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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°4117/2021 R.G. tra:
( c.f. ) ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ludovica Stefanelli;
attore contro
(c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Franco Fanuzzi;
convenuto oggetto: azione di regresso;
precisazione delle conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21 dicembre 2023
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. come novellato dall'art. 45, comma 17, legge
69/2009.
ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale , Parte_1 Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 23.000,00, o di quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal “dì del sinistro” sino all'effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese di lite, assumendo di esserne creditore, in qualità di cessionario del credito, per avere la cedente corrisposto a a seguito di accordo Controparte_2 Controparte_3
transattivo, la somma di somma di € 46.000,00, della quale il convenuto sarebbe tenuto a corrispondere la metà.
A fondamento della domanda di regresso l'attore ha dedotto di aver acquistato da , Controparte_4
unitamente al convenuto, la metà indivisa di un immobile sito in Brindisi alla via dell'Idroscalo n.3, atto per Notaio del 28 ottobre 2008 rep.19033 al pattuito prezzo di € 40.000,00 in ragione Per_1
di metà ciascuno dagli acquirenti, i quali avevano concordato che il bene fosse però formalmente intestato a figlia dell'odierno attore e nella consapevolezza di una iscrizione Controparte_2
ipotecaria gravante sullo stesso in favore della e della pendenza dinanzi alla Controparte_5
Corte d'Appello di Lecce di un procedimento ex art. 2932 c.c. instaurato dal promissario Pt_2
contro e sua sorella , cointestataria dell'immobile, poi
[...] Controparte_4 Controparte_3
conclusosi con sentenza dalla Corte di Cassazione 27529/2016 che accoglieva la domanda attorea.
Nelle more, la , procedendo in via esecutiva, aveva richiesto la vendita del bene e CP_5 la procedura era stata definita grazie all'intervento di , sorella del venditore Controparte_3 CP_4
e comproprietaria dell'immobile con , la quale, dopo aver richiesto a
[...] Controparte_2 quest'ultima la metà di quanto esborsato a tale fine attraverso ricorso per decreto ingiuntivo per la somma di € 18.127,50, aveva azionato una procedura per il suo recupero, richiedendo la vendita prima e l'assegnazione poi della quota di proprietà indivisa di un altro bene immobile di cui era comproprietaria notificandole atto di pignoramento immobiliare che colpiva Controparte_2
altro immobile di cui pure era comproprietaria. Controparte_2
In data 22.6.2020 era stato siglato un accordo, nel quale si riconosceva dovuta a da Controparte_3 parte di la somma di € 46.000,00, importo interamente pagato dall'odierno attore Controparte_2 in forma rateale nell'arco di 36 mesi.
Inutile si erano rivelate le richieste di rimborso della metà della suddetta somma nei confronti di
, anche con invito alla stipula di una negoziazione assistita, al quale era stato infine Controparte_1
notificato atto di cessione del credito da parte di in favore di suo padre, odierno Controparte_2
attore datato 12.7.2021.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contrastato la ricostruzione dei fatti come riferita dall'attore, assumendo che, invece, nell'anno 2008 quest'ultimo, avendo deciso di acquistare per la figlia la metà indivisa dell'immobile in questione, gli aveva chiesto in prestito ed CP_2 ottenuto la somma di € 20.000,00, da restituirsi entro il termine cinque anni, scaduto il quale aveva inutilmente ed insistentemente tentato di recuperarlo, chiedendo in questa sede la restituzione, senza tuttavia proporre apposita domanda riconvenzionale.
Sempre a detta del convenuto, al fine di sottrarsi al debito restitutorio, l'odierno attore avrebbe posto in essere la fantasiosa e fallace ricostruzione dei fatti come narrata in citazione, trasformandosi da debitore in creditore.
Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di lite, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore, nel presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito, sia per difetto di forma, perché, trattandosi di atto di donazione di valore non modico, doveva essere redatto della forma di atto pubblico, sia per indeterminatezza dell'oggetto, non comprendendosi a quale credito l'atto si riferisca;
in via gradata lo ha eccepito CP_1
l'inesistenza di qualsivoglia credito di nei suoi confronti ed in via subordinata la Controparte_2 nullità dell'accordo secondo il quale sarebbe, intestataria fittizia dell'immobile in Controparte_2
tesi acquistato dalle odierne parti in causa, per difetto della forma scritta;
in via ancor più subordinata, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito esercitato dall'attore, per essere i fatti risalenti all'anno 2008 e, per il caso in cui si devesse ritenere l'interposizione di persona ha sostenuto la propria estraneità all'accordo raggiunto tra la a la assunto CP_2 CP_3
senza che ne fosse stato messo a conoscenza e privo del suo consenso.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, precisate le conclusioni, è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminare è l'esame della questione della sussistenza o meno del negozio fiduciario dedotto dall'avv. , in base al quale la quota dell'immobile trasferito con atto per Notaio del CP_2 Per_1
28 ottobre 2008 rep.19033 era stata solo fiduciariamente intestata a mentre i reali Controparte_2
acquirenti erano sé stesso e l'odierno convenuto, dal momento che, solo previo accertamento dell'esistenza della natura fiduciaria dell'acquisto da parte della acquirente formale, potrebbe, in astratto, ritenersi l'eventuale obbligo di rimborso da parte di della somma Controparte_1
richiestagli nel presente giudizio.
Sul punto, va considerato, innanzitutto, che era onere dell'attore, quale soggetto che assume la contitolarità del bene in capo a sé stesso ed al convenuto, deducendo la natura meramente fiduciaria della sua formale intestazione alla figlia dimostrare l'esistenza e il contenuto del negozio CP_2
interno, in base al quale le parti dell'asserito "pactum fiduciae" avrebbero regolato i loro rapporti, stabilendo gli obblighi posti a carico della fiduciaria nei confronti dei fiducianti.
In merito si rileva che non è stata fornita prova scritta del dedotto accordo fiduciario.
Al riguardo, infatti, si osserva che, per condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, "in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dagli art. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento. Qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non
è sufficiente a impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento". (Cass. 7179/2022; conf. Cass n.7416/2017 e numerose altre).
Nel caso di specie, va sottolineato che, a dire dell'attore, il dedotto patto fiduciario aveva come unico scopo quello di non far apparire quali titolari dell'immobile le odierne parti in causa e, quindi, si presentava come un vero e proprio patto aggiunto, coevo alla stipula del contratto di compravendita ed avente un contenuto contrastante con questo, in cui risultava titolare del diritto l'intestataria Controparte_2
Pertanto, il dedotto pactum fiduciae, ai sensi degli articoli 2722 e 2729 c.c., nel caso in esame, non può essere provato per testi.
Né risultano in atti documenti che facciano apparire verosimile il dedotto patto fiduciario e che giustificherebbero l'eccezione al divieto testimoniale prevista dal n.1 dell'art.2724 c.c., quali, ad esempio, la prova documentale del pagamento dei 20.000,00 da parte dello Scarano, asseritamente avvenuta, a dire dell'attore, attraverso un inspiegabile passaggio di denaro da parte del primo sul suo conto, dal quale poi si sarebbe effettuato il pagamento al venditore attraverso quattro assegni bancari tratti sul conto dell'avv. . Parte_1
Neppure si ritiene, altresì, che la premessa contenuta nell'atto di cessione del credito del 12.7.2021 costituisca principio di prova scritta in grado di giustificare la deroga al predetto divieto testimoniale (come adombrato dal convenuto), trattandosi di mera dichiarazione di una parte dell'asserito accordo, senza la partecipazione dello , sicché, dalla stessa, contrariamente CP_1 all'assunto di parte attrice, non può desumersi alcun elemento che renda verosimile l'asserito patto fiduciario.
D'altra parte, secondo la stessa prospettazione attorea, e cioè delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento delle proprie domande, si sarebbe trattato, nel caso di specie, di interposizione fittizia di persona e non già di interposizione reale (come inconciliabilmente poi sostenuto nella memoria n. 1 ex art. 183 co.VI c.p.c. dall'attore), atteso che, sempre secondo la prospettazione attorea, egli stesso e l'odierno convenuto avrebbero trattato con il venditore, che aveva aderito alla intestazione formale del bene alla figlia dell'avv. , la quale si sarebbe limitata ad aderire CP_2
alla richiesta di suo padre.
Orbene, come è noto, la fattispecie dell'interposizione fittizia e quella della interposizione reale di persona sono istituti differenti, che comportano, per il loro accertamento, azioni che si fondano su petitum e causa petendi difformi, sicché il tema di indagine e di decisione sono diversi.
In particolare mentre nella prima – situazione formalmente invocata da parte attrice -, si ha una simulazione soggettiva e l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio si producono a favore dell'interponente ed in tal caso i tre soggetti (venditore, interposto ed interponente) sono d'accordo e la controdichiarazione deve necessariamente essere sottoscritta dai tre, nella seconda, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all'interponente.
Così inquadrata la fattispecie, sempre sulla scorta degli assunti attorei, si osserva che, per costante giurisprudenza, l'interposizione fittizia di persona non può essere dimostrata attraverso la prova orale: ex plurimis, Cass. n.22950/2019 “In tema di compravendita di immobile, la prova dell'interposizione fittizia di persona è soggetta ai limiti di cui all'art. 1417 c.c., rientrando pur sempre fra i casi di simulazione relativa, sicché l'accordo simulatorio deve necessariamente risultare da atto scritto, se fatto valere nei rapporti tra le parti, mentre può essere provato mediante testimoni o presunzioni, se fatto valere da terzi o da creditori, oppure se viene dedotta
l'illiceità del negozio dissimulato”.
Si rileva, infine, che non è in contrasto con quanto detto la pronuncia delle Sezioni Unite
n.6459/2020, resa in tema di negozio fiduciario ripetutamente richiamata dall'attore.
Ed invero, premesso che l'interrogativo posto alle SS.UU.. riguardava un caso diverso, ovvero “se possa ritenersi rispettato il requisito della forma scritta del patto fiduciario coinvolgente diritti reali immobiliari da una dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario che risulti espressione della causa fiduciaria esistente in concreto, pur se espressa verbalmente tra fiduciante e fiduciario;
più in particolare, se valida fonte dell'obbligazione di ritrasferire sia soltanto un atto bilaterale e scritto, coevo all'acquisto del fiduciario, o se sia sufficiente un atto unilaterale, ricognitivo, posteriore e scritto del fiduciario, a monte del quale vi sia un impegno espresso oralmente dalle parti”, si evidenzia che detta sentenza concerne la forma dell'impegno con cui il fiduciario si obbliga nei rapporti interni verso il fiduciante, in forza del pactum fiduciae, a ritrasferirgli l'immobile.
E' evidente come la pronuncia esuli del tutto dalla fattispecie in esame.
In tali presupposti, non essendovi prova della interposizione fittizia di persona nel contratto di compravendita del 28.10.2008 e dunque della effettiva contitolarità della proprietà in capo all'odierno convenuto, la domanda va rigettata.
Per completezza espositiva si aggiunge che, in ogni caso, la domanda attorea non merita di essere accolta anche sotto ulteriori aspetti.
Si rileva infatti che appare fondata l'eccezione sollevata dal convenuto di nullità dell'atto di cessione del credito da parte di in favore del padre ed odierno attore, per Controparte_2 indeterminatezza dell'oggetto. Ed invero, in disparte ogni considerazione in ordine al difetto di forma ( pur in difetto di apposita istruttoria sulla capacità patrimoniale del donante, il valore della donazione porta prima facie ad escludere che questa possa qualificarsi di modico valore e dunque sia valida anche in difetto di atto pubblico ex art.783 c.c. ), nel dedotto atto di cessione non risulta indicato il credito che sarebbe stato ceduto, non essendo stato fatto alcun riferimento all'esborso da parte della cedente della somma di € 43.000,00 in favore di , dal quale, secondo la tesi attorea, sarebbe sorto Controparte_3
il credito in favore di dalla nullità della cessione, deriva il difetto di Controparte_2
legittimazione ( rectius di titolarità attiva ) dell'attore, come eccepito da parte convenuta.
A tanto aggiungasi che, quand'anche si fosse raggiunta la prova in ordine alla contitolarità della quota dell'immobile formalmente intestato in capo allo ( oltre che al Controparte_2 CP_1
), non vi sarebbe comunque la prova del fatto che lo stesso fosse stato reso edotto Parte_1
sia del debito nei confronti di sia di tutti i giudizi e le procedure esecutive Controparte_3
immobiliari da questa intentati nei confronti della per opporsi alle sue richieste, sia CP_2 dell'accordo che questa intendeva raggiungere ed in effetti raggiunse con la creditrice, né che l'odierno convenuto abbia prestato il consenso a tale accordo o dichiarato di volerne profittare (art. 1304 c.c.), nulla escludendo che egli avrebbe potuto legittimamente opporsi, sollevare eccezioni ed in qualche modo difendersi.
Inoltre, come dallo stesso attore documentalmente provato (v. all. n.5 all'atto di citazione), la cifra di € 46.000, corrisposta a seguito del suddetto accordo transattivo del 22.6.2020, peraltro in misura leggermente ridotta rispetto al debito effettivo della , comprendeva, oltre che l'importo di € CP_2
18.127,50, originariamente ingiunto alla con il decreto ingiuntivo di questo Tribunale del CP_2
5.11.2013, tutti gli ulteriori debiti che quest'ultima aveva accumulato nei confronti della medesima creditrice a titolo di spese sostenute nei molteplici giudizi, tutti risoltisi con esito negativo, con la conseguenza che, laddove si fosse riconosciuto l'obbligo del convenuto, non vi sarebbe ragione per addebitare a questi la quota parte dell'intera somma di € 46.000,00.
Per tutte le considerazioni che precedono, la domanda attorea va pertanto integralmente rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell'attività svolta e del valore della causa, con l'applicazione dei parametri medi del DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, Parte_1 Controparte_1
eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea 2. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per R.S.G., CAP ed IVA se
[...]
dovuta, con distrazione in favore dell'avv. Franco Fanuzzi dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Brindisi in data 11/03/2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco Giliberti
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo, quale componente dell'Ufficio per il processo.