Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 114
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto prova della notifica della cartella di pagamento tramite PEC e dell'avviso di intimazione in data successiva. La mancata impugnazione della cartella e dell'avviso di intimazione nei termini di legge rende il ricorso inammissibile, in quanto il debito si è consolidato e non è più possibile far valere eccezioni relative al credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 114
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 114
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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