Ordinanza cautelare 24 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 10/04/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00473/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2025, proposto da
ER Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitanova Marche - Dirigente Pro Tempore V Settore – Servizio Osap, non costituito in giudizio;
Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Calzecchi Onesti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Civitanova Marche - VII Settore – Polizia Locale, ICA Riscossioni Spa, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
- del provvedimento prot. n. 6757 del 28-30.1.2025, notificato via pec in data 30.1.2025, a firma del Dirigente Responsabile pro tempore del V Settore – Servizio OSAP del Comune di Civitanova Marche, avente ad oggetto “Istanza prot.n.84508 del 21.12.2023 per richiesta rinnovo atto prot.n.72502 del 23.12.2020. Autorizzazione per il solo mantenimento di n.8 stendardi lungo Via Costantino” con il quale l’Amministrazione Comunale, con riferimento alla richiesta di ER Italia S.r.l. di ottenere il rinnovo delle esposizioni pubblicitarie di stendardi su pali della pubblica illuminazione lungo via Einaudi e Via San Costantino precedentemente autorizzati con atto prot.n.72502 del 23.12.2020, ha autorizzato il solo mantenimento di n. 8 stendardi in Via San Costantino, in parte qua , laddove il Comune di Civitanova Marche ha, invece, ritenuto di non accogliere l’istanza prot.n.84508 del 21.12.2023 per il mantenimento di n. 54 stendardi applicati su pali della pubblica illuminazione di proprietà del Comune, collocati lungo Via Einaudi;
- e di ogni altro atto precedente e presupposto, contestuale, successivo e conseguente, comunque connesso e correlato cognito e non tra cui, in particolare, la nota prot. n. 51768 del 2.8.2024, sempre a firma del Dirigente Responsabile del medesimo Settore V, con cui veniva inviata a ER Italia S.r.l., ex art. 10- bis della L. n. 241/1990, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza prot. n.84508 del 21.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. SO AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, la quale opera nel settore dell’impiantistica pubblicitaria, impugna il provvedimento indicato in epigrafe e gli atti presupposti, nella parte in cui il dirigente del V Settore - Servizio OSAP del Comune di Civitanova Marche le ha negato l’autorizzazione al mantenimento di 54 stendardi pubblicitari collocati su pali della pubblica illuminazione ubicati in Via Einaudi, autorizzando invece il mantenimento di 8 stendardi collocati in Via San Costantino.
2. In punto di fatto nel ricorso si espone che:
- in data 16 ottobre 2020 la ricorrente aveva chiesto al Comune l’autorizzazione ad installare gli stendardi pubblicitari di cui si è detto;
- la Giunta Comunale, già con deliberazione n. 520 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto “Linee di indirizzo per istallazione stendardi pubblicitari su pali della pubblica illuminazione”, aveva dato indicazione agli uffici competenti “ … di autorizzare a ER Italia srl gli stendardi sui pali della luce nelle zone commerciali ed industriali purché provveda a sua cura e spese a consegnare la dichiarazione di stabilità e resistenza alla spinta del vento... ”;
- avendo ER prodotto tutta la documentazione richiesta dal Comune, giusta nota prot. n. 3722 del 20 gennaio 2020, e avendo altresì fornito ulteriori chiarimenti a seguito di interlocuzione con i funzionari preposti all’ufficio competente, in data 23 dicembre 2020 l’amministrazione intimata rilasciava l’autorizzazione ad installare 54 stendardi “ …in Via Einaudi della superficie di mq.1,60 cadauno (ml 0,80 x 2,00 cadauno), bifacciali non luminosi, posti su suolo pubblico, perpendicolari al senso di marcia… ” e 8 stendardi “ …in Via San Costantino, della superficie di mq.1,60 cadauno (ml 0,80 x 2,00 cadauno), bifacciali non luminosi, posti su suolo pubblico, perpendicolari al senso di marcia...per il periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2023… ”;
- approssimandosi la scadenza dell’autorizzazione, in data 21 dicembre 2023 ER presentava istanza di rinnovo del provvedimento. Inizialmente il Comune adottava un preavviso di diniego in ragione dell’omesso versamento da parte della ditta del canone unico patrimoniale, dopo di che, verificata l’avvenuta regolarizzazione tributaria, in data 25 giugno 2024 chiedeva a ER la documentazione integrativa necessaria per procedere all’istruttoria tecnica della pratica. Tale richiesta veniva riscontrata dalla odierna ricorrente con nota del 5 luglio 2024, in cui veniva eccepito come la stessa fosse ultronea ed ingiustificata “ …In primo luogo perché la richiesta avanzata dalla ER Italia srl è di semplice, mero, rinnovo di un’autorizzazione precedente, a suo tempo rilasciata dal Comune…, previa, evidentemente, approfondita istruttoria anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dall’art.12 del Regolamento Comunale dei Mezzi e Diffusioni pubblicitarie (Delibera GC.C. n.27 del 12.5.2015)… ”. In secondo luogo la ditta evidenziava che tanto la normativa comunale applicabile quanto lo stato dei luoghi erano rimasti immutati rispetto al 2020, per cui a fortiori l’integrazione documentale era superflua, anche alla luce del divieto di aggravamento del procedimento sancito dalla L. n. 241/1990. Infine ER eccepiva che l’art. 2 della L. n. 241/1990 stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la P.A. debbono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede, il che nella specie rilevava in termini di tutela del legittimo affidamento maturato dalla società circa il rinnovo dell’autorizzazione;
- il dirigente del V Settore, senza confutare gli argomenti esposti dal richiedente nella predetta comunicazione, con nota dell’11 luglio 2024 trasmetteva il preavviso di diniego, sul presupposto che gli stendardi collocati sui pali dell’illuminazione pubblica di Via Einaudi “ … non rispettano le distanze minime previste dalla tabella di cui all’art. 12 del Regolamento dei mezzi e diffusioni pubblicitarie approvato con D.C.C. n.27 del 12.5.2015 ed, in particolare, alla voce “Distanza dal limite della carreggiata” (…ml 1.50 in posizione perpendicolare del mezzo pubblicitario dal limite della carreggiata, risultando di fatto inferiori alle stesse… ”;
- ER, allora, previa interlocuzione verbale con gli uffici comunali, procedeva a formulare le proprie controdeduzioni, anche di carattere tecnico, con nota del 12 dicembre 2024. In tale memoria, la ricorrente, confermando le considerazioni già illustrate nella nota del 5 luglio 2024, eccepiva l’infondatezza delle ragioni ostative addotte dal Comune nel preavviso di rigetto alla luce dei seguenti argomenti: i) l’installazione degli stendardi pubblicitari è disciplinata dall’art. 20 del vigente Regolamento comunale, il quale prevede che “ Stendardi o mezzi pubblicitari simili potranno essere installati sui pali della pubblica illuminazione nel rispetto delle norme contenute nell’art. 5 nelle zone commerciali e industriali ”; ii) in base all’art. 47, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 si definisce “ …striscione, locandina e stendardo l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa ”; iii) nella specie si tratta di stendardi pubblicitari, privi di sostegni propri, non installati a suolo o a terra, mancanti di una superficie di appoggio e comunque non aderenti alla stessa, che vengono installati su supporti esistenti (pali comunali della pubblica illuminazione nelle zone commerciali e/o industriali), in un’attività contingentata dal vigente Regolamento comunale (i mezzi in questione possono infatti essere installati solo nelle zone commerciali e industriali e solo sui pali della pubblica illuminazione, la cui collocazione è decisa dal Comune e non dal soggetto che richiede l’autorizzazione); iv) gli stendardi autorizzati nel 2020 rispettano pedissequamente le distanze previste dall’art. 12 del Regolamento; v) peraltro il Regolamento, sempre a proposito di mezzi pubblicitari che non prevedono opere di manomissione del suolo (quali sono gli stendardi in questione), consente l’installazione di mezzi pubblicitari di grandi dimensioni su edifici o pareti di edifici senza nessun limite di distanza da rispettare; vi) è vero che la distanza minima dalla carreggiata prevista sia dal Regolamento attuativo del Codice della Strada sia dal Regolamento comunale in commento è una prescrizione importante ai fini della sicurezza della circolazione, visto che qualsiasi mezzo pubblicitario su palo infisso al suolo in caso incidente stradale diventa un ostacolo fisso che può provocare gravi danni a persone o veicoli. Nella specie, però, gli stendardi sono installati sui pali della pubblica illuminazione e, con particolare riguardo a quelli di Via Einaudi, essi sono collocati all’interno del guardrail di mezzeria, a metri 2,20 da terra, e il bordo lato strada degli stessi non supera il ciglio interno della barriera stradale di sicurezza (art. 2, let. e), del Regolamento 3.0 A.N.A.S. per la disciplina della pubblicità); vii) ciò significa che le condizioni di sicurezza stradale restano immutate con o senza la presenza degli stendardi, in quanto nessun supporto viene installato a terra, vengono utilizzati degli elementi già presenti sulle strade, per cui la distanza dalla carreggiata diventa ininfluente, così come avviene per gli impianti pubblicitari installati su edifici o pareti di edifici che non devono rispettare alcuna distanza minima; viii) del resto anche l’art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992 e l’art. 11 del Regolamento comunale di Civitanova Marche consentono il posizionamento di qualsiasi mezzo pubblicitario in allineamento a costruzioni fisse (come le barriere di sicurezza), muri e filari di alberi qualunque sia la loro distanza dalla carreggiata; ix) con la deliberazione n. 520/2019 (ancora valida ed efficace) la Giunta Comunale aveva stabilito che ER fosse autorizzata ad installare gli stendardi in argomento, per cui, avendo la ditta rispettato le prescrizioni impartite con l’atto autorizzativo e non essendo mutato lo stato dei luoghi, il diniego sarebbe illegittimo;
- con il provvedimento impugnato, il dirigente del V Settore comunale, dando semplicemente atto di aver ricevuto il predetto scritto difensivo (ma senza minimamente confutare gli argomenti della ricorrente), richiamato il Regolamento dei mezzi e diffusioni pubblicitarie, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 12 maggio 2015, e dando atto di aver effettuato un sopralluogo in situ , ha negato l’autorizzazione al mantenimento dei 54 stendardi collocati in Via Einaudi in quanto essi non rispettano le distanze minime previste dal citato art. 12 del Regolamento comunale (autorizzando invece gli 8 stendardi collocati in Via San Costantino, in quanto conformi alle prescrizioni dell’art. 12).
3. Ritenendo illegittimo il complessivo operato del Comune, ER ha dunque impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo le seguenti censure:
a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione principio del contraddittorio. Violazione e/o falsa applicazione dell’autovincolo, del principio del giusto procedimento e del contrarius actus . Violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e privato. Violazione del legittimo affidamento. Carenza di motivazione ovvero motivazione insufficiente e/o perplessa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 e 2 della L. n. 241/1990 e dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della P.A. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del “Regolamento comunale dei mezzi e diffusioni pubblicitarie” approvato con delibera del C.C. n. 27 del 12 maggio 2015. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste.
Nel primo motivo la ricorrente, in sintesi, evidenzia che:
- l’operato del Comune è illegittimo anzitutto perché, essendo rimaste immutate tutte le circostanze e di fatto e di diritto che nel 2020 avevano consentito il rilascio della autorizzazione, l’aggravamento del procedimento non era comunque giustificato;
- il Comune, pur dichiarando di aver ricevuto la memoria difensiva di ER, non ha minimamente confutato le argomentazioni ivi esposte, il che si pone in violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990, nonché dell’art. 3 ( sub specie di carenza di motivazione);
- è vero che, per giurisprudenza consolidata, l’art. 10- bis non impone alla P.A. di confutare analiticamente le controdeduzioni del privato, ma è anche vero che nella motivazione del provvedimento finale del contenuto di tali deduzioni si deve comunque dare conto, di modo che siano percepibili le ragioni della decisione finale. Diversamente, il preavviso di diniego non avrebbe alcuna funzione pratica, costituendo anzi un inutile appesantimento procedurale;
- ovviamente nessun rilievo assume la circostanza che il Comune ha rilasciato l’autorizzazione per 8 stendardi, visto che nel preavviso di diniego di tali stendardi non si faceva menzione, evidentemente perché gli stessi erano stati ritenuti conformi al Regolamento comunale;
- il dirigente del V Settore ha altresì violato gli autolimiti che il Comune si era imposto con la deliberazione di Giunta n. 520 del 2019, atto ancora valido ed efficace, che poteva essere superato solo da una nuova deliberazione della Giunta;
- questa conclusione discende anche dal fatto che nel 2020 il rilascio dell’autorizzazione era stato preceduto da un’approfondita istruttoria, nell’ambito della quale gli uffici comunali hanno dovuto necessariamente valutare la rispondenza dei mezzi pubblicitari in questione ai requisiti previsti dal Regolamento, ivi inclusa la loro collocazione sul territorio. Fra l’altro, come si è visto, anche in quel caso era stato adottato un preavviso di diniego, poi superato grazie alla corretta valutazione delle deduzioni difensive di ER. A fortiori , dunque, un eventuale révirement doveva essere subordinato ad un atto di indirizzo della Giunta Comunale;
- l’operato del Comune risulta altresì ondivago e contrario al dovere di buona fede, visto che il preavviso di rigetto adottato inizialmente si fondava solo sul mancato versamento del canone patrimoniale unico, mentre le ulteriori ragioni ostative sono state addotte solo dopo che la ricorrente aveva sanato la propria posizione debitoria;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, dell’art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e dell’art. 12 del “Regolamento dei mezzi e diffusioni pubblicitarie”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Istruttoria insufficiente ed incompleta. Difetto di motivazione e/o motivazione insufficiente e/o perplessa Violazione e/o falsa applicazione dell’autovincolo e del principio del giusto procedimento. Violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e privato. Violazione del legittimo affidamento. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifeste.
Con il secondo motivo la ricorrente, in sintesi, espone che:
- il diniego qui impugnato è comunque illegittimo anche nel merito, e ciò alla luce delle considerazioni che seguono (le quali, sostanzialmente, ribadiscono quanto la ricorrente aveva evidenziato nella memoria difensiva del 12 dicembre 2024).
L'installazione degli stendardi pubblicitari è disciplinata dall’art. 20 del Regolamento comunale, il quale stabilisce che “ Stendardi o mezzi pubblicitari simili potranno essere installati sui pali della pubblica illuminazione nel rispetto delle norme contenute nell’art. 5 nelle zone commerciali e industriali ”. A mente dell’art. 47, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 è definito come “ …striscione, locandina e stendardo l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa ”. Nel caso di specie, l’installazione ha ad oggetto stendardi pubblicitari, privi di sostegni propri, non installati a suolo o a terra, mancanti di una superficie di appoggio e comunque non aderenti alla stessa, che vengono installati su supporti esistenti (pali comunali della pubblica illuminazione ubicati nelle zone commerciali e/o industriali), il tutto nell’ambito di un’attività contingentata dal Comune, che ne limita la collocazione solo sui pali della pubblica illuminazione e unicamente nelle zone commerciali e industriali. Ciò comporta che il richiedente non ha potere decisionale e/o discrezionale circa il loro posizionamento rispetto al suolo, mentre la scelta dei pali e del loro posizionamento è discrezionale e deve rispettare le distanze tra cartelli, dai segnali di pericolo e prescrizione, dagli impianti semaforici ed intersezioni, come quelli già autorizzati ed installati da ER, che rispettano pedissequamente quanto previsto dall’art. 12 in tema di distanze minime;
- queste considerazioni sono tanto vere che, in effetti, nel provvedimento impugnato non vengono dedotte problematiche di nessun genere con riferimento agli stendardi in questione e alla loro collocazione, rispettosa dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata e dei criteri ivi fissati e di quelli stabiliti dalla normativa di riferimento. Del resto, il Regolamento consente l’installazione di mezzi pubblicitari non infissi a terra anche di dimensioni rilevanti, senza prescrivere distanze minime;
- inoltre, gli stendardi in questione, in ragione della loro collocazione fisica, non rappresentano alcun pericolo per la sicurezza stradale. Infatti, la distanza minima costituisce una prescrizione importante solo per i mezzi pubblicitari su pali infissi a terra, perché in caso di incidente essi costituiscono un ostacolo fisso per i veicoli coinvolti. Gli stendardi di Via Einaudi, collocati a 2,20 metri di altezza su pali della pubblica illuminazione situati all’interno del guardrail di mezzeria, non costituiscono alcun ostacolo fisso in caso di incidenti, per cui le condizioni di sicurezza non cambiano a seconda che gli stendardi siano o meno installati;
- di conseguenza la distanza dalla carreggiata diventa ininfluente, così come avviene per gli impianti pubblicitari installati su edifici o pareti di edifici, i quali, come detto, non devono rispettare nessuna distanza (art. 12 dal Regolamento comunale e art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992). Peraltro anche l’art. 11 del Regolamento comunale fa riferimento a casi di allineamento, i quali sono stati puntualmente applicati in occasione del rilascio della precedente autorizzazione;
- le prefate considerazioni, del resto, sono state evidentemente condivise dal Comune nell’ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, quando l’iniziale preavviso di diniego fu superato proprio a seguito delle puntuali deduzioni difensive di ER e agli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 520/2019.
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Civitanova Marche.
Con ordinanza n. 75/2025 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris .
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2026, dopo la discussione orale.
5. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le seguenti ragioni.
5.1. In primo luogo è inconferente il richiamo alle norme del Codice della Strada, del Regolamento attuativo n. 495/1992 e del Regolamento A.N.A.S. sulla disciplina della pubblicità stradale, visto che in subiecta materia spetta al Comune dettare le regole per disciplinare l’installazione dei mezzi pubblicitari nel proprio territorio.
Ovviamente queste prescrizioni debbono essere conformi alle norme di legge, ma nella specie la ricorrente non deduce il contrasto fra l’art. 12 del Regolamento comunale e il Codice della Strada o il Regolamento n. 495/1992, sostenendo piuttosto che lo stesso Regolamento comunale reca disposizioni - conformi a quelle del D.P.R. n. 495/1992 - in base alle quali alcune tipologie di impianti pubblicitari non debbono rispettare alcuna distanza minima dalla carreggiata (ad esempio gli impianti collocati su edifici o pareti di edifici).
5.2. Con riferimento alla normativa che il Comune di Civitanova si è dato per regolare la materia, va anzitutto premesso che parte ricorrente, nella memoria conclusionale del 20 febbraio 2026, ha introdotto censure in parte nuove (e dunque inammissibili quantomeno per omessa notifica alle controparti), alle quali l’amministrazione ha comunque replicato con la memoria del 3 marzo 2026.
Ad ogni buon conto, e anche per completezza di trattazione, il Collegio ritiene di esaminare la questione del rapporto che intercorre fra gli artt. 12 e 20 del Regolamento comunale e tal riguardo condivide le argomentazioni difensive dell’amministrazione resistente, laddove essa evidenzia che:
- l’art. 5 del vigente Regolamento comunale reca prescrizioni di carattere generale, mentre il successivo art. 12 è la disposizione che viene in rilievo nel presente giudizio, visto che essa prescrive le distanze minime che ciascuna tipologia di impianto deve rispettare dalla segnaletica stradale e da punti critici, nonché da altri impianti analoghi. In particolare, per quanto concerne la carreggiata stradale, gli stendardi pubblicitari debbono osservare la distanza minima di 1,5 metri, tanto se si tratta di stendardi posti in posizione parallela al senso di marcia quanto se si tratta di stendardi posti in posizione perpendicolare al senso di marcia (e, come emerge dalla documentazione fotografica allegata alla memoria di costituzione del Comune - doc. n. 7 - nel caso di specie viene in rilievo questa seconda tipologia);
- l’art. 20, ultimo comma, invece, introduce una deroga circoscritta rispetto al divieto generale di cui all’art. 5, punto 10., ossia al divieto di installare mezzi pubblicitari su impianti di proprietà pubblica o di concessionari di pubblici servizi non realizzati appositamente allo scopo, fra cui rientrano ovviamente anche i pali della pubblica illuminazione. La norma prevede infatti che nelle zone industriali e commerciali (fra cui rientra la zona di Via Einaudi, situata a ridosso del casello della A14 e contraddistinta dalla presenza di numerosi negozi, outlet , etc.) gli stendardi possono essere collocati anche sui pali della pubblica illuminazione, rimandando per i profili tecnici alle disposizioni generali di cui all’art. 5;
- l’art. 20, inoltre, non prevede, con riguardo alle distanze minime, alcuna deroga alle disposizioni dell’art. 12;
- quanto alle fattispecie nelle quali non sono previste distanze minime dalla carreggiata, si tratta di casi peculiari e non paragonabili alla tipologia dei mezzi per cui è causa. In effetti, come ha correttamente evidenziato la difesa comunale, l’art. 51 del D.Lgs. n. 495/1992, nel disporre il rispetto della distanza minima di 3 metri dal limite della carreggiata per il posizionamento di insegne e mezzi pubblicitari, consente la loro collocazione a distanza inferiore solo in allineamento con costruzioni fisse, muri, filari di alberi di altezza non inferiore ai tre metri (per cui un guardrail alto circa 70 cm non rientra in tale casistica). Analoga previsione è contenuta nell’art. 12 del Regolamento comunale di Civitanova Marche. Ebbene, tali deroghe si giustificano per il fatto che quando l’impianto pubblicitario è apposto in allineamento a edifici, alberature, etc. già esistenti e collocate a meno di tre metri dalla carreggiata, esso non peggiora le condizioni di sicurezza stradale; nel caso di impianti collocati a parete, invece, rileva anche il fatto che essi si pongono in senso parallelo al senso di marcia, mentre nel caso in esame gli stendardi si pongono in senso perpendicolare alla strada e aggettano su di essa. E, in caso di distacco parziale dovuto a vento e/o a forti precipitazioni atmosferiche, lo stendardo “sventolerebbe” sulla strada, limitando in parte la visibilità soprattutto ai conducenti di tir, camion e mezzi analoghi (le cui cabine di guida sono molto elevate rispetto alla sede stradale).
5.3. Ciò chiarito, è del tutto ovvio che, a fronte di una domanda di rinnovo di un titolo autorizzativo, l’amministrazione ben può rivedere i presupposti in base ai quali ha rilasciato in passato il titolo medesimo, senza che al riguardo sia necessario avviare un procedimento di autotutela; il titolo precedente, infatti, anche laddove fosse illegittimo, ha ormai esaurito i propri effetti, per cui un annullamento d’ufficio o una revoca sarebbero atti sovrabbondanti e di fatto inutili.
In ogni caso, la deliberazione di Giunta Comunale n. 520/2019, oltre a riguardare solo la specifica istanza presentata a suo tempo dalla dante causa di ER (seppure nella parte finale del preambolo si parla anche di indirizzi generali, ma limitatamente alla questione del decoro urbano - nel preambolo si dice infatti “ … RITENUTO di poter fornire direttive utili al competente servizio, in particolare sull’istallazione di stendardi pubblicitari su pali della pubblica illuminazione conformemente all’art. 20 del Regolamento Comunale dei mezzi e diffusioni pubblicitarie approvato con delibera di C.C. n. 27 del 12.5.2015 che recita testualmente: “...stendardi … potranno essere istallati su pali della pubblica illuminazione nel rispetto delle norme contenute nell'art.5 nelle zone commerciali e industriali” e all’art.5 visto che gli stendardi incidono sul decoro della Città, per cui la giunta comunale è chiamata a dettare criteri al Servizio Osap … ”), presenta un contenuto dispositivo abbastanza singolare e comunque non espressamente riferito alla deroga della distanza minima dalla carreggiata. Al riguardo va infatti evidenziato che, come risulta sempre dal preambolo della delibera, la società dante causa di ER, evidentemente conscia della prescrizione di cui all’art. 12, aveva espressamente chiesto una deroga alla distanza minima.
E, in ogni caso, la Giunta non aveva il potere di modificare il Regolamento approvato dal Consiglio, potendo solo dettare indirizzi relativi all’esercizio della facoltà autorizzativa di cui all’art. 20, ultimo comma, del Regolamento.
Si deve dunque concludere nel senso che gli uffici comunali, in occasione della precedente richiesta di autorizzazione, si erano limitati a verificare la rispondenza dell’impianto di ER alle normative in tema di sicurezza statica, trascurando completamente di considerare le prescrizioni dell’art. 12 ed eventualmente di pronunciarsi sulla richiesta di deroga alla distanza minima (ipotesi peraltro non contemplata dall’art. 12).
In occasione della domanda di rinnovo, invece, l’istruttoria si è fondata soprattutto sulla verifica della compatibilità dei mezzi pubblicitari per cui è causa alle disposizioni dell’art. 12 del Regolamento, e tale verifica è stata positiva solo con riguardo agli 8 stendardi di Via San Costantino, che infatti sono stati autorizzati.
5.4. Quanto invece alla dedotta lesione del legittimo affidamento, si tratta di profilo inconferente nell’ambito del presente giudizio impugnatorio.
In effetti, e seppure questo principio, dapprima valorizzato dalla giurisprudenza, sia stato da ultimo codificato nell’art. 1, comma 2- bis , della L. n. 241/1990 e dall’art. 5 del D.lgs. n. 36/2023, non è vero che la lesione dell’affidamento determini di per sé l’illegittimità del provvedimento. In particolare, laddove risulti che il privato, in base alla normativa applicabile alla sua domanda, non ha diritto al rilascio di un’autorizzazione, la lesione del legittimo affidamento non è invocabile quale causa di annullabilità del diniego.
Questo, fra l’altro, consente al Collegio di rigettare anche le censure relative alla dedotta violazione dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990, non dovendo il dirigente del V Settore confutare nel dettaglio le argomentazioni di ER, le quali non erano comunque idonee a superare il profilo ostativo costituito dalla non conformità dei mezzi pubblicitari in questione all’art. 12 del Regolamento comunale.
6. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono però compensare, visto che nel recente passato il Comune resistente aveva autorizzato la ricorrente ad installare i mezzi pubblicitari de quibus .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ET Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
SO AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO AP | ET Anastasi |
IL SEGRETARIO