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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8367/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239019627218000 IVA-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 29320239019627218000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4466/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, relativa a tasse automobilistiche anno 2012 e IVA anno d'imposta 2013.
A sostegno del ricorso, deduce di non aver mai ricevuto notifica degli atti presupposti alla intimazione impugnata.
Lamenta in particolare la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta n.
29320170013415742000, asseritamente notificata il 06.03.2017. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione del credito tributario e la decadenza dell'azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile.
Parte resistente ha invero prodotto copia sia della notifica della cartella di pagamento (atto presupposto a quello oggetto della presente controversia), eseguita a mezzo pec in data 6.3.2017, sia di quella eseguita in data 9.11.2023, ex art. 140 cpc, del successivo avviso di intimazione n. 293 2022 90165395 34/000, con raccomandata CAD rifiutata dal destinatario.
La mancata impugnazione della cartella e dell'avviso di intimazione sopra citato nei termini previsti dall'art. 21 D. Lgs. 546/92 rende l'odierno ricorso inammissibile.
Com'è noto, infatti, la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi compresa quella di prescrizione. In tal senso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (Indirizzo_1 civile sez. VI, n.3005 del 07/02/2020).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1500,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il
Presidente Nominativo_2 Nominativo_3
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8367/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320239019627218000 IVA-ALTRO 2013
- INTIMAZIONE n. 29320239019627218000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4466/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, relativa a tasse automobilistiche anno 2012 e IVA anno d'imposta 2013.
A sostegno del ricorso, deduce di non aver mai ricevuto notifica degli atti presupposti alla intimazione impugnata.
Lamenta in particolare la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta n.
29320170013415742000, asseritamente notificata il 06.03.2017. Eccepisce inoltre l'intervenuta prescrizione del credito tributario e la decadenza dell'azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è inammissibile.
Parte resistente ha invero prodotto copia sia della notifica della cartella di pagamento (atto presupposto a quello oggetto della presente controversia), eseguita a mezzo pec in data 6.3.2017, sia di quella eseguita in data 9.11.2023, ex art. 140 cpc, del successivo avviso di intimazione n. 293 2022 90165395 34/000, con raccomandata CAD rifiutata dal destinatario.
La mancata impugnazione della cartella e dell'avviso di intimazione sopra citato nei termini previsti dall'art. 21 D. Lgs. 546/92 rende l'odierno ricorso inammissibile.
Com'è noto, infatti, la mancata impugnazione nel termine di 60 giorni della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi compresa quella di prescrizione. In tal senso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (Indirizzo_1 civile sez. VI, n.3005 del 07/02/2020).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in €1500,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il
Presidente Nominativo_2 Nominativo_3