TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 473
TAR
Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
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TAR
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10-bis L. 241/1990 e principio del contraddittorio

    Il Collegio ritiene che le argomentazioni della ricorrente non fossero idonee a superare il profilo ostativo costituito dalla non conformità dei mezzi pubblicitari all'art. 12 del Regolamento comunale, pertanto il dirigente non era tenuto a confutarle nel dettaglio.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12 del Regolamento comunale e norme sulla pubblicità stradale

    Il Tribunale ritiene che l'art. 12 del Regolamento comunale, che prescrive una distanza minima di 1,5 metri dalla carreggiata per gli stendardi pubblicitari, sia applicabile e non derogato dall'art. 20. Le deroghe per impianti su edifici o in allineamento a costruzioni fisse non sono comparabili alla fattispecie in esame.

  • Rigettato
    Violazione dell'autovincolo e del legittimo affidamento

    Il Tribunale afferma che il diniego del rinnovo non lede il legittimo affidamento, poiché la ricorrente non aveva diritto al rilascio dell'autorizzazione in base alla normativa applicabile. Inoltre, la delibera di Giunta non aveva il potere di modificare il Regolamento e non derogava espressamente alla distanza minima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 473
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 473
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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