CASS
Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 15632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15632 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 12/08/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
Letta la requisitoria del dott. Giulio Monferini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio all’Ufficio di sorveglianza di Bari. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di RI AN, in regime di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), di svolgere colloqui presso la Casa circondariale di Bari nelle giornate di lunedì e venerdì mattina con il proprio marito, ivi detenuto in espiazione di condanne irrevocabili. Detto Magistrato ha, invero, ritenuto non «opportuno il contatto con il coniuge finché perduri lo stato di affidata della condannata». 2. Avverso detto provvedimento RI AN, tramite il proprio difensore di fiducia, propone reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bari, qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questo ufficio, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in ordine al diniego di colloqui tra la ricorrente, in stato di espiazione di pena in regime di affidamento in prova, e il marito detenuto presso la Casa circondariale di Bari – Penale Sent. Sez. 1 Num. 15632 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2026 nelle more trasferito a Lecce come da successiva comunicazione della difesa - in espiazione di condanne per reati datati nel tempo, in violazione del diritto all’unità familiare e alle relazioni affettive, del principio di eguaglianza, in quanto la sola condizione di affidata in prova ai servizi sociali non può costituire motivo ostativo, in via generale e astratta, all’esercizio dei rapporti familiari, e del principio di rieducazione, perché la relazione affettiva e il mantenimento dei legami familiari costituiscono strumenti fondamentali per la relazione affettiva e il reinserimento sociale. Osserva il difensore che: - il diritto ai rapporti familiari è qualificato come diritto fondamentale della persona, anche in situazione di restrizione della libertà personale, e ogni limitazione a tale diritto deve essere giustificata da esigenze concrete e proporzionate;
- la concessione dell’autorizzazione può essere subordinata a condizioni, ma anche in tal caso le restrizioni devono essere proporzionate e motivate in relazione alle esigenze cautelari accertate nel caso concreto;
- la prassi consolidata dei tribunali di sorveglianza richiede la verifica dell’assenza di elementi di pericolosità o di rischio di recidiva connessi alla visita, lasciando prevalere in linea di principio il diritto alla relazione familiare, salvo ostacoli specifici e debitamente motivati;
- il provvedimento di diniego non può fondarsi su generiche valutazioni di inopportunità, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e circostanziati che dimostrino come la visita potrebbe pregiudicare le finalità della misura alternativa o la sicurezza dell’istituto; - l’obbligo di motivazione deve essere rafforzato in presenza di rapporti di convivenza, legame coniugale o parentale stretto, e in ogni caso in cui la visita risponda a esigenze affettive fondamentali. Insiste, alla luce di tali censure, per l’annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. per violazione di legge (Sez. 6, n. 35675 del 02/10/2025, Pedicone, Rv. 288724). Nel caso in esame si tratta di una richiesta di persona affidata al servizio sociale e, quindi, sottoposta a misura alternativa alla detenzione, volta ad ottenere l’autorizzazione di colloqui con il marito, a sua volta detenuto in espiazione di pene per condanne definitive. Correttamente è stato convertito il reclamo in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponendone la trasmissione a questo ufficio. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti di rigetto di colloqui dei detenuti non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente o apparente. Tali essendo le premesse, l’impugnazione proposta coglie nel segno, mancando nel 2 caso in esame qualsiasi ragione motivazionale del diniego se non lo stato di detenzione della ricorrente, rectius di sottoposizione a misura alternativa alla detenzione (l’affidamento in prova al servizio sociale). Il Magistrato di sorveglianza di Bari rileva l’inopportunità dell’autorizzazione, richiesta dalla donna, di recarsi presso la Casa circondariale per svolgere i colloqui con il proprio coniuge, ma non ne specifica le ragioni, non potendosi ritenere effettiva una motivazione che rinvii alla mera condizione di soggetto in stato di affidamento in prova per espiazione di pena, quale condizione ostativa per avere colloqui con i familiari, ancorché a loro volta detenuti. E ciò in assenza di qualsivoglia valutazione sul pericolo di recidiva, di comunicazioni verso l’esterno da parte del marito detenuto con cui si vogliono avere i colloqui, del cui spessore criminale non risulta compiuto alcun approfondimento (neppure venendo specificato il regime di detenzione cui è sottoposto), e, infine, di pregiudizio del percorso di recupero avviato;
e sulle eventuali modalità e cautele da adottare per escludere pregiudizi o pericoli di tale natura. Il favore per il rispetto della vita familiare e le relazioni affettive tra coniugi, oltre ad essere espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, Ord. pen., è un tema di rilievo costituzionale e sovranazionale, come precisato dalla sentenza del 13 maggio 2024 n. 85 della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, che costantemente ribadisce come le restrizioni generalizzate ai diritti, sia di visita, che di comunicazione dei detenuti, tali da impedire di fatto il contatto con la famiglia, costituiscano ingerenze per definizione sproporzionate in detti diritti (ex plurimis Corte Edu, 17 settembre 2020, OV c. Azerbaijan e Turchia;
Corte Edu, 13 febbraio 2018, Andrej Smirnov v. Russia). 2. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra indicati, al Magistrato di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di bari. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
Letta la requisitoria del dott. Giulio Monferini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio all’Ufficio di sorveglianza di Bari. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di RI AN, in regime di affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), di svolgere colloqui presso la Casa circondariale di Bari nelle giornate di lunedì e venerdì mattina con il proprio marito, ivi detenuto in espiazione di condanne irrevocabili. Detto Magistrato ha, invero, ritenuto non «opportuno il contatto con il coniuge finché perduri lo stato di affidata della condannata». 2. Avverso detto provvedimento RI AN, tramite il proprio difensore di fiducia, propone reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bari, qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso a questo ufficio, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in ordine al diniego di colloqui tra la ricorrente, in stato di espiazione di pena in regime di affidamento in prova, e il marito detenuto presso la Casa circondariale di Bari – Penale Sent. Sez. 1 Num. 15632 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 21/01/2026 nelle more trasferito a Lecce come da successiva comunicazione della difesa - in espiazione di condanne per reati datati nel tempo, in violazione del diritto all’unità familiare e alle relazioni affettive, del principio di eguaglianza, in quanto la sola condizione di affidata in prova ai servizi sociali non può costituire motivo ostativo, in via generale e astratta, all’esercizio dei rapporti familiari, e del principio di rieducazione, perché la relazione affettiva e il mantenimento dei legami familiari costituiscono strumenti fondamentali per la relazione affettiva e il reinserimento sociale. Osserva il difensore che: - il diritto ai rapporti familiari è qualificato come diritto fondamentale della persona, anche in situazione di restrizione della libertà personale, e ogni limitazione a tale diritto deve essere giustificata da esigenze concrete e proporzionate;
- la concessione dell’autorizzazione può essere subordinata a condizioni, ma anche in tal caso le restrizioni devono essere proporzionate e motivate in relazione alle esigenze cautelari accertate nel caso concreto;
- la prassi consolidata dei tribunali di sorveglianza richiede la verifica dell’assenza di elementi di pericolosità o di rischio di recidiva connessi alla visita, lasciando prevalere in linea di principio il diritto alla relazione familiare, salvo ostacoli specifici e debitamente motivati;
- il provvedimento di diniego non può fondarsi su generiche valutazioni di inopportunità, ma deve fondarsi su elementi oggettivi e circostanziati che dimostrino come la visita potrebbe pregiudicare le finalità della misura alternativa o la sicurezza dell’istituto; - l’obbligo di motivazione deve essere rafforzato in presenza di rapporti di convivenza, legame coniugale o parentale stretto, e in ogni caso in cui la visita risponda a esigenze affettive fondamentali. Insiste, alla luce di tali censure, per l’annullamento del decreto impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. per violazione di legge (Sez. 6, n. 35675 del 02/10/2025, Pedicone, Rv. 288724). Nel caso in esame si tratta di una richiesta di persona affidata al servizio sociale e, quindi, sottoposta a misura alternativa alla detenzione, volta ad ottenere l’autorizzazione di colloqui con il marito, a sua volta detenuto in espiazione di pene per condanne definitive. Correttamente è stato convertito il reclamo in ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponendone la trasmissione a questo ufficio. Il sindacato di legittimità sui provvedimenti di rigetto di colloqui dei detenuti non si estende al controllo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente o apparente. Tali essendo le premesse, l’impugnazione proposta coglie nel segno, mancando nel 2 caso in esame qualsiasi ragione motivazionale del diniego se non lo stato di detenzione della ricorrente, rectius di sottoposizione a misura alternativa alla detenzione (l’affidamento in prova al servizio sociale). Il Magistrato di sorveglianza di Bari rileva l’inopportunità dell’autorizzazione, richiesta dalla donna, di recarsi presso la Casa circondariale per svolgere i colloqui con il proprio coniuge, ma non ne specifica le ragioni, non potendosi ritenere effettiva una motivazione che rinvii alla mera condizione di soggetto in stato di affidamento in prova per espiazione di pena, quale condizione ostativa per avere colloqui con i familiari, ancorché a loro volta detenuti. E ciò in assenza di qualsivoglia valutazione sul pericolo di recidiva, di comunicazioni verso l’esterno da parte del marito detenuto con cui si vogliono avere i colloqui, del cui spessore criminale non risulta compiuto alcun approfondimento (neppure venendo specificato il regime di detenzione cui è sottoposto), e, infine, di pregiudizio del percorso di recupero avviato;
e sulle eventuali modalità e cautele da adottare per escludere pregiudizi o pericoli di tale natura. Il favore per il rispetto della vita familiare e le relazioni affettive tra coniugi, oltre ad essere espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, Ord. pen., è un tema di rilievo costituzionale e sovranazionale, come precisato dalla sentenza del 13 maggio 2024 n. 85 della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, che costantemente ribadisce come le restrizioni generalizzate ai diritti, sia di visita, che di comunicazione dei detenuti, tali da impedire di fatto il contatto con la famiglia, costituiscano ingerenze per definizione sproporzionate in detti diritti (ex plurimis Corte Edu, 17 settembre 2020, OV c. Azerbaijan e Turchia;
Corte Edu, 13 febbraio 2018, Andrej Smirnov v. Russia). 2. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra indicati, al Magistrato di sorveglianza di Bari.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al magistrato di sorveglianza di bari. Così è deciso, 21/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3