di tutta evidenza che l'onere di ripresentazione della domanda, in caso di esito negativo della precedente, è funzionale, da una parte, ad attivare nuovamente il procedimento valutativo da parte dell'UVM e, sotto altro aspetto, alla determinazione delle somme necessarie all'erogazione delle prestazioni in discorso, variabili di anno in anno in funzione, per l'appunto, del fabbisogno accertato.
Ora, nel caso concreto, il CTU ha accertato la insussistenza del requisito sanitario alla data scadenza della presentazione della domanda (14.09.2023) per l'accesso al beneficio dell'anno 2023/2024, ciò ai sensi dell'art. 45 l.r. nr. 9/2021 secondo cui le domande dei nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno, risultando infatti stabilita ad aprile 2022 la decorrenza del beneficio (cfr. circolare n. 5/2021 in atti).
Il CTU ha altresì accertato la insussistenza del requisito anche alla data di visita dell'UVM (6.3.2024), avendo infatti accertato le condizioni per il riconoscimento dello status solo a partire dal marzo 2025.
In relazione al mutato quadro clinico, la ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda di aggravamento secondo la tempistica di cui all'art. 45 L.R. n. 9/2021 (ai sensi della quale le domande dei nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno) al fine di una nuova valutazione dell'UVM, domanda che, nel caso di specie, non è stata presentata dalla ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato
L'accoglimento parziale della domanda limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo e l'oggettiva complessità della disciplina normativa regolante il beneficio per cui è causa depongono per la compensazione integrale delle spese. Cont Vanno in ogni caso poste a carico dell' convenuta le spese per la CTU, liquidate con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c, versata in atti dalla ricorrente
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accerta che , a decorrere dal 17.3.2025, è soggetto in Parte_1 condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 26.9.2016;
- rigetta la domanda di volta a ottenere il riconoscimento del Parte_1 beneficio economico a partire dall'anno 2023/2024;
- dichiara la compensazione delle spese di lite.
- Pone in capo all' i compensi del CTU, liquidati Controparte_1 con separato decreto;
- Liquida i compensi del Legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 09/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 8/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il Parte_1
26/02/1961, C. F. rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO FERRO C.F._1
VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. AMATO MARIANNA
Controparte_2
, in persone del legale rapp.te pro-tempore,
[...] verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “stante l'esito Parte_1 favorevole della CTU che ha riconosciuto il beneficio a far data dal mese di marzo 2025, si chiede che la causa venga posta in decisione.
Si chiede, altresì, la liquidazione degli onorari di giudizio come da nota spese allegata, da porre a carico dell'Erario giusta ammissione della ricorrente al PSS.
Allega:
1) Istanza di liquidazione onorari e nota spese;
2) Delibera di ammissione al PSS;
3) PR . Per_1
Cont vista la nota depositata dal procuratore dell' “reitera innanzi tutto le eccezioni e difese già formulate nella memoria di costituzione depositata il 31.10.2024 e nelle note di trattazione scritta già depositate il 08.11.2024 ed il 31.01.2025.
La domanda di parte ricorrente è palesemente infondata in fatto e in diritto in quanto - in violazione del preciso onere gravante sulla parte ricorrente -quest'ultima non ha provato, sin dalla domanda amministrativa, il possesso dei requisiti previsti dall'art.3 del D.M. 26 settembre
2016 alla lettera e).
Tale status di disabilità gravissima deve aggiungersi alla condizione patologica che ha determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (che ne costituisce pertanto solo un semplice presupposto) e che, pertanto, non è sufficiente da solo per il riconoscimento della disabilità gravissima.
Infatti, si ribadisce, che costituisce principio generale del nostro ordinamento ex art. 2697 c.c. che colui che pretende il riconoscimento di un diritto abbia l'onere di provarne i fatti costitutivi.
Onere che il ricorrente non ha adempiuto non avendo provato di aver fornito -al momento della presentazione della domanda amministrativa o al momento successivo della visita del 06.03.2024- documentazione idonea a provare il possesso dei requisiti di disabilità gravissima indicati dal ricorrente medesimo nell'istanza amministrativa nel livello di gravità stabilito espressamente dall'art. 3 del D.M. 26.09.2016.
Pertanto, il giudizio espresso dalla citata Commissione UVM con provvedimento comunicato il
17.04.2024 (v. fascicolo di controparte) è corretto ed ineccepibile.
Infine, si ribadisce, nella malaugurata e non temuta ipotesi di riconoscimento del beneficio economico di disabilità gravissima, che la circolare interassessoriale n.5/2021 prot. n. 29760 del
22.06.2021 (v. doc. 12 prod. dispone che la “percezione del beneficio, previa CP_4 sottoscrizione del Patto di Cura da parte del beneficiario o del legale rappresentante, decorre
….relativamente alle istanze presentate nel secondo semestre dell'anno dal 1 aprile dell'anno successivo”.
Infatti, la suddetta circolare dispone in maniera chiara ed inequivocabile che il beneficio in questione può essere erogato solo dopo la conclusione del procedimento di valutazione con riconoscimento delle somme a far data dal 1 aprile dell'anno successivo.
L' ha nominato CTP di parte la Dott.ssa Dirigente Medico Parte_2 Persona_2 di ruolo del DSB di Sciacca nominata dal Direttore Generale con nota prot. N. 0007302 del
14.01.2025 che è stata già allegata alle note di udienza in trattazione scritta depositate il
31.01.2025.
Ci si riporta pertanto a quanto esposto, eccepito e chiesto nella memoria di costituzione dell'
[...]
depositata il 31.10.2024 che qui si intende integralmente trascritta e richiamata e Parte_2 nella quale si insiste e al contenuto delle note di udienza in trattazione scritta già depositate il
08.11.2024 ed il 31.01.2025.
Si insiste comunque per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE ADITO disattesa e reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa, rigettare con qualsivoglia statuizione tutte le domande formulate dal ricorrente perché, inammissibili, improcedibili, nonché infondate in fatto ed in diritto, con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri riflessi ed accessori come per legge. oggetto Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/05/2024 , , ha convenuto in giudizio Parte_1
Cont l' e l' esponendo che in Controparte_2 data 14.09.2023 aveva presentato domanda per l'accesso al beneficio economico per i soggetti affetti da disabilità gravissima e che a seguito di visita medica del 6.03.2024, non le veniva riconosciuto il suddetto grado di disabilità in base alla normativa di settore (art.3 comma 2 D.M. 26 settembre 2016).
Ciò premesso, ha dedotto di essere affetta da “è affetta da una grave forma di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), con impossibilità alla deambulazione, deterioramento cognitivo iniziale, disorientamento temporo - spaziale, poliartrosi a grave incidenza funzionale, incontinenza urinaria, ipertensione arteriosa ed altre come da documentazione medica allegata” e si trova, altresì, nelle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 D.M 26.09.2016 (lettera I) in quanto soggetto “...in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche…”, per cui ha diritto al relativo beneficio economico per le persone con disabilità gravissima previsto dalla legge regionale n° 4 del 01.03.2017 ed al D.P. 532 del 31.03.2017, modificato con D.P. n° 545 del CP_2
10.05.2017 patologia riconducibile alla lett. e) del D.M. 26 settembre 2016 e, per l'effetto, ha chiesto a questo Tribunale di “dichiarare il possesso dei requisiti sanitari in capo alla ricorrente al fine di percepire il beneficio economico per disabili gravissimi (Patto di Cura) ex L. R. n. 4/2017 e DPRS n.
545/GABS/ 2017 e del D.D.G. n. 1057 del 04/06/2018, in quanto rientrante nell'art 3 co. 2 lett. E e/o
I del D.M. del 26/09/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/11/2016 e successive modifiche a decorrere dalla presentazione della domanda o dal periodo ritenuto di giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , Controparte_5 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituita l contestando la fondatezza del ricorso in difetto del requisito Controparte_1 sanitario al momento della presentazione della domanda amministrativa. ha altresì dedotto che, in ogni caso, il ricorrente non potrebbe giovarsi dell'eventuale aggravamento accertato in corso di causa, in assenza di presentazione della relativa domanda amministrava successiva alla valutazione negativa dell'UVM. La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU, è stata decisa all'udienza dell'8/10/2025 secondo la modalità della trattazione scritta.
Il ricorso può essere accolto limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo, mentre va rigettata la richiesta di concessione del beneficio economico a partire dall'anno 2023, di cui alla Legge regionale a tale status correlato.
*****
Va anzitutto affermata la fondatezza dell'eccezione sollevata dall' resistente, avente ad CP_2 oggetto il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'erogazione della prestazione assistenziale dedotta in giudizio.
Il D.P.R n. 532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. n. 545 del 10 maggio 2017, così regolamenta la fase di prima attuazione della disciplina: "Ritenuto che nelle more della definizione dei piani personalizzati, elaborati dalle Unità di valutazione multidimensionale (U. V. M.) delle Aziende sanitarie provinciali ( , congiuntamente con i comuni territorialmente competenti, si provveda CP_3 con tempestività ad erogare un assegno di cura alle persone con disabilità gravissima aventi diritto all'assistenza socio-sanitaria, al fine di consentire la libera scelta della forma di assistenza e garantire agli stessi la permanenza nella Propria abitazione e un intervento a supporto di una vita indipendente;
Ritenuto che per ragione di urgenza il suddetto assegno di cura sarà erogato ai destinatari finali per il tramite delle Aziende sanitarie provinciali competenti per territorio, ferme restando le competenze istituzionali assegnate dalle norme vigenti alle e ai comuni, singoli o associati in distretti socio- sanitari;
Ritenuto che l'erogazione del trasferimento monetario diretto, quale assegno di cura per le prestazioni sociosanitarie, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale I marzo 2017, n. 4, sarà effettuato dalle Aziende sanitarie provinciali (A. S. P.) previo trasferimento da parte dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro delle risorse rinvenibili sul Fondo regionale per la disabilità ".
Come si ricava dalla disciplina soprariportata, il soggetto tenuto all'erogazione della provvidenza è mentre su grava l'onere del trasferimento delle risorse finanziarie attinte dal Fondo regionale per la disabilità.
Sulla base di tali premesse deve “escludersi che l'aspirante all'assegno sia titolare di un potere di azione diretta nei confronti dell'Assessorato, la cui posizione ordinamentale è quella di obbligato di secondo livello nell'ambito di un rapporto di provvista che lo lega alle aziende sanitarie a loro volta direttamente tenute nei confronti degli utenti alla erogazione della provvidenza economica” (in termini Corte di Appello Palermo sent. 262/2023). Ciò premesso, con riguardo alla domanda azionata dalla ricorrente nei confronti dell
[...]
appare anzitutto opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento. CP_1
Anzitutto, l'art. 1, comma 1, della L. R. Sicilia n. 4/2017 ha previsto che, “Al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza domiciliare, con riguardo ai soggetti con disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016 di riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza, è istituito il 'Fondo regionale per la disabilità', da destinare agli aventi diritto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, mediante trasferimenti monetari diretti per ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza e da erogarsi mensilmente ”.
Il comma 4 della medesima legge stabilisce, inoltre, che “Con successivo decreto del Presidente della
Regione… sono definiti i criteri e le modalità di erogazione agli aventi diritto dei trasferimenti monetari diretti a carico del Fondo di cui al comma 1”.
Al fine, dunque, di individuare presupposti, criteri e modalità di erogazione del beneficio economico in questione, è stato in primo luogo adottato il D.P. Regione Sicilia n. 532/GAB del 31.3.2017, che ha introdotto una prima disciplina sperimentale in forza della quale le Aziende sanitarie erogano l'assegno in questione al beneficiario, individuandolo in base ai parametri sanitari indicati nelle tabelle I e II allegate al decreto.
A modifica del predetto testo è poi intervenuto il D.P. Regione Sicilia n. 545/GAB del 10.5.2017, il quale, all'art. 1, ha anzitutto ribadito che “Il trasferimento monetario diretto di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 è destinato ai soggetti di cui all'art. 3 del Decreto del
Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle
Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia del 26 settembre 2016, pubblicato nella G.U.R.I., Serie Generale, n. 280 del 30/11/2016”
(comma 1).
Il medesimo decreto ha poi anche proceduto alla diretta individuazione degli aventi diritto, distinguendo tra “soggetti già positivamente valutati e comunicati dalle Aziende Sanitarie Provinciali
e bisognosi di assistenza h24” e “soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 26.09.2016, che inoltrano istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto” (comma 2), riconoscendo in entrambi i casi la corresponsione in favore dei beneficiari di un contributo economico mensile.
Va ancora evidenziato che, con l'art. 9 della successiva L. R. Sicilia n. 8/2017, è stato istituito il
Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza, ampliando ulteriormente la platea dei beneficiari delle risorse del medesimo Fondo anche nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma 3, della L n. 104/1992, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio. Ciò chiarito, nel caso di specie, al fine di stabilire se sia da qualificare o Parte_1 meno come soggetto affetto da disabilità gravissima, secondo le previsioni di cui al D.M 26 settembre
2016, è stata disposta nel giudizio CTU medico legale, alla quale questo Giudice ritiene senz'altro di poter aderire condividendone, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.
Il Perito ha evidenziato che è affetta da: “Sclerosi Laterale Amiotrofica Parte_1 ad esordio spinale” svolte le considerazioni cliniche e medico legali, il CTU ha svolto le Valutazione del caso, sussistenza del requisito e decorrenza
Nel caso in oggetto la Sig.ra è affetta da Sclerosi laterale Amiotrofica di tipo Parte_1 spinale con perdita completa dell'attività motoria.
Il quadro clinico è stato caratterizzato da una lenta ma progressiva ed inesorabile ingravescenza, come riferito dalla sorella dell'attrice e come evidenziato dalla documentazione agli atti.
L'esame obiettivo in sede di CTU ha evidenziato un quadro di gravissima compromissione motoria da patologia neurologica atteso che la paziente non è in grado di effettuare alcun movimento autonomo e non è neanche in grado di alimentarsi o di idratarsi.
Le condizioni di disabilità gravissima necessarie per l'accesso al benefico sono, alternativamente o in concomitanza, quelle riportate nel precedente paragrafo.
Nel caso in esame, trattandosi di paziente affetta da SLA, si è di più attenzionato quanto stabilito dal legislatore con la compilazione della tabella allegato 1E. (Scala di valutazione della condizione di disabilità gravissima per le persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica e muscolare con particolare riferimento alla SLA) in materia di bilancio muscolare evidenziando che la periziata oggi presenta un bilancio muscolare complessivo pari a 0/5 alla scala
Medical Research Council (MRC) per assenza di movimento ai quattro arti.
Per quanto riguardo la Scala EDSS (Expanded Disability Status Scale), si ricorda a chi scrive che l'assegnazione alla classe 8,5 si ha quando il paziente è essenzialmente obbligato a letto ma mantiene alcune funzioni di autoassistenza, con l'uso abbastanza buono di una o entrambe le braccia.
L'assegnazione alla classe 9 si ha quando il paziente è obbligato a letto e dipendente ma può comunicare le proprie esigenze. La classe 9,5 comprende i pazienti che dipendono totalmente dall'assistenza altrui e non sono neanche in grado di comunicare le proprie necessità.
9 Paziente obbligato a letto e dipendente. Può solo comunicare e viene alimentato.
9,5 Paziente obbligato a letto, totalmente dipendente.
10 Morte dovuta alla malattia.
Poiché nel caso in esame l'attività volontaria dei muscoli degli arti è praticamente assente e il soggetto dipende totalmente dall'assistenza altrui e non è neanche in grado di comunicare le proprie esigenze, la Sig.ra è da considerare paziente in classe 0/5 della scala Medical Parte_1
Research Council MRC e 9,5 della Expanded Disability Status Scale (EDSS).
CONCLUSIONI
Dall'analisi delle certificazioni specialistiche in atti, unitamente ai riferimenti anamnestici e all'odierna obiettività peritale, a parere dello scrivente e in risposta al quesito del Giudicante, si ritiene che la Sig.ra , nata a [...] il [...], oggi Parte_1 sia in possesso dei requisiti perché le venga riconosciuto il beneficio richiesto.
Per quanto attiene alla decorrenza occorre osservare come la documentazione allegata offra una chiave di lettura chiara e congrua con il raccordo anamnestico registrato ad inizio delle operazioni peritali.
Valutata la documentazione prodotta in atti, non ultimo la lettera di dimissione con attivazione ADI del 17-03-2025 dell'U.O. Pneumologia- Azienda Ospedaliera Villa SofiaCervello di Palermo e la certificazione di aggravamento con intrasportabilità del 27-03-2025 a firma del medico curante, appare evidente che le condizioni della ricorrente si sono aggravate (possesso dei requisiti) dal mese di marzo 2025.
Per tali ragioni, considerato quanto evidenziato in sede di operazioni peritali, durante le quali è emersa chiaramente la persistenza dei requisiti atti ad usufruire dei benefici previsti per i disabili gravissimi, ed in accordo con la documentazione allegata, si ritiene che il beneficio debba ritenersi acquisito a far data dal 17-03-2025”.
In ragione di tutto quanto precede, deve ritenersi accertato che è soggetto Parte_1 disabile gravissimo a partire dal 17.03.2025.
Il CTU ha pertanto ritenuto che fosse affetta da patologie idonee al riconoscimento dello status a partire dal mese di marzo 2025, ciò in considerazione del peggioramento delle condizioni cliniche rispetto a quelle valutate dall'UVM il 6.3.2024.
Tuttavia, come dedotto dalla convenuta in memoria e ribadito, la ricorrente non può giovarsi di tale accertamento al fine di ottenere la prestazione oggetto del giudizio a decorrere dal 17 marzo 2025.
Le argomentazioni di parte resistente sono fondate alla stregua del condivisibile orientamento della locale Corte di Appello (da ultimo sentenza n. 772/2024, conforme a sentenze numero: 313/2023;
344/2022; 1053/2021), da intendersi qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. secondo cui:
“La domanda di accesso al beneficio, dunque, ove accolta, determina l'inserimento del disabile in un elenco nel quale restano censite le persone affette da disabilità gravissima e che, per tale motivo, hanno diritto ad accedere ai trasferimenti monetari nei limiti del budget di anno in anno stanziato dalla Regione e nella misura stabilita dal citato D.P.R.S., per far fronte ai progetti di assistenza in loro favore, senza bisogno di rinnovare la domanda di anno in anno. La cadenza annuale del bando di presentazione delle domande è diretta a consentire il periodico aggiornamento di tali elenchi mediante inserimento di nuovi aventi diritto (o cancellazione dei soggetti medio tempore venuti a mancare), ed al conseguente aggiustamento della voce di bilancio da destinare a tali prestazioni, come detto, determinata sulla base del censimento numerico degli aventi diritto;
sicché, se un soggetto sia stato già negativamente valutato ai fini in questione dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale), dovrà presentare nuovamente l'istanza, aggiungendo alla domanda un certificato medico prodotto da una struttura pubblica che attesti l'aggravamento della condizione di salute, onde essere inserito nell'elenco nominativo, ai fini della rideterminazione del budget del nuovo anno.
Appare, dunque di tutta evidenza che l'onere di ripresentazione della domanda, in caso di esito negativo della precedente, è funzionale, da una parte, ad attivare nuovamente il procedimento valutativo da parte dell'UVM e, sotto altro aspetto, alla determinazione delle somme necessarie all'erogazione delle prestazioni in discorso, variabili di anno in anno in funzione, per l'appunto, del fabbisogno accertato.
Ora, nel caso concreto, il CTU ha accertato la insussistenza del requisito sanitario alla data scadenza della presentazione della domanda (14.09.2023) per l'accesso al beneficio dell'anno 2023/2024, ciò ai sensi dell'art. 45 l.r. nr. 9/2021 secondo cui le domande dei nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno, risultando infatti stabilita ad aprile 2022 la decorrenza del beneficio (cfr. circolare n. 5/2021 in atti).
Il CTU ha altresì accertato la insussistenza del requisito anche alla data di visita dell'UVM (6.3.2024), avendo infatti accertato le condizioni per il riconoscimento dello status solo a partire dal marzo 2025.
In relazione al mutato quadro clinico, la ricorrente avrebbe dovuto presentare domanda di aggravamento secondo la tempistica di cui all'art. 45 L.R. n. 9/2021 (ai sensi della quale le domande dei nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno) al fine di una nuova valutazione dell'UVM, domanda che, nel caso di specie, non è stata presentata dalla ricorrente.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato
L'accoglimento parziale della domanda limitatamente all'accertamento dello status di disabile gravissimo e l'oggettiva complessità della disciplina normativa regolante il beneficio per cui è causa depongono per la compensazione integrale delle spese. Cont Vanno in ogni caso poste a carico dell' convenuta le spese per la CTU, liquidate con separato decreto, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c, versata in atti dalla ricorrente
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accerta che , a decorrere dal 17.3.2025, è soggetto in Parte_1 condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. del 26.9.2016;
- rigetta la domanda di volta a ottenere il riconoscimento del Parte_1 beneficio economico a partire dall'anno 2023/2024;
- dichiara la compensazione delle spese di lite.
- Pone in capo all' i compensi del CTU, liquidati Controparte_1 con separato decreto;
- Liquida i compensi del Legale della parte ammessa al Patrocinio dello Stato con separato decreto.
Così deciso in Sciacca 09/10/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini